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Procedure di stipulazione degli accordi internazionali
Esistono diverse procedure di stipulazione degli accordi internazionali, che si distinguono a seconda che sfocino nella ratifica o che emerga un altro modo di manifestazione della volontà da parte degli Stati.
Nella prima categoria rientrano quei casi in cui alla negoziazione diretta si sostituisce la discussione e approvazione da parte di un organo.
Nella seconda categoria emerge l'accordo in forma semplificata o accordi informali, che possono includere note diplomatiche. Questa procedura è celere e pratica.
Un'altra procedura è la negoziazione seguita dalla firma senza ratifica. Questo accordo si conclude con la sola sottoscrizione del testo da parte del rappresentante dello Stato e emerge quando, dal testo o da comportamenti concludenti, risulta che le parti intendono attribuire alla firma il valore di piena e definitiva manifestazione della volontà (art. 12).
È importante che dal testo dell'accordo o dalle circostanze emerga una sicura volontà di obbligarsi, al fine di evitare che si possano sollevare dubbi sulla validità dell'accordo stesso.
confondano tali accordi con le intese non giuridiche, come ad es. il memorandum di intesa, accordi di Helsinki, che non producono effetti giuridici. Come intese giuridiche non vincolanti secondo Fois sarebbero da considerare anche i Trattati segreti, anche se qui sarebbe più corretto parlare di invalidità dei Trattati. Poi a metà strada tra accordi in f.s. e intese non giuridiche si collocano gli accordi sulla applicazione provvisoria dei Trattati i quali prevedono che il Trattato si applichi in via provvisoria in attesa della entrata in vigore. Questi da alcuni sono considerati vincolanti e da altri no). Poi in realtà, può accadere che l'accordo sia "misto" cioè può essere concluso da alcuni Stati in forma semplificata e da altri mediante ratifica. Anche qui, la competenza a concludere tali accordi è regolata da ciascuno Stato. Il diritto costituzionale di ciascuno Stato stabilisce fino a che punto l'Esecutivo.Possa concludere un accordo senza ricorrere alla procedura di ratifica. Nel nostro ordinamento questa procedura in forma semplificata si esclude quando l'accordo appartiene ad una delle categorie di cui all'art 80 Cost. In tutti gli altri casi il Potere esecutivo è libero di decidere se dare all'accordo forma solenne e far intervenire la ratifica da parte del Capo dello Stato, oppure stipulare direttamente. Esempio di accordi di questo tipo in f.s. sono gli executive agreements stipulati dal Presidente negli USA.
Violazione nome interne sulla competenza: Tale tematica rientra nel più ampio genus della nullità dei trattati. [Infatti le cause di invalidità disciplinate dalla Convenzione di Vienna sono: violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare di importanza fondamentale, errore, dolo, corruzione, violenza nei confronti dell'individuo organo stipulante, violenza nei confronti dello Stato nel suo insieme, violazione
di un accordo internazionale non invalida l'accordo stesso, a meno che la violazione sia manifesta e non riguardi una norma di importanza fondamentale del diritto internazionale. È accaduto nel nostro ordinamento che venisse utilizzata la forma semplificata in casi dove non si sarebbe potuto ricorrere a tale strumento (casi dell'art 80 Cost.): esempi sono la domanda di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite avvenuta con atto del ministro degli esteri. Violazione della competenza a stipulare da parte di organo legittimato. La soluzione a queste problematiche si rintraccia nell'art 46 Convenzione Vienna. Secondo tale articolo, l'accordo è valido a meno che la violazione sia manifesta e non concerna una regola di importanza fondamentale del diritto internazionale. MANIFESTA: Qui sembra che l'art 46 non corrisponda al diritto consuetudinario e risenta di una concezione diplomatica del diritto internazionale. IMPORTANZA FONDAMENTALE: il diritto internazionale generale quando codifica il principio che la violazione di un accordo internazionale non invalida l'accordo stesso, a meno che la violazione sia manifesta e non riguardi una norma di importanza fondamentale del diritto internazionale.Di norme interne di importanza fondamentale in tema di competenza a stipulare, sia causa di del Trattato.
INVALIDITÀ
Una violazione di questo tipo si ha quando sull’accordo NON si sia pronunciato uno degli organi cui la Costituzione assegna potere decisionale effettivo nel procedimento di stipulazione, quando sia mancato il concorso del Parlamento nelle materie di cui all’art 80 Cost.
Quindi ci deve essere una violazione manifesta di norma di importanza fondamentale affinché si parli di invalidità.
Una regola di importanza fondamentale è, nel nostro ordinamento, quella contenuta nell’art. 80 Cost., che richiede l’autorizzazione del Parlamento per la ratifica dei trattati.
Accordi stipulati non dallo Stato Sovrano
Ci si chiede se anche le Regioni possano concludere accordi internazionali.
Inizialmente la Corte Costituzionale proclamò l’incompetenza di queste e riconobbe la competenza solo in capo agli organi dello Stato Sovrano.
