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RISERVA
Dichiarazione di uno stato che esprime la volontà di modificare
o estinguere (escludere) gli effetti giuridici di una o piu punti di
un trattato.
Riserve considerate inammissibili dal diritto dei trattati:
Fino alla fine della prima guerra mondiale tutte le riserve sui
trattati erano vietate. Nel diritto internazionale contemporaneo
tutte le riserve sono considerate accettabili tranne alcune:
Purché la riserva non sia contraria con l’oggetto e lo scopo
del trattato.
Alcuni trattati vietano le riserve
Trattato ammette alcune riserve con determinati requisiti
(in base alle norme vigenti in quel momento nel proprio
ordinamento)
Riserve contrarie al diritto cogente
Riserve a carattere generale
Quando uno stato appone la riserva se non ci sono obiezioni la
riserva produrrà i suoi effetti, mentre se la riserve viene
contestata da uno o piu stati, cioè questi presentano delle
obiezioni, nel caso di obbiezione semplice= il trattato rimane
in vigore con l’esclusione delle disposizioni toccate dalla riserva
quindi non ci sono particolari effetti tra stato obiettante e stato
riservante, nel caso di obiezione qualificata= il trattato non
entrerà in vigore tra stato obiettante e stato riservante.
CAUSE DI INVALIDITA’ DEI TRATTATI
Situazioni giuridiche che influiscono sulla formazione dei
trattati.
Due tipi di cause: invalidità relativa, e invalidità assoluta.
Invalidità relativa (art. Dal 46 al 50) vizi del consenso, dolo,
errore possono determinare l’invalidità, ma possono essere
superate e possono riguardare anche solo una parte del
trattato. Possono essere invocate solo dalla parte il cui
consenso è stato viziato. Hanno effetto solo in cui vengono
invocate con successo.
1. Art 46: un trattato è considerato nullo qualora si evidenzia
una violazione manifesta di una norma di diritto interno
sulla competenza a stipulare. Caso in cui si può invocare il
diritto interno di uno stato per invalidare.
2. Art 47: prevede una situazione in cui sono stati apposti dei
limiti specifici ai pienipoteri pleni potenziari. Se lo stato il
cui rappresentante non ha rispettato questi limiti e ha
abusato dei sui poteri è una causa di invalidità.
3. Art 48: Errore è una falsa rappresentazione della realtà.
Non tutti gli errori sono validi per invocare l’invalidità di
un trattato. ‘Errore ostativo (materiale)’ non sono
invocabili per invalidare ma possono essere oggetto di una
procedura semplificata di revisione e se ne fa carico il
depositario, che ha il compito di rettifica dell’errore
materiale. L’errore che è invocabile per invalidare un
trattato deve essere un errore essenziale, incolpevole e
innocente. Essenziale=deve essere la base essenziale
(base del consenso). Innocente=lo stato che incorre
nell’errore non deve aver contribuito all’insorgere
dell’errore stesso. Incolpevole= l’errore non è stato dovuto
per negligenza, cioè una non conoscenza del diritto
internazionale.
4. Art 49: considera il dolo. Cioè un comportamento
fraudolento posto in essere da una delle due parti per
creare problemi all’altra parte, estremamente grave.
5. Art 50: la corruzione. Viene considerata una situazione
ancora più grave del dolo e non è un atto fraudolento
generico.
Invalidità assoluta: (art dal 51 al 53) possono essere invocate
non solo dalla parte lesa ma da tutti gli altri stati. (erga omnia)
1. Art 51: riguarda la violenza contro il rappresentante dello
stato. Se il plenipotenziario ha subito una minaccia e
quindi è stato costretto a firmare un trattato.
2. Art 52: Riguarda la violenza contro lo stato (violenza
militare). Costringe un altro stato a concludere un accordo
internazionale. Questa clausola è stata introdotta a titolo
di sviluppo progressivo del diritto internazionale. Ci sono
delle eccezioni: la legittima difesa e l’autorizzazione da
parte del consiglio di sicurezza.
3. Riguarda la contrarietà del trattato contro lo ius cogens. L
art 53 non contiene una definizione specifica del diritto
cogente. Afferma che il diritto cogente è quello dichiarato
inderogabile dalla maggior parte degli stati. Art 53 non
contiene un elenco di norme che apparterrebbero al diritto
cogente.
Ci sono due casi particolari in cui è possibile invocare il diritto
interno di uno stato per invalidare un trattato:
1- Nel caso in cui viene violato il diritto interno sulla
conclusione dei trattati, purché siano norme fondamentali.
2- Nel caso in cui il trattato è stato concluso in violazione dei
pienipoteri e dei plenipotenziari.
CAUSE DI ESTINZIONE DI UN TRATTATO
L’estinzione si ha quando il trattato cessa di avere qualunque
effetto giuridico e le parti non hanno più l’obbligo di
adempimento. Il trattato è nato in maniere regolare e ha
sempre prodotto i suoi effetti fino a quando non si verifica la
causa di estinzione.
Ci può anche essere la SOSPENSIONE che comporta: il trattato
resta in vigore ma cessa momentaneamente di produrre i suoi
effetti.
Le cause di estinzione si distinguono in: cause previste dal
trattato e cause previste dal diritto consuetudinario.
