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Riassunto di:

MANUALE DI DIRITTO DELLA CRISI

E DELL'INSOLVENZA

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Giacomo D'Attorre (terza edizione – 2024) Davide Angelini

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Capitolo I – IL DIRITTO DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

1. Premessa

Il diritto della crisi e dell'insolvenza comprende l'insieme delle regole che trovano applicazione quando si

verifica una situazione di crisi o insolvenza del debitore, consistente in uno squilibrio di tipo economico,

patrimoniale e finanziario.

Quando la crisi non è ancora attuale, ma probabile, e a maggior ragione quando si è ormai verificata, il primo

rischio da evitare è il ritardo da parte del debitore nel rilevarla e nell'adottare iniziative idonee ad affrontarla.

Il ritardo (voluto o non voluto dal debitore) nell'emersione dello stato di crisi o di insolvenza è sempre un

fattore di aggravamento della condizione di difficoltà, che rende più complessa e meno efficiente l'attività di

risanamento dell'impresa e di salvagurdia dei valori aziendali.

Quando, invece, la crisi o l'insolvenza sono ormai manifeste, i singoli creditori sono spesso portati a tentare il

soddisfacimento delle proprie ragioni attraverso azioni esecutive individuali, con una triplice conseguenza

negativa:

 in primo luogo, azioni molteplici e non coordinate conducono alla disegragazione dei complessi

aziendali, con impossibilità di una loro utile ricollocazione sul mercato;

 in secondo luogo si crea una disparità di trattamento tra i creditori più attivi e quelli meno reattivi o

che non sono ancora in condizione di far valere il proprio credito;

 in terzo luogo, tali azioni disincentivano il debitore dall'avviare in futuro una nuova iniziativa

economica, perchè difficilmente potrebbe reggere il peso anche dei debiti precedenti non soddisfatti.

Le regole sulla responsabilità patrimoniale e sulle esecuzioni individuali non sono adeguate per affrontare in

modo efficace queste esigenze, perchè intervengono tardi e non forniscono criteri per disciplinare in modo

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efficiente il concorso delle singole azioni sul patrimonio del debitore e per individuare un limite alla

soggezione dello stesso rispetto alle pretese dei creditori.

Occorrono quindi regole in grado di assicurare un approccio collettivo: l'effetto collettivo della situazione di

crisi o insolvenza richiede una speculare risposta collettiva.

Il diritto della crisi e dell'insolvenza è la risposta dell'ordinamento a queste problematiche, rispetto alle quali

opera in due direzioni principali:

 in un primo momento, quando la crisi o l'insolvenza può essere affrontata ancora con mezzi meno

invasivi, il debitore e i creditori, attraverso un prudente dosaggio di effetti premiali e sanzionatori,

vengono incentivati a porre in essere una reazione attiva e ad utilizzare gli strumenti messi a

disposizione dall'ordinamento per regolare crisi o insolvenza in un contesto ordinato, trasparente e

verificabile;

 poi, quando la situazione richiede interventi più decisi e radicali, si dispone l'intervento di un'autorità

pubblica e l'imposizione di vincoli sul patrimonio del debitore, assicurando una composizione

ordinata della crisi o dell'insolvenza e, all'esito, consentendo al debitore, a certe condizioni, di potersi

liberare dai propri debiti pregressi anche non soddisfatti (esdebitazione), così da offrirgli una seconda

opportunità dopo un ragionevole periodo di tempo.

Nella disciplina normativa, crisi e insolvenza sono considerati una fase, seppur delicata, della vita economica

o imprenditoraile del debitore; di questa fase il legislatore ne disciplina allo stesso tempo la pianificazione, la

gestione e l'esito, assicurando un ragionevole equilibrio tra le contrapposte esigenze di debitore, creditori,

terzi e collettività.

La varietà di risposte previste rende vano ogni tentativo di spiegazione unitaria del diritto della crisi e

dell'insolvenza, che può essere correttamente compreso solo analizzando i vari strumenti predisposti.

