Il problema dell'accordo parziale in un trattato multilaterale
Alcuni sostengono che l'accordo parziale in un trattato multilaterale non sia contrario (contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione), in quanto non rientra nei casi di invalidità dei Trattati. Quindi l'articolo 41 risolve il problema solo in tema di illiceità e di responsabilità internazionale degli Stati contraenti dell'accordo successivo verso le altre parti del Trattato multilaterale, per cui l'articolo costituisce una specificazione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 30.
Spesso nei Trattati vengono inserite le clausole, le cosiddette dichiarazioni di compatibilità o di subordinazione, rivolte ad altri Trattati. Queste clausole permettono di risolvere il problema alla radice: quando un Trattato precisa che esso è subordinato ad un Trattato anteriore o posteriore, oppure che esso non deve essere considerato come incompatibile con detto Trattato, le disposizioni di quest'ultimo prevalgono. Alla dichiarazione di subordinazione,
qualora questa riguardi i Trattati preesistenti, può però accompagnarsi l'impegno delle parti ad intraprendere tutte le azioni idonee a sciogliersi dagli impegni incompatibili, come la denuncia alla scadenza o l'apertura di negoziati per la revisione degli accordi relativi.
Un esempio importante di clausola di compatibilità si rintraccia nell'articolo 351 del TFUE, che afferma che le disposizioni del Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1958 e afferma che nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con il presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi finalizzati ad eliminare l'incompatibilità constatati. Ove occorra gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
RISERVE NEI TRATTATI
La riserva indica la volontà dello Stato di accettare
certe clausole del Trattato o di NON ACCETTARLE CON, cosicché tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti, l'accordo si forma ALCUNE MODIFICHE per la parte non investita dalla riserva ed il Trattato resta integralmente applicabile per gli altri Stati. SOLO Nell'ambito della riserva rientra anche la DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA: spesso usata nella prassi ed ha l'obiettivo di specificare o chiarire il senso o lo scopo attribuito dal dichiarante al Trattato o ad alcune sue disposizioni. La dichiarazione può essere: - CONDIZIONATA: lo Stato dichiara che intende vincolarsi al Trattato solo se questo o alcune sue clausole sono interpretate in un certo modo = equivale alla riserva - INCONDIZIONATA: (Non menzionate nella Convenzione) emerge se l'intento non risulta dalla dichiarazione. È solo una che mira a salvaguardare una posizione giuridica, ad evitare il consolidarsi di una prassi o a consolidarla o ad proposta inaugurarla. È unmezzo ausiliario di interpretazione. Per esempio una dichiarazione di questo tipo emerge nella Convenzione di Montego Bay, che ammette dichiarazioni anche rispetto ad articoli per cui non sono ammesse riserve, ma a condizione che esse non mirino ad escludere o a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della convenzione nella loro applicazione allo Stato dichiarante.
Secondo la prassi (dato che non c'è nella Convenzione), un'altra parte contraente può fare alla interpretazione obiezione contrapponendo un'altra interpretazione.
Ricorrere alle riserve e alle dichiarazioni è sensato nel caso dei Trattati multilaterali, quando ci sono numerosi Stati contraenti. Infatti nel caso dei Trattati bilaterali, lo Stato che non vuole assumere certi impegni o vuole formulare dichiarazioni interpretative, deve semplicemente proporre alla controparte di escluderli dal testo.
In ogni caso comunque le riserve e le dichiarazioni facilitano
la più ampia partecipazione ai Trattati multilaterali. Secondo il diritto internazionale classico, la possibilità di apporre riserve doveva essere tassativamente concordata nella fase della negoziazione e quindi doveva emergere dal testo del Trattato predisposto dai plenipotenziari, altrimenti si riteneva che lo Stato avesse come unica possibilità quella di ratificare o meno. Le riserve si apponevano in 2 modi: - i singoli Stati al momento della negoziazione dichiaravano di non voler accettare alcune clausole e quindi nel testo si menzionava tale riserva. - il testo prevedeva genericamente la facoltà di apporre riserve al momento della ratifica o adesione, però comunque il testo avrebbe dovuto specificare quali clausole, quali parti del Trattato sarebbero state oggetto di riserva. Di conseguenza secondo il diritto internazionale classico, non era possibile la ratifica di un Trattato multilaterale accompagnata da riserve NON PREVISTE. Oggi invece,c'è stata un'evoluzione dell'istituto. Comunque, i due modi esaminati prima continuano a sopravvivere. Emblematico, però, è il parere della Corte internazionale di giustizia del 1951, che aveva per oggetto la Convenzione sulla repressione del genocidio; viene chiesto alla Corte se - siccome la Convenzione non prevedeva la facoltà di apporre riserve - gli Stati potessero procedere alla formulazione delle riserve al momento della ratifica. La Corte dice che una riserva può essere formulata nel momento della ratifica anche se la facoltà non è prevista nel testo del Trattato purché essa sia compatibile con oggetto e scopo del Trattato (quindi non deve riguardare clausole fondamentali e caratterizzanti l'intero Trattato). E inoltre è previsto che un altro Stato contraente possa contestare la riserva e ritenere che il Trattato non entri in vigore nei suoi rapporti con lo Stato autore della riserva. 13๏ La Corte, afferma che una riserva può essere formulata.purché non siaart 19CONVENZIONE RISERVA SEMPREespressamente esclusa dal testo del Trattato oppure sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del Trattato.