Le cause previste dal trattato si dividono a loro volta in: 1)
Che dipendono dalla volontà iniziale delle parti 2) Che
derivano dalla volontà successiva
1) Che dipendono dalla volontà iniziale delle parti
Le cause di termine del trattato (termine finale).
La condizione risolutiva: disposizione che prevede
l’estinguere del trattato al verificarsi di un determinato
situazione giuridica (può essere sia positiva o negativa)
Adempimento: i trattati prevedono che una volta
raggiunto il fine del trattato quest’ultimo si estingua.
2) Che dipendono dalla volontà successiva
La denuncia (trattati bilaterali) e il recesso (trattati
multilaterali): dichiarazione unilaterale con la quale uno
stato dichiara di non voler piu far parte del trattato.
Le cause previste dal diritto consuetudinario sono:
Art 64 prevede caso ius cogens sopravvenuto= se il
trattato è stato concluso nel momento in cui la norma
imperativa non esisteva
Rebus sic stantibus= mutamento fondamentale delle
circostanze. Il mutamento deve aver riguardato la base del
consenso delle parti. Il mutamento deve essere improvviso
e deve aver mutato in maniera radicale la portata degli
obblighi
Inadempimento= violazione sostanziale di una clausola
del trattato, quindi un comportamento illecito. La parte
vittima può o chiedere l’estinzione del trattato o invocare
la responsabilità dello stato offensore e richiedere un
risarcimento.
Impossibilità materiale di dare esecuzione a un trattato=
si ha quando viene distrutto o smarrito l’oggetto
fondamentale di un trattato.
Abrogazione (totale o parziale, espressa o per
incompatibilità) mediante accordo successivo tra le parti
In riferimento a cessazione-estinzione-sospensione la
convenzione di Vienna prevede una procedura di risoluzione
delle controversie. Procedura complessa e mai applicata.
L’INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
Art 31. Un trattato deve essere interpretato in buona fede
tenendo conto del senso ordinario dei termini utilizzati nel loro
contesto e alla luce dell’oggetto\scopo .
Nell'interpretazione dei trattati l’interprete deve seguire un
criterio obbiettivo cioè volontà oggettiva delle parti deducibile
dal testo (secondo il criterio letterale) e non soggettivo. Deve
utilizzare il criterio sistematico cioè deve tener conto del
contesto normativo nel quale la disposizione si colloca. Deve
tener conto del criterio teleologico cioè dell’oggetto e dello
scopo. Deve tener conto anche di ogni altra regola applicabile
alle parti. Queste regole valgono anche per gli stati uniti e
Francia che non hanno ratificato la convenzione di vienna.
Art 32. L'interprete può utilizzare altri criteri solo dopo aver
utilizzato questi Solo in due casi può utilizzare altri criteri:
1. Quando l’utilizzo della regola generale crea un risultato
illogico e irrazionale.
2. Quando l’utilizzo della regola generale crea un dubbio
sulle possibili interpretazioni.
I criteri sono : lavori preparatori= sono i verbali che ci dicono
come si sono svolti i negoziati, circostanze storico\giuridiche=
Art 33. Riguarda l’interpretazione dei trattati conclusi in piu
lingue ufficiali, facenti ugualmente fede.
Esempio : i trattati delle nazioni unite sono conclusi in 6 lingue
ufficiali, questo succede per i trattati multilaterali.
Quando invece parliamo di accordi bilaterali questi saranno
tradotti soltanto in 2 lingue e è prevista una terza che faccia
fede in caso di divergenza tra le versioni ufficiali. L'art 33 indica
all’interprete quale criterio utilizzare per risolvere queste
divergenze linguistiche. L'interprete deve impegnarsi per
mediare tra diverse versioni linguistiche per arrivare ad un
significato comune. In caso non sia possibile mediare, si deve
dare precedenza al criterio teologico (oggetto\scopo).
MODIFICA\EMENDAMENTI DEGLI ACCORDI
INTERNAZIONALI
(art 39,40,41)
La modifica sarà vigente solo per le parti che l’hanno accettata.
C'è un eccezione questa è posta dagli atti istitutivi delle
organizzazioni internazionali (sono accordi internazionali) che
trovano applicazione per un lungo periodo di tempo.
Gli emendamenti sono adottati a maggioranza assoluta
dell’assemblea generale e vengono ratificati dai due terzi degli
stati membri. A quel punto se viene ratificato varrà anche per
gli stati che non hanno ratificato facenti parte delle nazioni
unite.
Art 25. (applicazione a titolo provvisorio)
Accordo in forma solenne applicato a titolo provvisorio nel
momento della firma. Possibile se:
Previsto dal trattato
Consenso tra gli stati
Il trattato provvisorio o una parte di esso può essere revocato
da parte di uno stato (notificandolo agli altri stati). A meno che
il trattato non disponga diversamente e gli stati hanno
convenuto diversamente.
APPLICAZIONE ED EFFETTI DEI TRATTATI
RISPETTO DEI TRATTATI
(Art 26) conv Vienna 1969 pacta sunt servanda, ogni trattato in
vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede.
(Art 27) conv Vienna 1969, impossibilità di invocare il diritto
interno per disapplicare norme internazionali. Eccezione: (art
46) Violazione fondamentale e manifesta della legge
costituzionale di uno stato.
APPLICAZIONE DEI TRATTATI
(Art 28) conv Vie