2.7 LE PROCEDURE PER L’ADOZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI DELL’UNIONE
L’adozione degli atti normativi dell’UE segue diverse procedure, stabilite dai Trattati
istitutivi. A seconda della procedura scelta, il ruolo delle istituzioni politiche varia, con un
maggiore o minore coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio. 37
Ogni disposizione dei Trattati che attribuisce un potere normativo a un’istituzione indica
anche la procedura da seguire per adottare l’atto.
In base a questo, si decide quanto potere dare al Parlamento o al Consiglio in ogni settore.
Il Consiglio Europeo, con una procedura di revisione semplificata (art. 48, par. 7, TUE),
può trasformare una procedura speciale in procedura legislativa ordinaria, ampliando il ruolo
del Parlamento.
Procedura legislativa ordinaria (Art. 289, par. 1 TFUE)
È la procedura più utilizzata e prevede un ruolo paritario tra Parlamento europeo e
Consiglio.
Fasi principali
1) Proposta della Commissione Europea:
- La Commissione presenta il testo al Parlamento e al Consiglio.
- In alcuni casi, la proposta può provenire da un gruppo di Stati membri, dalla BCE o
dalla Corte di giustizia.
2) Prima lettura:
- Il Parlamento adotta una posizione e la trasmette al Consiglio.
- Se il Consiglio approva, l’atto viene adottato.
- Se il Consiglio NON approva, propone modifiche e lo rimanda al Parlamento.
3) Seconda lettura: Il Parlamento può:
- Accettare la posizione del Consiglio → l’atto è adottato.
- Respingerla con la maggioranza assoluta → l’atto decade.
- Proporre emendamenti → il Consiglio deve accettarli a maggioranza qualificata o
all’unanimità (se la Commissione ha dato parere negativo).
4) Comitato di conciliazione (se NON c’è accordo alla seconda lettura)
- Composto da rappresentanti del Parlamento e del Consiglio.
- Deve trovare un accordo in sei settimane.
- Se non si trova un’intesa, l’atto decade.
5) Terza lettura
- Se il comitato di conciliazione trova un compromesso, il testo viene votato da
Parlamento e Consiglio entro sei settimane.
- Se approvato → l’atto è adottato.
- Se bocciato → l’atto decade.
Ruolo della Commissione
● Ha un potere decisivo nella proposta iniziale e può modificarla durante il
processo. 38
● Se l’atto deve essere approvato a maggioranza qualificata, la Commissione può
ritirare o modificare la proposta per facilitare l’approvazione.
● Ha un ruolo chiave anche nei “triloghi” e nella conciliazione.
Procedure legislative speciali (Art. 289, par. 2 TFUE)
Sono previste per alcuni atti particolari e possono avere due modalità:
1. Atto adottato dal Parlamento con la partecipazione del Consiglio
- È raro e usato per questioni organizzative (es. statuto del Mediatore UE).
2. Atto adottato dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento
- Più frequente. Il Parlamento può:
- Approvare o respingere (senza modificare il contenuto).
- Essere solo consultato, senza potere vincolante (es. politica fiscale e sociale).
Esempi:
● Politica estera e sicurezza comune → il Parlamento NON partecipa.
● Aiuti di Stato e politica monetaria → il Parlamento NON ha voce in capitolo (art.
108 e 140 TFUE).
Ruolo degli organi consultivi
Alcune decisioni richiedono il parere di organi tecnici, ma senza vincolo per il Consiglio o la
Commissione.
Comitato economico e sociale (Art. 300 TFUE)
- Composto da rappresentanti di imprese, lavoratori e società civile.
- Interviene su questioni socio-economiche.
Comitato delle regioni (Art. 300 TFUE)
- Include rappresentanti delle regioni e delle città.
- Interviene su temi come ambiente, trasporti e coesione territoriale.
Se il Parlamento, Consiglio o Commissione lo richiedono, questi comitati devono dare un
parere entro un mese. Se NON rispondono in tempo, l’atto può essere adottato comunque.
Coinvolgimento delle parti sociali (Art. 155 TFUE) 39
- Le rappresentanze sindacali e imprenditoriali possono negoziare accordi a livello
europeo.
- Su loro richiesta, il Consiglio può trasformare questi accordi in atti vincolanti, su
proposta della Commissione.
2.8 FINANZIAMENTO DELL’UE E PROCEDURA DI BILANCIO
L’Unione Europea ha un sistema di finanziamento autonomo, basato su risorse proprie
(art. 311 TFUE), senza dipendere dai contributi diretti degli Stati membri come avviene nelle
organizzazioni internazionali tradizionali.
Le risorse dell’Unione
Il finanziamento dell’UE si basa su tre principali fonti di entrate:
1) Dazi doganali sulle importazioni da Paesi extra-UE.
2) Contributo IVA: una percentuale uniforme dell’IVA riscossa dagli Stati membri.
3) Contributo basato sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) di ciascuno Stato membro,
proporzionato alla sua economia.
L’ammontare massimo delle risorse è fissato in base al PIL totale dell’UE.
La lotta alle frodi fiscali è essenziale per proteggere le finanze dell’UE, con controlli
sull’IVA e l’azione di organismi come l’OLAF (Ufficio europeo antifrode) e la Procura
Europea.
Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e il bilancio annuale
Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) stabilisce la programmazione della spesa UE per
almeno cinque anni (art. 312 TFUE).
Il bilancio annuale è approvato entro il 1° gennaio di ogni anno, seguendo una procedura
legislativa speciale.
Procedura di Bilancio (Art. 314 TFUE)
La procedura per l’approvazione del bilancio è rigida e vincolante per evitare ritardi:
1) Elaborazione della proposta 40
- Ogni istituzione prepara un piano di spesa per l’anno successivo.
- La Commissione Europea redige il progetto di bilancio e lo presenta a Parlamento e
Consiglio entro il 1° settembre.
2) Esame del Consiglio
- Il Consiglio UE analizza il progetto e adotta una posizione ufficiale, trasmettendola al
Parlamento.
3) Esame del Parlamento
- Se il Parlamento approva la posizione del Consiglio o NON delibera entro 42 giorni,
il bilancio è adottato.
- Se il Parlamento propone emendamenti, il testo torna al Consiglio.
4) Comitato di conciliazione (se necessario)
- Se Parlamento e Consiglio NON trovano un accordo, si attiva un Comitato di
Conciliazione, che ha 21 giorni per trovare una soluzione.
- Se si trova un accordo, il testo torna a Parlamento e Consiglio per l’approvazione
definitiva.
5) Approvazione finale
- Se Parlamento e Consiglio approvano, il bilancio è adottato.
- Se NON si raggiunge un accordo, la Commissione presenta un nuovo progetto e la
procedura riparte.
Ruolo decisivo del Parlamento
- Il Parlamento può bloccare il bilancio, ma solo con una maggioranza assoluta e
tre quinti dei voti espressi.
Se il bilancio NON è approvato entro il 1° gennaio, l’UE può continuare a operare con un
budget provvisorio, limitato al 1/12 del bilancio dell’anno precedente (art. 315 TFUE).
Controllo e gestione del bilancio
La Commissione esegue il bilancio, raccogliendo le entrate e gestendo le spese sotto la
supervisione del Parlamento e del Consiglio (art. 317 TFUE).
Ogni anno la Commissione presenta i conti dell’anno precedente e una relazione finanziaria
(art. 318 TFUE).
Il Parlamento approva l’esecuzione del bilancio con un atto di discarico (art. 319 TFUE), che
rappresenta un controllo politico sulla gestione finanziaria.
La Corte di Giustizia può intervenire per verificare la correttezza della procedura di
bilancio.
2.9 IL CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE: LA CORTE DEI CONTI E IL
MEDIATORE
La Corte dei conti 41
La Corte dei conti è un’istituzione dell’UE (come citato all’interno dell’art. 13 TUE) con il
compito di assicurare il controllo dei conti dell’Unione (art. 285 TFUE).
Composizione
È composta da 1 membro per ogni Stato membro, nominato per un mandato di sei anni,
scelto tra persone con esperienza nel settore finanziario e operante in piena indipendenza
(art. 286 TFUE).
I membri NON possono ricevere istruzioni da nessun governo o organismo e lavorano
nell’interesse generale dell’Unione.
La Corte è inoltre supportata e coadiuvata da circa 400 dipendenti.
Funzioni e attività
- Controlla la legittimità e regolarità delle entrate e delle spese dell’UE e accerta la
sana gestione finanziaria delle risorse dell’Unione (art. 287 TFUE).
- Verifica i conti di tutte le istituzioni e gli organismi dell’UE, esaminando la
gestione delle risorse finanziarie e la correttezza delle operazioni.
- Redige una relazione annuale* destinata al Parlamento europeo e al Consiglio,
attestando l’affidabilità dei conti e la regolarità delle operazioni finanziarie.
- Pubblica relazioni speciali e pareri su specifiche questioni finanziarie e
gestionali, adottandole a maggioranza.
- Il suo controllo NON è solo tecnico, ma si estende anche all’efficienza e
opportunità delle scelte politiche con riflessi sulla gestione delle risorse.
*Le sue relazioni annuali, spesso critiche nei confronti della Commissione europea e di
alcuni Stati membri, vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il Mediatore europeo
L’art. 228 TFUE prevede la figura del Mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo
per la durata della legislatura, con il compito di ricevere denunce per casi di cattiva
amministrazione nelle istituzioni, organi e organismi dell’UE (ad eccezione della Corte
di giustizia dell’UE nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali).
Compiti e poteri
- Può essere interpellato da qualsiasi cittadino dell’UE o persona fisica o
giuridica residente in uno Stato membro in merito a casi di cattiva
amministrazione.
- Se rileva una irregolarità, informa l’istituzione coinvolta, che ha tre mesi per
rispondere con il proprio parere.
- Al termine dell’indagine, il Mediatore trasmette una relazione al Parlamento
europeo e all’istituzione, organo o organismo interessato.
- Redige una relazione annuale per il Parlamento europeo, riassumendo i risultati
delle sue indagini. 42
Aree di intervento principali
● Critiche alla Commissione europea per il modo in cui gestisce le procedure di
infrazione contro gli Stati membri.
● Garanzia di trasparenza e diritto di accesso ai documenti delle istituzioni europee.
● Tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni dell’UE, intervenendo in
caso di ritardi, mancanza di risposte o trattamenti ingiusti.
Il Parlame
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