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PESC.
Soppressione dell’UEO a seguito del progressivo trasferimento all’UE dei compiti attribuiti a
quell’organizzazione.
I principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune vengono definiti dal
Consiglio europeo che individua le strategie comuni nei settori in cui gli Stati membri hanno interessi
le quali fissano gli obiettivi, la durata e i mezzi che l’Unione e gli Stati membri devono mettere a
comuni,
disposizione e assumono valore vincolante per il Consiglio, il quale a sua volta, prende le decisioni
necessarie per la definizione e la messa in opera della PESC, adottando azioni comuni e posizioni comuni.
Le decisioni del Consiglio sono deliberate all’unanimità, salvo alcuni casi.
figura dell’Alto rappresentante per la
Inoltre, al fine di dare maggiore impulso alla PESC, è poi prevista la
politica estera e la sicurezza comune, impersonata dal Segretario generale del Consiglio nominato dal
(all’unanimità prima di Nizza) con l’accordo del
Consiglio europeo a maggioranza qualificata
Presidente della Commissione; tale carica rappresenta, insieme al Ministro degli esteri del paese che ricopre
dell’Unione,
la presidenza del Consiglio, il Consiglio degli affari esteri e assiste il Consiglio contribuendo alla
formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni politiche svolgendo un ruolo di osservatore
permanente della situazione internazionale (questa figura intendeva colmare una lacuna organizzativa nel
vecchio sistema in cui il Consiglio europeo svolgeva solo un ruolo di orientamento generale ed era volto ad
affiancare la Presidenza (dello stesso Consiglio europeo) per dare continuità e tempestività all’azione della
PESC).
Gli altri organi dell’Unione hanno un ruolo meno centrale rispetto a quello del Consiglio e del Consiglio
europeo: la Commissione ha un diritto di iniziativa limitato a determinanti aspetti specifici; il Parlamento ha
solo un ruolo consultivo e può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio; la Corte di
giustizia non ha praticamente alcuna competenza in questa materia.
• Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
• possibilità di attuare un’integrazione di tipo differenziato
Cooperazione rafforzata: La viene estesa anche
nell’ambito della PESC. La Corte di giustizia è competente a verificare se le cooperazioni rafforzate (escluse
in materia di PESC) siano conformi alle competenze e agli obiettivi dell’Unione.
l’Europa
- Il Trattato che adotta una Costituzione per (Roma, 2004): Il testo del trattato fu il risultato dei lavori
della CIG che si aprirono nel 2003 e che a loro volta elaborarono i lavori portati a termine dalla Convenzione sul
futuro dell’Europa creta nel 2001.
Nonostante la particolare e significativa intestazione, il Trattato in questione non si discosta dai vari Trattati
l’ambizione di fondare una
intervenuti per modificare i Trattati originari, tuttavia esso si distingue per
“Costituzione” europea l’enfasi
ponendo e introducendo alcuni principi e concetti fondamentali su cui si
l’Unione,
dovrebbe fondare quali:
• della duplice legittimità fondata sulla volontà dei cittadini e degli Stati d’Europa;
l’importanza
• la cittadinanza europea;
• democratici: l’eguaglianza
i principi democratica, la democrazia rappresentativa, basato sulla rappresentanza
diretta dei cittadini attraverso il Parlamento europeo, la democrazia partecipativa esplicata dal dialogo
regolare e trasparente delle istituzioni dell’Unione con la società civile e attraverso gli strumenti della
democrazia diretta;
• il principio della trasparenza dei processi decisionali;
• l’importanza del sistema delle autonomie regionali e locali.
In genere tale trattato può essere considerato un accordo internazionale come quelli che lo hanno preceduto e non una
“Costituzione” in senso classico come è dimostrato dalle disposizioni che definiscono i suoi limiti nello spazio e nel
tempo, alla necessaria ratifica di tutti gli Stati membri, alla facoltà di recesso.
- Le principali novità previste dal Trattato di Roma del 2004:
• Abolizione della distinzione introdotta col Trattato di Maastricht dei tre pilastri e delineazione di un
disegno unitario attraverso l’amalgamazione a livello sistemico della PESC l’eliminazione
e della GAI e del
–
dualismo Unione Europea Comunità europea: la nuova Unione subentra ad entrambe e acquisisce una
propria personalità giuridica.
• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
Incorporazione nel Trattato costituzionale della nell’ambito dell’ordinamento comunitario
proclamata a Nizza nel 2000, venendo così formalizzata
del rispetto di tali diritti che hanno forza giuridica
l’importanza vincolante per le istituzioni e gli organi
dell’Unione nonché per gli stessi Stati membri quando operano nell’attuazione del diritto dell’Unione.
• nuova definizione della tipologia degli atti dell’Unione:
Riordino delle fonti comunitarie e una viene
introdotta la nozione di legge e la distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi.
Le leggi europee e le leggi quadro europee, ossia gli atti legislativi, si trovano al vertice degli atti tipici e
sono di competenza dell’autorità legislativa (Parlamento e Consiglio); esse mantengono, rispettivamente, le
caratteristiche proprie degli attuali regolamenti e direttive.
