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RISERVA

Dichiarazione di uno stato che esprime la volontà di modificare

o estinguere (escludere) gli effetti giuridici di una o piu punti di

un trattato.

Riserve considerate inammissibili dal diritto dei trattati:

Fino alla fine della prima guerra mondiale tutte le riserve sui

trattati erano vietate. Nel diritto internazionale contemporaneo

tutte le riserve sono considerate accettabili tranne alcune:

Purché la riserva non sia contraria con l’oggetto e lo scopo

 del trattato.

Alcuni trattati vietano le riserve

 Trattato ammette alcune riserve con determinati requisiti

 (in base alle norme vigenti in quel momento nel proprio

ordinamento)

Riserve contrarie al diritto cogente

 Riserve a carattere generale

Quando uno stato appone la riserva se non ci sono obiezioni la

riserva produrrà i suoi effetti, mentre se la riserve viene

contestata da uno o piu stati, cioè questi presentano delle

obiezioni, nel caso di obbiezione semplice= il trattato rimane

in vigore con l’esclusione delle disposizioni toccate dalla riserva

quindi non ci sono particolari effetti tra stato obiettante e stato

riservante, nel caso di obiezione qualificata= il trattato non

entrerà in vigore tra stato obiettante e stato riservante.

CAUSE DI INVALIDITA’ DEI TRATTATI

Situazioni giuridiche che influiscono sulla formazione dei

trattati.

Due tipi di cause: invalidità relativa, e invalidità assoluta.

Invalidità relativa (art. Dal 46 al 50) vizi del consenso, dolo,

errore possono determinare l’invalidità, ma possono essere

superate e possono riguardare anche solo una parte del

trattato. Possono essere invocate solo dalla parte il cui

consenso è stato viziato. Hanno effetto solo in cui vengono

invocate con successo.

1. Art 46: un trattato è considerato nullo qualora si evidenzia

una violazione manifesta di una norma di diritto interno

sulla competenza a stipulare. Caso in cui si può invocare il

diritto interno di uno stato per invalidare.

2. Art 47: prevede una situazione in cui sono stati apposti dei

limiti specifici ai pienipoteri pleni potenziari. Se lo stato il

cui rappresentante non ha rispettato questi limiti e ha

abusato dei sui poteri è una causa di invalidità.

3. Art 48: Errore è una falsa rappresentazione della realtà.

Non tutti gli errori sono validi per invocare l’invalidità di

un trattato. ‘Errore ostativo (materiale)’ non sono

invocabili per invalidare ma possono essere oggetto di una

procedura semplificata di revisione e se ne fa carico il

depositario, che ha il compito di rettifica dell’errore

materiale. L’errore che è invocabile per invalidare un

trattato deve essere un errore essenziale, incolpevole e

innocente. Essenziale=deve essere la base essenziale

(base del consenso). Innocente=lo stato che incorre

nell’errore non deve aver contribuito all’insorgere

dell’errore stesso. Incolpevole= l’errore non è stato dovuto

per negligenza, cioè una non conoscenza del diritto

internazionale.

4. Art 49: considera il dolo. Cioè un comportamento

fraudolento posto in essere da una delle due parti per

creare problemi all’altra parte, estremamente grave.

5. Art 50: la corruzione. Viene considerata una situazione

ancora più grave del dolo e non è un atto fraudolento

generico.

Invalidità assoluta: (art dal 51 al 53) possono essere invocate

non solo dalla parte lesa ma da tutti gli altri stati. (erga omnia)

1. Art 51: riguarda la violenza contro il rappresentante dello

stato. Se il plenipotenziario ha subito una minaccia e

quindi è stato costretto a firmare un trattato.

2. Art 52: Riguarda la violenza contro lo stato (violenza

militare). Costringe un altro stato a concludere un accordo

internazionale. Questa clausola è stata introdotta a titolo

di sviluppo progressivo del diritto internazionale. Ci sono

delle eccezioni: la legittima difesa e l’autorizzazione da

parte del consiglio di sicurezza.

3. Riguarda la contrarietà del trattato contro lo ius cogens. L

art 53 non contiene una definizione specifica del diritto

cogente. Afferma che il diritto cogente è quello dichiarato

inderogabile dalla maggior parte degli stati. Art 53 non

contiene un elenco di norme che apparterrebbero al diritto

cogente.

Ci sono due casi particolari in cui è possibile invocare il diritto

interno di uno stato per invalidare un trattato:

1- Nel caso in cui viene violato il diritto interno sulla

conclusione dei trattati, purché siano norme fondamentali.

2- Nel caso in cui il trattato è stato concluso in violazione dei

pienipoteri e dei plenipotenziari.

CAUSE DI ESTINZIONE DI UN TRATTATO

L’estinzione si ha quando il trattato cessa di avere qualunque

effetto giuridico e le parti non hanno più l’obbligo di

adempimento. Il trattato è nato in maniere regolare e ha

sempre prodotto i suoi effetti fino a quando non si verifica la

causa di estinzione.

Ci può anche essere la SOSPENSIONE che comporta: il trattato

resta in vigore ma cessa momentaneamente di produrre i suoi

effetti.

Le cause di estinzione si distinguono in: cause previste dal

trattato e cause previste dal diritto consuetudinario.

