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La Costituzione italiana e il fenomeno religioso

Sezione I - Il diritto ecclesiastico

Fonti unilaterali

  • Fonti bilaterali
  • Patti Lateranensi
  • Accordo Di Villa Madama -1984
  • Leggi ordinarie e regionali
  • Costituzione (Art. 2,3,7,8,19,20)
  • Intese CEDU
  • Accordi Dichiarazione Fondamentale Dei Diritti dell’uomo
  • Note Diplomatiche

L’11 Febbraio 1929 furono stipulati i Patti Lateranensi. Essi constavano di tre strumenti: Trattato, Concordato e Convenzione finanziaria. Abrogò la legge delle Guarentigie e risolse la “questione romana” con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, il primo che doveva rappresentare il segno tangibile dell’indipendenza del Sommo Pontefice.

Il Concordato disciplinava la situazione della Chiesa in Italia, mentre la Convenzione finanziaria chiudeva i rapporti economici pregressi tra Stato italiano e Santa Sede, riconoscendo a quest’ultima una somma a titolo di indennizzo per la perdita degli Stati pontifici. Per completare il quadro normativo, si ricorda che con la l. 1159/29 fu disciplinato “l’esercizio dei culti ammessi nello Stato” e il “matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”.

Detta legge prevedeva che potessero essere ammessi nello Stato italiano i culti diversi dalla religione cattolica purché non professassero principi o non seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

Nel 1930 fu pubblicato il nuovo codice penale, che prevedeva una serie di reati che tutelavano il sentimento religioso. Ad esempio l'art. 402 c.p. puniva il vilipendio della sola religione dello Stato, ossia della religione cattolica. La ratio consisteva nel fatto che solo la religione cattolica, a differenza dei culti ammessi, costituiva tradizione secolare e quindi elemento unificatore del popolo italiano nel regime fascista.

In questo quadro si inseriscono, infine, le c.d. “leggi razziali”, che colpivano i cittadini italiani di razza ebraica, dichiarati decaduti da qualsiasi ufficio o impiego pubblico, nonché dagli impieghi presso banche e società assicurative; tali disposizioni imposero il divieto di esercitare qualsiasi professione, di gestire imprese, di essere proprietari di immobili; di contrarre matrimoni con soggetti di razza ariana; ai fanciulli ebrei fu impedito di frequentare scuole pubbliche.

Diritto ecclesiastico dal 1945/1948 ad oggi

Con la caduta del fascismo, la ricostruzione dell’ordinamento in senso democratico e pluralista attuato dalla Costituzione repubblicana del 1948 mutò grandemente il diritto ecclesiastico italiano. La Costituzione pose infatti norme fondamentali che sanciscono la nuova posizione della Repubblica rispetto al sentimento religioso dei cittadini. Sono proclamati:

  • I diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 cost.)
  • Il principio di uguaglianza (art. 3 cost.)
  • Il principio di non discriminazione (art. 20 cost.)
  • I principi di distinzione degli ordini civile e religioso (art. 7 cost.)
  • Autonomia delle confessioni (art. 8 cost.)
  • Due norme sulla produzione giuridica laddove si tratti di disciplinare i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica e tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica (artt. 7 cost. e art. 8 cost.)

Nel 1970 vi fu l’introduzione del divorzio che intaccò il principio della riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio concordatario; nel 1975 la radicale riforma del diritto di famiglia.

Questo movimento culminò, il 18 Febbraio 1984, nell’Accordo di Villa Madama, firmato dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Cardinale Agostino Casaroli. Tale accordo abrogava e sostituiva il Concordato Lateranense e apportava alcune modifiche al Trattato del Laterano.

Contestualmente lo Stato italiano stipulò una serie di intese con le confessioni diverse dalla cattolica liberandole dai vincoli della legge del 1929. All’Accordo del 1984 seguì la l. 206/85 e la l. 222/85 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Infine va ricordato che l’Italia fa oggi parte dell’Unione Europea e partecipa a una serie di organismi internazionali. Ne è scaturita la possibilità per detti organismi di emanare norme incisive direttamente anche sulla materia ecclesiastica.

Sezione II A - Le fonti del diritto ecclesiastico italiano

Fonti del diritto ecclesiastico italiano: norme statali di origine unilaterali e norme di origine bilaterale. Il diritto ecclesiastico, sotto il profilo temporale, è costituito da successive stratificazioni normative:

  • I Patti Lateranensi del 1929
  • La legge sui culti ammessi 1159/29
  • La Costituzione repubblicana del 1948
  • Il nuovo Accordo tra Stato e Santa Sede del 1984 (Accordo di Villa Madama)
  • La normativa da esso derivata; le intese con le confessioni acattoliche
  • La nuova legislazione unilaterale dello Stato

Sotto il profilo gerarchico, le fonti appartengono a gradi diversi della produzione normativa: le norme costituzionali con efficacia prevalente rispetto alle leggi ordinarie.

