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Sintesi del manuale di diritto internazionale di Enzo Cannizzaro

Quando nasce il diritto internazionale?

Secondo alcuni con la pace di Westfalia del 1648, secondo Roberto Ago il 25 dicembre dell'800.

Parte I: Centralizzazione e decentralizzazione nell'uso della forza

Capitolo I: L'uso decentralizzato della forza

Origini storiche del divieto di uso della forza

Lo sviluppo di meccanismi normativi di controllo dell'uso della forza è frutto di una evoluzione recente dell'ordinamento internazionale. È diffusa l'opinione in dottrina che il diritto internazionale del XIX secolo fosse caratterizzato da un regime di libertà di ciascuno Stato nel decidere il ricorso alla forza. Secondo alcuni autori la discrezionalità degli stati sarebbe stata assoluta; di conseguenza uno stato avrebbe potuto impiegare la forza per qualsiasi motivo o a tutela di qualsiasi interesse.

Non è del tutto chiaro come sia maturato nella coscienza giuridica della comunità internazionale il passaggio da un regime di libertà al divieto dell'uso laterale della forza. A tale mutamento hanno verosimilmente contribuito una varietà di fattori sia di carattere filosofico che di carattere pratico. I primi tentativi di sottoporre l'uso della forza alla regolamentazione risalgono al periodo successivo alla prima guerra mondiale.

  • Convenzione Drago-Porter
  • Patto della Società delle Nazioni del 1919

Questi due strumenti mostrano la tendenza non a vietare la guerra ma a consentirla come mezzo di realizzazione di posizioni soggettive ed in presenza di un accertamento imparziale di un illecito.

È solo con la carta atlantica che si affermò l'idea di un divieto assoluto. Lo studio dei precedenti illustra la difficoltà di controllare efficacemente l'uso unilaterale della forza in un ordinamento quale quello internazionale privo di meccanismi imparziali di accertamento e attuazione coattiva del diritto. La consapevolezza di questa difficoltà ha quindi accelerato l'evoluzione nella direzione di un divieto di tipo assoluto, escludendo completamente la possibilità di un impiego unilaterale della forza. Questo orientamento venne illustrato nella sentenza relativa al passaggio nello stretto di Corfù.

Il divieto di uso della forza nella carta delle Nazioni Unite e nella prassi

Carta delle Nazioni Unite

Art. 2

L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:

  1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.
  2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.
  3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
  4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

L'inserimento nella carta del divieto di uso della forza rappresenta l'incontro di due orientamenti: il primo d'impronta realista vedeva nel divieto l'espressione compiuta della kantiana pace universale. Il secondo, più aderente ai dati realistici della comunità internazionale, vedeva nel divieto dell'uso della forza l'unica possibile forma di controllo sociale dei conflitti. Secondo questo orientamento, in presenza di forti diseguaglianze fra gli stati e forme assai deboli di istituzionalizzazione della comunità internazionale, il divieto di uso della forza rappresenta l'unica possibile tutela nei confronti degli abusi perpetrati da stati più forti.

In varie occasioni questa norma è stata riconosciuta corrispondente al diritto consuetudinario internazionale vincolante, quindi, per tutti i soggetti della comunità internazionale e non solo per gli stati parte delle Nazioni Unite.

Nella sentenza attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua, la Corte internazionale di giustizia era chiamata a decidere della liceità di azioni militari operate direttamente dagli Stati Uniti oppure da bande armate dirette e controllate da questo stato sul territorio del Nicaragua. Dato che essa non aveva giurisdizione rispetto a comportamenti disciplinati ed accordi multilaterali, allora la Corte ha dovuto stabilire se il divieto di uso della forza fosse previsto anche dal diritto consuetudinario oltre che da un trattato. La Corte ha accertato l'esistenza di due distinte norme una convenzionale e una consuetudinaria da cui l'applicabilità della stessa al caso concreto.

