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GLI ORGANISMI MONETARI E FINANZIARI: LA BANCA CENTRALE EUROPEA
Settore monetario→ Banca Centrale Europea (sede Francoforte)
Settore finanziario→ Banca europea per gli investimenti (sede Lussemburgo)
Con il Trattato di Lisbona, la BCE, ha formalmente assunto lo status di istituzione dell'Unione.
Entrambe le banche sono dotate di una propria personalità giuridica in forza dei trattati: entrambe
dispongono di risorse, di un bilancio proprio e di organi decisionali e operano in una posizione di
marcata autonomia dalle altre istituzioni. 32
Entrambe le banche sono organismi dell'Unione e del suo sistema istituzionale visto che hanno il
compito di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Unione. Esse rimangono soggette alle
norme e ai principi che disciplinano il sistema istituzionale oltre che al controllo della Corte di
Giustizia.
La BCE costituisce il nucleo centrale del sistema europeo di banche centrali cui è dato l'obiettivo di
garantire la stabilità dei prezzi e di sostenere le politiche economiche generali dell'Unione. La
composizione e il funzionamento della BCE sono disciplinati dalle norme dei trattati e dal
Protocollo n.4.
Il Consiglio direttivo della BCE è l'organo cui spetta la definizione della politica monetaria
dell'Unione e l'esercizio delle funzioni consultive che il Trattato attribuisce alla Banca. Esso
comprende i membri del comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali degli Stati aderenti
all'Euro. Ogni membro del Consiglio dispone di un voto e le decisioni sono prese a maggioranza
semplice.
Il comitato esecutivo, a cui competono la gestione corrente della Banca e l’attuazione degli indirizzi
di politica monetaria è un organo permanente composto da un presidente, che è anche il presidente
della BCE e del consiglio direttivo, da un vicepresidente e da altri 4 membri, tutti nominati di
comune accordo, per 8 anni non rinnovabili, dal Consiglio Europeo.
La BCE ha le funzioni consuete di una banca centrale di emissione e in particolare può emettere,
unitamente alle Banche centrali nazionali, le banconote della moneta unica.
Tra i poteri le spetta quello di adottare atti normativi, svolge inoltre una funzione di controllo
dovendo essere consultata per parere (seppur non vincolante) su molte deliberazioni di spettanza del
Consiglio, nonché sui progetti di norme nazionali che gli Stati vogliono adottare in materie che
riguardino le competenze della Banca. E’ infine dotata di un potere sanzionatorio nei confronti delle
imprese che violino gli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Ha la missione di contribuire allo sviluppo equilibrato del mercato interno, finanziando, mediante la
concessione di prestiti e garanzie, progetti diretti alla valorizzazione delle regioni meno sviluppate o
all'ammodernamento o riconversione di imprese (art.309 TFUE).
È disciplinata dai Trattati ed ha un proprio statuto contenuto nel Protocollo n.5.
E’ dotata di un proprio apparato organico e amministrativo che ne assicura la gestione politica e
operativa. Al vertice di questo vi è il Consiglio dei governatori composto da un ministro per Stato
membro, che ha il compito di fissare le direttive generali delle politiche di credito della BEI e di
decidere gli aumenti di capitale. Il Consiglio decide a maggioranza semplice dei suoi membri (che
deve però rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto).
La gestione operativa della BEI è assicurata da un Consiglio di amministrazione, formato da 26
amministratori nominati a titolo personale dal Consiglio dei governatori per un mandato di 5 anni
rinnovabile. Essi sono responsabili solo dinanzi al BEI. Il Consiglio di amministrazione vota alla
maggioranza di un terzo dei membri, rappresentanti almeno il 50% del capitale sottoscritto, è
affiancato da un comitato direttivo che si occupa della preparazione delle sue decisioni e
dell'ordinaria amministrazione. Tale comitato, formato da un presidente, che presiede anche il
Consiglio di amministrazione, e da 8 vicepresidenti, è nominato per 6 anni dal Consiglio dei
governatori su proposta del Consiglio di amministrazione.
33
GLI ORGANI CONSULTIVI: IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Art.13.4 TUE: “Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato
economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive”.
Attraverso questo tipo di organi si mira a far sì che il processo decisionale si svolga nella
consapevolezza degli specifici interessi di volta in volta in gioco. Laddove i trattati espressamente
prevedono l'obbligo dell'istituzione competente ad adottare l'atto di ottenere previamente il parere,
seppur non vincolante, di un dato organo consultivo, la mancata consultazione di questo è
suscettibile di render illegittimo l'atto per violazione delle forme sostanziali.
La composizione e il funzionamento del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni
sono disciplinati direttamente nei trattati.
Il Comitato economico e sociale è l'organo consultivo rappresentativo “della società civile, in
particolare nei settori socio economico, civico, professionale e culturale”.