In particolare: Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione di untrattato o al momento dell’adesione, pu formulare una riserva, a meno che:
- la riserva non sia vietata dal Trattato
- il Trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva inquestione
- in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo deltrattato.
Ci sono dei Trattati che comunque escludono del tutto la possibilità di apporre riserve come ad esempiol’art 120 dello Statuto della Corte penale internazionale.
In tema di riserva emerge anche l’ Accettazione delle riserve ed obiezioni alle stesseart 20,1. Una riserva autorizzata espressamente da un trattato deve essere
successivamente dagliaccettataNONaltri Stati contraenti, a meno che il trattato non lo preveda.- Quando risulti dal numero limitato degli Stati che hanno partecipato ai negoziati, nonché dall'oggetto e dallo scopo del trattato stesso, che l'applicazione del trattato nella sua interezza tra tutte le parti è una condizione essenziale per il consenso di ciascuna di esse ad essere vincolata dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le parti.
- Quando un trattato è un atto costitutivo di una Organizzazione internazionale, ed a meno che in esso non sia altrimenti previsto, una riserva richiede anche l'accettazione dell'organo competente dell'organizzazione in questione.
- Nei casi diversi da quelli previsti dai paragrafi precedenti e a meno che il trattato non disponga altrimenti:
- L'accettazione di una riserva da parte di un altro Stato contraente rende lo Stato autore della riserva parte del trattato nei riguardi di tale altro Stato se il trattato in
vigore o quando esso entra in vigore per gli altri Stati summenzionati
b) l'ad una riserva sollevata da un altro Stato contraente non impedisce al trattato di entrare in obiezionevigore tra lo Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva, a meno che non sia stata chiaramente espressa una intenzione contraria da parte dello Stato che ha formulato l'obiezione
e) un atto che esprima il consenso di uno Stato ad essere vincolato dal trattato e che contenga una riserva, diventa efficace dal momento in cui almeno un altro Stato contraente ha accettato la riserva.
5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il trattato non preveda altrimenti, si ritiene che una riserva sia stata accettata da uno Stato qualora quest'ultimo non abbia formulato obiezioni alla riserva, sia allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto notifica, che alla data in cui ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato, quando
quest'ultima sia posteriore. (Questo vuol dire che se tale manifestazione obiezione non è manifestata entro 12 mesi dalla notifica della riserva alle altre parti, la riserva si intende accettata).
Rileva anche l', Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve art 211. Una riserva formulata in conformità degli articoli 19, 20 e 23 nei confronti di un'altra parte: modifica, per lo Stato autore della riserva, nelle sue relazioni con quest'altra Parte le disposizioni del trattato sulle quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva e modifica nella stessa misura tali disposizioni per quest'altra parte nelle sue relazioni con lo Stato autore della riserva.
La riserva modifica le disposizioni del trattato per le altre parti del trattato nei loro rapporti interni.
Quando uno Stato che ha formulato un'obiezione ad una riserva non si opposto all'entrata in vigore del trattato tra se stesso e lo Stato autore della riserva,
le disposizioni oggetto della riserva non si applicano tra i due Stati, nella misura prevista dalla riserva stessa. 14è à ò è è é èRileva l’ , Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserveart 221. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una riserva pu essere ritirata in ogni momento senza che il consenso dello Stato che ha accettato la riserva sia necessario per il suo ritiro.
2. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una obiezione ad una riserva pu essere ritirata in ogni momento.
3. A meno che il trattato non preveda altrimenti o che non sia altrimenti convenuto:
- il ritiro di una riserva ha efficacia nei confronti di un altro Stato contraente soltanto a partire dal momento in cui tale Stato ne ha ricevuto notifica;
- il ritiro di un’obiezione ad una riserva ha efficacia soltanto a partire dal momento in cui lo Stato che ha formulato la riserva ha ricevuto notifica di detto ritiro.
Rileva l’ , Procedura relativa alle riserveart 231. La riserva,
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