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Soggetti diversi dagli Stati (sui generis)
La impropria nozione del soggetto internazionale come persona giuridica esercita un impatto negativo non trascurabile sulla distinzione fra soggetti-Stati e soggetti-non-Stati: dove per non-Stati si intendono i soggetti per lo più classificati come "sui generis".
Mi riferisco a entità quali:
- i partiti insurrezionali
- i movimenti di liberazione
- i governi in esilio
- la Chiesa cattolica
- le organizzazioni internazionali dotate di personalità
La generale estensione a tali enti, come per gli Stati, della qualità di persone giuridiche o enti morali eretti, e non già meramente personificati, dal diritto internazionale, si traduce più o meno esplicitamente nell'idea che fra le due categorie (Stati e non-Stati), nonché fra ciascuna specie di soggetto sui generis e ciascuna delle altre, si diano - sempre in base al diritto (internazionale) che li personifica - differenze di funzioni o di capacità.
assimilabili o quantomeno accostabili alle diversificazioni esistenti fra le persone giuridiche private e pubbliche (Stato compreso) negli ordinamenti nazionali.
I soggetti Stati come «Stati», dotati per l’appunto, secondo una terminologia frequente nelle opere di lingua inglese, della statehood (vale a dire di una funzionale « statualita` »), e i non-Stati i quali sarebbero dotati, anziche ́ della statehood, di etichette altrettanto costitutive quali «partito insurrezionale», «movimento di liberazione», «governo in esilio», «Chiesa cattolica»: enti questi detti sui generis perche ́ dotati – sempre ad opera del diritto internazionale – di una certa pretesa specializzazione al confronto con gli Stati, nonche ́ ciascuno al confronto con l’altro o gli altri.
Questa teoria fa tutt’uno con la insostenibile concezione funzionale della persona internazionale dello stesso Stato.
20. Natura della
Personalità della Chiesa Cattolica (Santa Sede) dal punto di vista del diritto internazionale.
Rapporto Santa Sede (Chiesa Cattolica)-Stato della Città del Vaticano.
Convalida della fattualità delle persone degli Stati e dei soggetti sui generis.
Uno dei più caratteristici fra i cosiddetti "sui generis" sarebbe, per esempio, la Chiesa Cattolica. Questo ente, denominato anche Santa Sede, sarebbe sui generis anzitutto in considerazione della sua vocazione e funzione spirituale, diversa da quella (temporale) degli Stati; in secondo (e terzo) luogo perché difetta oppure ha difettato in certi periodi, di territorio e di popolo nel senso in cui sono dotati gli Stati.
Come tale, ma specie in considerazione del carattere spirituale della sua vocazione, la Chiesa romana sarebbe soggetto a titolo speciale. Tanto speciale da collocarsi come soggetto a sé stante rispetto a qualunque entità o organismo di ordine temporale (ossia di tipo statale) che ad essa si sia trovata o si trovi.
In fatto collegata, oche da essa in qualche modo dipenda.Tale sarebbe stato il caso dello Stato pontificio sino al 1870 e dello Stato della Citta` del Vaticano dal 1929. Da cui un’ulteriore conseguenza: che, quali che siano le attivita` di tipo statale o temporale svolte dalla Chiesa (ovvero Santa Sede), l’ente in parola non sfuggirebbe mai a quellacerta giuridica destinazione internazionale che lo erigerebbe a soggetto «spiritualmente suigeneris ».La giuridica specialita` della Chiesa romana (o Santa Sede) non ha piu` fondamento della pretesanatura giuridica (anziche ́ meramente fattuale ) della persona internazionale di uno Stato.Ed e` indubbio che la Chiesa romana sia almeno oggi estranea a situazioni tipiche dei rapporti fraStati, quali le alleanze militari; e peculiari sono anche i temi toccati da quegli accordi internazionali conclusi dalla Santa Sede che sono denominati concordati (fermo restando tuttavia il nome comune di trattato che viene dato ad altri
strumenti pattizi cui la Santa Sede pure partecipa, come il trattato del Laterano del 1929 o lo Statuto dell'Unione postale universale). Sembra tuttavia improprio qualificare come "spiritualmente" sui generis, vuoi le situazioni giuridiche internazionali poste in essere da un concordato, vuoi le immunità spettanti alla Santa Sede ed ai suoi nunzi: situazioni giuridiche internazionali altrettanto temporali e punto spirituali propri come sono temporali e non spirituali negli ordinamenti nazionali i contratti di acquisto o locazione di immobili oppure di acquisto di corrente elettrica, di candele o di incenso, ancorché i beni di cui trattasi siano adibiti a finalità di culto o altrimenti religiose. Altrettanto improprio sarebbe parlare di "incapacità" della Chiesa cattolica (o Santa Sede) di partecipare ad alleanze o ad azioni militari. La storia ci dice altrimenti: e sarebbe comunque scorretto confondere le scelte neutralistiche o pacifistiche attuali dellaChiesa con divieti o restrizioni alla Santa Sede imposti dal diritto internazionale.
Al pari dei diritti e degli obblighi internazionali della Chiesa romana, anche la sua capacità giuridica internazionale non ha nulla di spirituale; essa è altrettanto temporale quanto quella degli Stati.
La Santa Sede è l'organo supremo del soggetto Chiesa cattolica e il Vaticano con il suo territorio e la sua popolazione è uno strumento della Santa Sede. La Santa Sede (o Chiesa cattolica) è, in somma, per il diritto internazionale, una potenza fra le potenze.
