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DIRITTO PENITENZIARIO

1) I PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO

A. LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN

CARCERE

L’AFFIDAMENTO IN PROVA ORDINARIO (ART. 47):

 la

soglia di pena prevista per l’accesso all’affidamento in prova è

di 3 o 4 anni, non solo come pena irrogata in sentenza ma

anche come pena residua. Presupposto per l’ammissibilità della

misura è il risultato dell’osservazione della personalità del

condannato. Il provvedimento è concesso se contribuisce alla

rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo

che egli commetta altri reati.

L’osservazione della personalità, per la pena che non supera i 3

anni, riguarda: il comportamento tenuto per un mese in

istituto, la condotta avuta in libertà dopo la custodia

cautelare o il comportamento di chi è rimasto sempre

libero.

Se il reo deve espiare una pena non superiore a 4 anni, egli deve

aver tenuto, quanto meno nell’anno precedente a quello della

presentazione della richiesta, un comportamento tale che

faccia trapelare una sua possibile rieducazione.

L’osservazione della personalità in questa ipotesi può aversi per

il comportamento tenuto quanto meno nell’anno

precedente alla richiesta: in espiazione di pena, in

esecuzione di una misura cautelare o in libertà.

L’istanza di affidamento è presentata al tribunale di

sorveglianza competente in relazione al luogo

dell’esecuzione.

Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla

protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere

proposta al magistrato di sorveglianza competente in

relazione al luogo dell’esecuzione. Egli, se sono offerte

concrete indicazioni in relazione alla sussistenza dei

requisiti per l’affidamento, se esiste tale pregiudizio e non vi

sia pericolo di fuga, dispone l’applicazione provvisoria

della misura. Il provvedimento negativo del magistrato è

ricorribile in cassazione. Il magistrato di sorveglianza,

successivamente, trasmette gli atti al tribunale di

sorveglianza che decide entro 60 giorni. La decisione si

forma su molteplici parametri come i precedenti penali, nella

condotta carceraria, l’eventuale risarcimento alla parte offesa

ma il più rilevante è l’evoluzione della personalità del reo

successivamente al fatto. Se il tribunale accoglie la richiesta,

redige il verbale in cui indica le prescrizioni che il reo si impegna

ad osservare per tutta la durata della misura. Nel verbale deve

anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in

favore della vittima.

In presenza di comportamenti tali da determinare la revoca

della misura, il magistrato di sorveglianza competente dispone

la sospensione cautelativa, con trasmissione degli atti al

tribunale di sorveglianza che deve decidere entro 30

giorni, pena l’annullamento degli effetti del

provvedimento di sospensione. Il magistrato che ha disposto

la sospensione è incompatibile alla funzione di giudice che deve

decidere in merito alla revoca. La revoca dell’affidamento è

disposta dal tribunale di sorveglianza che ha applicato la

misura alternativa quando il comportamento del soggetto,

contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia

incompatibile con la prosecuzione della prova.

Terminato il periodo di affidamento deve essere formulata la

valutazione del periodo di prova. Se il tribunale dichiara

esito positivo allora la pena detentiva e ogni altro effetto

penale (come la recidiva) si estinguono. Se il tribunale

dichiara l’esito negativo della prova deve determinare il

quantum della pena residua, tenuto conto della durata delle

limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento

LA DETENZIONE DOMICILIARE ORDINARIA (ART. 47-

 TER): la misura alternativa della detenzione domiciliare

consiste nella possibilità di scontare la pena nella propria

abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico

di cura, assistenza o in case famiglie protette (eventualmente

anche con sottoposizione a mezzi elettronici per l’osservanza

delle prescrizioni imposte).

Esistono quattro ipotesi di detenzione domiciliare:

1. La detenzione domiciliare è ammessa per espiare la pena

della reclusione per qualunque reato (ad eccezione

dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei

recidivi) nella propria abitazione o in altro luogo pubblico

di cura, quando trattasi di persona che, al momento

dell’esecuzione della pena o dopo l’inizio della stessa,

abbia compiuto i 70 anni.

2. La misura alternativa alla detenzione può essere concessa

al condannato alla pena dell’arresto o della reclusione

non superiore a 4 anni, anche se costituente parte

residua di maggiore pena (non si applica per i delitti di cui

all’art 4 bis). Perché possa essere concessa tale misura

sono necessarie particolari condizioni come:

a) Donna incinta o madre di figli di età inferiore

di anni 10 nonché madre e padre condannati,

conviventi con un figlio portatore di handicap

totalmente invalidante

b) Padre, esercente la potestà, su figli di età

inferiore a anni 10 con lui convivente quando la

madre sia deceduta o impossibilitata a dare

assistenza

c) Persona in condizioni di salute

particolarmente gravi

d) Persona di età superiore a 60 anni, se inabile

anche parzialmente

e) Persona minore di 21 anni per esigenza di

salute, studio, lavoro o famiglia.

