Sintesi: la persona internazionale dello Stato secondo Gaetano Arangio-Ruiz
Introduzione
La persona internazionale dello Stato è definita dai più come una delle facce di una medaglia la cui faccia opposta sarebbe la persona giuridica dello Stato nel diritto interno. Questa è la teoria delle Zwei-Seiten o «delle due facce dello Stato»: una faccia è ente morale del diritto interno e l’altra idem, ma del diritto internazionale. Questa costruzione si estende ai soggetti sui generis: partiti insurrezionali, i movimenti di liberazione, la Santa Sede e i governi in esilio. La Zwei-Seiten Theorie non è condivisibile. La persona internazionale dello Stato si identifica, anziché con l’ente morale dello Stato del diritto interno, con una entità diversa, non qualificabile come persona giuridica in senso proprio, e accostabile piuttosto a quello che i più designano come il «sostrato» ovvero l’ente – fattuale – sottostante all’ente morale dello Stato del diritto interno.
Persona giuridica in generale
Natura giuridicamente artificiale degli enti morali nel diritto positivo
La dottrina tuttora dominante degli enti morali propende per un concetto di persona giuridica che coincide in sostanza con quello di ente diverso dall’essere umano. Il tratto distintivo rispetto alla persona fisica sarebbe costituito dalla diversità del sostrato fattuale della soggettività. Nel caso della persona fisica, il sostrato fattuale è costituito dall’essere umano, dotato di certe caratteristiche, per esempio la vitalità. Nel caso delle persone giuridiche, in luogo dell’essere umano si troverebbe un sostrato diverso benché ugualmente fattuale (corporeo o ideale) costituito da una collettività, da una organizzazione di persone e mezzi, da un patrimonio, da un elemento immateriale quale l’opera, l’interesse collettivo o lo scopo, oppure da due o più di detti elementi assieme.
Secondo l’autore la caratteristica essenziale degli enti qualificati come persone giuridiche (o enti morali) nel diritto positivo dei moderni ordinamenti nazionali, risiede non già in una diversità di ordine fattuale dell’ente al quale la personalità è attribuita, bensì nel fatto che detto ente s’identifica anziché con un quid fattuale dato (corporeo o ideale), ma con una entità meramente giuridica.
In studi precedenti l’autore (Arangio Ruiz) ha affrontato approfonditamente la questione. Tali studi inducevano a concludere che la persona giuridica è, giuridicamente parlando, una costruzione del diritto, ossia un centro giuridico (e in tal senso artificiale) di attribuzione di diritti e obblighi, istituito per il perseguimento di interessi pubblici o privati di persone fisiche. Il cosiddetto substratum della persona giuridica non è propriamente la persona agli occhi del diritto. Esso è piuttosto l’elemento sociale e materiale sottostante regolato dalle norme che compongono lo statuto dell’ente morale.
Creazione della persona giuridica
Quanto alle persone giuridiche pubbliche, basta riferirsi alla costituzione e alla legislazione statale istitutiva di enti pubblici territoriali quali le province ed i comuni. Si pensi, in particolare, ad esempio, alle regioni istituite dalla Costituzione italiana e dalle leggi che vi danno attuazione. La differenza con la nascita della persona fisica è evidente: una volta nata la persona, lo Stato non può fare a meno di prendere atto e tutti gli effetti giuridici si produrranno automaticamente o quasi.
Nel caso delle persone giuridiche, l’aspetto strettamente giuridico del fenomeno consiste invece di un evento o effetto duplice. In primo luogo, si danno una serie di qualificazioni giuridiche del cosiddetto «sostrato» costitutive di una comunità e/o un’organizzazione: qualificazioni espresse nello statuto dell’ente morale e attributive di diritti, obblighi, poteri e funzioni alle persone fisiche dei membri. In secondo luogo si dà l’attribuzione, all’ente morale così (giuridicamente) creato, della soggettività e della titolarità delle situazioni giuridiche soggettive concrete delle quali si realizzino in capo ad esso le condizioni.
Estinzione e trasformazioni
Il venir meno della persona giuridica non è un mero fatto. Nel caso dell’ente morale, il fenomeno si risolve infatti ancora una volta interamente nel mondo del diritto. Quando per esempio si dice, all’art. 27 c.c., che «la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile», si allude a un evento o effetto («si estingue») di natura non meno giuridica della risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453 ss. c.c.) o l’impossibilità della prestazione (artt. 1463 ss. c.c.).