22. Inconsistenza della collocazione dei soggetti "sui generis" nell'ambito di un preteso ius interpotestates o altro settore distinto del diritto internazionale.
Il diritto della società degli Stati come diritto delle relazioni fra potenze, quali formazioni indipendenti da ogni entità superiore.
Sembrano da respingere le costruzioni che tendono addirittura a collocare le relazioni attinenti ai soggetti cosiddetti sui
generis entro ordini giuridici ovvero settori o norme del diritto internazionale di- versi dal settore ove si collocano le relazioni fra gli Stati.
Una distinzione di tal fatta sarebbe logica nell'ambito di un diritto pubblico dell'umanità nel cui seno fossero istituzionalizzati (nel senso spiegato) gli Stati ed eventuali varie specie di Stati, da una parte, e gli enti di natura non statale dall'altra parte. Di un tale sistema non si vede, per il momento, alcuna traccia.
L'intero diritto internazionale – quello, beninteso, delle relazioni fra Stati – è, a rigore, un "diritto fra potenze": definizione che gli si attaglierebbe tecnicamente meglio dell'usuale ma poco appropriato (e non del tutto innocuo) "ordinamento internazionale".
VII LA PERSONA INTERNAZIONALE DELLO STATO NELLA SUA CORPOREITÀ
23. PERSONA INTERNAZIONALE DELLO STATO ALLA LUCE DEL RIGETTO DELLA COMPOSIZIONE TERNARIA: - territorio -popolo -ordinamento
giuridicoTolta di mezzo l'arbitraria nozione della persona internazionale dello Stato e di ogni non-Statocome persona giuridica, e in tal senso ente astratto, resta da individuare e definire la personainternazionale dello Stato nella sua corporeita`.Va qui anzitutto respinta la vecchia concezione cosiddetta "ternaria" dello Stato articolata sui treelementi del territorio, della popolazione e della "potesta` di governo" ovvero l'ordinamento insenso piu` o meno stretto.a) La non costitutivita` del territorio per la persona internazionale dello Stato e` dimostrata da datiindiziari ricavabili dai comportamenti degli Stati riguardo al territorio e dall'evoluzione storico-dottrinale del rapporto Stato territorio; nonche ́ da dati decisivi indotti dal confronto fra Stati e icosiddetti soggetti sui generis.Il primo dei due dati indiziari, rilevato, fra gli altri, dal Donati, dal Gemma e dal Balladore Pallieri,sta nel fatto che gli Stati si scambiano,Vendono o concedono ad altri l'uso del territorio considerandolo evidentemente non già come una parte della propria persona bensì come un bene. Una volta dimostrato che le persone internazionali degli Stati – e quelle dei cosiddetti sui generis – non sono creazioni del diritto internazionale, ossia non sono provinciae territoriali del diritto internazionale, mal si comprenderebbe che tale diritto tutelasse l'esclusività dell'appartenenza del territorio ai suoi soggetti (ossia l'integrità territoriale) altrimenti che come un diritto su un oggetto esterno alla persona. Venendo al dato a nostro avviso decisivo, la prova che il territorio non è internazionalmente costitutivo risiede nel confronto fra soggetti Stati e non-Stati. Esempi calzanti sono i governi in esilio della Prima guerra mondiale (ricordati dal Donati stesso), nonché quelli della Seconda guerra mondiale.
Popolo: La crescente attenzione del diritto internazionale per i diritti
dell'uomo e le libertà fondamentali (compreso fra questi il diritto all'autodeterminazione di popoli e minoranze) – attenzione che ha per oggetto il comportamento dello Stato verso i sudditi – non modifica la natura "privatistica" delle relazioni interstatali attinenti al trattamento dei sudditi rispettivi, neppure nel numero crescente dei casi nei quali il trattamento degli individui è oggetto di sindacato amministrativo o giudiziario di organi internazionali. La nazionalità, segno fondamentale del legame sudditi/Stato, resta nell'ambito del diritto pubblico interno di ciascuno Stato, e rileva sul terreno internazionale solo fattualmente come condizione dell'esistenza di situazioni di diritto/obbligo fra Stati, restando, nonostante tali condizionamenti, materia di dominio squisitamente riservato di ciascuno Stato anche quando la sua attribuzione formi oggetto di obblighi positivi o negativi nei rapporti fra due o più Stati. Anche qui dunque.la prova decisiva sta nel confronto fra le persone internazionali degli Stati e le persone internazionali cosiddette sui generis. Considerata infatti la permanente o temporanea carenza, in tali enti, di un popolo in senso proprio.
ordinamento giuridico:
Sul piano internazionale, dato che il diritto ivi operante e` quello della societas degli Stati e non il diritto della comunita` giuridica del genere umano, gli ordinamenti degli Stati – giuridici sul terreno delle singole comunita` nazionali – sono sistemi normativi di mero fatto dal punto di vista del diritto internazionale, del quale non costituiscono, per l’appunto, derivazioni. Ne consegue che la persona internazionale di ciascuno Stato non e` identificabile sul terreno internazionale per il semplice tramite dell’ordinamento nazionale medesimo ne ́ agli effetti della sua esistenza o continuita` ne ́ a qualsiasi altro effetto dal diritto internazionale disposto.
L’ordinamento nazionale (unitario o federale) resiste,
in via di principio, a ogni illegalità mantenendo in vita, per l'&rsq