Il contenuto della norma sul divieto di uso della forza

Non è semplice determinare esattamente il contenuto del divieto di uso della forza. La regola ha certamente un nucleo normativo ben definito consistente nel proibire azioni di aggressione. La dichiarazione dell'Assemblea generale sulla definizione di aggressione elenca una serie non esaustiva di ipotesi. Queste comprendono innanzitutto forme di aggressione diretta che vanno dall'invasione e dall'occupazione militare al bombardamento. La dichiarazione considera inoltre forme di aggressione indiretta, quali l'invio di bande di mercenari, la messa a disposizione del proprio territorio per attacchi contro il territorio altrui.

A) Le rappresaglie armate

Le rappresaglie armate hanno generalmente uno scopo retributivo, nel senso che esse sono condotte in risposta ad un illecito altrui, al fine di infliggere un costo sociale per tale illecito. Le rappresaglie armate sono coperte dal divieto di uso della forza, anche qualora siano condotte in risposta ad un attacco armato. Occorre che l'attacco al quale si risponde sia già esaurito, altrimenti si verserebbe verosimilmente nella ben diversa ipotesi di legittima difesa.

B) Gli interventi a tutela dei cittadini all'estero

Interventi armati per liberare ostaggi detenuti all'estero sono stati operati soprattutto da stati occidentali e spesso l'azione è stata realizzata senza il consenso dello stato territoriale ed anzi a volte in aperto dissenso da questo sospettato di connivenza con i rapitori. Un'argomentazione a sostegno della liceità di queste azioni è stato articolata in particolare in occasione del raid israeliano ad Entebbe. L'azione israeliana sarebbe stata ispirata dallo scopo di provvedere direttamente alla tutela dei propri cittadini in assenza di adeguata protezione da parte dello stato territoriale. L'attacco avrebbe quindi avuto carattere limitato e l'azione avrebbe comportato solo una violazione nominale della sovranità ugandese. Per questo motivo non sarebbe ricaduta nell'ambito di applicazione del divieto di uso della forza. Ma gran parte della comunità internazionale ha espresso ferma condanna rispetto alla pratica dei raid.

C) Gli interventi umanitari

Con questa formula generalmente si indica l'intervento operato sul territorio di uno stato al fine di arrestare massicce violazioni dei diritti fondamentali operate da tale stato nei confronti della propria popolazione. In taluni casi le motivazioni strettamente umanitarie sono indistinguibili da motivazioni di altro tipo si da rendere assai difficile fondare su di essi una ricostruzione giuridica coerente. Alla luce di alcuni precedenti, può sorprendere la posizione espressa dagli stati occidentali che hanno giustificato l'intervento della NATO in Kosovo nel 1999, proprio alla luce di esigenze umanitarie. La questione è stata deferita alla Corte internazionale di giustizia dalla Repubblica federale di Jugoslavia in una serie di procedimenti avviati contro 13 stati membri della NATO, fra i quali anche l'Italia. La Corte ha respinto la richiesta di misure cautelari, successivamente, con le sentenze pronunciate il 15 dicembre del 2014, essa escluso di avere giurisdizione, definire le controversie una volta concluso l'intervento. Il Consiglio di sicurezza adottava la risoluzione 1002. Contro che prendeva atto della cessazione delle ostilità e disponeva lo stabilimento di un'amministrazione internazionale del territorio del Kosovo. La risoluzione rinviava ad un successivo processo di negoziato la definizione dello status definitivo del territorio. Questa vicenda sembra aver prodotto un certo mutamento di orientamento politico tra alcuni stati occidentali, i quali, a partire da essa, hanno teso a giustificare interventi armati unilaterali in situazioni di gravi crisi umanitarie. L'utilizzo della forza per la tutela dei diritti dell'uomo solleva anche i difficili problemi di carattere etico. Un'interpretazione troppo rigida del divieto dell'uso della forza potrebbe comportare di far fronte far fronte all'azione di regimi che costituiscono una negazione dei valori di fondo sui quali si basa la convivenza internazionale. In presenza di emergenze umanitarie che scuotono le coscienze e in caso di mancato funzionamento del sistema di garanzia collettiva apprestato dall'ordinamento internazionale, ciascuno stato potrà decidere se rimanere inerte o se invece non sia necessaria. Un'azione contraria anche alle regole internazionali vigenti. Un intervento militare necessario a fermare un regime che ponga in essere violazioni dei diritti dell'uomo, qualora i meccanismi di sicurezza collettiva si dimostrino adeguati, costituirà quindi un atto illecito, pur se necessario, ad assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo. Una soluzione al dilemma posto dagli interventi umanitari non viene neanche dalla dottrina della responsabilità di proteggere. Questa dottrina si fonda su una nozione funzionale di sovranità. La sovranità non sarebbe oggetto di un diritto assoluto dello stato, ma costituirebbe piuttosto un insieme di prerogative, poteri concessi dal diritto internazionale al fine di assicurare il governo della comunità territoriale. Nell'ambito di tale concezione. Le autorità di governo avrebbero la competenza primaria, ma non esclusiva di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della popolazione qualora esse venissero meno i propri doveri di protezione. La comunità internazionale avrebbe quindi la competenza ad agire in via sussidiaria.