Quanto all’origine, il sistema è costituito sia dalla produzione normativa unilaterale dello Stato, sia dalla produzione normativa di origine bilaterale, per regolare i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni. La Costituzione repubblicana, agli artt. 7 cost. e 8 cost., ha introdotto il principio della negoziazione legislativa o della bilateralità pattizia, in forza del quale si hanno fonti di produzione bilaterale. Tali norme “concordate” sono rese efficaci nell’ordinamento italiano da una legge unilaterale dello Stato.

Per queste leggi di origine bilaterale è stato stabilito un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo nel senso che la legge presuppone un accordo tra Stato e Chiesa o tra Stato e Confessione, che il Parlamento può solo approvare o respingere e non emendare.

A questo tipo di leggi appartengono la legge di esecuzione dei Patti Lateranensi 810/29 (oggi vigente solo relativamente al Trattato del 1929) e quella di esecuzione dell’Accordo del 1984 121/85. Le leggi che hanno dato esecuzione agli accordi con la Chiesa non sono state costituzionalizzate; ma esse, ove presentino contrasti con le norme costituzionali, resistono, secondo la Corte Costituzionale, alle stesse norme costituzionali, ma non ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. La Corte Costituzionale ha dichiarato non ammissibile rispetto alle norme pattizie il referendum abrogativo, in conseguenza della copertura costituzionale loro attribuita.

L’accordo del 1984

Fonti del diritto ecclesiastico italiano: l’Accordo del 1984 è comunemente inteso come un “accordo-quadro”, nel quale le due Alte Parti contraenti hanno fissati i “principi”, impegnandosi contestualmente alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.

Detti principi devono quindi essere portati ad attuazione mediante altre norme, che taluno ha qualificato come para concordatarie. Nell’Accordo di Villa Madama, inoltre, si prevede che ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti, sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

Per provvedere alla disciplina di tali ulteriori materie, si è fatto ricorso per lo più a nuovi accordi intercorrenti tra le competenti autorità dello Stato e la CEI. A tali accordi si suole dare la qualifica di intese di 2° grado o sub concordatarie. Esse hanno trovato esecuzione nell’ordinamento dello Stato mediante la forma del d.p.r.

Rilevanza più limitata hanno le “intese procedimentali”, che costituiscono in genere una fase di determinati procedimenti amministrativi. In tali procedimenti l’autorità ecclesiastica viene sentita in quanto deve rappresentare all’autorità civile le esigenze religiose della popolazione.

Fonti del diritto ecclesiastico italiano: le norme di origine confessionale

Le fonti del diritto ecclesiastico italiano un ruolo di notevole importanza è giocato dalle c.d. “fonti-fatto”, espressione che ricomprende tanto i comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti (consuetudine) quanti gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento (trattati internazionali, norme dell’UE, norme degli ordinamenti confessionali).

L’art. 8 cost. prevede una vera e propria “riserva di statuto” in favore delle confessioni. Ciò comporta la rinuncia da parte dello Stato non solo a qualsiasi ingerenza nella determinazione dei singoli ordinamenti interni, ma anche alla regolazione unilaterale della disciplina dei propri rapporti con le confessioni stesse. Quanto alla rilevanza degli ordinamenti confessionali, si può ricordare che le norme del diritto canonico o delle altre confessioni possono divenire rilevanti per l’ordinamento dello Stato attraverso gli strumenti del rinvio recettizio, del rinvio formale e del presupposto in senso tecnico.

Sezione II B - La gerarchia delle fonti

I principi supremi nella Costituzione italiana

Secondo la Corte Costituzionale nella Costituzione italiana sono individuabili alcuni principi supremi, che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Anche le disposizioni di derivazione concordataria, come il Concordato e il Trattato, prima, e come l’Accordo, ora, che godono di quella già menzionata particolare “copertura costituzionale”, non si sottraggono all’accertamento della loro conformità ai “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”.

Tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale rilevanti per il sistema normativo del diritto ecclesiastico italiano ricorderemo il:

  1. Principio supremo di laicità dello Stato
  2. Principio del diritto alla tutela giurisdizionale
  3. Principio della inderogabile tutela dell’ordine pubblico

I Patti Lateranensi: il Trattato

È un accordo tra due soggetti di diritto internazionale (Stato italiano e Santa Sede) con cui l’Italia ha riconosciuto alla Santa Sede “la sovranità nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo”.

Il Trattato ha inoltre riconosciuto alla Santa Sede “la piena proprietà e la esclusività ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano”: si è così costituito lo Stato della Città del Vaticano, una monarchia assoluta elettiva. Il Trattato è tuttora vigente salvo alcune modifiche, tra le quali il n. 1 del Protocollo Addizionale, allegato all’Accordo del 1984, che ha stabilito che non si considera più in vigore il principio richiamato dall’art. 1 del Trattato “della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”.

I Patti Lateranensi: il Concordato

Era destinato a regolare le condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia, ma è stato integralmente modificato dall’Accordo di Villa Madama e dal Protocollo Addizionale annesso allo stesso.

