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I BENEFICI PENITENZIARI NEI CONFRONTI DEI

 COLLABORATORI DI GIUSTIZIA: si tratta di una disciplina

speciale riservata ai condannati per un delitto commesso per

finalità di terrorismo, di eversione dell’ordinamento costituzionale e

ai delitti contro la personalità individuale, i quali abbiano

prestato, anche dopo la condanna, una condotta di

collaborazione che consenta la concessione delle

circostanze attenuanti. Nei confronti di costoro la liberazione

condizionale, la concessione dei permessi premio e

l’ammissione alla misura della detenzione domiciliare

ordinaria sono disposte su proposta ovvero sentiti i

procuratori generali presso le corti di appello interessati o

il procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, i quali

devono fornire al tribunale o al magistrato di sorveglianza

competente ogni utile informazione sulle caratteristiche

della collaborazione prestata. Essi devono pure dare la

valutazione della condotta e della pericolosità sociale del

condannato, precisando se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a

interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei

procedimenti penali, fornendo inoltre gli altri elementi

rilevanti ai fini dell’accertamento del ravvedimento anche

con riferimento alla attualità dei collegamenti con la

criminalità organizzata.

Acquisiti la proposta o il parere, il tribunale o il magistrato di

sorveglianza, avuto riguardo all’importanza della

collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non

vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di

collegamenti con la criminalità organizzata, adotta il

provvedimento che ammette alla liberazione condizionale, alla

concessione dei permessi premio o alla misura della detenzione

domiciliare ordinaria.

Il provvedimento è specificatamente motivato nei casi in cui i

procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia

hanno espresso parere sfavorevole.

Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti

diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, i

benefici possono essere concessi solo dopo l’emissione della

sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della

collaborazione.

La modifica o la revoca dei provvedimenti è disposta

d’ufficio ovvero su proposta o su parere dei procuratori

generali presso le corti di appello o il procuratore nazionale

antimafia ed antiterrorismo. Nei casi di urgenza, il magistrato di

sorveglianza può disporre con decreto motivato la sospensione

cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere

efficacia se il tribunale di sorveglianza non interviene entro 60

giorni dalla ricezione degli atti.

La competenza è attribuita al tribunale di sorveglianza di

Roma per i condannati, per le persone sottoposte a misure

di sicurezza è competente il magistrato di sorveglianza del

luogo in cui la persona ha eletto il domicilio, mentre per quelli

liberi a seguito del provvedimento di sospensione della pena è

attribuita al tribunale di sorveglianza competente in relazione

al luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che ha sospeso

l’esecuzione.

L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO DAL TERRITORIO DELLO

 STATO (ART. 235): Il giudice ordina l’espulsione dello

straniero quando esso sia condannato per un tempo

superiore a due anni.

Il decreto legislativo del 1998 prevede tre diversi tipi di espulsione.

1. Anzitutto è possibile una misura amministrativa. Tale

espulsione può essere disposta dal ministro dell’interno nei

confronti dello straniero anche non residente nel territorio

dello Stato oppure ordinata dal prefetto quando lo straniero

è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai

controlli di frontiera o senza avere richiesto il

permesso di soggiorno nel termine prescritto o

quando il permesso di soggiorno è stato revocato o

annullato o è scaduto da più di 60 giorni. Le modifiche

introdotte disciplinano meglio l’espulsione amministrativa

eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a

mezzo della forza pubblica e prevedono pure programmi di

rimpatrio assistito.

2. La seconda ipotesi di espulsione è una misura di sicurezza

non detentiva disposta dal giudice con la sentenza di

condanna per determinati delitti.

3. La terza ipotesi è una sanzione sostitutiva della

detenzione disposta dal giudice con la sentenza

ovvero alternativa alla detenzione stessa applicata dal

magistrato di sorveglianza. Di quest’ultima misura sono

dunque previste due ipotesi.

a) La prima attribuisce al giudice di cognizione, nel

pronunciare sentenza di condanna per un reato non

colposo, il potere discrezionale di irrogargli

l’espulsione dal territorio dello Stato italiano, per

un periodo non inferiore a 5 anni, quale sanzione

sostitutiva di quella detentiva contenuta nel

limite di due anni, sempre che non ricorrano le

condizioni per ordinare la sospensione

condizionale della pena.

b) Il secondo tipo di espulsione impone invece al

magistrato di sorveglianza di disporre

obbligatoriamente la sanzione detentiva

dell’espulsione dello straniero identificato e

detenuto, il quale debba scontare una pena

detentiva non superiore a due anni.