Questioni metodologiche

L'esistenza di una regola consuetudinaria che vieta l'uso della forza è messa in discussione in diverse occasioni. In particolare, alcuni autori hanno prospettato un'interessante questione metodologica data dall'esistenza di una nutrita prassi di ricorso alla forza nelle relazioni internazionali. Come si può allora concepire l'esistenza di una regola consuetudinaria di divieto se il ricorso alla forza costituisce un dato costante delle relazioni internazionali? La ricostruzione di una regola consuetudinaria secondo questi autori andrebbe condotta sulla base dei comportamenti fattuali degli stati, i quali riflettono l'aspra realtà delle relazioni internazionali, sulla base della quale andrebbe determinato il diritto reale.

Questa tendenza non è però convincente. Infatti, sono casi che, sebbene non infrequenti, non sono rappresentativi della vita delle relazioni internazionali che invece caratterizzata da una generale tendenza all'osservanza del divieto di uso della forza. In direzione analoga si impone un argomento metodologico più impegnativo che è stato impiegato anche dalla Corte nel caso Nicaragua. Anche nei casi in cui uno stato impiega la forza, occorre distinguere la condotta materiale che è difforme dal divieto dall'effetto giuridico, che il soggetto si ripropone di ottenere. Se uno stato impiega la forza, ma invece di presentarla come lecita, tende a ricercare una causa di giustificazione, la sua azione non è tesa a indebolire il divieto, bensì è tesa a rafforzare l'esistenza del divieto stesso.

Il divieto di uso della forza nello scenario geopolitico contemporaneo

Nel periodo del bipolarismo, il divieto di uso della forza era assistito da una formidabile garanzia fattuale data dall'alta probabilità che un confronto armato fra le due superpotenze avrebbe condotto ad una mutua distruzione. La situazione geopolitica finiva quindi con il costituire una forma indiretta ma assai efficace, di garanzia del divieto di uso della forza. I conflitti armati potevano essere tollerati solo fino ad un certo grado di intensità, finché essi non arrivassero a porre in pericolo l'assetto geopolitico allora vigente.

L'equilibrio geopolitico attuale è fondato sull'esistenza di un'unica superpotenza gli Stati Uniti, la quale ha goduto finora a partire dal crollo dell'Unione Sovietica, di un ampio grado di indipendenza nei propri comportamenti rispetto alle reazioni degli altri stati. Secondo alcuni autori, la prova della rapida obsolescenza del divieto di uso della forza nel mutato scenario politico, sarebbe data dai vari interventi armati attuati dagli Stati Uniti negli ultimi decenni in varie aree del mondo. Tali interventi hanno suscitato molte reazioni verbali di condanna, senza però provocare forme significative di sanzione da parte della comunità internazionale.