L’art. 1 dell’Accordo riafferma il principio per cui “Stato e Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani”. Qui sarà sufficiente ricordare che l’art. 2 garantisce alla Chiesa cattolica la “libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa di evangelizzazione e di santificazione, nonché la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

L’art. 3 garantisce all’autorità ecclesiastica la libertà di determinare le circoscrizioni delle diocesi e delle parrocchie e di nominare i titolari dei relativi uffici. L’art. 4 delinea immunità ed esenzioni dal servizio militare per gli ecclesiastici e religiosi e stabilisce il principio che “gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero”.

L’art. 5 specifica garanzie e privilegi relative agli edifici di culto mentre l’art. 6 concerne le festività religiose riconosciute dalla Repubblica. L’art. 7 rinvia a futuri accordi tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici. L’art. 8 disciplina gli effetti civili del matrimonio religioso.

L’art. 9 assicura alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e di assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. L’art. 10 afferma l’esclusiva dipendenza dall’autorità ecclesiastica di università, seminari, accademie, collegi e istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, costituiti secondo il diritto canonico.

L’art. 11 prevede che venga assicurata l’assistenza spirituale e l’esercizio della libertà religiosa ai cattolici che si trovano ed operano nelle Forze Armate, nella Polizia di Stato in ospedali, case di cura o di assistenza, istituti di prevenzione o di pena. L’art. 12 esprime i principi generali relativi alla collaborazione tra Stato e Chiesa “per la tutela del patrimonio storico e artistico”.

Il Concordato Lateranense: una fonte atipica

Al Concordato Lateranense, la Corte Costituzionale, nella sent. 30/71, rifacendosi all’art. 7 cost. ha attribuito una forza particolare, nonostante si presenti con la forma della legge ordinaria, ossia una capacità di resistenza all’abrogazione e alla modificazione superiore alle norme ordinarie e assimilabile, sotto questo limitato profilo, alle norme costituzionali. Tuttavia tali norme non possono resistere ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale.

Sono fonti atipiche perché, pur presentandosi con la forma della legge ordinaria, hanno, rispetto alle leggi ordinarie, una forza maggiore che si esplica nella resistenza all’abrogazione o alla modifica; pertanto rispetto a tali norme e materie il potere legislativo può essere esercitato solo in due modi: o con previo accordo con la Santa Sede, ed in tal caso basterà una legge ordinaria, o, in mancanza di un accordo, con il procedimento di revisione costituzionale. Si ha qui una riserva aggravata o rinforzata di legge.

Le norme dell’Accordo del 1984 sono state qualificate dalle parti contraenti come “modificazioni del Concordato Lateranense accettate dalle due Parti” al fine di attribuire loro la stessa copertura che la Corte Costituzionale aveva riconosciuto al Concordato con la sent. 30/71. Di conseguenza, laddove vi fossero delle modificazioni unilateralmente decise dallo Stato italiano, il testo vigente non potrà legittimamente venire modificato se non con lo strumento della revisione costituzionale. Se invece sulla modificazione vi fosse l’accordo della Santa Sede, basterebbe la legge ordinaria. Ne discende che la l. 121/85 è una fonte atipica.

Gli accordi tra Stato e Chiesa cattolica che disciplinano materie la cui regolamentazione è stata ad essi espressamente rinviata dall’Accordo di Villa Madama. Tra essi ricordiamo l’accordo relativo alla disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici. Secondo alcuni a tali leggi si dovrebbe riconoscere la copertura costituzionale di cui all’art. 7 cost.

Le fonti bilaterali per disciplinare i rapporti fra Stato e confessioni non cattoliche

L’art. 8 cost. ha sancito il principio c.d. della “bilateralità” secondo il quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse da quella cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Da tale principio deriva la rinuncia da parte dello Stato non solo a qualsiasi ingerenza nella determinazione dei singoli ordinamenti interni, ma anche la rinuncia a regolare con atti sostanzialmente ed anche formalmente unilaterali la disciplina dei propri rapporti con le confessioni stesse.

È opportuno ricordare che, almeno fino ad oggi, la procedura per la stipulazione delle intese non è disciplinata in via legislativa, ma dalla prassi costituzionale, intesa come molteplicità di atti o fatti dotati di capacità “esplicativa” ed anche “integratrice” rispetto al diritto stesso e consolidatasi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi e posti in essere da organi costituzionali.

Le fonti bilaterali dirette a disciplinare i rapporti fra Stato e confessioni non cattoliche sono rappresentate da:

  • L’intesa con la Tavola Valdese, l. 449/84
  • Le intese con l’Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e con le Assemblee di Dio in Italia, l. 516/88 e l.517/88
  • L’intesa con l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, l. 101/89
  • L’intesa con l’Unione cristiana Evangelica Battista d’Italia, l. 116/95
  • L’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l. 520/95
  • Inoltre, il 4 Aprile 2007 sono state stipulate le intese tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni, la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa in Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, l’Unione Buddhista italiana e l’Unione Induista italiana (delle quali mancano le leggi di approvazione)
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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sandra <3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Ventrella Carmela.
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