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Diritto penitenziario

I provvedimenti di sostegno

Le misure alternative alla detenzione

L'affidamento in prova ordinario (art. 47): La soglia di pena prevista per l'accesso all'affidamento in prova è di 3 o 4 anni, non solo come pena irrogata in sentenza ma anche come pena residua. Presupposto per l'ammissibilità della misura è il risultato dell'osservazione della personalità del condannato. Il provvedimento è concesso se contribuisce alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

L'osservazione della personalità, per la pena che non supera i 3 anni, riguarda: il comportamento tenuto per un mese in istituto, la condotta avuta in libertà dopo la custodia cautelare o il comportamento di chi è rimasto sempre libero. Se il reo deve espiare una pena non superiore a 4 anni, egli deve aver tenuto, quanto meno nell'anno precedente a quello della presentazione della richiesta, un comportamento tale che faccia trapelare una sua possibile rieducazione. L'osservazione della personalità in questa ipotesi può aversi per il comportamento tenuto quanto meno nell'anno precedente alla richiesta: in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare o in libertà.

L'istanza di affidamento è presentata al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Egli, se sono offerte concrete indicazioni in relazione alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento, se esiste tale pregiudizio e non vi sia pericolo di fuga, dispone l'applicazione provvisoria della misura. Il provvedimento negativo del magistrato è ricorribile in cassazione. Il magistrato di sorveglianza, successivamente, trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza che decide entro 60 giorni. La decisione si forma su molteplici parametri come i precedenti penali, nella condotta carceraria, l'eventuale risarcimento alla parte offesa ma il più rilevante è l'evoluzione della personalità del reo successivamente al fatto. Se il tribunale accoglie la richiesta, redige il verbale in cui indica le prescrizioni che il reo si impegna ad osservare per tutta la durata della misura. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima.

In presenza di comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza competente dispone la sospensione cautelativa, con trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere entro 30 giorni, pena l'annullamento degli effetti del provvedimento di sospensione. Il magistrato che ha disposto la sospensione è incompatibile alla funzione di giudice che deve decidere in merito alla revoca. La revoca dell'affidamento è disposta dal tribunale di sorveglianza che ha applicato la misura alternativa quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. Terminato il periodo di affidamento deve essere formulata la valutazione del periodo di prova. Se il tribunale dichiara esito positivo allora la pena detentiva e ogni altro effetto penale (come la recidiva) si estinguono. Se il tribunale dichiara l'esito negativo della prova deve determinare il quantum della pena residua, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento.

La detenzione domiciliare ordinaria

(art. 47-ter): La misura alternativa della detenzione domiciliare consiste nella possibilità di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura, assistenza o in case famiglie protette (eventualmente anche con sottoposizione a mezzi elettronici per l'osservanza delle prescrizioni imposte).

Esistono quattro ipotesi di detenzione domiciliare:

  • La detenzione domiciliare è ammessa per espiare la pena della reclusione per qualunque reato (ad eccezione dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei recidivi) nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, quando trattasi di persona che, al momento dell'esecuzione della pena o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i 70 anni.
  • La misura alternativa alla detenzione può essere concessa al condannato alla pena dell'arresto o della reclusione non superiore a 4 anni, anche se costituente parte residua di maggiore pena (non si applica per i delitti di cui all'art 4 bis). Perché possa essere concessa tale misura sono necessarie particolari condizioni come:
    • Donna incinta o madre di figli di età inferiore di anni 10 nonché madre e padre condannati, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante
    • Padre, esercente la potestà, su figli di età inferiore a anni 10 con lui convivente quando la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza
    • Persona in condizioni di salute particolarmente gravi
    • Persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente
    • Persona minore di 21 anni per esigenza di salute, studio, lavoro o famiglia
  • La detenzione domiciliare può essere applicata al di fuori di quest'ultime condizioni se la pena detentiva non supera i 2 anni, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova e sempre che la detenzione domiciliare sia idonea ad evitare il pericolo che il reo commetta altri reati (detenzione domiciliare biennale). La presente misura non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis. La revoca della detenzione domiciliare biennale impedisce che la pena residua possa essere sostituita con altra misura.
  • La detenzione domiciliare umanitaria può essere applicata anche se la pena supera i 4 anni quando potrebbe essere disposto il rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena. Si stabilisce in questo caso un termine di durata, prorogabile, della detenzione domiciliare. Il tribunale di sorveglianza può applicare la misura anche d'ufficio.

Il tribunale di sorveglianza ne fissa le modalità e impartisce le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente, il quale può disporne l'applicazione provvisoria: quest'ultima opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, che decide entro 60 giorni dalla ricezione degli atti. Il provvedimento negativo del magistrato è ricorribile in cassazione.

Inoltre, nel caso in cui la pena detentiva non è superiore a 3 anni, se il reo si trova agli arresti domiciliari, il PM sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative. La revoca deve essere disposta se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure e anche quando vengono meno le condizioni previste dalla detenzione domiciliare quadriennale e biennale. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione, se ne allontana è punito ai sensi del delitto di evasione, la cui condanna implica la revoca del beneficio.

L'ammissione alla detenzione domiciliare, nonché la revoca, sono di competenza del tribunale di sorveglianza. Il procedimento per l'eventuale revoca della detenzione domiciliare è autonomo da quello per la relativa ammissione e deve dunque essere definito dal giudice del luogo di esecuzione della misura.

La semilibertà

(art. 48): Questa misura consiste nella concessione al condannato, da parte del tribunale di sorveglianza, di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Il regime della semilibertà è applicabile sia agli internati (soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive) sia ai condannati per attuare un graduale reinserimento sociale.

