DIRITTO PENITENZIARIO
1) I PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO
A. LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN
CARCERE
L’AFFIDAMENTO IN PROVA ORDINARIO (ART. 47):
la
soglia di pena prevista per l’accesso all’affidamento in prova è
di 3 o 4 anni, non solo come pena irrogata in sentenza ma
anche come pena residua. Presupposto per l’ammissibilità della
misura è il risultato dell’osservazione della personalità del
condannato. Il provvedimento è concesso se contribuisce alla
rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo
che egli commetta altri reati.
L’osservazione della personalità, per la pena che non supera i 3
anni, riguarda: il comportamento tenuto per un mese in
istituto, la condotta avuta in libertà dopo la custodia
cautelare o il comportamento di chi è rimasto sempre
libero.
Se il reo deve espiare una pena non superiore a 4 anni, egli deve
aver tenuto, quanto meno nell’anno precedente a quello della
presentazione della richiesta, un comportamento tale che
faccia trapelare una sua possibile rieducazione.
L’osservazione della personalità in questa ipotesi può aversi per
il comportamento tenuto quanto meno nell’anno
precedente alla richiesta: in espiazione di pena, in
esecuzione di una misura cautelare o in libertà.
L’istanza di affidamento è presentata al tribunale di
sorveglianza competente in relazione al luogo
dell’esecuzione.
Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere
proposta al magistrato di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell’esecuzione. Egli, se sono offerte
concrete indicazioni in relazione alla sussistenza dei
requisiti per l’affidamento, se esiste tale pregiudizio e non vi
sia pericolo di fuga, dispone l’applicazione provvisoria
della misura. Il provvedimento negativo del magistrato è
ricorribile in cassazione. Il magistrato di sorveglianza,
successivamente, trasmette gli atti al tribunale di
sorveglianza che decide entro 60 giorni. La decisione si
forma su molteplici parametri come i precedenti penali, nella
condotta carceraria, l’eventuale risarcimento alla parte offesa
ma il più rilevante è l’evoluzione della personalità del reo
successivamente al fatto. Se il tribunale accoglie la richiesta,
redige il verbale in cui indica le prescrizioni che il reo si impegna
ad osservare per tutta la durata della misura. Nel verbale deve
anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in
favore della vittima.
In presenza di comportamenti tali da determinare la revoca
della misura, il magistrato di sorveglianza competente dispone
la sospensione cautelativa, con trasmissione degli atti al
tribunale di sorveglianza che deve decidere entro 30
giorni, pena l’annullamento degli effetti del
provvedimento di sospensione. Il magistrato che ha disposto
la sospensione è incompatibile alla funzione di giudice che deve
decidere in merito alla revoca. La revoca dell’affidamento è
disposta dal tribunale di sorveglianza che ha applicato la
misura alternativa quando il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia
incompatibile con la prosecuzione della prova.
Terminato il periodo di affidamento deve essere formulata la
valutazione del periodo di prova. Se il tribunale dichiara
esito positivo allora la pena detentiva e ogni altro effetto
penale (come la recidiva) si estinguono. Se il tribunale
dichiara l’esito negativo della prova deve determinare il
quantum della pena residua, tenuto conto della durata delle
limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento
LA DETENZIONE DOMICILIARE ORDINARIA (ART. 47-
TER): la misura alternativa della detenzione domiciliare
consiste nella possibilità di scontare la pena nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico
di cura, assistenza o in case famiglie protette (eventualmente
anche con sottoposizione a mezzi elettronici per l’osservanza
delle prescrizioni imposte).
Esistono quattro ipotesi di detenzione domiciliare:
1. La detenzione domiciliare è ammessa per espiare la pena
della reclusione per qualunque reato (ad eccezione
dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei
recidivi) nella propria abitazione o in altro luogo pubblico
di cura, quando trattasi di persona che, al momento
dell’esecuzione della pena o dopo l’inizio della stessa,
abbia compiuto i 70 anni.
2. La misura alternativa alla detenzione può essere concessa
al condannato alla pena dell’arresto o della reclusione
non superiore a 4 anni, anche se costituente parte
residua di maggiore pena (non si applica per i delitti di cui
all’art 4 bis). Perché possa essere concessa tale misura
sono necessarie particolari condizioni come:
a) Donna incinta o madre di figli di età inferiore
di anni 10 nonché madre e padre condannati,
conviventi con un figlio portatore di handicap
totalmente invalidante
b) Padre, esercente la potestà, su figli di età
inferiore a anni 10 con lui convivente quando la
madre sia deceduta o impossibilitata a dare
assistenza
c) Persona in condizioni di salute
particolarmente gravi
d) Persona di età superiore a 60 anni, se inabile
anche parzialmente
e) Persona minore di 21 anni per esigenza di
salute, studio, lavoro o famiglia.
