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LEGISLATIVA:

- la base imponibile: entità economica che misura la capacità contributiva

- l’aliquota massima: l’applicazione dell’aliquota applicabile sulla base

imponibile, e quindi sulla ricchezza che si è arrivati a determinare su ci il

contribuente è tenuto a pagare l’imposta.

3.CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

ART. 53 COSTITUZIONE:

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della

loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”.

È una norma che dà delle indicazioni sia al legislatore (legislatore fiscale) che al

contribuente.

AL LEGISLATORE: perché esprime un principio fondamentale esplicato dalla

funzione solidaristica (artt. 2 e 3 Cost.) al concorso dei contribuenti a tutte le

spese pubbliche; prevede poi una funzione garantistica della capacità

contributiva, perché la capacità contributiva è non solo il presupposto

dell’imposta ma anche il limite dell’imposizione. Con ciò si intende dire

non solo che deve essere sottoposto all’imposizione soltanto il contribuente

che manifesta una determinata capacità contributiva, ma è un limite perché il

contribuente che non manifesta quel minimo di capacità contributiva

qualificato come LIMITE VITALE non può essere sottoposto ad imposizione.

AL CONTRIBUENTE: al contribuente viene imposta una sorta di doverosità alla

contribuzione, quindi sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti coloro che

manifestano una determinata ricchezza, quindi è un dovere imposto al

contribuente per il perseguimento di quel fine che abbiamo detto essere

l’interesse fiscale, che poi va a ribaltarsi nei confronti della collettività.

Originariamente l’art. 53 veniva interpretato dandogli una valenza meramente

programmatica, la capacità contributiva era essenzialmente una scatola vuota,

aveva una valenza del tutto generale da non esplicare alcun effetto.

Altri invece tentarono di giustificare il significato della capacità contributiva

inquadrandola nella teoria del beneficio, cioè giustificando il concorso alle

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spese pubbliche solo qualora ci fosse una sorta di scambio tra Stato e

contribuente.

Per sfatare e far perdere di rilievo queste teorie è intervenuta la Corte

costituzionale eliminando quella netta differenza tra norme di natura precettiva

e norme che hanno una valenza meramente programmatica, e sostenendo che

anche le norme meramente programmatiche possono avere l’effetto di creare

effetti giuridici diretti. Quindi la Corte costituzionale ha sostanzialmente

equiparato la valenza tra norme precettive vere e proprie e norme

programmatiche.

NEI CONFRONTI DI CHI TROVA APPLICAZIONE IL PRINCIPIO DI CAPACITÀ

CONTRIBUTIVA?

La norma ha la possibilità di incidere nei confronti del contribuente che

manifesta una ricchezza che sia in maniera diretta o indiretta e che esprima

una certa forza economica che il precetto possa colpire.

Tale principio trova applicazione nei confronti di tutte le categorie di tributi

(originariamente si pensava si applicasse solo alle imposte, con esclusione

delle tasse) e trova applicazione in tutte le fasi in cui si snoda il procedimento

dell’amministrazione finanziaria (quindi trova applicazione nella fase di

individuazione della norma, fase di accertamento nei confronti del

contribuente, fase della riscossione).

L’art.53 trova uno stretto collegamento con altri principi costituzionali quali il

principio solidaristico sancito dall’articolo 2 Cost. (è richiesto a carico dei

consociati l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica, sociale), e il principio di uguaglianza sancito all’articolo 3 Cost.

(prevede una dimensione formale: non sono ammesse discriminazioni legate

alla razza, al sesso, alla lingua, alle opinioni politiche; e una dimensione

sostanziale: è compito dello Stato, qualora ci siano delle situazioni che

discriminino sotto questo profilo, rimuovere eventuali ostacoli che impediscano

il pieno sviluppo della persona umana nel rispetto di questi principi).

Il principio di uguaglianza in questa duplice sfaccettatura, formale e

sostanziale, si trova anche nel principio di capacità contributiva il principio di

uguaglianza formale impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in

modo diverso situazioni diverse, quindi è possibile e legittimo prevedere

trattamenti fiscali differenti in relazione a fattispecie che esprimono ricchezze

diverse.

DESTINATARI

TUTTI evidenzia il principio di universalità del tributo che deve colpire, al

verificarsi dei presupposti, tutti i soggetti indipendentemente dalla loro

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cittadinanza. Tutti i cittadini devono contribuire alle spese pubbliche

indipendentemente dalla loro cittadinanza.

La capacità contributiva ha due caratteri: EFFETTIVITÀ E ATTUALITÀ.

EFFETTIVITÀ: la capacità contributiva deve essere effettiva, cioè non deve

essere né fittizia né apparente ma deve essere reale.