Allorquando sussistano i requisiti, all’atto di ingresso in

carcere di un cittadino straniero, la direzione

dell’istituto penitenziario richiede al questore del

luogo le informazioni sull’identità e nazionalità

dell’interessato. Salvo che il questore comunichi che

non è stato possibile procedere all’identificazione dello

straniero, la direzione dell’istituto penitenziario

trasmette gli atti utili per l’adozione del

provvedimento di espulsione al magistrato di

sorveglianza. La decisione è assunta dal

magistrato competente in relazione al luogo di

detenzione, il quale decide con decreto motivato

“senza formalità”. Il decreto è comunicato al PM,

allo straniero e al suo difensore, i quali nel

termine di 10 giorni possono proporre

opposizione al tribunale di sorveglianza. Il

tribunale decide nel termine di 20 giorni e

l’esecuzione del provvedimento rimane sospesa

fino alla decisione del tribunale. L’espulsione è

eseguita dal questore competente per il luogo di

detenzione dello straniero con l’accompagnamento alla

frontiera a mezzo della fora pubblica.

La pena è estinta alla scadenza del termine di 10

anni dall’esecuzione della espulsione, sempre che

lo straniero non sia illegittimamente rientrato nel

territorio dello Stato. In detta ipotesi, lo stato di

detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della

pena.

L’espulsione, a titolo di sanzione alternativa o sostitutiva alla

detenzione, non si applica nei confronti di uno straniero

appartenente ad uno Stato in cui egli può essere oggetto di

persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di

cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o possa rischiare di

essere rinviato presso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla

persecuzione.

4) I PROVVEDIMENTI DI INDULGENZA

L’AMNISTIA (ART. 151):

 L’amnistia è un provvedimento di

clemenza che può essere concesso dal Parlamento con

legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di

ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione

finale.

L’amnistia propria estingue il reato ma, nel corso dell’esecuzione

della pena, rileva l’amnistia impropria che fa cessare

l’esecuzione della condanna e le pene accessorie, anche se

permangono gli altri effetti penali (condanna valida per la

recidiva o dichiarazione di abitualità ecc.).

La concessione dell’amnistia può essere subordinata a

determinate condizioni o ad obblighi, previsti dalla legge di

concessione (amnistia condizionata) mentre non si applica

ai recidivi né ai delinquenti abituali, professionali o per

tendenza. L’amnistia e l’indulto condizionati hanno per effetto di

sospendere l’esecuzione della sentenza fino alla scadenza del

termine stabilito nel decreto di concessione. Si applicano

definitivamente se, alla scadenza del termine, si è dimostrato

l’adempimento delle condizioni e degli obblighi ai quali la

concessione del beneficio è subordinata.

Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati

per i quali è concessa.

Competente per l’applicazione dell’amnistia è il giudice

dell’esecuzione, il quale decide “senza formalità” con

procedura de plano, provvedendo con ordinanza

comunicata al PM e notificata all’interessato. Contro

l’ordinanza il PM, il difensore e l’interessato possono

proporre opposizione nel termine di 15 giorni dalla

comunicazione o notificazione dell’ordinanza, davanti allo stesso

giudice e in tali caso si procede con le forme del procedimento di

esecuzione.

L’INDULTO (ART. 174):

 L’indulto, come l’amnistia, è un

provvedimento di indulgenza a carattere generale, che può

essere concesso dal parlamento con legge deliberata a

maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera. Esso,

però, differisce dall’amnistia perché opera esclusivamente sulla

pena principale, che viene in tutto o in parte condonata

oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla

legge e pertanto non estingue le pene accessorie (salvo che

la legge disponga altrimenti) e, a maggior ragione, lascia

sussistere gli altri effetti penali della condanna.

L’indulto si applica anche alle persone condannate all’estero e

trasferite in Italia per l’espiazione della pena.

L’indulto non può concorrere con la sospensione

condizionale della pena.

Anche per l’applicazione dell’indulto è competente per

l’applicazione dell’amnistia il giudice dell’esecuzione, il quale

decide “senza formalità” con procedura de plano. È ammissibile la

riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione

dell’indulto in precedenza rigettata.

Se la norma penale è abrogata, il giudice dell’esecuzione revoca la

sentenza di condanna dichiarando che il fatto non è previsto dalla

legge come reato.

LA GRAZIA (ART. 174):

 A differenza dell’amnistia o dell’indulto,

la grazia non è un provvedimento generale ma individuale,

essendo rivolto ad personam, concesso dal Presidente della

Repubblica e ne beneficia soltanto un determinato

condannato. La grazia condona la pena principale con o

senza determinate condizioni (grazia

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
36 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fpigna94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzelli Silvia.