Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I BENEFICI PENITENZIARI NEI CONFRONTI DEI
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA: si tratta di una disciplina
speciale riservata ai condannati per un delitto commesso per
finalità di terrorismo, di eversione dell’ordinamento costituzionale e
ai delitti contro la personalità individuale, i quali abbiano
prestato, anche dopo la condanna, una condotta di
collaborazione che consenta la concessione delle
circostanze attenuanti. Nei confronti di costoro la liberazione
condizionale, la concessione dei permessi premio e
l’ammissione alla misura della detenzione domiciliare
ordinaria sono disposte su proposta ovvero sentiti i
procuratori generali presso le corti di appello interessati o
il procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, i quali
devono fornire al tribunale o al magistrato di sorveglianza
competente ogni utile informazione sulle caratteristiche
della collaborazione prestata. Essi devono pure dare la
valutazione della condotta e della pericolosità sociale del
condannato, precisando se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a
interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei
procedimenti penali, fornendo inoltre gli altri elementi
rilevanti ai fini dell’accertamento del ravvedimento anche
con riferimento alla attualità dei collegamenti con la
criminalità organizzata.
Acquisiti la proposta o il parere, il tribunale o il magistrato di
sorveglianza, avuto riguardo all’importanza della
collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non
vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalità organizzata, adotta il
provvedimento che ammette alla liberazione condizionale, alla
concessione dei permessi premio o alla misura della detenzione
domiciliare ordinaria.
Il provvedimento è specificatamente motivato nei casi in cui i
procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia
hanno espresso parere sfavorevole.
Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti
diversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, i
benefici possono essere concessi solo dopo l’emissione della
sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della
collaborazione.
La modifica o la revoca dei provvedimenti è disposta
d’ufficio ovvero su proposta o su parere dei procuratori
generali presso le corti di appello o il procuratore nazionale
antimafia ed antiterrorismo. Nei casi di urgenza, il magistrato di
sorveglianza può disporre con decreto motivato la sospensione
cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere
efficacia se il tribunale di sorveglianza non interviene entro 60
giorni dalla ricezione degli atti.
La competenza è attribuita al tribunale di sorveglianza di
Roma per i condannati, per le persone sottoposte a misure
di sicurezza è competente il magistrato di sorveglianza del
luogo in cui la persona ha eletto il domicilio, mentre per quelli
liberi a seguito del provvedimento di sospensione della pena è
attribuita al tribunale di sorveglianza competente in relazione
al luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che ha sospeso
l’esecuzione.
L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO DAL TERRITORIO DELLO
STATO (ART. 235): Il giudice ordina l’espulsione dello
straniero quando esso sia condannato per un tempo
superiore a due anni.
Il decreto legislativo del 1998 prevede tre diversi tipi di espulsione.
1. Anzitutto è possibile una misura amministrativa. Tale
espulsione può essere disposta dal ministro dell’interno nei
confronti dello straniero anche non residente nel territorio
dello Stato oppure ordinata dal prefetto quando lo straniero
è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera o senza avere richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto o
quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato o è scaduto da più di 60 giorni. Le modifiche
introdotte disciplinano meglio l’espulsione amministrativa
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica e prevedono pure programmi di
rimpatrio assistito.
2. La seconda ipotesi di espulsione è una misura di sicurezza
non detentiva disposta dal giudice con la sentenza di
condanna per determinati delitti.
3. La terza ipotesi è una sanzione sostitutiva della
detenzione disposta dal giudice con la sentenza
ovvero alternativa alla detenzione stessa applicata dal
magistrato di sorveglianza. Di quest’ultima misura sono
dunque previste due ipotesi.
a) La prima attribuisce al giudice di cognizione, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non
colposo, il potere discrezionale di irrogargli
l’espulsione dal territorio dello Stato italiano, per
un periodo non inferiore a 5 anni, quale sanzione
sostitutiva di quella detentiva contenuta nel
limite di due anni, sempre che non ricorrano le
condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena.
b) Il secondo tipo di espulsione impone invece al
magistrato di sorveglianza di disporre
obbligatoriamente la sanzione detentiva
dell’espulsione dello straniero identificato e
detenuto, il quale debba scontare una pena
detentiva non superiore a due anni.
