Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Genesi ed estinzione dello stato
Secondo l'opinione prevalente, il diritto internazionale non contiene alcuna regola che stabilisca direttamente i modi di genesi ed estinzione di uno stato, piuttosto si limita a constatarne l'esistenza o la sua cessazione. È semmai l'esistenza di uno stato il presupposto per l'applicazione del diritto internazionale.
Fra i procedimenti che potevano portare alla nascita di uno stato molti hanno perso di attualità: scoperta di un nuovo territorio e conquista bellica. Più frequentemente nuovi stati si formano:
- dissoluzione o distacchi di porzione di territorio rispetto ad una o più organizzazioni statali preesistenti
- processo consensuale
- conflitti interni o internazionali
Secondo l'opinione prevalente, le regole di diritto internazionale che disciplinano la formazione di nuovi stati sono di natura puramente procedurale:
- pretesa di secessione
- pretesa del mantenimento dello status quo
dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserci funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato.
2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato. Quindi la qualifica di organo può spettare anche a persone o enti sprovvisti dello status. Ad un criterio formale si accompagnerebbe uno fattuale.
- organi de facto
- organi de iure
È quindi difficile elaborare un criterio univoco e la rinuncia ad un criterio generale potrebbe portare a ritenere che l'esistenza di un legame organico andrebbe provata caso per caso e non sulla base di criteri predeterminati. Quindi i vari criteri utilizzati dalla prassi sarebbero soltanto criteri di carattere presuntivo che possono anche essere sostituiti in base alle necessità.
IL RICONOSCIMENTO
La nascita di un nuovo stato è di solito accompagnata dal riconoscimento da parte degli altri stati della comunità internazionale.
Il riconoscimento è un atto unilaterale che esprime un accertamento svolto unilateralmente agli altri stati circa l'esistenza di un nuovo ente e la sua capacità di esercitare le funzioni di sovranità su una comunità territoriale.
Esprime la volontà degli stati di considerare il nuovo ente come un nuovo soggetto di diritto capace di entrare in relazione con loro.
Aggiungere il riconoscimento di uno stato potrebbe avere carattere costitutivo della soggezione, ma questa tesi urta contro l'obiezione che l'esistenza di uno stato dipenderebbe dalla volontà degli altri stati.
Oltretutto così facendo la soggezione avrebbe una portata asimmetrica: esisterebbe solo per gli stati che hanno effettuato il riconoscimento.
Secondo altra dottrina il riconoscimento
non avrebbe cara<ere cosUtuUvo: ma natura meramentericogniUva. Lo stato che effe<ua il riconoscimento esprime il proprio impegno a considerare ilnuovo ente come persona giuridica e a non contestare la liceità del suo processo di formazione.
La teoria della natura dichiaraUva del riconoscimento è ormai prevalente, però non mancano daUdella prassi tendenU a subordinare il riconoscimento di uno stato alla presenza del rispe<o delprincipio democraUco e del rispe<o dei diric dell’uomo.
7. SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI
In caso di esUnzione di uno stato si pone il problema di vedere se con esso si esUnguano anche gliobblighi convenzionali o se si possa verificare un fenomeno di successione in capo al nuovo ente.
Abbiamo in materia 2 principi:
-l’ambito di applicazione territoriale di un tra<ato si modifica automaUcamente in corrispondenzadell’accrescimento o della contrazione del territorio di ciascuno degli staU parte:
quindiallargamento o contrazione non alterano la soggecvità. REGOLA DELLA MOBILITÀ DELLEFRONTIERE DEI TRATTATI. È però un principio suscecbile di deroga.-L’esUnzione dello stato dovrebbe però portare alla cessazione dell’efficacia dei tra<aU da essoconclusi, REGOLA DELLA TABULA RASA. All’esUnzione di un sogge<o consegue l’esUnzione dei suoiobblighi. L’esUnzione di uno stato spesso comporta fenomeni Upo: distacco, fusione,smembramento: in tuc quesU casi lo stato di nuova formazione dovrebbe sorgere libero da vincoli,ecce<o quelli derivanU dal diri<o generale, quindi non dovrebbero applicarsi i tra<aU sUpulaU dalpredecessore.Questo principio è considerato corrispondente al diri<o generale.La convenzione di VIENNA sulla successione degli staU nei tra<aU, tende ad applicare il principiodella tabula rasa ai soli staU sorU dal processo di decolonizzazione: ma è stata raUficata da
pochistaU.Vi sono delle eccezioni:-accordi che imprimono uno status ad un territorio vincolano anche lo stato che succedenell’esercizio della sovranità territoriale- idem per i tra<aU che stabiliscono uno status personale (tra<aU sui diric dell’uomo)- in generale si afferma la successione nei tra<aU in presenza di un interesse della comunitàinternazionale alla loro perdurante osservanza.
CAPITOLO II
ENTI STATALI A “SOVRANITÀ LIMITATA”
1. PREMESSA
L’idenUficazione fra stato e sovranità dovrebbe comportare l’impossibilità di riconoscere naturastatale ad enU dotaU di sovranità parziale.Dato che la sovranità è un conce<o unitario e indivisibile, l’idea che vi siano enU dotaU di sovranitàparziale sembra inconciliabile con le categorie logiche del diri<o internazionale.La prassi però conosce una serie di situazioni in cui l’elemento della statualità
È dissociato da quello della sovranità: è stato che difendono di sovranità - enti che esercitano poteri sovrani senza avere carattere statuale. ENTI AVENTI SOLO NOMINALMENTE NATURA STATUALE (NO SOVRANITÀ) - GOVERNI IN ESILIO: non esercitano poteri sovrani, sono strutture formali di governo prive di effettività, trasferite all'estero, in seguito all'occupazione militare di un paese. La mancanza totale di controllo di un territorio rende impensabile l'equiparazione ad uno stato. - STATI FANTOCCIO: organizzazioni statali formalmente indipendenti, anche dotate di ampio riconoscimento, ma dipendenti nella realtà totalmente da altri stati per l'esercizio delle funzioni statali. Es. HOMELANDS: territori assegnati alle etnie nere dal governo sudafricano all'epoca dell'apartheid. È difficile qualificare come soggetto dell'ord. intern. un ente totalmente dipendente da un altro. 3. FAILED STATES Con il termine FAILEDSTATE si indica uno stato che si trova di fatto in una situazione di anarchia tale da impedire lo svolgimento delle funzioni normalmente assicurate dallo stato. Es. SOMALIA: secondo la dottrina prevalente una situazione di grave e perdurante anarchia ha l'effetto di sospendere la soggezione internazionale. Però nel caso della SOMALIA, l'incapacità del governo somalo di garantire la sicurezza del proprio territorio non ha inciso sulla soggezione. ROGUE STATES (STATI CANAGLIA) Sono stati ai quali, in ragione di comportamenti contrari ai principi fondamentali della comunità internazionale, si vorrebbe negare l'appartenenza alla stessa e quindi le garanzie che ordinariamente ne derivano. Verrebbe meno la garanzia dell'esercizio indisturbato della sovranità territoriale, da cui eventuali azioni coercitive di altri stati sarebbero considerate legittime per il diritto internazionale. Nella prassi la dottrina dei rogue states nonha alcun fondamento e collid