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LA CITTADINANZA EUROPEA:
L’attribuzione della cittadinanza europea consegue direttamente alla cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione. “È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La
cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. I cittadini
dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:
il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri fatte salve le
a)
limitazioni e le condizioni previste dai trattati
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello
b)
Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la
c)
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
il diritto di
d) presentare petizioni al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività
• dell’Unione e che lo concerne direttamente.
di ricorrere al Mediatore europeo,
• di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di
• ricevere una risposta nella stessa lingua”.
Gli Stati membri liberi sono impossibilitati a sindacare l’attribuzione della cittadinanza ad opera di un
altro Stato membro.
LE ISTITUZIONI DELL’ UNIONE E DELLA COMUNITA’ EUROPEA
IL PARLAMENTO EUROPEO: (art. 14 TUE) la più democratica tra le istituzioni dell’Unione,
essendo composta da rappresentanti dei cittadini (e non degli Stati) eletti dal 1979 con suffragio
universale diretto. Istituzione prettamente sopranazionale, originariamente era deputato a svolgere
funzioni essenzialmente consultive, nel corso degli anni ha visto accrescere le proprie competenze, in
particolare la competenza legislativa pienamente condivisa con il Consiglio. A questa si aggiungono le
importanti funzioni di controllo sulle istituzioni e sull’apparato amministrativo, oltre alla funzione
consultiva quando il Consiglio adotta una decisione secondo la procedura legislativa speciale.
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Composizione: è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, il cui numero non può essere
superiore a 750, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente
proporzionale, con una soglia minima di 6 membri per Stato membro, e a nessuno Stato membro sono
assegnati più di 96 seggi. Il criterio degressivamente proporzionale comporta che il numero dei
parlamentari degli Stati membri non è in rapporto diretto con il numero dei cittadini di ognuno di tali
Stati, ma anzi che, mano a mano che la popolazione si riduce, il criterio proporzionale opera in maniera
meno decisiva; così che, in definitiva, gli Stati demograficamente maggiori hanno un numero di
parlamentari inferiore a quello che spetterebbe in base a un rigido rapporto proporzionale fra tali
parlamentari e la loro popolazione e, al contrario, gli Stati con una più ridotta popolazione hanno un
numero di parlamentari più elevato di quello risultante da tale rapporto proporzionale. L'attuale
Parlamento europeo eletto nel 2019 è formato da 705 parlamentari, di cui 76 italiani. NB: grazie
all’entrata in vigore della cittadinanza europea sancita con il Trattato di Maastricht il diritto di voto al
Parlamento europeo non è previsto solo per i cittadini di un determinato Stato membro, ma per tutte le
persone che risiedono in uno Stato membro, anche aventi cittadinanza di un altro Stato europeo.
Dal 1979 i membri del Parlamento europeo vengono eletti mediante suffragio universale diretto per un
periodo di 5 anni. Essi non possono essere vincolati da istituzioni né sottostare al mandato imperativo.
Principi comuni a cui le 27 leggi nazionali si devono conformare:
suffragio universale e diretto
• sistema di tipo proporzionale con soglia di sbarramento (non può superare il 5%)
• regime di incompatibilità:
• non si può essere al tempo stesso parlamentare nazionale ed europarlamentare
• non si può essere allo stesso tempo un europarlamentare e membri di un governo nazionale
• non si può essere al tempo stesso membri del parlamento europeo e membro della Commissione o
• della Corte di giustizia.
Funzionamento: l’attività è disciplinata dal regolamento interno e lo svolgimento dei suoi lavori si
articola in:
legislature: durata effettiva del mandato parlamentare, ossia 5 anni
• sessioni: hanno durata annuale
• tornate: singole riunioni del Parlamento che di solito si tengono ogni mese. NB: a Strasburgo si
• tengono 12 tornate plenarie mensili, mentre quelle aggiuntive si tengono a Bruxelles
giorni di seduta: riunioni quotidiane.