Allorquando sussistano i requisiti, all’atto di ingresso in
carcere di un cittadino straniero, la direzione
dell’istituto penitenziario richiede al questore del
luogo le informazioni sull’identità e nazionalità
dell’interessato. Salvo che il questore comunichi che
non è stato possibile procedere all’identificazione dello
straniero, la direzione dell’istituto penitenziario
trasmette gli atti utili per l’adozione del
provvedimento di espulsione al magistrato di
sorveglianza. La decisione è assunta dal
magistrato competente in relazione al luogo di
detenzione, il quale decide con decreto motivato
“senza formalità”. Il decreto è comunicato al PM,
allo straniero e al suo difensore, i quali nel
termine di 10 giorni possono proporre
opposizione al tribunale di sorveglianza. Il
tribunale decide nel termine di 20 giorni e
l’esecuzione del provvedimento rimane sospesa
fino alla decisione del tribunale. L’espulsione è
eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con l’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della fora pubblica.
La pena è estinta alla scadenza del termine di 10
anni dall’esecuzione della espulsione, sempre che
lo straniero non sia illegittimamente rientrato nel
territorio dello Stato. In detta ipotesi, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della
pena.
L’espulsione, a titolo di sanzione alternativa o sostitutiva alla
detenzione, non si applica nei confronti di uno straniero
appartenente ad uno Stato in cui egli può essere oggetto di
persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o possa rischiare di
essere rinviato presso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione.
4) I PROVVEDIMENTI DI INDULGENZA
L’AMNISTIA (ART. 151):
L’amnistia è un provvedimento di
clemenza che può essere concesso dal Parlamento con
legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di
ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
L’amnistia propria estingue il reato ma, nel corso dell’esecuzione
della pena, rileva l’amnistia impropria che fa cessare
l’esecuzione della condanna e le pene accessorie, anche se
permangono gli altri effetti penali (condanna valida per la
recidiva o dichiarazione di abitualità ecc.).
La concessione dell’amnistia può essere subordinata a
determinate condizioni o ad obblighi, previsti dalla legge di
concessione (amnistia condizionata) mentre non si applica
ai recidivi né ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza. L’amnistia e l’indulto condizionati hanno per effetto di
sospendere l’esecuzione della sentenza fino alla scadenza del
termine stabilito nel decreto di concessione. Si applicano
definitivamente se, alla scadenza del termine, si è dimostrato
l’adempimento delle condizioni e degli obblighi ai quali la
concessione del beneficio è subordinata.
Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati
per i quali è concessa.
Competente per l’applicazione dell’amnistia è il giudice
dell’esecuzione, il quale decide “senza formalità” con
procedura de plano, provvedendo con ordinanza
comunicata al PM e notificata all’interessato. Contro
l’ordinanza il PM, il difensore e l’interessato possono
proporre opposizione nel termine di 15 giorni dalla
comunicazione o notificazione dell’ordinanza, davanti allo stesso
giudice e in tali caso si procede con le forme del procedimento di
esecuzione.
L’INDULTO (ART. 174):
L’indulto, come l’amnistia, è un
provvedimento di indulgenza a carattere generale, che può
essere concesso dal parlamento con legge deliberata a
maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera. Esso,
però, differisce dall’amnistia perché opera esclusivamente sulla
pena principale, che viene in tutto o in parte condonata
oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla
legge e pertanto non estingue le pene accessorie (salvo che
la legge disponga altrimenti) e, a maggior ragione, lascia
sussistere gli altri effetti penali della condanna.
L’indulto si applica anche alle persone condannate all’estero e
trasferite in Italia per l’espiazione della pena.
L’indulto non può concorrere con la sospensione
condizionale della pena.
Anche per l’applicazione dell’indulto è competente per
l’applicazione dell’amnistia il giudice dell’esecuzione, il quale
decide “senza formalità” con procedura de plano. È ammissibile la
riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione
dell’indulto in precedenza rigettata.
Se la norma penale è abrogata, il giudice dell’esecuzione revoca la
sentenza di condanna dichiarando che il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
LA GRAZIA (ART. 174):
A differenza dell’amnistia o dell’indulto,
la grazia non è un provvedimento generale ma individuale,
essendo rivolto ad personam, concesso dal Presidente della
Repubblica e ne beneficia soltanto un determinato
condannato. La grazia condona la pena principale con o
senza determinate condizioni (grazia