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La disputa sulla sovranità territoriale

Trattasi di una disputa esclusivamente teorica e piuttosto sterile; la sostanza delle cose non muta, non muta cioè il contenuto della norma internazionale sulla sovranità territoriale. Può dirsi che la norma attribuisca ad ogni Stato il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla sua comunità territoriale, cioè sugli individui che si trovano nell'ambito del territorio. Ogni Stato ha l'obbligo di non esercitare in territorio altrui il proprio potere di governo, ossia di non svolgersi con i propri organi azioni di natura coercitiva o comunque suscettibili di essere coercitivamente attuate. In ogni caso la violazione della sovranità territoriale si ha solo se vi è presenza fisica e non autorizzata dell'organo straniero nel territorio. In linea di principio il potere di governo dello Stato territoriale non solo è esclusivo rispetto a quello degli altri Stati ma è anche libero nelle forme e nei.

modi del suoesercizio e nei suoi contenuti. In linea di principio, cioè, lo Stato è libero nel suo territorio di fare ciò che vuole, di disporre come crede delle proprie risorse naturali, di seguire i criteri che crede nel governo della comunità territoriale. Quasi tutte le norme internazionali che si sono venute formando fino ad oggi comportano né più né meno una serie di limiti sempre più fitti al potere di governo esplicato nell’ambito del territorio; cosicché se è vero che il principio è ancora che lo Stato può comportarsi nel suo territorio come meglio crede, nel dubbio, è sempre questo principio a doversi applicare, e anche se non mancano le eccezioni derivanti dal diritto consuetudinario, i limiti alla libertà dello Stato sono in massima parte l’effetto di norme convenzionali, e quindi di norme che gli Stati hanno comunque liberamente accettato. Le eccezioni che per prime si

Sono andare affermando, sia sul piano del diritto consuetudinario che sul piano del diritto pattizio, sono costituite dalle norme che impongono un certo trattamento agli stranieri, soprattutto degli agenti diplomatici, e degli stessi Stati stranieri. I limiti che da queste norme derivano al potere dello Stato non sono oggi i più importanti; anzi, la loro specificità si è andata molto attenuando sia perché essi sono confluiti per una certa parte nelle norme che tutelano tutti gli essere umani, sia perché per un'altra parte nelle norme che tutelano tutti gli esseri umani, sia perché per un'altra parte essi si sono assai affievoliti. [La libertà dello Stato nell'ambito del suo territorio, che costituisce da vari secoli il contenuto del diritto di sovranità territoriale, è ribadita da alcuni principi del nuovo ordine economico internazionale. In particolare con riferimento al principio della sovranità permanente

dello Stato sulle risorse naturali ed al principio per cui ogni Stato ha il diritto di scegliere il proprio sistema economico, oltre che i suoi sistemi politici, sociale e culturali, conformemente alla volontà del suo popolo. Potrebbe sembrare dunque che l'attaccamento dei Paesi in sviluppo a questi e a consimili principi sia poco originale. In realtà le enunciazioni ora riportate mirano ad influire sulla disciplina dei limiti alla sovranità medesima riguardanti il trattamento degli stranieri e dei loro beni].

[La sovranità territoriale è oggi indirettamente tutelata anche da un altro principio fondamentale del diritto internazionale, vale a dire che dal principio che vieta la minaccia o l'uso della forza nei rapporti internazionali. Tale divieto riguarda principalmente le azioni di tipo bellico rivolte contro il territorio dello Stato e pone in primo piano proprio la necessità di proteggere l'integrità territoriale degli

Stati]. Per quanto riguarda l'acquisto della sovranità territoriale, cioè del diritto ad esercitare in modo esclusivo ed indisturbato il potere di governo, vale il criterio della effettività: l'esercizio effettivo del potere di governo fa sorgere il diritto all'esercizio esclusivo del potere di governo medesimo. Molti aspetti della problematica dell'acquisto della sovranità territoriale, hanno ormai perso quasi del tutto attualità; essi erano infatti legati all'esistenza di territori di nessuno o magari non ancora scoperti. Territori del genere non esistono oggi, né la sovranità territoriale può acquistarsi negli spazi cosmici scoperti o da scoprire. Attuale è invece il problema degli acquisti di territori effettuati in violazione di norme internazionali di fondamentale importanza. Nonostante i tentativi fatti per limitare la portata del principio di effettività e disconoscere l'espansione

territoriale che sia frutto di violenza o di graviviolazioni di norme internazionali, la prassi sembra ancora oggi sostanzialmente orientatanel senso che l'effettivo e consolidato esercizio del potere di governo su di un territoriocomunque conquistato comporti l'acquisto della sovranità territoriale. Nel caso dellasovranità su zone di confine o isole il cui possesso sia oggetto di controversie tra gli Staticonfinanti, la CGI ha più volte sostenuto che l'effettività deve cedere il passo ad un titologiuridico, come un precedente accordo tra gli Stati interessati o tra gli Stati che li hannopreceduti, e salvo che una delle parti non abbia prestato acquiescenza alle pretese dell'altra,basate sull'effettività. [Acquisto e perdita della sovranità territoriale si hanno anche inrelazione alle vicende relative alla vita dello Stato: quando si verifica un distacco di unaparte del territorio con conseguente formazione di un

