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Il TrattatoL prevede che la Commissione possa adottare atti a portata generale su delega di attolegislativo, per integrare o modi care determinati elementi non essenziali dell’atto stesso. Questointervento è vincolato alle condizioni ssate dall’atto legislativo, in particolare per quanto riguardaobiettivi, portata, contenuto e durata della delega, e si svolge sotto la sorveglianza del PE e delConsiglio, che possono sempre decidere di revocare la delega o sollevare obiezionidi esecuzione:

Poteri prima del Trattato di Lisbona, il Consiglio poteva delegare alla commissionela competenza per l’esecuzione degli atti normativi da esso adottati, purché la delega fossesu cientemente precisa. Non si trattava però di un potere autonomo, in quanto il Consigliopoteva riservarsi di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Il Consiglio poteva ssarele modalità cui subordinare l’esercizio di tale potere delegato: ha così introdotto la

procedura dei comitati, composti da rappresentanti degli Stati membri, chiamati ad assistere la Commissione nell'esercizio dei poteri attribuiti. Sono state previste tre procedure principali, con la decisione del consiglio n87/373 (comitologia) e 99/468:

  1. procedura consultiva: la Commissione sottopone le misure da prendere a un comitato di rappresentanza degli stati membri, presieduto da un rappresentante della commissione, il quale emana un parere nel termine fissato dal presidente, e di questo si terrà "massima considerazione";
  2. procedura di gestione;
  3. procedura di regolamentazione: si applicano alla commissione dei comitati e comportano ciascuna due varianti a seconda che la commissione si fosse conformata o meno al parere dei comitati. Nella procedura di gestione, la decisione della commissione aveva carattere operativo, salvo il caso di voto contrario a maggioranza qualificata del consiglio. La procedura di regolamentazione era più severa per la commissione:
in caso di parere negativo del comitato, o se non veniva raggiunta la maggioranza richiesta, o in assenza di parere, la commissione sottoponeva al consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il parlamento. Il consiglio poteva deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro 3 mesi; se manifestava la sua opposizione alla proposta, la commissione la riesaminava e poteva ripresentarla al consiglio; se questi non si pronunciava o non manifestava la propria opposizione, la commissione poteva adottare l'atto di esecuzione proposto. Il parlamento si è opposto al sistema dei comitati di gestione, sottraendo competenze alla commissione a favore del consiglio, presentando un ricorso in annullamento contro la decisione comitologia. Nella dichiarazione n1 allegata all'atto unico gli stati membri invitavano il consiglio a riservare alla procedura del comitato consultivo un ruolo preminente per.

L'esercizio delle competenze di esecuzione a date alla Commissione nell'ambito della realizzazione del mercato interno. Ma anche la decisione n99/468 non prevedeva alcun impegno in tal senso: si limitava a prevedere la procedura consultiva come quella normale, riservando alla procedura di gestione le misure di gestione delle politiche comuni e a quella di regolamentazione le misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali di un atto di base. In quest'ottica, con la decisione del consiglio 2006/512/CE si è istituita la procedura dei comitati di regolamentazione con controllo, per la quale il parere del comitato era vincolante, che trovava applicazione rispetto alle misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di atti adottati con la procedura di decisione; ma prima di approvare l'atto di esecuzione, la Commissione doveva trasmetterlo a PE e Consiglio affinché possano esercitare un controllo.

La procedura dei comitati si è adeguata al Trattato di Lisbona in materia di attuazione degli atti derivati, che individua una procedura più semplice e lineare, anche perché l'attività di controllo dei comitati si sovrapporrebbe col potere di controllo sugli atti delegati di portata generale adottati dalla commissione, conferito al PE e consiglio. La disciplina attuale opera una differenziazione: - Poteri delegati alla Commissione per adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo: l'atto legislativo che conferisce tale delega deve indicare gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega, art. 290 TFUE. Il consiglio e il parlamento possono avvalersi del diritto di revoca o del diritto di obiezione, controllandone l'esercizio. - Poteri di esecuzione attribuiti alla Commissione per precisare il contenuto di un atto legislativo ed adottare gli atti.necessari per assicurare l'esecuzione uniforme degli atti normativi, che devono dunque conferire alla Commissione le competenze di esecuzione, art. 291 TFUE. Questa diviene titolare di un autonomo potere di esecuzione, salvo i casi in cui le competenze di esecuzione sono conferite al consiglio. Spetta agli stati membri adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti vincolanti dell'UE. La competenza di esecuzione è condivisa tra stati membri e commissione: sui primi ricade la competenza normale di esecuzione degli atti normativi, alla seconda sono conferite competenze di esecuzione solo quando siano necessarie condizioni uniformi per la loro applicazione. Si ha un decentramento circa l'attuazione della normativa primaria vincolante e il controllo sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla commissione, a dato agli stati membri sulla base di regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, in

