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EFFETTI DEL PIGNORAMENTO
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Ci riferiamo agli effetti che il pignoramento produce sul piano sostanziale.
Si tratta di effetti legati alla funzione conservativa del pignoramento, ossia il
vincolo di destinazione.
Questo vincolo è definito vincolo a porta aperta, perché di esso si avvantaggia
non solo il creditore pignorante ma anche tutti i creditori intervenuti nella
procedura espropriativa.
Come si realizza questo effetto di conservazione? Tramite una tecnica
dell’inefficacia relativa degli atti dispositivi compiuti dal debitore aventi ad
oggetto i beni pignorati.
Fa si che laddove il debitore successivamente al pignoramento
trasferisca a un terzo il bene pignorato, l’atto di trasferimento è
inefficace con la conseguenza che i creditori potranno procedere
nell’espropriazione forzata su quel bene (potranno soddisfarsi su quel
bene come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore).
L’atto dispositivo compiuto dal debitore successivamente al pignoramento è
inefficace nei confronti dei creditori ma non è nullo, rimane valido ed efficace
tra le parti, quindi tra il debitore e il terzo acquirente (inefficacia relativa =
inopponibile nei confronti dei creditori che potranno soddisfarsi comunque).
La conseguenza dell’inefficacia relativa al posto della nullità è che è la tecnica
preferibile e più economica, perché se la procedura dovesse estinguersi, l’atto
dispositivo rimarrebbe valido (se la sanzione fosse la nullità, l’atto dispositivo
compiuto resterebbe nullo anche in caso di estinzione della procedura
esecutiva).
Questi sono i principi sul piano generale.
Le norme che vengono in rilievo in base alle varie fattispecie sono:
Art 2913 cc - inefficacia relativa degli atti di alienazione successivi al
pignoramento: sancisce il principio detto finora, quindi l’inefficacia relativa
degli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento.
Ma ogni bene pignorato conosce regole di trasferimento sue proprie.
I trasferimenti di beni immobili devono essere trascritti nei registri immobiliari,
questo significa che per rendere inopponibile alla procedura un atto di
trasferimento immobiliare, l’atto di pignoramento che ha ad oggetto tale bene
dovrà essere stato trascritto nei registri immobiliari prima della trascrizione nei
registri immobiliari dell’atto che ha trasferito quel bene dal debitore al terzo.
Se invece il terzo acquirente e il debitore hanno trascritto l’atto di acquisto
prima della trascrizione del pignoramento, ci troveremo di fronte un atto di
alienazione opponibile alla procedura.
La norma fa solo salvi gli effetti del possesso in buona fede (possesso vale
titolo) e in questo caso, essendo una modalità di acquisto a titolo originario,
prevale sempre.
Art 2914 cc - inefficacia relativa degli atti di alienazione anteriori, resi
opponibili solo dopo il pignoramento: è un’ulteriore applicazione di questo
principio.
Prevede che sono inefficaci nei confronti dei creditori gli atti di alienazione dei
beni sottoposti a pignoramento che pur essendo anteriori a quest’ultimo, sono
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stati resi opponibili ai terzi (e quindi anche alla procedura) successivamente al
pignoramento.
Ad es sono inefficaci nei confronti dei creditori le alienazioni di beni immobili
anteriori al pignoramento ma trascritte successivamente al
(rese opponibili)
pignoramento (non basta che l’atto di trasferimento sia precedente al
pignoramento ma deve esserlo la sua trascrizione per essere opponibile).
Stesso discorso vale anche per la cessione di crediti.
Art 2915 comma2 cc - inefficacia relativa delle domande giudiziali
trascritte successivamente al pignoramento: ci sono determinate
domande giudiziali che devono essere trascritte, cioè quelle che hanno ad
oggetto beni immobili e mobili registrati, in questo modo produco il cd effetto
prenotativo della domanda (se trascrivo un atto traslativo di un bene immobile,
la successiva sentenza che riconosce il trasferimento, nei suoi effetti
retroagisce alla data di trascrizione).
Queste domande giudiziali hanno lo scopo si rendere opponibili ai terzi, dal
momento della trascrizione della domanda giudiziale, i trasferimenti consacrati
nella successiva sentenza di accoglimento di tale domanda.
Questo meccanismo lo dobbiamo estendere all’espropriazione forzata.
Le domande giudiziali trascritte successivamente al pignoramento sono
inefficaci nei confronti della procedura.
Es se successivamente all’atto di pignoramento immobiliare viene proposta
una domanda di rivendica della proprietà di tale bene e tale domanda viene
trascritta, la successiva sentenza che accerta che il proprietario non è il
debitore ma sono io, non è opponibile alla procedura (perché la domanda
giudiziale l’ho trascritta successivamente al pignoramento).
Quindi anche se io ho una sentenza che dice che proprietario di quel
determinato bene immobile sono io e non è il debitore (quindi i creditori non
avrebbero potuto soddisfarsi su quel bene), comunque tale sentenza non può
essere opposta alla procedura perché la trascrizione della domanda giudiziale è
successiva alla trascrizione del pignoramento.
Diverso è se la domanda è trascritta prima della trascrizione del pignoramento.