Le cause previste dal trattato si dividono a loro volta in: 1)

Che dipendono dalla volontà iniziale delle parti 2) Che

derivano dalla volontà successiva

1) Che dipendono dalla volontà iniziale delle parti

Le cause di termine del trattato (termine finale).

 La condizione risolutiva: disposizione che prevede

 l’estinguere del trattato al verificarsi di un determinato

situazione giuridica (può essere sia positiva o negativa)

Adempimento: i trattati prevedono che una volta

 raggiunto il fine del trattato quest’ultimo si estingua.

2) Che dipendono dalla volontà successiva

La denuncia (trattati bilaterali) e il recesso (trattati

 multilaterali): dichiarazione unilaterale con la quale uno

stato dichiara di non voler piu far parte del trattato.

Le cause previste dal diritto consuetudinario sono:

Art 64 prevede caso ius cogens sopravvenuto= se il

 trattato è stato concluso nel momento in cui la norma

imperativa non esisteva

Rebus sic stantibus= mutamento fondamentale delle

 circostanze. Il mutamento deve aver riguardato la base del

consenso delle parti. Il mutamento deve essere improvviso

e deve aver mutato in maniera radicale la portata degli

obblighi

Inadempimento= violazione sostanziale di una clausola

 del trattato, quindi un comportamento illecito. La parte

vittima può o chiedere l’estinzione del trattato o invocare

la responsabilità dello stato offensore e richiedere un

risarcimento.

Impossibilità materiale di dare esecuzione a un trattato=

 si ha quando viene distrutto o smarrito l’oggetto

fondamentale di un trattato.

Abrogazione (totale o parziale, espressa o per

 incompatibilità) mediante accordo successivo tra le parti

In riferimento a cessazione-estinzione-sospensione la

convenzione di Vienna prevede una procedura di risoluzione

delle controversie. Procedura complessa e mai applicata.

L’INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

Art 31. Un trattato deve essere interpretato in buona fede

tenendo conto del senso ordinario dei termini utilizzati nel loro

contesto e alla luce dell’oggetto\scopo .

Nell'interpretazione dei trattati l’interprete deve seguire un

criterio obbiettivo cioè volontà oggettiva delle parti deducibile

dal testo (secondo il criterio letterale) e non soggettivo. Deve

utilizzare il criterio sistematico cioè deve tener conto del

contesto normativo nel quale la disposizione si colloca. Deve

tener conto del criterio teleologico cioè dell’oggetto e dello

scopo. Deve tener conto anche di ogni altra regola applicabile

alle parti. Queste regole valgono anche per gli stati uniti e

Francia che non hanno ratificato la convenzione di vienna.

Art 32. L'interprete può utilizzare altri criteri solo dopo aver

utilizzato questi Solo in due casi può utilizzare altri criteri:

1. Quando l’utilizzo della regola generale crea un risultato

illogico e irrazionale.

2. Quando l’utilizzo della regola generale crea un dubbio

sulle possibili interpretazioni.

I criteri sono : lavori preparatori= sono i verbali che ci dicono

come si sono svolti i negoziati, circostanze storico\giuridiche=

Art 33. Riguarda l’interpretazione dei trattati conclusi in piu

lingue ufficiali, facenti ugualmente fede.

Esempio : i trattati delle nazioni unite sono conclusi in 6 lingue

ufficiali, questo succede per i trattati multilaterali.

Quando invece parliamo di accordi bilaterali questi saranno

tradotti soltanto in 2 lingue e è prevista una terza che faccia

fede in caso di divergenza tra le versioni ufficiali. L'art 33 indica

all’interprete quale criterio utilizzare per risolvere queste

divergenze linguistiche. L'interprete deve impegnarsi per

mediare tra diverse versioni linguistiche per arrivare ad un

significato comune. In caso non sia possibile mediare, si deve

dare precedenza al criterio teologico (oggetto\scopo).

MODIFICA\EMENDAMENTI DEGLI ACCORDI

INTERNAZIONALI

(art 39,40,41)

La modifica sarà vigente solo per le parti che l’hanno accettata.

C'è un eccezione questa è posta dagli atti istitutivi delle

organizzazioni internazionali (sono accordi internazionali) che

trovano applicazione per un lungo periodo di tempo.

Gli emendamenti sono adottati a maggioranza assoluta

dell’assemblea generale e vengono ratificati dai due terzi degli

stati membri. A quel punto se viene ratificato varrà anche per

gli stati che non hanno ratificato facenti parte delle nazioni

unite.

Art 25. (applicazione a titolo provvisorio)

Accordo in forma solenne applicato a titolo provvisorio nel

momento della firma. Possibile se:

Previsto dal trattato

 Consenso tra gli stati

Il trattato provvisorio o una parte di esso può essere revocato

da parte di uno stato (notificandolo agli altri stati). A meno che

il trattato non disponga diversamente e gli stati hanno

convenuto diversamente.

APPLICAZIONE ED EFFETTI DEI TRATTATI

RISPETTO DEI TRATTATI

(Art 26) conv Vienna 1969 pacta sunt servanda, ogni trattato in

vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede.

(Art 27) conv Vienna 1969, impossibilità di invocare il diritto

interno per disapplicare norme internazionali. Eccezione: (art

46) Violazione fondamentale e manifesta della legge

costituzionale di uno stato.

APPLICAZIONE DEI TRATTATI

(Art 28) conv Vie

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucacaponigri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cadin Raffaele.