3. La detenzione domiciliare può essere applicata al di fuori

di quest’ultime condizioni se la pena detentiva non

supera i 2 anni, quando non ricorrano i presupposti

per l’affidamento in prova e sempre che la

detenzione domiciliare sia idonea ad evitare il

pericolo che il reo commetta altri reati (detenzione

domiciliare biennale). La presente misura non si applica ai

condannati per i reati di cui all’art. 4 bis. La revoca della

detenzione domiciliare biennale impedisce che la

pena residua possa essere sostituita con altra

misura.

4. La detenzione domiciliare umanitaria può essere

applicata anche se la pena supera i 4 anni quando

potrebbe essere disposto il rinvio, obbligatorio o

facoltativo, dell’esecuzione della pena. Si stabilisce in

questo caso un termine di durata, prorogabile, della

detenzione domiciliare. Il tribunale di sorveglianza può

applicare la misura anche d’ufficio.

Il tribunale di sorveglianza ne fissa le modalità e

impartisce le disposizioni per gli interventi del servizio

sociale. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante

dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può

essere proposta al magistrato di sorveglianza

competente, il quale può disporne l’applicazione

provvisoria: quest’ultima opera sino alla decisione del

tribunale di sorveglianza, che decide entro 60 giorni

dalla ricezione degli atti. Il provvedimento negativo del

magistrato è ricorribile in cassazione.

Inoltre nel caso in cui la pena detentiva non è superiore a 3

anni, se il reo si trova agli arresti domiciliari, il PM sospende

l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e tramette gli atti al

tribunale di sorveglianza perché provveda all’eventuale

applicazione di una delle misure alternative.

La revoca deve essere disposta se il comportamento

del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,

appare incompatibile con la prosecuzione delle misure

e anche quando vengono meno le condizioni previste dalla

detenzione domiciliare quadriennale e biennale.

Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella

propria abitazione, se ne allontana è punito ai sensi del

delitto di evasione, la cui condanna implica la revoca

del beneficio.

L’ammissione alla detenzione domiciliare, nonché la revoca,

sono di competenza del tribunale di sorveglianza. Il

procedimento per l’eventuale revoca della detenzione

domiciliare è autonomo da quello per la relativa ammissione

e deve dunque essere definito dal giudice del luogo di

esecuzione della misura.

 LA SEMILIBERTÁ (ART. 48): Questa misura consiste nella

concessione al condannato, da parte del tribunale di

sorveglianza, di trascorrere parte del giorno fuori

dell’istituto per partecipare ad attività lavorative,

istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Il regime della semilibertà è applicabile sia agli internati

(soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive) sia ai

condannati per attuare un graduale reinserimento

sociale.

L’internato può essere ammesso in ogni tempo alla semilibertà.

Tra i condannati sono ammessi al regime della semilibertà:

1. Condannati all’arresto senza limite alcuno di

durata.

2. Condannati alla reclusione non superiore a 6 mesi,

se esso non è affidato in prova ai servizi sociali.

3. Condannati alla pena della reclusione superiore a 6

mesi, dopo che di tale pena sia stata scontata

almeno la metà (2/3 della pena nel caso dei delitti di

cui all’art. 4 bis). Tuttavia nei casi previsti per

l’affidamento in prova, se mancano i presupposti per

l’affidamento, il condannato può essere ammesso al

regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà

della pena

4. Condannati all’ergastolo dopo che hanno espiato

almeno 20 anni di pena.

La violazione delle prescrizioni previste per il regime di

semidetenzione o di libertà controllata, da parte del reo,

costituisce causa ostativa alla concessione del regime di

semilibertà così come per l’affidamento in prova ai servizi

sociali.

La semilibertà non può essere deliberata se non all’esito

di positive esperienze di concessione di altre misure

alternative meno impegnative.

La giurisprudenza ammette che anche il condannato alla

reclusione non superiore a 3 anni, che non abbia espiato almeno

metà della pena e a cui non è stata concesso l’affidamento in

prova, possa essere direttamente ammesso alla semilibertà

dallo stato di libertà, cioè prima dell’inizio dell’esecuzione della

pena.

Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere

concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non

superiore nel complesso a 45 giorni l’anno.

Nei confronti degli internati sono previsti quattro tipi di

licenze di cui tre ordinarie e una straordinaria:

1. Quella di 6 mesi nel periodo immediatamente

precedente alla scadenza fissata per il riesame

della pericolosità

2. Quella non superiore a 30 giorni, una volta all’anno al

fine di favorire il riadattamento sociale

3. Quelle non superiori a 45 giorni all’anno nei confronti

degli internati ammessi al regime di semilibertà.

4. Quella straordinaria per gravi esigenza personali o

familiari, per una durata non superiore di 15 giorni.

La finalità della licenza è soprattutto quella di consentire un

più naturale mantenimento dei rapporti familiari e di

preparare il soggetto al graduale reinserimento sociale.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime di

libertà vigilata. Il provvedimento del magistrato di

sorveglianza in tema di licenze al detenuto è ritenuto

inoppugnabile.

