Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L'INSEGNAMENTO NELLA RELIGIONE CATTOLICA
SEZIONE II
Evoluzione e principi generali dell'insegnamento della religione cattolica
L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ha costituito da sempre motivo di dibattito, rappresentando un tema che vede coinvolti, oltre al diritto fondamentale di libertà religiosa del singolo, l'impianto complessivo delle relazioni tra Stato e confessioni religiose.
Nel nostro ordinamento si sono pertanto succedute nel tempo differenti discipline dei rapporti tra scuola ed insegnamento religioso.
La legislazione liberale ottocentesca aderì infatti tendenzialmente al modello separatista classico, introducendo, con la legge Casati (1859), le basi per la prima rete di scuole pubbliche statali.
Con la caduta della Destra storica, il processo di laicizzazione scolastico venne incrementato: aboliti i direttori spirituali ed escluso l'insegnamento religioso nelle scuole secondarie dalla legge Coppino (1877),
successivi provvedimenti regolamentari disposero che nelle scuole elementari l'insegnamento della religione cattolica fosse mantenuto per gli alunni che ne avessero fatto richiesta. Un radicale mutamento di prospettiva si verificò con l'instaurarsi del nuovo regime e la realizzazione, nel 1923, della c.d. riforma Gentile, la quale introdusse nuovamente l'obbligo di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari. Il Concordato del 1929, conformemente al riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato, si pose sulla stessa linea avviata dalla riforma del 1923, estendendo altresì la formula gentiliana alle scuole medie inferiori e superiori; in tutti i gradi di istruzione venne tuttavia consentita la possibilità di esenzione dall'insegnamento religioso per gli alunni i cui genitori ne avessero fatto richiesta scritta all'inizio dell'anno scolastico. ultimo, modificato con l'Accordo diVilla Madama, nel quale lo Stato italiano, "tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte integrante del patrimonio storico del popolo italiano", si è impegnato a continuare ad assicurare "l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado". Se nel Concordato del 1929 l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica appariva dunque principalmente uno strumento politico, emerge il riconoscimento dell'importanza del ruolo svolto dall'educazione religiosa ai fini della formazione della coscienza individuale dei giovani. Tale rinnovata presa di coscienza della funzione svolta dall'insegnamento religioso all'interno della scuola pubblica, delineata nel nuovo Concordato, trova riscontro anche nelle intese concluse con le confessioni diverse dalla cattolica laddove lo StatoIl tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html.
ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1;
riconosce il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”. In detto quadro normativo resta tuttavia dominante il ruolo assegnato all’interno dell’ordinamento scolastico all’insegnamento della religione cattolica; per gli altri culti la presenza confessionale nella scuola risulta infatti attivabile solo su richiesta. Ciò che accomuna i diversi culti è invece l’applicazione del c.d. principio della facoltatività in materia di insegnamento religioso, posto che tale insegnamento confessionale risulta per tutte le confessioni in ogni caso fruibile solo in forza di una specifica decisione in tale senso da parte del singolo. Addizionale al Concordato precisa, inoltre, strumenti ed indirizzi per una esatta attuazione dell’Accordo di Il Protocollo Villa Madama. In particolare, viene sottolineato come
L'insegnamento della religione cattolica debba essere impartito, "in conformità alla dottrina della Chiesa" e "nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni", da insegnanti riconosciuti "idonei" dall'autorità confessionale e nominati, d'intesa con quest'ultima, dall'autorità scolastica della Pubblica Istruzione e la CEI hanno sottoscritto un'apposita intesa (d.p.r. 751/85), modificata col d.p.r. 202/90.
Facoltatività (cioè Modalità di organizzazione) dell'insegnamento della religione cattolica e collocazione oraria
La suddetta intesa ha sollevato varie difficoltà interpretative in ordine alle modalità attuative del libero esercizio della facoltà di scelta dell'insegnamento della religione cattolica, con particolare riferimento alla problematica concernente la frequenza per i non
avvalentisidi attività di studio c.d. alternative.
La circolare ministeriale 302/86 dispose, al fine di "assicurare la fruizione di un eguale tempo agli alunni", che la frequenza scuola alle attività alternative assumesse "carattere di obbligatorietà". Effetto delle disposizioni ministeriali, dunque, l'insegnamento cattolico da facoltativo assunse i caratteri di opzionale, per quanto posto in alternativa ad altre attività didattiche, creando un chiaro contrasto con l'impianto complessivo delineato dall'art. 9 dell'Accordo di Villa Madama.