Il Parlamento e il Consiglio stabiliscono le modalità di controllo da parte degli stati membri. Il regolamento 182/2011 ha cercato di ordinare e semplificare la procedura dei comitati, alla luce del Trattato di Lisbona: i comitati vengono riorganizzati e razionalizzati per affinità, e i loro lavori sono periodicamente comunicati al PE e al Consiglio. Sono poi previste 2 procedure:

  1. Procedura consultiva, che diviene la regola generale: la Commissione decide le misure da adottare tenendo nella massima considerazione il parere formulato dal comitato;
  2. Procedura d'esame, che si applica solo all'adozione di misure di portata generale al fine di attuare gli atti di base e a misure con un impatto potenziale considerevole, riguardanti la politica agricola comune, l'ambiente, la sicurezza, la protezione della salute, la politica commerciale comune. Essa prevede un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato.
37ffi fi fi ff fi ffi fi ffi ffi fi rilevanti turbative dei mercati o un rischio per la sicurezza delle persone o per gli interessi finanziari dell'Unione. In tal caso informa il comitato delle regioni che la inducono all'adozione delle misure e può sottoporgli una seconda delibera, se anche questa ha esito negativo la commissione la abroga. Alla commissione incombe l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in modo conforme al principio di buona gestione finanziaria, nei limiti dei crediti stanziati e alle condizioni fissate dai regolamenti finanziari adottati dal consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria e previa.

consultazione della corte dei conti.di gestione:-Poteri alla Commissione spetta la gestione amministrativa di programmi e strumentinanziari europei e degli stanziamenti destinati agli interventi pubblici dell'Unione, nonché dei Fondi a nalità strutturale, art175TFUE. Tale gestione si inquadra nella competenza di esecuzionedel bilancio spettante alla Commissione, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei creditistanziati, art274TFUE. Essa dispone di ampi poteri di controllo al ne di garantire il correttoutilizzo dei contributi concessi. Esercita varie competenze nella gestione amministrativa dellepolitiche settoriali; gestisce le azioni dell'Ue a favore dei paesi in via di sviluppo. Per la gestionenanziaria, la Commissione dispone delle risorse proprie dell'Unione; sottopone al PE e alConsiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio; presenta a questi unbilancio nanziario che espone l'attivo e il

passivo dell'Unione, art. 318 TFUE. di controllo:-Poteri ha il compito di vigilare sull'applicazione delle norme dei Trattati e del diritto derivato da parte sia degli Stati membri che delle istituzioni e degli stessi privati art. 17 par. 1 TUE. La Commissione dispone di poteri preventivi, successivi e sanzionatori. Essa orienta l'operato degli Stati membri e dei privati in modo conforme alle norme dell'Unione, utilizzando il potere di raccogliere informazioni e procedere alle verifiche necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti, art. 337 TFUE: alcune disposizioni del Trattato, impongono agli Stati il dovere di comunicare le misure che intendono adottare in determinati campi (es. in materia di aiuti di Stato), noti carle iprovvedimenti presi per uniformarsi alle direttive, segnalarle particolari situazioni interne che siano suscettibili di porsi in contrasto col sistema dell'Unione; la mancata ottemperanza di tale dovere, alla richiesta della Commissione, costituisce

violazione dell'obbligo di cooperazione ex art. 4, par.3, TUE. Può esercitare il suo potere di accertamento e verifica anche all'interno degli ordinamenti statali e verso privati o imprese. A titolo preventivo, la Commissione può prendere l'iniziativa di segnalare agli Stati membri determinati comportamenti o misure che a suo giudizio comportano il rischio di porsi in contrasto col diritto dell'Unione: rivolge agli Stati raccomandazioni e pareri, che seppur non obbligatori, rappresentano un efficace mezzo per sollecitare il rispetto dell'interesse generale dell'Unione da parte dei loro destinatari. Il suo potere di vigilanza è previsto in numerose norme del trattato. Ad esempio, sorveglia sulla compatibilità degli aiuti di stato col mercato comune, sulla corretta applicazione delle clausole di salvaguardia, che costituiscono deroghe alla normativa UE, che può negare o autorizzare; ha poteri di sorveglianza come in materia di.uo dell'Unione europea. Inoltre, la Commissione europea ha il compito di vigilare sull'applicazione delle norme di bilancio degli Stati membri e di valutare la sostenibilità dei loro debiti pubblici. Per svolgere queste funzioni, la Commissione europea può richiedere informazioni e dati agli Stati membri, condurre ispezioni e adottare misure correttive in caso di violazioni delle regole di bilancio. Inoltre, può avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano le regole di bilancio. La Commissione europea svolge quindi un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità finanziaria dell'Unione europea e nel promuovere una gestione responsabile dei debiti pubblici.
Dettagli
A.A. 2022-2023
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bianchinaaaa71 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Mottura Carlo Domenico.