Il provvedimento di semilibertà può essere revocato in

ogni momento quando il soggetto non si dimostri idoneo al

trattamento. I comportamenti inidonei possono essere le

assenze prolungate:

1. Il condannato semilibero che rimane assente, senza

giustificato motivo, per non più di 12 ore è punito in via

disciplinare e può essere proposto per la revoca del

provvedimento. Se l’assenza si protrae sarà punito

ex. Art 385 del codice penale e la relativa denuncia

per il predetto reato importa la sospensione del

beneficio mentre la condanna comporta la revoca.

2. L’internato semilibero che rimane assente dall’istituto,

senza giustificato motivo, per più di 3 ore è punito in via

disciplinare e può subire la revoca della misura

La revoca del provvedimento di semilibertà non esclude una

nuova concessione del beneficio.

Il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso

o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle

misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di

mancato rientro. In questi casi sull’esclusione del computo

decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza

LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE (ARTT. 176 E 177):

 La

liberazione condizionale sospende l’esecuzione della pena,

per un certo tempo, trascorso il quale la pena si estingue

se il condannato non commette un altro reato. Al fine della

concessione occorre accertare la sussistenza delle seguenti

condizioni:

1. Ravvedimento del reo. La condotta della persona

che chiede di essere ammessa al beneficio deve essere

tale, durante l’esecuzione della pena, da far ritenere

sicuro il suo ravvedimento

2. Decorso del tempo di espiazione prescritto. Il

condannato deve aver espiato almeno 30 mesi e

comunque almeno metà della pena inflittagli.

Inoltre la parte restante non deve superare i 5 anni.

Se poi si tratta di recidivo, il condannato deve aver

scontato almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4

della pena inflittagli, ferma sempre la condizione che la

parte residua non ecceda i 5 anni. Il condannato

all’ergastolo può essere ammesso al beneficio quando

abbia scontato almeno 26 anni.

3. Risarcimento del danno. La concessione del beneficio è

subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili

derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di

trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

Accertata la sussistenza dei requisiti indicati, il giudice ha

l’obbligo, e non la facoltà, di concedere la liberazione

condizionale. La decisione è adottata dal tribunale di

sorveglianza. Nel caso di concessione, il liberato

condizionalmente è sottoposto alle prescrizioni proprie del

regime di libertà vigilata.

I condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis possono essere

ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi

presupposti per la concessione dei benefici penitenziari nei

confronti dei collaboratori di giustizia e comunque solo dopo

aver scontato i 2/3 di pena.

La competenza per la revoca è del tribunale di

sorveglianza del luogo ove il soggetto risiede in stato di

libertà vigilata. La revoca della liberazione condizionale può

essere adottata in due casi:

1. Se il liberato commette un delitto ovvero una

contravvenzione della stessa indole rispetto al reato

per cui era stato condannato, se la sua condotta

appare incompatibile con il mantenimento del

beneficio

2. Se il liberato trasgredisce agli obblighi della libertà

vigilata.

La Corte Costituzionale ha ricordato che nel caso di revoca della

liberazione condizionale è incostituzionale la non

determinazione della pena ancora da espiare da parte del

tribunale di sorveglianza, tenendo conto del tempo trascorso in

libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal

condannato.

Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del

ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima

che siano decorsi 6 mesi dal giorno in cui è divenuta

irrevocabile l’ordinanza di rigetto.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta (ovvero 5 anni) senza

che sia intervenuta alcuna causa di revoca, se trattasi di

ergastolano, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di

sicurezza personali.

 IL LAVORO ALL’ESTERNO (ART. 21): I detenuti e gli

internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno.

Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della

reclusione per delitti indicati nei commi 1, 1 ter, 1 quater del 4

bis, l’assegnazione al lavoro esterno può essere disposta

solo dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e

comunque di non oltre 5 anni (per gli ergastolani almeno 10

anni). I detenuti e gli internati assegnati al lavoro esterno sono

avviati a prestare la loro opera senza scorta.

Al lavoro esterno possono essere ammessi sia i condannati e gli

internati (su proposta del direttore dell’istituto, sottoposta

all’approvazione del magistrato di sorveglianza, che ne

condiziona l’esecutività), sia gli imputati (su proposta del

direttore dell’istituto, previa autorizzazione dell’autorità

giudiziaria competente).

 L’ASSISTENZA ALL’ESTERNO DEI FIGLI MINORI (ART. 21-

BIS): Le condannate e le internate possono essere ammesse

alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non

superiore agli anni dieci, in presenza delle stesse condizioni

previste per il lavoro all’esterno. La misura dell’assistenza

all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al

padre detenuto (qualora la madre sia deceduta o impossibilitata

a prestare assistenza). La misura non è applicabile a coloro che

sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli e, nel

caso la decadenza intervenga nel corso dell’esecuzione della

misura, questa è immediatamente revocata. L’applicazione della

misura dell’assistenza all’esterno dei figli minori determina, per

il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena

accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della

pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà

dei genitori.

 LE VISITE AL MINORE INFERMO O AL FIGLIO, AL

CONIUGE O CONVIVENTE AFFETTO DA HANDICAP IN

SITUAZIONI DI GRAV

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fpigna94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzelli Silvia.
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