L'internato può essere ammesso in ogni tempo alla semilibertà. Tra i condannati sono ammessi al regime della semilibertà:

  • Condannati all'arresto senza limite alcuno di durata.
  • Condannati alla reclusione non superiore a 6 mesi, se esso non è affidato in prova ai servizi sociali.
  • Condannati alla pena della reclusione superiore a 6 mesi, dopo che di tale pena sia stata scontata almeno la metà (2/3 della pena nel caso dei delitti di cui all'art. 4 bis). Tuttavia nei casi previsti per l'affidamento in prova, se mancano i presupposti per l'affidamento, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.
  • Condannati all'ergastolo dopo che hanno espiato almeno 20 anni di pena.

La violazione delle prescrizioni previste per il regime di semidetenzione o di libertà controllata, da parte del reo, costituisce causa ostativa alla concessione del regime di semilibertà così come per l'affidamento in prova ai servizi sociali. La semilibertà non può essere deliberata se non all'esito di positive esperienze di concessione di altre misure alternative meno impegnative.

La giurisprudenza ammette che anche il condannato alla reclusione non superiore a 3 anni, che non abbia espiato almeno metà della pena e a cui non è stata concesso l'affidamento in prova, possa essere direttamente ammesso alla semilibertà dallo stato di libertà, cioè prima dell'inizio dell'esecuzione della pena. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a 45 giorni l'anno.

Nei confronti degli internati sono previsti quattro tipi di licenze di cui tre ordinarie e una straordinaria:

  • Quella di 6 mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità.
  • Quella non superiore a 30 giorni, una volta all'anno al fine di favorire il riadattamento sociale.
  • Quelle non superiori a 45 giorni all'anno nei confronti degli internati ammessi al regime di semilibertà.
  • Quella straordinaria per gravi esigenze personali o familiari, per una durata non superiore di 15 giorni.

La finalità della licenza è soprattutto quella di consentire un più naturale mantenimento dei rapporti familiari e di preparare il soggetto al graduale reinserimento sociale. Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime di libertà vigilata. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di licenze al detenuto è ritenuto inoppugnabile. Il provvedimento di semilibertà può essere revocato in ogni momento quando il soggetto non si dimostri idoneo al trattamento. I comportamenti inidonei possono essere le assenze prolungate:

  • Il condannato semilibero che rimane assente, senza giustificato motivo, per non più di 12 ore è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca del provvedimento. Se l'assenza si protrae sarà punito ex. Art 385 del codice penale e la relativa denuncia per il predetto reato importa la sospensione del beneficio mentre la condanna comporta la revoca.
  • L'internato semilibero che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per più di 3 ore è punito in via disciplinare e può subire la revoca della misura.

La revoca del provvedimento di semilibertà non esclude una nuova concessione del beneficio. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro. In questi casi sull'esclusione del computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

La liberazione condizionale

(artt. 176 e 177): La liberazione condizionale sospende l'esecuzione della pena, per un certo tempo, trascorso il quale la pena si estingue se il condannato non commette un altro reato. Al fine della concessione occorre accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • Ravvedimento del reo. La condotta della persona che chiede di essere ammessa al beneficio deve essere tale, durante l'esecuzione della pena, da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
  • Decorso del tempo di espiazione prescritto. Il condannato deve aver espiato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli. Inoltre, la parte restante non deve superare i 5 anni. Se poi si tratta di recidivo, il condannato deve aver scontato almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4 della pena inflittagli, ferma sempre la condizione che la parte residua non ecceda i 5 anni. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al beneficio quando abbia scontato almeno 26 anni.
  • Risarcimento del danno. La concessione del beneficio è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Accertata la sussistenza dei requisiti indicati, il giudice ha l'obbligo, e non la facoltà, di concedere la liberazione condizionale. La decisione è adottata dal tribunale di sorveglianza. Nel caso di concessione, il liberato condizionalmente è sottoposto alle prescrizioni proprie del regime di libertà vigilata.

I condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti per la concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei collaboratori di giustizia e comunque solo dopo aver scontato i 2/3 di pena. La competenza per la revoca è del tribunale di sorveglianza del luogo ove il soggetto risiede in stato di libertà vigilata. La revoca della liberazione condizionale può essere adottata in due casi:

  • Se il liberato commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole rispetto al reato per cui era stato condannato, se la sua condotta appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.
  • Se il liberato trasgredisce agli obblighi della libertà vigilata.

La Corte Costituzionale ha ricordato che nel caso di revoca della liberazione condizionale è incostituzionale la non determinazione della pena ancora da espiare da parte del tribunale di sorveglianza, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi 6 mesi dal giorno in cui è divenuta irrevocabile l'ordinanza di rigetto. Decorso tutto il tempo della pena inflitta (ovvero 5 anni) senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, se trattasi di ergastolano, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali.

Il lavoro all'esterno

(art. 21): I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per delitti indicati nei commi 1, 1 ter, 1 quater del 4 bis, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta solo dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e comunque di non oltre 5 anni (per gli ergastolani almeno 10 anni). I detenuti e gli internati assegnati al lavoro esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta.

Al lavoro esterno possono essere ammessi sia i condannati e gli internati (su proposta del direttore dell'istituto, sottoposta all'approvazione del magistrato di sorveglianza, che ne condiziona l'esecutività), sia gli imputati (su proposta del direttore dell'istituto, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente).

L'assistenza all'esterno dei figli minori

(art. 21-bis): Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, in presenza delle stesse condizioni previste per il lavoro all'esterno. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto (qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a prestare assistenza). La misura non è applicabile a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli e, nel caso la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata. L'applicazione della misura dell'assistenza all'esterno dei figli minori determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Le visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazioni di gravità

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fpigna94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzelli Silvia.
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