MERCATO DEL LAVORO: (non attiene al diritto, nasce da sociologia: punto vista sociologi)
-Lavoro: il lavoro nasce dalla pratica, dalla volontà di una parte di assegnare/attribuire ad un altro soggetto
una parte di attività lavorativa (lavoro, servizio)
-Definizione: È l’insieme dei meccanismi che regolano l’incontro tra i posti vacanti (posti che non sono
occupati) e le persone in cerca di occupazione e che sottostanno alla formazione dei salari pagati dalle
imprese ai lavoratori (soggetti che vogliono essere occupati)
→si può parlare di lavoro SUBORDINATO: prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga by
RETRIBUZIONE a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale/manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’(non)imprenditore. Elementi essenziali contratto lavoro subordinato:
retribuzione, collaborazione, subordinazione. La subordinazione, quindi, è evidente quando si parla di
formazione di salari pagati dalle imprese ai lavoratori
➔mercato di lavoro come un mercato (insieme di meccanismi) che hanno lo scopo di regolare l’incontro
tra DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO <soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato>
-POLITICA ATTIVA: un insieme di interventi pubblici rivolti alla tutela di interesse collettivo all’occupazione;
sostegno che lo Stato/ente territoriale è in grado di assicurare a determinati soggetti (datori di lavoro,
lavoratori, imprese: funzione bidirezionale). OBIETTIVO: incidere sul mercato di lavoro, rimuovendo cause
che impediscono l’ottimale allocazione delle risorse umane disponibili in un determinato territorio. ES:
migliorare occupabilità lavoratori, misure come incentivi economici/normativi x indirizzare domanda di
lavoro verso soggetti determinati, misure di sostegno, misure volte a creazione diretta di lavoro. In ambito
GIURIDICO: si preoccupano di offrire servizi utili a soggetti x + rapido/puntuale incontro tra domanda-
offerta di lavoro (servizi orientamento, formazione professionale, mediazione) e tendono a implementare
specifiche misure x sostenere l’(re)inserimento al lavoro di persone con maggiori difficoltà occupazionali
(reddito di cittadinanza)
➔ tali politiche sono il principale strumento x dare CONCRETEZZA ed EFFETTIVITA’ al diritto al lavoro di cui
all’ART 4 della Costituzione.
-POLITICA PASSIVA: iniziative nelle quali la pubblica amm si limita a registrare lo stato di difficoltà
occupazionale in cui versa il lavoratore e tendono ad attenuarne la conseguenza + grave/immediata, cioè la
perdita di reddito, by erogazione di aiuti o sussidi economici. ES: disciplina dei rapporti di lavoro e del
fenomeno sindacale, forme di sostegno al reddito in caso di sospensione del lavoro x cause economiche/
disoccupazione involontaria. ES sussidio economico: nel nostro ordinamento la NASPI = nuova
assicurazione sociale dell’impiego, cioè l’indennità di disoccupazione (perde lavoro x cause indipendenti
dalla sua volontà→licenziato→ Stato interviene by intervento di politica pax, cioè riconoscendogli un
sussidio economico); CASSA INTEGRAZIONE: Stato interviene x garantire sussidio al lavoratore che vorrebbe
lavorare nella sua azienda ma l’azienda si trova in difficoltà economica e quindi sospende la propria attività.