Questo profilo lo colleghiamo anche al profilo delle PRESUNZIONI: sono

ammesse soltanto le presunzioni relative, dove il contribuente può dare prova

contraria; non sono ammesse le presunzioni assolute (la Corte afferma

l’incostituzionalità di queste presunzioni).

4.EFFICACIA DELLA NORMA TRBUTARIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

NEL TEMPO

Retroattività – sono previsti dei limiti alla retroattività del tributo, inteso come

possibilità di assumere a presupposto di imposta un fatto espressivo di

capacità contributiva manifestatosi in periodi di imposta antecedenti quello

dell’introduzione della norma. A tal riguardo l’art.11 Preleggi cc. afferma che

La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto

retroattivo

.”

Tuttavia, essendo una norma di legge ordinaria, soccombe dinnanzi a leggi di

pari rango, che dispongono espressamente la retroattività, o dinnanzi a norme

costituzionali.

Ci sono delle fattispecie in cui una norma fiscale è stata creata dal legislatore

con un’applicazione retroattiva, andando a colpire delle manifestazioni di

ricchezza verificatesi lungo tempo addietro. Un esempio lo abbiamo con la

legge n.246 del 63 che ha introdotto un tributo sugli incrementi di valore delle

aree edificabili. Questo tributo che tassava le aree fabbricabili consentiva di

tassare le plusvalenze che si erano realizzate 10 anni prima l’entrata in vigore

della norma fiscale.

L’istituzione di un tributo che andava a colpire una manifestazione di ricchezza

che si era realizzata così tanto tempo addietro rispetto alla previsione della

norma è stata tacciata di illegittimità costituzionale ed è stata sottoposta al

controllo della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale intervenne dicendo che proprio in quel caso specifico,

poiché dalla realizzazione del presupposto all’entrata in vigore della norma era

trascorso un tempo talmente ampio che doveva considerarsi spezzato il nesso

che deve necessariamente intercorrere tra realizzazione del presupposto ed

entrata in vigore della norma, considera la norma illegittima.

In queste prime pronunce la Corte offre un concetto abbastanza

indeterminativo non definendo che cosa si intenda quando parla di nesso

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temporale. Pertanto la Corte interviene nuovamente individuando un termine

triennale.

La dottrina critica aspramente la posizione della Corte costituzionale perché

con una previsione di questo genere è come se si imponesse al contribuente

una sorta di preveggenza, cioè il contribuente deve essere in grado di intuire

che una determinata fattispecie che lui realizza, potrà essere in un prossimo

futuro tassata.

Da una parte l’introduzione di una norma retroattiva è chiaro che ha uno scopo

fondamentale che è quello di consentire all’amministrazione finanziaria di

recuperare materiale imponibile con riferimento a delle fattispecie che prima

non erano tassate. Un principio di cui occorre tener conto nella previsione di

una norma fiscale che abbia un’applicazione retroattiva è quello della tutela

dell’affidamento. La tutela dell’affidamento nei confronti del contribuente è

stata presa in considerazione in tutti quei casi in cui il legislatore interviene sul

quantum di determinate agevolazioni (anche la riduzione di un’agevolazione

fiscale accordata con efficacia retroattiva va contro quelli che sono i diritti del

contribuente).

La tutela dell’affidamento è strettamente correlata con la libertà di iniziativa

economica di cui all’art.41 Cost. perché quando un determinato soggetto

decide di fare un investimento, ha una legislazione di vantaggio che va a

supportare il soggetto e che va ad indurlo a fare quella tipologia di

investimento. Nel momento in cui il legislatore fiscale interviene, modifica

questa misura agevolata, va a contrastare l’affidamento che impatta

sull’iniziativa economica privata, perché quel determinato contribuente

probabilmente se avesse intuito che quella determinata agevolazione poi

sarebbe venuta meno, avrebbe deciso in modo differente.

Altro principio a cui dobbiamo riferirci in tema di retroattività è la certezza del

diritto. Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia poiché non vi sono solo

problemi che riguardano l’ordinamento nazionale, molto spesso la previsione di

norme irretroattive ha anche un effetto dal punto di vista unionale. La Corte di

Giustizia da delle indicazioni molto specifiche su quelli che sono i principi che

devono essere rispettati e richiama il principio di certezza del diritto. La Corte

di Strasburgo dice che è possibile utilizzare principi di questo genere soltanto

quando ci si trova a dover supportare principi di valore superiore che devono

cedere il passo al divieto della retroattività (per esempio conteggiare una grave

crisi internazionale).

Un’altra norma importante che interviene in tema di retroattività è l’art.3

dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000), che vieta la

retroattività delle norme fiscali.

“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni

ART. 3:

tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano

retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati

periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo

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d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle

disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non

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A.A. 2024-2025
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sabrina.schi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Arca Manuela.