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Estratto del documento
LE DIMISSIONI
NATURA GIURIDICA
Sono un atto unilaterale del lavoratore, con il quale questi comunica
al datore di lavoro che non intende proseguire il tapporto di lavoro.
non necessita del consenso del datore di lavoro.
cn tale termine si fa riferimento al recesso del lavoratore.
CARATTERISTICHE
la decisione del lavoratore di presentare le dimissioni:
- non deve essere motivata;
- non può essere sindacata;
- non necessita di particolari giustificazioni.
Per compensare la posizione dl datore di lavoro,l’art. 2118cc richiede
che vengano presentate con un “congruo preavviso”, dando così al
datore di lavoro il tempo per riorganizzari e sostituire il dipendente
con un lavoratore che abbia qualità necessarie per svolgere i compiti
prima affidati al dimissionario.
Pertanto, non è consentito al lavoratore di interrompere il rapporto
contrattuale con decorrenza immediata , se non in presenza di una
giusta causa , di cui all’art 2119 cc:
-in caso di reiterato inadempimento dell’obbligazione retributiva
( mancato pagamento di 3/4 retribuzioni);
- nel caso di molestie e mobbing;
- nel venir meno delle condizioni minime di sicurezza che rendono
pericoloso lavorare;
- altre violazioni gravissime da parte del datore di lavoro tali da
rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
EFFETTI DELLA GIUSTA CAUSA
- Se ricorrono tali ipotesi, il lavoratore non è tenuto a dover dare il
preavviso o a corrispondere l’indennità di mancato preavviso;
- da diritto all’indennità di disoccupazione , in quanto tale status è
involontario;
- essa deve essere provata dal lavoratore e contestata dal datore che
vuole ottenere l’indennità di mancato preavviso.
LICENZIAMENTO “MASCHERATO” / DIMISSIONI IN BIANCO
Fenomeno molto diffuso per il quale il datore di lavoro, al momento
dell’assunzione o durante il rapporto di lavoro, impone al proprio
dipendente di firmare una dichiarazione di dimissioni, lasciando
scoperta la data, in modo tale da eludere il controllo giudiziale sui
licenziamenti e utilizzare tale documento come uno strumento di
ricatto.
Tuttavia, negli ultimi decenni, al fine di evitare abusi e risolvere tale
problema, sono state intrdotte 2 modalità efficienti per dimettersi o
risolvere consensualmente il contratto:
a) devono essere convalidate con modalità telematiche su appositi
moduli online dal mdl e trasmessi al datore di lavoro e alla direzione
territoriale competente;
b) formalizzandole nelle sedi di conciliazione o dinanzi alle commissioni
di certificazione.
Con le medesime modalità, il lavoratore ha la facoltà di revocarle (se
ottenute con ricatto o violenza) o il consenso prestato alla risoluzione
consensuale entro 7 giorni prima della loro accettazione, o
convalidarle o replicarle al datore di lavoro contestandole. Se entro
tale termine il lavoratore non effettua nessuna di queste attività il
rapporto di lavoro si conclude validamente.
DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE
In sede di tutela della lavoratrice
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche
IUS/07 Diritto del lavoro
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luciafrancescadebiase di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Viscomi Antonio.