•
NB: la maggior parte dei lavori viene svolta all’interno delle singole Commissioni le quali hanno
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carattere permanente: elette anch'esse per la durata di 2 anni e mezzo e hanno una competenza per
• materia. Il loro compito è quello di preparare, istruire e consultare le tematiche sulle quali dovrà
deliberare il Parlamento esprimendosi con risoluzioni, pareri e raccomandazioni
o speciale: costituite dal Parlamento per una questione particolare e la loro durata non può superare i
• 12 mesi (prorogabili dal Parlamento)
commissioni temporanee d'inchiesta su richiesta di ¼ dei membri del Parlamento europeo. Tale
• commissione incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione
nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad
una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.
Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di Presidenza, i 14
vicepresidenti e 5 questori, i quali durano in carica 2 anni e mezzo. Le funzioni principali del
Presidente del Parlamento europeo sono di protocollo, rappresentanza e direzione dei dibattiti
parlamentari.
In merito alla votazione “Salvo contrarie disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo delibera a
maggioranza dei suffragi espressi”. Il quorum per la validità delle sedute è la presenza di almeno 1/3
dei membri del Parlamento.
Funzione legislativa: condivisa con il Consiglio nel procedimento di adozione degli atti, si esplica
attraverso la
procedura legislativa ordinaria: consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva
• o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli atti giuridici adottati
mediante procedura legislativa sono atti legislativi. Questa procedura, comunemente denominata
"codecisione", oggi può considerarsi di applicazione generale ed ha inizio, di regola, con la proposta
della Commissione, la quale è inviata simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla
proposta della Commissione si svolge una "Prima lettura" da parte del Parlamento europeo e del
Consiglio. Anzitutto il Parlamento adotta la sua posizione e la trasmette al Consiglio. A questo punto si
apre la fase della "Seconda lettura", che può condurre a seguenti risultati:
entro 3 mesi dalla comunicazione della posizione del Consiglio, il Parlamento può approvare tale
• posizione e l'atto è adottato nel testo formulato dal Consiglio
entro 3 mesi il Parlamento può respingere la posizione del Consiglio a maggioranza dei suoi
• membri e l'atto si considera definitivamente non adottato
il Parlamento può proporre, sempre a maggioranza dei suoi membri, emendamenti alla posizione
• del Consiglio; il testo così emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, che formula in
proposito un parere. In quest'ultimo caso il Consiglio svolge anch'esso una seconda lettura.
15 NB: dalla prassi la tradizione dei triloghi: riunioni informali composte da un numero limitato di
componenti in rappresentanza all’interno dei quali si tenta di raggiungere un compromesso
condivisibile tra le 2 istituzioni.
Le procedure legislative speciali: in esse il rapporto (paritario nella codecisione) tra Parlamento
• europeo e Consiglio viene a sbilanciarsi a favore dell'una o dell'altra istituzione. Se la decisione
spetta al Consiglio, in tali procedimenti la partecipazione del Parlamento europeo si esprime con un
parere o con un atto di approvazione
Funzione consultiva: si esplica in tutti quei casi in cui si attiva la procedura legislativa speciale, quando
al Parlamento è conferito il potere di approvare o meno una decisione del Consiglio
Il potere d'iniziativa rappresenta una prerogativa pressoché esclusiva della Commissione. Il Trattato di
Maastricht del 1992 ha riconosciuto al Parlamento un potere di impulso, detto anche di preiniziativa,
nei confronti della Commissione: “A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento
europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali
reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la
Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo”.
Funzioni di bilancio: si estrinseca sia attraverso l’approvazione del quadro finanziario, sia attraverso la
decisione del Parlamento e del Consiglio relativa alle spese da iscriversi nel bilancio dell’Unione.
Funzioni di controllo sulle altre istituzioni:
sulla Commissione mediante
• interrogazioni: possono essere presentate dal Parlamento europeo o da singoli deputati e alle quali
• la Commissione è tenuta a rispondere oralmente o per iscritto
mozione di censura: si riferisce al potere di provocare le dimissioni della Commissione. Essa può
• considerarsi come una mozione di sfiducia nei suoi confronti, in quanto dalla sussistenza o meno di
fiducia tra le due istituzione si può determinare non solo la caduta della Commissione ma anche la
sua nascita. “Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della
Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno 3 giorni dal
suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di 2/3
dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri
della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno
alla Commissione. L’effetto dell’approvazione comporta