I mutamenti di composizione e di struttura nonché lo stesso mutamento d’identità dell’ente morale, si avranno solo quando siano introdotte le necessarie modifiche nello statuto dell’ente. L’ente fattuale o reale si modella insomma sull’ente legale – lo statuto – o se ne discosta in misura più o meno grande. Prevale però sempre l’ente legale, che resta immutato – salvo modifiche statutarie o legislative – nonostante qualunque modifica del cosiddetto sostrato e il suo eventuale smembramento.
Azione e volontà diretta della persona giuridica
La nozione di enti morali come centri giuridici di soggettività trova conferma e applicazione nel modo in cui essi partecipano al commercio giuridico. L’osservazione di questo fenomeno porta a constatare che pur godendo della titolarità formale di situazioni giuridiche soggettive, le persone giuridiche non sono centri di volontà e azione giuridica soggettiva distinti dagli agenti: ossia non realizzano direttamente in nessun caso fattispecie giuridiche soggettive.
La dottrina dominante almeno in Italia imposta non di rado il problema della cosiddetta volontà e attività delle persone giuridiche come la questione di sapere se queste siano munite degli elementi materiali necessari per la realizzazione di fattispecie giuridiche soggettive. In primo luogo, non solo è possibile, che una persona giuridica nasca in assenza (temporanea) di una entità fattuale (corporea o ideale) corrispondente, ma anche quando una tale entità sia presente, non è detto che essa sia sempre dotata di un qualche elemento (quale, per esempio, un insieme più o meno coeso di esseri umani) fattualmente idoneo a volere o agire.
Ai fini del riferimento all’ente degli effetti giuridici degli atti di dati individui, quello che conta è non già la condizione fattuale di agenti in cui tali individui si trovino, bensì il rapporto formale, ossia giuridico, che li lega all’ente morale. Gli individui agenti sono soggetti di diritto prima e a titolo prioritario rispetto all’ente morale, e l’attività da loro svolta per conto di questo è di per sé giuridicamente rilevante almeno per le norme stesse di organizzazione dell’ente.
Il rapporto della persona giuridica con i suoi agenti è non già un rapporto organico, ovverosia fattuale, bensì un rapporto giuridico – accostabile alla rappresentanza. Una volta assodato cioè che la persona giuridica è «fatta di diritto» – sembra inevitabile escludere che la persona giuridica sia in grado di partecipare direttamente alla realizzazione di fattispecie giuridiche soggettive. Ciò conferma che ci si trova di fronte a un fenomeno assimilabile all’interposizione giuridica, e non già a un’interposizione materiale, di persona. Sono attribuiti all’ente non già gli atti stessi, gli effetti degli atti degli agenti. La funzione degli agenti delle persone giuridiche va dunque accostata non già a quella dell’organo o del nuncius, bensì alla funzione del rappresentante.
Natura strumentale della soggettività della persona giuridica
Accertata la natura giuridica degli enti morali è necessario capire quale sia la funzione che la persona giuridica svolge nell’ambito del suo ordinamento. Le situazioni soggettive facenti formalmente capo alla persona giuridica sono strumentali: malgrado la loro destinazione giuridica nel patrimonio dell’ente morale non finiscono lì perché tramite lo statuto, si trasformano in situazioni giuridiche soggettive – naturalmente diverse – di persone fisiche. In conclusione, le persone giuridiche non sono parte, a differenza delle persone fisiche, della base sociale dell’ordinamento. Anziché entità date, come le persone fisiche, esse sono create e organizzate dal diritto in funzione del perseguimento di fini privati o pubblici di persone fisiche.
Lo Stato nel diritto interno come persona giuridica
Giuridicità della persona dello Stato nel diritto interno
La nozione delle persone giuridiche come entità giuridiche (in tal senso artificiali) vale per la persona giuridica dello Stato non meno che per gli enti morali privati o pubblici inferiori. Senonché, quando da questi si passa alla persona giuridica dello Stato il problema si presenta in termini sensibilmente diversi. Il dato rappresentato dalla qualificazione giuridica della «realtà sottostante» non si può qui agevolmente trovare, come nel caso delle persone giuridiche inferiori, in un distinto sovrastante ordinamento, quale potrebbe essere, per un dato Stato, l’ordinamento di una federazione di cui esso fosse parte. È possibile rintracciare nella migliore dottrina contemporanea elementi sufficienti per dimostrare che anche la persona e l’organizzazione dello Stato costituiscono, entità giuridiche; e che le concezioni «realistiche» e «organicistiche» degli enti morali non sono accettabili per la persona giuridica dello Stato più di quanto non lo siano per le persone giuridiche inferiori. Ci si riferisce per ora, solo alla persona giuridica dello Stato nel diritto interno.