Poi la materia venne regolata dall'art 4 DPR 616/1977, che riservava allo Stato le funzioni relative ai rapporti internazionali nelle materie trasferite e delegate alle regioni e si faceva divieto alle regioni di svolgere attività promozionali all'estero, senza preventivo assenso del governo. Dopo tale intervento la Corte Costituzionale tornò altre volte sull'argomento. La sua sentenza più significativa resta quella del 1987, nella quale si capovolge il primo orientamento e infatti si sostiene che le regioni, qualora si procurino il previo assenso del governo, possono stipulare non solo intese di rilievo internazionale, ma anche accordi in senso proprio tali da impegnare la responsabilità dello Stato, purché si tratti di accordi riguardanti materie di competenza regionali e non rientranti nelle categorie previste dall'art 80 Cost. La materia attualmente è regolata dall'art 3 della legge costituzionale del 2001, il qualeprevede la competenza della regione, nelle materie di sua competenza, a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (ora art 117 Cost).
Quanto detto a proposito delle Regioni vale anche per enti pubblici diversi dalle Regioni.
Accordi stipulati dalle organizzazioni internazionali: che non ha nulla a che vedere con la conclusione di accordi fra Stati in seno ad organizzazioni internazionali. Qui abbiamo a che fare con accordi stipulati dalle organizzazioni internazionali fra loro o con Stati membri o con Stati terzi. Per tali accordi è dedicata la Convenzione di Vienna 1986, che riproduce la convenzione del 1969. Anche qui una violazione grave delle norme statutarie sulla competenza a stipulare comporta invalidità dell'accordo. Infatti l'art 46 della convenzione del 1986 riproduce l'art 46 della convenzione del 1969, in quanto considera come causa di
invalidità la violazione di una delle norme della organizzazione sulla competenzaa stipulare di importanza fondamentale. 9- INEFFICACIA DEI TRATTATI NEI CONFRONTI DI STATI TERZI- INCOMPATIBILITÀ TRA NORME CONVENZIONALI
Come già detto, il Trattato vale per i contraenti, fa legge tra le parti.
SOLO
Diritti ed obblighi per i terzi non potranno derivare da un Trattato se non attraverso qualche forma di partecipazione dei terzi Stati al Trattato stesso.
Infatti può accadere che il Trattato sia "aperto" come già anticipato e quindi si verifica la adesione che ha pari efficacia della ratifica dei contraenti originari.
Può accadere, però, che la clausola di adesione manchi o che comunque non venga in rilievo la piena partecipazione di uno Stato ad una convenzione già conclusa da altri: in questo caso però dovrà comunque dimostrarsi che il Trattato contenga un'offerta e che dallo Stato terzo provenga una accettazione.
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in modo che il testo sia un paragrafo:in modotale che emerga l’incontro di volontà.Altrimenti, al di fuori di tale ipotesi si parla di inefficacia del Trattato nei confronti degli Stati non contraenti.—> Poi comunque può sempre accadere che, le parti di un Trattato si impegnino a tenere comportamenti cherisultino vantaggiosi per i terzi. Per esempio accade ciò negli accordi in tema di navigazione sui fiumi,canali, e stretti internazionali: art 18 Trattato di Panama-USA del 1903 sul canale di Panama.Il vantaggio sta nel fatto che = questi accordi pur intercorrendo tra un numero limitato di paesi, sanciscono lalibertà di navigazione per le navi di tutti gli Stati.Tali vantaggi, però - a meno che non si trasformino in diritti attraverso la partecipazione del terzo all’accordo- possono essere sempre REVOCATI.Il diritto del terzo di esigere l’applicazione del Trattato o di opporsi alla sua abrogazione, è stato semprenegato nella prassi.Possiamo prendere come
esempio la prassi relativa ai Trattati sulla navigazione nelle vie d'acqua internazionali, dalla quale si ricava che, gli Stati contraenti procedono alla revoca dei vantaggi concessi a terzi con successivi accordi formali e a volte senza. Esempio del primo tipo è il Protocollo addizionale n.2 all'Atto di Mannheim, che ha compresso la libertà di navigazione sul Reno per le navi degli Stati non contraenti, modificando la Convenzione di Strasburgo. Anche la Convenzione di Vienna si conforma al principio della inefficacia dei Trattati nei confronti di terzi: un Trattato non crea obblighi o diritti per un terzo Stato senza il suo consenso. Art 34: un obbligo può derivare da una disposizione di un Trattato a carico di un terzo Stato solamente se le parti contraenti del Trattato intendono creare tale obbligo e se lo Stato accetta espressamente per iscritto l'obbligo medesimo. Art 35: un diritto può nascere a favore di uno Stato terzo solamente se questo lo accetta espressamente per iscritto.vi acconsenta, ma il consenso Art 36 si presume finché non vi siano indicazioni contrarie e sempre che il Trattato non disponga altrimenti (Tale articolo si dimostra eccessivamente indulgente per lo Stato terzo, ma questa eccessiva indulgenza è mitigata dall'art 37). I contraenti originari sono autorizzati a revocare, quando vogliono, il diritto accettato dal terzo, a Art 37 meno che non ne abbiano previamente stabilita l'irrevocabilità. L'interpretazione che solitamente si dà di questo articolo è che si tratta di una norma che aggiunge un ulteriore presupposto a quelli previsti dall'art 36 per la nascita di veri e propri diritti a favore di terzi; infatti, affinché possano nascere veri e propri diritti occorre non solo, come dice l'art 36, che le parti intendano crearli e che il terzo li accetti, ma anche che l'offerta dei contraenti originari sia concepita come irrevocabile unilateralmente. Estinzionedi un trattato o sospensione della sua applicazione implicita a causa della