2. I percorsi, gli strumenti, le procedure e le fonti normative

Ci sono anzitutto le regole che presidiano e agevolano il dovere del debitore di individuare e affrontare in

modo tempestivo il proprio stato di crisi. L'attuazione di questo dovere è agevolata dalla possibilità di

intraprendere anche la strada della “composizione negoziata della crisi” (con la mediazione di un esperto

indipendente che ha il compito di facilitare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti

interessati, al fine di trovare una possibile soluzione per il risanemento dell'impresa).

Poi ci sono gli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, riservati solo ai debitori-

imprenditori: il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di

moratoria, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il concordato preventivo e il concordato

semplificato per la liquidazione del patrimonio, sono strumenti di natura negoziale (proposta del debitore ai

creditori).

Altre procedure, previste per i casi di squilibrio economico-finanziario più gravi (insolvenza), hanno natura

coattiva e prevedono, invece, che il patrimonio del debitore venga affidato ad un organo nominato

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dall'autorità giudiziaria (o amministrativa), che provvede ad amministrarlo, a liquidarlo e a ripartire il

ricavato tra i creditori, oppure a tentare la ristrutturazione dell'impresa, oppure ancora a operare la modifica

coattiva della struttura finanziaria del debitore. Sono le procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione

coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Per affrontare la crisi o l'insolvenza dei debitori-non imprenditori commerciali medio/grandi (il cui dissesto

di solito produce effetti più circoscritti) sono previsti specifici strumenti (cd “procedure di

sovraindebitamento”): la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione

controllata del sovraindebitato.

Anche le fonti del diritti della crisi e dell'insolvenza sono varie. Il testo normativo centrale è il “Codice della

crisi d'impresa e dell'insolvenza” (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che contiene la disciplina di tutti i doveri,

percorsi, strumenti e procedure sopra descritti, ad eccezione della liquidazione coatta amminiustrativa (solo

la disciplina generale è contenuta nel Codice della crisi, mentre la disciplina specifica è prevista in varie

leggi speciali) e dell'amministrazione straordinaria (disciplinata dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, per la sua

versione “ordinaria”, e dal D.L.23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella L. 18 febbraio 2004, n. 39, per la

sua versione “speciale”.

3. Le procedure concorsuali

La maggior parte degli strumenti e delle procedure previsti nel diritto della crisi e dell'insolvenza può

ricondursi alla categoria unitaria delle “procedure concorsuali”. Questa categoria è centrale perchè

permette di individuare e descrivere in modo unitario alcune caratteristiche, princìpi e regole che sono

comuni a tutte le procedure in esse comprese, delle quali sono invece privi gli altri strumenti.

In termini generali, le procedure concorsuali sono le procedure nelle quali, attraverso l'intervento dell'autorità

pubblica e l'imposizione di un vincolo di varia natura e intensità sul patrimonio del debitore, viene attuata la

composizione coattiva dei rapporti tra il debitore e i suoi creditori.

Ricorrono in tutte le procedure concorsuali tre profili:

 la presenza di un'autorità pubblica (a volte giudiziaria, a volte amministrativa), con la funzione di

garantire che la procedura si svolga nel rispetto delle regole e sia orientata al raggiungimento degli

obiettivi fissati dalla legge;

 il vincolo sul patrimonio, che limita, con diverso grado di intensità a seconda della procedura, il

potere di disposizione del debitore sul suo patrimonio e la possibilità per i creditori di iniziare o

proseguire azioni esecutive e cautelari sullo stesso. Per effetto del vincolo il patrimonio del debitore

è affidato alla gestione o al controllo degli organi della procedura in vista del suo utilizzo per la

realizzazione delle finalità della procedura;

 la regolamentazione coattiva dei diritti dei creditori nei confronti del debitore determina che gli

effetti dell'apertura della procedura si impongano a tutti i creditori di quel determinato debitore (nella

diversa misura prevista dalla legge per ciascuna procedura), organizzati come gruppo e sottoposti a

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regole funzionali a disciplinarne le rispettive pretese, nel tendenziale rispetto del principio della par

condicio creditorum,

In pratica, si determina la sostituzione della tutela individuale da parte del singolo creditore con la tutela

collettiva

.