nuovo Stato, o una cessazione diterritori, o un'incorporazione, vi è sempre la perdita della sovranità territoriale da parte di uno Stato e l'acquisto della medesima da parte di un altro Stato. Anche in questi casi il principio di effettività è deciso, in quanto gli accordi che eventualmente siano alla base delle dette vicende producono soltanto effetti obbligatori e non sono idonei da sé soli a far sorgere il diritto di sovranità territoriale. L'espandersi della sovranità sul territorio di un altro Stato comporta, salvo diverse pattuizioni, il passaggio allo Stato subentrante delle proprietà pubbliche e private. Sull'argomento va menzionata la Convenzione di Vienna sulla successione di Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato. La Convenzione conferma, sia nella parte relativa ai beni, sia in quella relativa agli archivi il principio che la proprietà di diritto interno segue la sorte dellasovranità territoriale. Essa poi, opera un trattamento di particolare favore nei confronti dei Paesi già sottoposti a regime coloniale, attribuendo loro non solo i beni esistenti nel territorio, ma anche i beni che si trovino all'estero e dei quali la Potenza coloniale si sia appropriata durante il dominio coloniale]. I limiti della sovranità territoriale. L'erosione del dominio riservato e il rispetto dei diritti umani I limiti più importanti alla libertà dello Stato di comportarsi come crede nell'ambito del suo territorio sono costituiti dalle norme internazionali, soprattutto dalle norme convenzionali, che perseguono valori di giustizia, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli. Trattasi di norme attraverso le quali si manifesta la tendenza del diritto internazionale ad ingerirsi nei rapporti interni alle singole comunità statali, di norme che riguardano l'intera comunità statale, senza distinzione tra cittadini e

stranieri o apolidi. Con l'affermarsi dei limiti si è andato progressivamente erodendo il "dominio riservato o competenza interna" (domestic jurisdiction) dello Stato, espressione con cui si intende per l'appunto indicare le materie delle quali il diritto internazionale sia consuetudinario che pattizio si disinteressa e rispetto alle quali lo Stato è conseguentemente libero da obblighi. Tradizionalmente venivano fatti rientrare nella competenza interna i rapporti tra lo Stato ed i propri sudditi, l'organizzazione delle funzioni di governo, la politica economica e sociale dello Stato, ecc. La nozione di domestic jurisdiction può essere ancora utilizzata con riguardo al diritto consuetudinario, mentre ha perso il suo significato per quanto concerne il diritto convenzionale. [La stessa libertà dello Stato di imporre o concedere la propria cittadinanza ad un individuo non è più senza limiti. Deve infatti ritenersi ormai come

consolidato il principio che la CIG enunciò, cioè che una cittadinanza attribuita in mancanza di un legame effettivo tra l'individuo e lo Stato che la concede non può essere opposta ad un altro Stato, particolarmente ai fini dell'esercizio della protezione diplomatica. Singoli aspetti della materia della cittadinanza sono poi regolati convenzionalmente: ad es. la Convenzione sulla riduzione dei casi di nazionalità multipla e di obblighi militari in caso di nazionalità multipla, promossa dal Consiglio d'Europa e di cui è parte contraente anche l'Italia. Assai importante è la Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa che per la prima volta racchiude in un unico testo la disciplina di tutta una serie di questioni in materia di cittadinanza]. L'azione dei Governi nel settore delle iniziative internazionali dirette a promuovere la tutela della dignità umana si è tradotta nella conclusione di

numerose convenzioni. Ricordiamo: suscala regionale, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, resa vincolante dal TUE, la Convenzione interamericana sui diritti umani e la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Tutte queste convenzioni, oltre ad istituire degli organi destinati a vegliare sulla loro osservanza, contengono un catalogo dei diritti umani che spesso risulta assai dettagliato ed avanzato di quello che normalmente le Costituzioni, anche le più moderne, prevedono. Assai estesi sono i diritti che gli Stati sono obbligati a riconoscere a tutti gli individui sottoposti al loro potere, senza distinzione di sesso, razza, religione ed opinione politica: i diritti economici comprendono il diritto al lavoro, ad un equa retribuzione, alle assicurazioni e alle altre forme di assistenza e di sicurezza sociale, il diritto di formare sindacati liberi e ildirittodi sciopero; per quanto concerne i diritti civili e politici, il consueto catalogo delle libertà individuali risulta ampliato con i divieti che formano oggetto anche del diritto consuetudinario, come il divieto di praticare la
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fraukaulitz96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Davì Angelo.