Tale questione è risultata pertanto oggetto di un serrato dibattito giurisprudenziale, che ha riguardato i temi della legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 7, 8 e 19 cost. La Corte Costituzionale ha rilevato come non contrasti con "il principio supremo della laicità dello Stato". Nel primo di tali interventi l'insegnamento della
religione cattolica nella scuola pubblica, laddove quest'ultimo venga impartito in conseguenza di "un atto di libera scelta" individuale. Per questo motivo, dunque, la previsione di un insegnamento alternativo obbligatorio "verrebbe a costituire un condizionamento per quella libertà di coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione".
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con le circolari 188/89 e 189/89, ha disposto quindi che i non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica potessero scegliere se: frequentare attività didattiche e di formazione; svolgere individualmente attività di studio con l'assistenza di personale scolastico; o non dedicarsi ad alcuna attività, senza tuttavia potersi allontanare dalla scuola.
Tali previsioni hanno determinato un ulteriore
intervento della Corte Costituzionale,impegno scolastico” di tali alunni non possa essere considerato “una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi”.Pertanto, una volta assunta la decisione di non fruizione, “le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei nonavvalentisi” possono anche comprendere la possibilità dell’allontanamento degli studenti dall’edificio scolastico.Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la circolare 9/91, ha stabilito pertanto le modalità attuative della suddetta riconosciutapossibilità, prevedendo tra le altre che l’insegnamento cattolico possa collocarsi anche in “ore intercalari”, senza necessità di un suoinserimento all’inizio o alla fine delle lezioni. Nuovamente interpellata, la Corte Costituzionale ha affermato che le problematicherelative alla collocazione oraria dell’insegnamento della religione cattolica,
“attenendo all’organizzazione didattica della scuola, non riguardano il giudice della costituzionalità”, né sono in alcun modo connesse con l’esercizio del diritto di libertà religiosa.
Insegnamento della religione cattolica: programmi, organizzazione e scelta dei libri di testo
Sempre nell’intesa del 1985 tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione sono state dettate le disposizioni concernenti la definizione dei programmi di insegnamento della religione cattolica: questi ultimi devono venire adottati su proposta ministeriale con decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa con la CEI. L’Intesa del 1985 ha inoltre determinato le “modalità di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica”, stabilendo in particolare che la decisione di avvalersi dello stesso non possa influire sui delle classi; inoltre ha disposto che l’esercizio dell’attività di scelta debba essere
effettuato “all’atto di iscrizione”criteri di formazioneed abbia “effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi sia prevista l’iscrizione d’ufficio”.6lOMoAR cPSD| 3722318
Quest’ultima previsione, che rischiava di tradire il principio di facoltatività, è stata precisata dalla l. 281/86, la quale ha espressamenteprevisto che tale decisione sia rinnovata di anno in anno e, nel caso di studenti iscritti alle scuole secondarie superiori, venga effettuatadirettamente da detti alunni.
concerne i criteri nella scelta dei libri di testo, l’Intesa del 1985 ha precisato che questi ultimi debbano essere muniti diPer quantonullaosta da parte della CEI e dell’approvazione dell’Ordinario diocesano competente.
appositoStatus giuridico degli insegnanti di religione cattolicaL’Intesa del 1985 ha infine stabilito i “profili della qualificazione professionale
degli insegnanti di religione”, individuando ingià affermato dall’Accordo di Villa Madama inparticolare i titoli richiesti per poter ricoprire detto incarico, oltre a ribadire quantoordine alla necessità del riconoscimento della relativa idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente; la nomina di taliinsegnanti deve dunque essere effettuata dall’autorità scolastica, previo possesso da parte del docente del riconoscimento dellasuddetta idoneità rilasciata dalla competente autorità ecclesiastica. Tale quadro normativo è stato profondamente modificato dalla l.186/2003. Questa legge ha infatti introdotto l’equiparazione di detti docenti alla condizione giuridica degli altri insegnanti statali edha previsto l’assunzione degli stessi tramite legate sia all’oggetto dei programmiconcorso, sebbene con alcune particolaritàd’esame, sia ai requisiti richiesti per l’accesso al
primo inquadramento di ruolo.–SEZIONE III LE SCUOLE CONFESSIONALI
Diritto allo studio ed istituzione di scuole confessionali
Fin dalla legge Casati 3725/59, si era inteso assicurare alle associazioni religiose la libertà di istituire ad organizzare scuole secondarie.