Tra gli strumenti rientranti tra le procedure concorsuali vi sono:

 gli accordi di ristrutturazione dei debiti,

 la convenzione di moratoria,

 il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione,

 il concordato preventivo,

 il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,

 la liquidazione giudiziale,

 le procedure da sovraindebitamento,

 la liquidazione coatta amministrativa,

 l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Non vi rientrano, quindi, i doveri del debitore in tema di tempestiva emersione della crisi, la composizione

negoziata della crisi e i piani attestati di risanamento.

Con riguardo alla natura giudiziaria o amministrativa degli organi che le dispongono o gestiscono, si

distinguono:

 le procedure giudiziarie (gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il

piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il concordato preventivo, il concordato

semplificato per la liquidazione del patrimonio, la liquidazione giudiziale, le procedure da

sovraindebitamento);

 le procedure amministrative (la liquidazione coatta amministrativa); l'amministrazione straprdinaria è

una procedura “mista”.

Con riferimento all'iniziativa per l'accesso alle procedure, si distinguono:

 quelle volontarie, nelle quali il debitore è l'unico soggetto cui spetta l'iniziativa (gli accordi di

ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il piano di ristrutturazione soggetto ad

omologazione, il concordato preventivo, il concordato semplificato per la liquidazione del

patrimonio, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e una variante

“speciale” dell'amministrazione straordinaria),

 da quelle coattive, che possono essere disposte anche su richiesta di terzi e contro la volontà del

debitore (la liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata del sovraindebitato, la liquidazione

coatta amministrativa e la versione “ordinaria” dell'amministrazione straordinaria.

Le procedure concorsuali non hanno tutte una medesima finalità, ma ciascuna di esse ne ha una sua propria,

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che, a sua volta, mal si presta ad essere identificata in modo netto.

Indipendentemente dalla loro classificazione e dalle loro finalità, le procedura concorsuali condividono

alcune caratteristiche omogenee, che le accomunano tra loro e, allo stesso tempo, le differenziano dagli altri

strumenti non concorsuali e, soprattutto, dai procedimenti individuali di esecuzione forzata.

Caratteristica comune a tutte le procedure concorsuali è l'universalità, in virtù della quale la procedura

tendenzialemente coinvolge l'intero patrimonio del debitore esistente al momento dell'apertura (salve

eccezioni; le procedure esecutive individuali incidono invece solo su singoli beni).

Altra caratteristica comune è la generalità, in quanto la procedura riguarda tutti i creditori esistenti al

momento del suo avvio (nelle procedure esecutive individuali, invece, sono i singoli creditori a decidere se

avviare o intervenire nel relativo procedimento, senza che nello stesso siano per forza coinvolti tutti gli altri

creditori).

Ulteriore caratteristica comune è l'officiosità, da cui deriva che le procedure si aprono o quantomeno

vengono scandite nel loro svolgimento da un provvedimento dell'autorità pubblica (giudiziaria o

amministrativa), la cui adozione determina il prodursi di effetti nei confronti del debitore, dei creditori e dei

terzi connessi alla procedura stessa.

Va a questo punto precisato che la concorsulità è una categoria “liquida”, nella quale i confini tra concorsuale

e non concorsuale sono permeabili: in taluni casi l'applicazione di regole e istituti concorsuali non

presuppone necessariamente la natura concorsuale della procedura (come avviene, ad es., nel caso del piano

attestato di risanamento).

4. Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Nel Codice della crisi d'impresa è definita e disciplinata anche un'altra categoria, rappresentata dagli

“strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. Questi sono «le misure, gli accordi e le procedure,

diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell'impresa

attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività o passività o del

capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività» (art. 2, co. 1, lett. m-bis, c.c.i.).