La dirigenza degli Stati Uniti ha dato talvolta l'impressione di voler fare a meno del controllo assicurato dal divieto di uso della forza e di fare affidamento sulla propria forza militare al fine di mantenere la propria sicurezza e la sicurezza globale. Recenti interventi armati degli Stati Uniti non hanno riscosso molto successo, da cui l'uso della forza da parte degli Stati Uniti non ha indebolito il carattere normativo del divieto della forza e anzi, sembra rafforzare la funzione come strumento giuridico per il controllo dei conflitti. Quale ha la fine del bipolarismo e le politiche egemoniche degli stati occidentali sono state individuate come la giustificazione principale dell'intervento in Ucraina da parte della Russia. Nel suo discorso del 24 febbraio 2022, il Presidente russo Putin ha qualificato l'intervento militare in Ucraina, come necessario per reagire alle politiche espansionistiche della NATO e per costruire un polo geopolitico alternativo all'Occidente. Anche questo tentativo della Russia di giustificare in chiave politica una chiara violazione del divieto dell'uso della forza sembra già fallito. Le ripercussioni negative rispetto all'intervento militare in Ucraina sembrano indicare ancora una volta che la comunità internazionale non è disposta a rinunciare al divieto di uso della forza come strumento fondamentale di controllo dei conflitti.

Struttura e valore normativo del divieto di uso della forza

Per quanto riguarda la struttura, la regola non stabilisce solo una relazione giuridica bilaterale fra lo stato titolare dell'obbligo e lo stato titolare del diritto. Essa non tutela solo gli interessi dello stato aggredito, a non subire aggressione altrui, bensì stabilisce un rapporto giuridico di carattere pubblicista che intercorre fra ciascuno stato soggetto del divieto e un'entità collettiva che la comunità internazionale nel suo insieme. Il divieto di uso della forza è una regola erga omnes. Il divieto di uso della forza ha anche un valore particolare. Esso, infatti, esprime necessariamente un interesse superiore ad altri interessi che sono considerati di rango ordinario. Se così non fosse, tale regola, sarebbe soggetta alle normali dinamiche normative che si stabiliscono fra le varie regole e internazionale.

L'eccezione al divieto di uso unilaterale della forza: la legittima difesa

A) La nozione di legittima difesa nella carta ONU e il diritto consuetudinario

Art. 51

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

La norma sulla legittima difesa stabilisce un rapporto giuridico fra l'aggressore e l'aggredito. L'accredito potrà usare lecitamente la forza contro l'aggressore, il quale ha agito illecitamente. Si tratta quindi in primo luogo di un rapporto di carattere bilaterale. Tuttavia, dato che il divieto di uso della forza ha carattere erga omnes, la sua violazione lede, anche l'interesse della sicurezza di tutti gli altri stati nonché della comunità internazionale nel suo insieme. Ne consegue che a propria volta la legittima difesa può assumere una dimensione istituzionale o collettiva.

B) La nozione di attacco armato

Presupposto essenziale per l'esercizio della legittima difesa è costituito dall'esistenza di un attacco armato. La nozione di attacco armato è stata oggetto di varie interpretazioni tendenti ad allargare il novero delle situazioni nelle quali sarebbe lecito l'uso della forza. La prassi univoca nel ritenere che la nozione di attacco armato comprende innanzitutto i classici casi di aggressione mediante l'impiego della forza militare da parte di uno stato nei confronti dell'altro. Secondo la Corte internazionale di giustizia, la nozione di attacco armato comprende anche forme di aggressione indiretta operate da bande paramilitari che agiscono sul territorio di uno stato per...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dodonini251 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cannizzaro Vincenzo.
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