Nel diritto divino e nel diritto naturale
Per le dottrine del diritto divino e del diritto naturale, le quali almeno formalmente collocavano il fondamento del diritto al di fuori dell’ambiente sociale, il problema dello Stato (come quello delle aggregazioni umane di ogni altra specie) non doveva presentare difficoltà teoriche insormontabili. Quelle dottrine potevano concepire e in fatto concepivano lo Stato, quando non lo identificavano con il monarca – come un’organizzazione legittimata dall’ordine divino o naturale. La legge naturale o divina legittimava il potere del sovrano assoluto o sanzionava il pactum societatis e il pactum subjectionis un po’ allo stesso modo come un ordinamento statale legittima gli organi di un comune o l’atto privato costitutivo di una associazione.
Ne è conseguito che si sia incominciato a vedere il diritto come un posterius rispetto alla formazione dell’organizzazione statale, e l’instaurarsi di questa (come le sue vicende) ne sia stata collocata, in linea di principio, al di fuori. Di qui la costruzione della cosiddetta «persona reale» dello Stato al posto della persona fisica del sovrano: concetto – quello di persona reale – che a un certo punto viene indifferentemente utilizzato per la persona interna come per la persona internazionale dello Stato. Questo modo di vedere non ha avuto un lungo successo. Al binomio Stato-diritto s’è sostituito dunque il binomio società-diritto. E tale spostamento apre appunto la via alla identificazione dello Stato – e della persona giuridica dello Stato – con una entità giuridica, ossia con l’ordinamento.
Arangio non condivide l’opinione di quanti ritengono che lo stabilirsi di una struttura governativa di un aggregato umano – e in tale senso la nascita dello Stato – sia da considerare come fenomeno pre- o meta-giuridico (sicché non si darebbe diritto, all’interno di una società, sino a quando questa non fosse organizzata in Stato). Al contrario, l’organizzazione dello Stato prende forma non già nell’ambito di un aggregato di esseri umani senza legge bensì nell’ambito di una comunità giuridica. Anziché un posterius dello Stato, il diritto della comunità precede in larga misura l’organizzazione statale. La formazione delle fondamentali regole «secondarie» è concomitante con l’organizzazione.
Nel diritto positivo
Da un lato cade la necessità di identificare la persona giuridica dello Stato con una realtà fattuale (corporea o ideale), dalla quale il diritto scaturisca. Dall’altro lato, una volta collocata nella società in senso largo l’origine del diritto, si apre la via all’ammissione del condizionamento giuridico dell’intera organizzazione statale. Se è vero infatti che il diritto è un sistema di proposizioni scritte o non scritte esprimenti «dover essere», l’idea che il fatto storico dell’organizzazione della società sia esso stesso una manifestazione del fenomeno giuridico non va intesa evidentemente nel senso che il diritto sia la stessa cosa che la società o la stessa cosa che l’organizzazione, struttura o sovrastruttura della quale la società si presenta rivestita in un dato momento storico.
Il soggetto o l’organizzazione «Stato» non è identificabile con l’ente corporeo dato corrispondente all’organizzazione o al governo effettivo della società di cui trattasi. La persona giuridica dello Stato e la sua organizzazione coincidono per il diritto con un dover essere, e hanno pertanto una identità giuridica. Se la «realtà sottostante» alla persona morale dello Stato è giuridicamente qualificata e in tal senso condizionata – e lo stesso vale per l’organizzazione dei singoli pubblici poteri laddove non si dia personificazione – è inconcepibile che non valga anche in questo caso, riguardo al rapporto fra qualificazione giuridica e realtà, quanto più agevolmente si è rilevato sopra per le persone giuridiche inferiori.
A tali conclusioni porta il realismo giuridico. «Realismo» nel diritto, e nel diritto pubblico in ispecie, significa percezione dell’origine, del fondamento e della funzione storico-sociale del diritto positivo in contrapposizione al giusnaturalismo, all’astrattismo e al trascendentalismo giuridico. Non significa invece e non può significare commistione e confusione del diritto con il fatto storico-sociale grezzo o indifferenziato. I realisti parlano dello stato in senso storico. Resta dunque fermo che la persona giuridica dello Stato e il contenuto dell’ordinamento sono, dal punto di vista giuridico, la stessa cosa.
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