Vi rientrano:

 il piano attestato di risanamento,

 gli accordi di ristrutturazione dei debiti,

 la convenzione di moratoria,

 il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione,

 il concordato preventivo;

 il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Ne sono esclusi, per diposizione normativa, la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata, che

rientrano nella diversa categoria delle “procedure di insolvenza”.

Le procedure di “composizione delle crisi da sovraindebitamento” a carattere volontario sembrerebbero non

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essere formalmente comprese tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

La liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria non sono strumenti di regolazione

della crisi e dell'insolvenza, anche perchè disciplinate da leggi diverse dal Codice della crisi d'impresa.

La “composizione negoziata” non rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi, dato che normalmente li

precede.

“Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” e “procedure concorsuali” non sono la tessa cosa,

differenziandosi per perimetro applicativo e funzione, anche se a volte vengono a sovrapporsi: alcuni

strumenti sono sia procedure concorsuali che strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (ad es. gli

accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il piano di ristrutturazione soggetto ad

omologazione, il concordato preventivo, il concordato semplificato), altri sono solo procedure concorsuali

(ad es. la liquidazione giudiziale, le procedure di sovraindebitamento, la liquidazione coatta amministrativa e

l'amministrazione straordinaria), mentre altri ancora sono solo strumenti di regolazione della crisi e

dell'insolvenza (il piano attestato di risanamento).

La categoria degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ha la funzione di individuare un

insieme di regole comuni. Il Codice della crisi d'impresa dedica un apposito Titolo a questa disciplina

comune che comprende: la giurisdizione (artt. 11 e 26), la competenza (artt. 27-32), la cessazione dell'attività

del debitore (artt. 33-36), la fase di accesso (artt. 37-55) e le regole nel caso di debitore avente forma

societaria (artt. 120-bis ss.).

Nel Codice della crisi s'impresa compare talvolta anche il riferimento ad un'ulteriore categoria, rappresentata

dalle “procedure di insolvenza”. Questa categoria viene individuata per differenza, nel senso che le

procedure di insolvenza non sono strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. La liquidazione

giudiziale e la liquidazione controllata sono procedure di insolvenza.

5. Princìpi generali

Il campo di applicazione dei princìpi generali (previsti o espressamente dal Codice della crisi d'impresa, o per

via interpretativa sulla base del contenuto delle norme di dettaglio) è tendenzialmente generale. Essi,

operano, con alcune eccezioni e i necessari adattamenti, in tutti i percorsi, le misure, gli strumenti e le

procedure che compongono il diritto della crisi e dell'insolvenza.

I princìpi generali del diritto della crisi e dell'insolvenza assolvono una triplice funzione: a) integrativa, in

quanto finalizzati a colmare lacune dell'ordinamento; b) normativa, perchè diretti a fissare norme di

disciplina della condotta; c) interpretativa, ossia orientata a guidare l'interpretazione di norme particolari.

-) Princìpi espressi di natura sostaziale → I princìpi generali formulati in modo espresso dal Codice della

crisi d'impresa fissano, anzitutto, alcune regole di condotta che tutti i soggetti che partecipano alla

regolazione della crisi o dell'insolvenza devono rispettare.

Un primo principio generale individua i doveri dell'imprenditore in tema di tempestiva emersione della crisi

(v. Cap. II). 6

Un secondo principio generale riguarda la condotta del debitore, dei creditori e di ogni altro soggetto

interessato, i quali «nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso

agli strumenti di regolazione, ...devono comportarsi secondo buone fede e correttezza» (art. 4, co. 1, c.c.i.).

Gli stessi doveri, che si impongono non solo in capo al debitore, ma anche ai creditori e agli altri soggetti

interessati, devono operare anche durante lo svolgimento e l'esecuzione degli strumenti di regolazione della

crisi e dell'insolvenza, nonché nelle procedure di insol

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theangel1974 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della crisi d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Castagnola Angelo.
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