La successiva sentenza che accerta che il proprietario sono io è opponibile alla
procedura (anteriore al pignoramento).
Art 2916 cc – inefficacia relativa di ipoteche e privilegi successivi al
pignoramento: nella distribuzione della somma ricavata non si tiene conto
delle ipoteche e privilegi sorti a favore dei creditori dopo il pignoramento
(applicazione del principio della par condicio creditorum).
Queste cause legittime di prelazione, per poter giustificare una deroga a questo
principio, devono essere sorte prima del pignoramento.
Questa regola viene in rilievo nella fase distributiva.
Es se un creditore cerca di far valere nella fase distributiva un’ipoteca o un
privilegio successivo al pignoramento, la conseguenza è che tale creditore
dovrà essere trattato come chirografario (non assistito da cause di prelazione).
Pignoramento revocatorio ex art 2929-bis cc introdotto nel 2015:
Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a
titolo gratuito che ha ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici
registri (il debitore “svuota il proprio patrimonio”).
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Es vincolo di indisponibilità significa che il debitore ha costituito un fondo
patrimoniale oppure ad es il marito che intesta tutto alla moglie (per evitare di
avere beni aggredibili).
Se non esistesse l’istituto del pignoramento revocatorio il creditore, per
recuperare questi beni, potrebbe esperire l’azione revocatoria, cioè quell’azione
di natura costitutiva che ha come effetto quello di rendere inefficaci nei
confronti del creditore l’atto dispositivo compiuto dal debitore (con i tempi
quindi del processo di cognizione).
Con l’introduzione di questo articolo il legislatore consente al creditore di
omettere il passaggio intermedio rappresentato dalla necessità di esperire
l’azione revocatoria.
In particolare, è direttamente la trascrizione del pignoramento nei registri
immobiliari a determinare l’inefficacia relativa dell’atto costitutivo del vincolo di
indisponibilità o dell’atto di alienazione a titolo gratuito del bene immobile o
mobile registrato (avviando l’azione esecutiva, sempre dopo aver notificato il
titolo esecutivo e il precetto).
Poi il debitore può sempre proporre l’opposizione agli atti esecutivi contro il
pignoramento.
Questo istituto realizza un'inversione dell'onere probatorio, che non grava più
sul creditore ma sul debitore.
L’unica categoria di creditori che possono avvantaggiarsi con l’istituto del
pignoramento revocatorio è quella dei creditori anteriori all’atto dispositivo.
Si tratta anche in questo caso di un vincolo a porte aperte (al contrario
dell’azione revocatoria), perché l’inefficacia del vincolo di indisponibilità
dichiarato inefficace tramite la trascrizione del pignoramento revocatorio, va a
vantaggio di tutti i creditori anteriori che siano intervenuti nella procedura.
Si tratta di un meccanismo che ha determinati limiti temporali: questa
automatica inefficacia degli atti compiuti dal debitore riguarda solo gli atti
compiuti nell’anno precedente la trascrizione del pignoramento.
Prima dell’anno, riemerge la disciplina ordinaria, quindi dovrò proporre l’azione
revocatoria (è un istituto eccezionale).
VENDITA FORZATA E L’ASSEGNAZIONE
È la fase immediatamente successiva al pignoramento, ma ci troviamo ancora
nella fase espropriativa.
Si tratta di due modalità diverse di realizzare l’espropriazione e pervenire alla
soddisfazione del creditore.
1. Con la vendita forzata si attua la liquidazione del bene di proprietà del
debitore, che viene trasformato in denaro con cui soddisfare il creditore
nella successiva fase satisfattiva.
2. L’assegnazione forzata invece, è un istituto che si trova già a cavallo
tra fase espropriativa e satisfattiva perché realizza la soddisfazione del
creditore trasferendogli il diritto di proprietà che il debitore vantava sulla
cosa pignorata.
Quindi con l’assegnazione, il momento espropriativo e quello satisfattivo
coincidono.
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Si tratta di momenti dell’espropriazione forzata che non vengono in gioco
(ad es
quando vi è una somma di denaro come oggetto del pignoramento
quando il debitore vuole evitare il pignoramento di cose e indica una somma di
denaro oppure conversione di pignoramento). 3/10
Questa fase inizia su impulso del creditore (procedente o intervenuto), il quale
deve essere munito di titolo esecutivo.
L’art 501 cpc è la norma generale che indica il termine dilatorio del
pignoramento di 10 giorni, ma il fatto che ci debba essere l’impulso del
creditore munito di titolo esecutivo lo desumiamo dalle altre norme che
disciplinano l’istanza di assegnazione o di vendita nelle singole forme di
espropriazione forzata.
Questa istanza riveste la forma del ricorso e può essere presentata entro dei
limiti temporali, non prima di 10 giorni dal pignoramento (non se il bene è
deteriorabile) e fino a un max di 45 giorni. Questo termine di 45 giorni può
essere però sospeso in caso di proposizione di opposizione agli atti esecutivi
(come già detto).
Ex art 502 cpc, ci sono determinate tipologie di beni, come quelli oggetti di
pegno e ipoteca per la cui espropriazione si omette l’effettuazione del
pignoramento (garanzia reale).
In q