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Estratto del documento

“I

Par. 3: trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di

entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la

notifica di cui al par. 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato,

decida all'unanimità tale termine”.

di prorogare

arrivò

La notifica Brexit il 29 marzo 2017 quindi la scadenza era prevista per il 29 marzo 2019 ma

prorogò più

il consiglio europeo il termine volte. Se uno solo degli stati membri si oppone alla

è

proroga, lo stato in bilico formalmente fuori dall'Ue senza alcun tipo di regolamentazione sia del

recesso che delle relazioni future.

“Ai

Par. 4: fini dei parr. 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo

né né

Stato membro che recede non partecipa alle deliberazioni alle decisioni del Consiglio europeo

e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'art. 238, par. 3, lettera b)

tfue.” [*I meccanismi di voto del Consiglio].”

Quindi si arriva con questo percorso alla conclusione dell'accordo del recesso. Quando entra in

vigore l’accordo di recesso, lo stato dell'Ue diventa uno stato terzo e cessa di essere applicabile tutto

il diritto dell'Ue allo stato interessato. Tuttavia tutti i rapporti antecedenti all'entrata in vigore del

recesso con lo stato (ora terzo) e Ue rimangono comunque disciplinati dal diritto dell'Ue: infatti

davanti alla Cgue ci sono ancora cause che riguardano il Regno Unito.

“Se è

Par 5: lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta

Perciò

oggetto della procedura di cui all'art. 49.” non sono previste procedure speciali per gli stati

già conformità

che erano membri dell'Ue ma che poi hanno receduto: la ai criteri previsti per

è già

l’adesione non mai presunta, anche se uno stato era membro; inoltre come c’è un principio di

ciò

tra stati membri, c’è anche tra stati candidati. Quindi ha un effetto disincentivante per

parità

uno stato che recede e poi vuole aderire nuovamente.

I meccanismi sanzionatori dell’art. 7 TUE

L’art. 7 tue prevede un meccanismo proprio e autonomo di controllo del rispetto degli impegni

pattizi unicamente ai valori fondamentali dell'Ue (di cui all’art. 2 TUE).

Il crollo del muro di Berlino ha generato da un lato l'allargamento dell'Ue verso est e dall’altro lato

la consapevolezza di star facendo entrare nell'Ue paesi con tradizioni giuridiche e culturali

Corfù

estremamente diverse: bisognava specificare i principi fondamentali dell'Ue. Infatti a

(presidenza di turno greca) nel 1994 il consiglio europeo introduce il parallelo assiologico adesione

all'Ue e rispetto dei principi fondamentali: voleva costituire una meccanismo per poter controllare il

è

rispetto di tali principi anche durante tutto il tempo che si membri dell'Ue. Questo indirizzo

è

politico viene codificato col trattato di Amsterdam. La procedura rimasta sostanzialmente

analoga ad oggi ma si è stratificata nel tempo.

L’art. 7 con il trattato di Amsterdam (1999)

La procedura in origine era composta da due passaggi:

“Il

1. Consiglio (europeo), riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando

all'unanimità su proposta di 1/3 degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme

può

del Parlamento europeo, constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte

di uno Stato membro dei principi di cui all'art. 6, par. 1 (ora art. 2), dopo aver invitato il governo

dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.”

“Qualora

2. sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio (dell’Ue), deliberando a

può

maggioranza qualificata decidere di sospendere alcuni dei diritti, derivanti allo Stato membro

in questione dall’applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del

governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto

delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone

fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli

derivano dal presente trattato.”

Quindi ad Amsterdam si stabilisce una procedura altissimamente politica: la competenza spetta al

all'unanimità, è

consiglio europeo che decide serve un parere conforme del Parlamento e la soglia

elevata perché si deve constatare una violazione grave e persistente.

è

A valle della constatazione prevista una sanzione (facoltativa: c’è ancora il margine della

discrezionalità politica), tuttavia non si può mai essere espulsi dall'Ue (co. 2, par. 2).