3. La detenzione domiciliare può essere applicata al di fuori
di quest’ultime condizioni se la pena detentiva non
supera i 2 anni, quando non ricorrano i presupposti
per l’affidamento in prova e sempre che la
detenzione domiciliare sia idonea ad evitare il
pericolo che il reo commetta altri reati (detenzione
domiciliare biennale). La presente misura non si applica ai
condannati per i reati di cui all’art. 4 bis. La revoca della
detenzione domiciliare biennale impedisce che la
pena residua possa essere sostituita con altra
misura.
4. La detenzione domiciliare umanitaria può essere
applicata anche se la pena supera i 4 anni quando
potrebbe essere disposto il rinvio, obbligatorio o
facoltativo, dell’esecuzione della pena. Si stabilisce in
questo caso un termine di durata, prorogabile, della
detenzione domiciliare. Il tribunale di sorveglianza può
applicare la misura anche d’ufficio.
Il tribunale di sorveglianza ne fissa le modalità e
impartisce le disposizioni per gli interventi del servizio
sociale. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante
dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può
essere proposta al magistrato di sorveglianza
competente, il quale può disporne l’applicazione
provvisoria: quest’ultima opera sino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, che decide entro 60 giorni
dalla ricezione degli atti. Il provvedimento negativo del
magistrato è ricorribile in cassazione.
Inoltre nel caso in cui la pena detentiva non è superiore a 3
anni, se il reo si trova agli arresti domiciliari, il PM sospende
l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e tramette gli atti al
tribunale di sorveglianza perché provveda all’eventuale
applicazione di una delle misure alternative.
La revoca deve essere disposta se il comportamento
del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,
appare incompatibile con la prosecuzione delle misure
e anche quando vengono meno le condizioni previste dalla
detenzione domiciliare quadriennale e biennale.
Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella
propria abitazione, se ne allontana è punito ai sensi del
delitto di evasione, la cui condanna implica la revoca
del beneficio.
L’ammissione alla detenzione domiciliare, nonché la revoca,
sono di competenza del tribunale di sorveglianza. Il
procedimento per l’eventuale revoca della detenzione
domiciliare è autonomo da quello per la relativa ammissione
e deve dunque essere definito dal giudice del luogo di
esecuzione della misura.
LA SEMILIBERTÁ (ART. 48): Questa misura consiste nella
concessione al condannato, da parte del tribunale di
sorveglianza, di trascorrere parte del giorno fuori
dell’istituto per partecipare ad attività lavorative,
istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
Il regime della semilibertà è applicabile sia agli internati
(soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive) sia ai
condannati per attuare un graduale reinserimento
sociale.
L’internato può essere ammesso in ogni tempo alla semilibertà.
Tra i condannati sono ammessi al regime della semilibertà:
1. Condannati all’arresto senza limite alcuno di
durata.
2. Condannati alla reclusione non superiore a 6 mesi,
se esso non è affidato in prova ai servizi sociali.
3. Condannati alla pena della reclusione superiore a 6
mesi, dopo che di tale pena sia stata scontata
almeno la metà (2/3 della pena nel caso dei delitti di
cui all’art. 4 bis). Tuttavia nei casi previsti per
l’affidamento in prova, se mancano i presupposti per
l’affidamento, il condannato può essere ammesso al
regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà
della pena
4. Condannati all’ergastolo dopo che hanno espiato
almeno 20 anni di pena.
La violazione delle prescrizioni previste per il regime di
semidetenzione o di libertà controllata, da parte del reo,
costituisce causa ostativa alla concessione del regime di
semilibertà così come per l’affidamento in prova ai servizi
sociali.
La semilibertà non può essere deliberata se non all’esito
di positive esperienze di concessione di altre misure
alternative meno impegnative.
La giurisprudenza ammette che anche il condannato alla
reclusione non superiore a 3 anni, che non abbia espiato almeno
metà della pena e a cui non è stata concesso l’affidamento in
prova, possa essere direttamente ammesso alla semilibertà
dallo stato di libertà, cioè prima dell’inizio dell’esecuzione della
pena.
Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere
concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non
superiore nel complesso a 45 giorni l’anno.
Nei confronti degli internati sono previsti quattro tipi di
licenze di cui tre ordinarie e una straordinaria:
1. Quella di 6 mesi nel periodo immediatamente
precedente alla scadenza fissata per il riesame
della pericolosità
2. Quella non superiore a 30 giorni, una volta all’anno al
fine di favorire il riadattamento sociale
3. Quelle non superiori a 45 giorni all’anno nei confronti
degli internati ammessi al regime di semilibertà.
4. Quella straordinaria per gravi esigenza personali o
familiari, per una durata non superiore di 15 giorni.
La finalità della licenza è soprattutto quella di consentire un
più naturale mantenimento dei rapporti familiari e di
preparare il soggetto al graduale reinserimento sociale.
Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime di
libertà vigilata. Il provvedimento del magistrato di
sorveglianza in tema di licenze al detenuto è ritenuto
inoppugnabile.