I componenti del Comitato ne fanno parte a titolo personale, essendo chiamati ad esercitare le loro
funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale dell'Unione. Il Trattato fissa in un massimo di
350 il numero dei membri, la cui ripartizione tra gli Stati membri è decisa all'unanimità dal
Consiglio, ed è basata sulle dimensioni demografiche degli Stati.
Composizione attuale 329 membri→ post-Brexit.
I membri sono nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata per un mandato di 5 anni,
rinnovabile, che prende il via per consuetudine l'anno successivo a quello del Parlamento europeo e
della Commissione. Il Consiglio delibera sulla base delle proposte formulate dagli Stati membri ed
è tenuto a consultare a riguardo solo la Commissione, il cui parere, seppur obbligatorio, non è
vincolante.
Spetta al Comitato designare il suo Presidente e adottare il proprio regolamento interno.
L'attività del Comitato consiste essenzialmente nella formulazione di pareri su proposte di atti
specifici o su tematiche generali di competenza dell'Unione. I pareri possono essere formulati di
iniziativa dello stesso Comitato o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della
Commissione. Quando ciò è previsto, la sua mancanza è motivo di illegittimità dell'atto adottato.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno comunque la possibilità di imporre al
Comitato un termine, non inferiore a un mese, per la formulazione del parere, superato il quale
l’atto può essere adottato anche in assenza dello stesso.
IL COMITATO DELLE REGIONI
Il Comitato delle regioni è composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali degli Stati
membri. Essi non sono vincolati da alcun mandato imperativo e sono chiamati ad esercitare le loro
funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale dell'Unione.
Tutti i membri del Comitato delle regioni devono essere “titolari di un mandato elettorale
nell'ambito di una collettività regionale o locale o politicamente responsabili dinanzi ad un
assemblea eletta”
I membri del Comitato delle regioni si aggregano per gruppi politici, erano 350 scesi dopo la Brexit
a 329. 34
Spetta a ogni Stato membro designare i propri candidati al Comitato delle regioni, così come spetta
a ciascuno Stato membro determinare la proporzione tra i rappresentanti dei diversi livelli del
decentramento (Regioni, provincie, comuni).
La nomina del presidente, l'adozione del regolamento interno, lo svolgimento dei lavori per
commissioni specializzate e la funzione consultiva sono uguali al Comitato economico e sociale.
Il comitato può infine formulare pareri di sua iniziativa.
LE AGENZIE EUROPEE
1. Il Garante europeo della protezione dei dati
2. L’EPSO→ l’Ufficio di selezione del personale
3. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
4. Il CERT-Eu, competente per la sicurezza dei sistemi informatici di tutte le istituzioni. In un
singolo caso, poi, quello del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione (CdT), si è seguita la
strada di un vero e proprio regolamento europeo, configurando così il Centro come una sorta di vera
e propria agenzia dell’Unione.
Le agenzie europee oggi sono più di 40. Esse hanno come tratto comune il fatto di configurarsi
come organismi specializzati dotati di personalità giuridica e di una certa autonomia organizzativa e
finanziaria, incaricati di assicurare una migliore attuazione di atti e normative dell’Unione
riguardanti materie tecnicamente complesse, fornendo assistenza alle istituzioni sotto forma di
pareri e raccomandazioni.
Poche previste direttamente nei Trattati, come EUROPOL, EUROJUST e l’Agenzia europea per la
difesa
Alla istituzione di agenzie europee si è proceduto per lungo tempo per mezzo di regolamenti del
Consiglio fondati sulla c.d. clausola di flessibilità (art. 352 TFUE). Secondo la quale, quando
un’azione delle istituzioni risultava “necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato
comune, uno degli scopi della Comunità”, senza che il Trattato avesse previsto i poteri di azione per
quel scopo richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo
aver consultato il Parlamento europeo, poteva prendere le disposizioni del caso.
Negli ultimi anni, sembra prevalsa l’idea che, almeno laddove le funzioni conferite a tali agenzie
non eccedano i poteri d’azione attribuiti alle istituzioni dagli articoli relativi al rispettivo settore,
esse possano essere considerate come meri strumenti di attuazione della corrispondente politica
comune.
Tra gli organi sui quali la Corte di giustizia è chiamata a esercitare un controllo giurisdizionale di
legittimità sono oggi menzionati anche tali organismi.
Non vanno confuse con quelle appena esaminate le c.d. agenzie esecutive. Queste, sono organismi
comunitari investiti di una missione di servizio pubblico, e incaricate di compiti legati alla gestione
di programmi finanziari operanti, sotto la responsabilità della Commissione, nelle diverse politiche
dell’Unione.
Esse sono istituite direttamente dalla Commissione, sotto la cui autorità agiscono.
35
Ipotesi ancora diversa, e per il momento unica è quella dell’HERA creata dalla Commissione nel
2021 per il Covid.
L’APPARATO AMMINISTRATIVO DELL’UNIONE
E’ costituito da circa 55.000 dipendenti per un costo complessivo pari a circa il 6% del bilancio
generale dell&rsq