L’art. 7 con il trattato di Nizza (2003

verificò

Nel 2000 in Austria si il caso Haider (riemersione della xenofobia) che fece campagna

entrò

elettorale per la prima volta di stampo dichiaratamente xenofobo ed nella coalizione del

governo, seppur con una piccolissima minoranza (6-7 seggi in parlamento).

Tuttavia non si poteva adottare l'art. 7: alla campagna elettorale non aveva fatto seguito nulla e non

si poteva constatare la violazione grave e persistente. Tuttavia gli stati membri non rimasero inerti:

adottarono misure di diplomazia al di fuori dell’art. 7 ad es. ritirando gli ambasciatori e dichiarando

di non supportare le candidature austriache per ruoli di punta all’interno delle organizzazioni

già

internazionali. C'era la conferenza intergovernativa che ha portato al trattato di Nizza del 2001,

entrato in vigore nel 2003, e nell’art. 7 venne inserito un nuovo primo paragrafo prima del vecchio

che introduce una forma di preallarme per rispondere ad un fenomeno come quello che si era

verificato in Austria:

“Su

1. proposta motivata di 1/3 degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il

Consiglio (dell’Ue) deliberando alla maggioranza dei 4/5 dei suoi membri previo parere conforme

può

del Parlamento europeo, constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte

più

di uno Stato membro di uno o principi di cui all'art. 6, par. 1, e rivolgergli le appropriate

raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in

può

questione e, deliberando secondo la medesima procedura, chiedere a delle personalità

indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato

membro in questione. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale

constatazione permangono validi.”

è può

Quindi con il trattato di Nizza stato aggiunto un paragrafo con l’idea che non si aspettare

una violazione grave e persistente ma che bisogna colpire prima (appena sorge il problema).

perché

Tuttavia il rischio deve essere evidente di una violazione grave, questo gli stati membri non

vogliono cedere troppa sovranità.

“[...]

2. di cui all'art. 6, par. 1[...]”

di uno o più principi

3. Il par. 3 rimane lo stesso (del par. 2 precedente).

L’art. 7 con il trattato di Lisbona (2007)

Le norme dell’art. 7 del trattato di Nizza vengono modificate leggermente col trattato di Lisbona.

è è

La struttura la stessa: preallarme, accertamento e sanzione eventuale. Tuttavia non mai stata

disciplinata la situazione tra preallarme e accertamento.

“Su

1. proposta motivata di 1/3 degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione

europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei 4/5 dei suoi membri previa

può

approvazione del Parlamento europeo, constatare che esiste un evidente rischio di

violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'art. 2 tue. Prima di procedere

può

a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e rivolgergli delle

raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se

i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.”

“Il

2. Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di 1/3 degli Stati membri o della

può

Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, constatare

l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di

cui all'art. 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.”

“Qualora

3. sia stata effettuata la constatazione di cui al par. 2, il Consiglio, deliberando a

può

maggioranza qualificata, decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato

membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante

del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene

conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle

persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere

Questo è rimasto sempre uguale.

vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.”.

“Il può

4. Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, successivamente decidere di

modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti

nella situazione che ha portato alla loro imposizione.”

“Le modalità

5. di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al

Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 tfue.”

Quindi le 7 come modificato dal trattato di Lisbona sono:

novità dell’art. è più

per constatare l’esistenza della violazione non richiesto un parere conforme del

 parlamento ma la sua approvazione;

può personalità (perché

non si ricorrere alle indipendenti era molto complesso individuarle e

 quindi le informazioni si ottengono soprattutto con il contraddittorio);

nel meccanismo sanzionatorio le regole di voto seguite sono quelle dell’art. 354 tfue il quale

 sostanzialmente afferma: che il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta

lo Stato membro in questione non partecipa al voto e non rientra nel calcolo dell’1/3 o dei

4/5 degli Stati membri; che per maggioranza qualificata si intende la maggioranza prevista

dall’art. 238, par. 3, lettera b tfue*; e che il parlam

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Publisher
A.A. 2021-2022
85 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepiagn0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Alberti Jacopo.