Gli atti non legislativi che sono adottati dalla Commissione e dal Consiglio sono: il regolamento europeo, con
portata generale e rivolto all’attuazione degli atti legislativi, che può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi
ed essere direttamente applicabile(come gli attuali regolamenti) oppure può vincolare lo Stato membro per
quanto riguarda il risultato da raggiungere lasciandolo libero circa la scelta della forma e dei mezzi (come le
attuali direttive); la decisione che è obbligatoria in tutti i suoi elementi e può riguardare specifici destinatari; le
raccomandazioni; i pareri.
Tale ridenominazione non sarà ripresa dal Trattato di Lisbona.
• Semplificazione delle procedure decisionali: la procedura di codecisione diviene procedura legislativa
per l’adozione delle leggi europee è migliorata e razionalizzata; la procedura di cooperazione è
ordinaria
soppressa; le procedure di consultazione e quella del parere conforme, che diviene della “previa approvazione
del Parlamento europeo”, vengono circoscritte.
• Con riguardo alla revisione del Trattato vengono introdotte accanto alla procedura ordinaria due nuove
procedure semplificate (poi riprese dal Trattato di Lisbona).
• di recedere dall’Unione europea.
Viene per la prima volta previsto anche il diritto di ogni Stato membro
• incluso formalmente il Consiglio europeo tra le istituzioni dell’Unione,
Viene dotandolo di un presidente
in carica per due anni e mezzo per dare maggiore stabilità e continuità alla direzione dell’Unione.
• la figura dell’Alto rappresentante per la PESC con quella del Ministero degli affari
Viene sostituita
esteri che ai sensi del Trattato costituzionale è nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata con
l’accordo del presidente della Commissione (con la medesima procedura può essere posto termine alla sua
carica), con l’incarico di guidare la politica estera e di sicurezza dell’Unione e la politica di difesa comune, ed
“mandatario” del Consiglio europeo per l’attuazione della PESC e al tempo stesso vicepresidente
è di fatto
della Commissione.
Il Trattato costituzionale sarebbe dovuto entrare in vigore quando tutti gli Stati membri avessero depositato il loro
strumento di ratifica previsto entro il 1° novembre 2006.
Tuttavia la decisione di alcuni paesi di porre a referendum l’approvazione della ratifica complicò l’iter e, in seguito ai
referendum con esito negativo indetti in Francia e in Olanda nel 2005, il progetto fu infine affossato.
In seguito al fallimento del Trattato istituzionale i governi degli Stati membri iniziarono un periodo di riflessione e di
consultazione nell’ottica di preparare una nuova proposta di riforma dei Trattati vigenti da dover terminare prima delle
elezioni del Parlamento europeo del 2009.
La presidenza tedesca preparò un mandato, approvato all’unanimità dal Consiglio europeo nel 2007, per la
- fu dato l’incarico di redigere un nuovo testo di trattato nel quale fossero recepite
convocazione di una nuova CIG cui
le innovazioni introdotte nel Trattato di Roma, ma con l’avviso di eliminare qualsiasi riferimento al carattere
costituzionale dei trattati.
La CIG terminò i suoi lavori in pochi mesi e diede vita al progetto di riforma di trattato che fu poi firmato dai 27 Stati
membri a Lisbona nel dicembre 2007; era previsto che il Trattato di Lisbona entrasse in vigore nel gennaio 2009 a
seguito del deposito di tutti gli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme
costituzionali.
Per evitare che anche in questo caso l’iter si bloccasse, tutti gli Stati membri avevano espresso la decisione di
procedere alla ratifica previa la sola autorizzazione parlamentare eccezion fatta per l’Irlanda che aveva un vincolo
costituzionale che faceva sì che la ratifica passasse attraverso il voto popolare.
Proprio in Irlanda il referendum del 2008 sul Trattato di Lisbona ebbe esito negativo, così il Consiglio europeo decise
venire incontro all’Irlanda facendo
di delle concessioni che cercassero di rispondere alle preoccupazioni del popolo
offrendo le garanzie necessarie affinché il Trattato di Lisbona non modificasse la portata o l’esercizio della
irlandese,
competenze dell’Unione in materia di fiscalità, affinché non pregiudicasse la politica di neutralità dell’Irlanda,
affinché non fossero pregiudicate le disposizione della Costituzione irlandese relative al diritto alla vita, all’istruzione
Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
e alla famiglia a causa del conferimento dello status giuridico alla
- Così a fronte di tali impegni assunti dal Consiglio europeo, il Governo irlandese si impegnò a perseguire la ratifica
del Trattato di Lisbona e nell’ottobre 2009 il secondo referendum diede esito positivo e comportò, a seguito della
ratifica irlandese, l’entrata in vigore dello stesso il 1° dicembre 2009.
Il nuovo sistema dei Trattati si articola in due parti con identico valore giuridico, il nuovo Trattato che modifica
il Trattato sull’Unione Europea (TUE), il Trattato sul funzionamento della Unione europea (TFUE).
A queste due parti, che