Il provvedimento di semilibertà può essere revocato in
ogni momento quando il soggetto non si dimostri idoneo al
trattamento. I comportamenti inidonei possono essere le
assenze prolungate:
1. Il condannato semilibero che rimane assente, senza
giustificato motivo, per non più di 12 ore è punito in via
disciplinare e può essere proposto per la revoca del
provvedimento. Se l’assenza si protrae sarà punito
ex. Art 385 del codice penale e la relativa denuncia
per il predetto reato importa la sospensione del
beneficio mentre la condanna comporta la revoca.
2. L’internato semilibero che rimane assente dall’istituto,
senza giustificato motivo, per più di 3 ore è punito in via
disciplinare e può subire la revoca della misura
La revoca del provvedimento di semilibertà non esclude una
nuova concessione del beneficio.
Il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso
o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle
misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di
mancato rientro. In questi casi sull’esclusione del computo
decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza
LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE (ARTT. 176 E 177):
La
liberazione condizionale sospende l’esecuzione della pena,
per un certo tempo, trascorso il quale la pena si estingue
se il condannato non commette un altro reato. Al fine della
concessione occorre accertare la sussistenza delle seguenti
condizioni:
1. Ravvedimento del reo. La condotta della persona
che chiede di essere ammessa al beneficio deve essere
tale, durante l’esecuzione della pena, da far ritenere
sicuro il suo ravvedimento
2. Decorso del tempo di espiazione prescritto. Il
condannato deve aver espiato almeno 30 mesi e
comunque almeno metà della pena inflittagli.
Inoltre la parte restante non deve superare i 5 anni.
Se poi si tratta di recidivo, il condannato deve aver
scontato almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4
della pena inflittagli, ferma sempre la condizione che la
parte residua non ecceda i 5 anni. Il condannato
all’ergastolo può essere ammesso al beneficio quando
abbia scontato almeno 26 anni.
3. Risarcimento del danno. La concessione del beneficio è
subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di
trovarsi nell’impossibilità di adempierle.
Accertata la sussistenza dei requisiti indicati, il giudice ha
l’obbligo, e non la facoltà, di concedere la liberazione
condizionale. La decisione è adottata dal tribunale di
sorveglianza. Nel caso di concessione, il liberato
condizionalmente è sottoposto alle prescrizioni proprie del
regime di libertà vigilata.
I condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis possono essere
ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi
presupposti per la concessione dei benefici penitenziari nei
confronti dei collaboratori di giustizia e comunque solo dopo
aver scontato i 2/3 di pena.
La competenza per la revoca è del tribunale di
sorveglianza del luogo ove il soggetto risiede in stato di
libertà vigilata. La revoca della liberazione condizionale può
essere adottata in due casi:
1. Se il liberato commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole rispetto al reato
per cui era stato condannato, se la sua condotta
appare incompatibile con il mantenimento del
beneficio
2. Se il liberato trasgredisce agli obblighi della libertà
vigilata.
La Corte Costituzionale ha ricordato che nel caso di revoca della
liberazione condizionale è incostituzionale la non
determinazione della pena ancora da espiare da parte del
tribunale di sorveglianza, tenendo conto del tempo trascorso in
libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal
condannato.
Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del
ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima
che siano decorsi 6 mesi dal giorno in cui è divenuta
irrevocabile l’ordinanza di rigetto.
Decorso tutto il tempo della pena inflitta (ovvero 5 anni) senza
che sia intervenuta alcuna causa di revoca, se trattasi di
ergastolano, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di
sicurezza personali.
IL LAVORO ALL’ESTERNO (ART. 21): I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno.
Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della
reclusione per delitti indicati nei commi 1, 1 ter, 1 quater del 4
bis, l’assegnazione al lavoro esterno può essere disposta
solo dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e
comunque di non oltre 5 anni (per gli ergastolani almeno 10
anni). I detenuti e gli internati assegnati al lavoro esterno sono
avviati a prestare la loro opera senza scorta.
Al lavoro esterno possono essere ammessi sia i condannati e gli
internati (su proposta del direttore dell’istituto, sottoposta
all’approvazione del magistrato di sorveglianza, che ne
condiziona l’esecutività), sia gli imputati (su proposta del
direttore dell’istituto, previa autorizzazione dell’autorità
giudiziaria competente).
L’ASSISTENZA ALL’ESTERNO DEI FIGLI MINORI (ART. 21-
BIS): Le condannate e le internate possono essere ammesse
alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non
superiore agli anni dieci, in presenza delle stesse condizioni
previste per il lavoro all’esterno. La misura dell’assistenza
all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al
padre detenuto (qualora la madre sia deceduta o impossibilitata
a prestare assistenza). La misura non è applicabile a coloro che
sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli e, nel
caso la decadenza intervenga nel corso dell’esecuzione della
misura, questa è immediatamente revocata. L’applicazione della
misura dell’assistenza all’esterno dei figli minori determina, per
il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena
accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della
pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà
dei genitori.
LE VISITE AL MINORE INFERMO O AL FIGLIO, AL
CONIUGE O CONVIVENTE AFFETTO DA HANDICAP IN
SITUAZIONI DI GRAV
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