-Politica attiva nella strategia europea x l’occupazione:
l’UE ha sviluppato una propria politica x l’occupazione e x l’inclusione sociale, volta a favorire la
convergenza dei Paesi aderenti su obiettivi comuni. Non avendo l’UE competenze direttamente normative
in questa materia, si è limitata a sviluppare una STRATEGIA coordinata a favore della promozione di una
forza lavoro competente, qualificata, attendibile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti
economici e di integrazione di persone escluse dal mercato (ART 145 e 153). Cioè suggerire agli stessi Stati
EU di intervenire efficacemente nei confronti dei lavoratori potenzialmente tali ma fondamentalmente
esclusi (donne, lavoratori con certa età, soggetti con specializzazioni), che il mercato del lavoro non
considera xchè hanno diversi limiti strutturali➔OBIETTIVI GENERALI COMUNI x la politica eu del lavoro e
dell’occupazione:
1. vertice di Lussemburgo novembre 1997: articolati su 4 PILASTRI: occupabilità (garantire l’occupazione
sempre maggiore dei lavoratori e ridurre tasso di disoccupazione), adattabilità (rendere, legiferare, cioè
proporre riforme in grado di adattare il lavoro al contesto economico imprenditoriale), imprenditorialità
(favorire l’autonomia, il lavoro autonomo, le imprese che vogliono intraprendere in proprio un’attività),
pari opportunità (favorire l’occupabilità delle donne e degli uomini in misura uguale) 1
2. consiglio EU di Lisbona 2000: ribadisce stessi concetti + obiettivo strategico: diventare l’economia basata
sulla conoscenza + competitiva/dinamica del mondo, con crescita economica sostenibile con new e migliori
posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale
3. programma comunitario di Lisbona del (PCL 2008-2010): new obiettivi: tasso occupazione generale
almeno del 70%, tasso occupazione femminile almeno del 60%, tasso occupazione lavoratori tra 55-64 anni
→
almeno del 50% su 3 aree prioritarie: attirare/attrarre nel mondo del lavoro un maggior numero di
persone, accrescere offerta di manodopera e attualizzare sistemi di protezione sociale; migliorare
adattabilità lavoratori/imprese e rendere + flessibile mercato del lavoro (percorsi specifici); aumentare
investimenti nel capitale umano, migliorando istruzione e competenze
4. strategia “Europa 2020”: nel 2009, fissa obiettivi che anche il nostro paese cerca di raggiungere: rendere
efficiente il mercato del lavoro (strumenti, piani, politiche), dotare lavoratori di competenze richieste dal
mercato di lavoro, migliorare la qualità degli impieghi e le condizioni di lavoro e creare nuove occupazioni.
Questa strategia ha un obiettivo meno rigido e ambizioso rispetto a quello di Lisbona e di Lussemburgo:
individua 5 OBIETTIVI MISURABILI, che l’UE intende raggiungere entro 2020 e che dovranno essere tradotti
in obiettivi nazionali. Essi sono: tasso di occupazione delle persone di età tra 20-64 anni almeno del 75%,
tasso di abbandono scolastico inferiore del 10% e aumento di occupazione almeno il 40% dei 30/34enni che
hanno finito l’uni, 3% del PIL dell’UE deve essere investito in Ricerca e sviluppo, almeno 20 milioni di
persone in meno a rischio di povertà/emarginazione, obiettivi in materia di clima/energia
→il sistema italiano NON è ancora riuscito a raggiungere queste performances che, invece, altri Stati
dell’UE hanno raggiunto (Germania, Francia, Danimarca).
5. marzo 2014: prima valutazione della strategia “EUROPA 2020”: difficoltà x persistere crisi economica + in
evidenza “le 3 dimensioni della crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, proprie del modello auspicato
dalla strategia” hanno svolto un’efficace funzione di ancoraggio x le politiche comunitarie e x quelle
nazionali, determinando progressivi elementi di convergenza tra i Paesi aderenti.
6. 2016: ancora significative disparità, proposta di un “pilastro europeo dei diritti sociali”, quale iniziativa di
promozione di una sempre maggiore convergenza economica e sociale: individuati 20 PRINCIPI e DIRITTI da
realizzare (dal diritto a un’equa retribuzione al diritto all’assistenza sanitaria, dall’apprendimento
permanente a migliore conciliazione tra vita professionale e privata, da parità di genere a reddito minimo).
Il pilastro dei diritti sociali è stato proclamato dall’UE nel 2017.
-Politica attiva del lavoro in Italia:
anche il nostro Paese ha posto in essere un lungo e difficile processo di modernizzazione di politiche attive
1. nel 1997: prima STAGIONE RIFORMATRICE, riconducibile alla legge 196 (ammissione di soggetti privati
alla fornitura di lavoro interinale, ora chiamata somministrazione del lavoro, riforma del sistema di
formazione professionale, revisione della disciplina socialmente utili) e al decreto lgs 469 (principio di
DECENTRAMENTO: conferimento di funzioni amministrative alle Regioni e alle Province x quanto concerne
collocamento, servizi di impiego e politiche attive del lavoro→ PASSAGGIO STORICO dalle funzioni statali
prima attribuite solo allo stato a funzioni attribuite anche a regioni e province)
2. nel 2001: il Parlamento ha approvato la riforma del Titolo 5 della Costituzione, in cui è riconosciuta alle
regioni potestà lgs concorrente in materia di “tutela e sicurezza sul lavoro”, cioè le regioni possono
legiferare su materie concorrenti a quelle dello stato; una di queste è rappresentata dalla materia della
tutela e sicurezza del lavoro
3. nel 2003: la legge 30 (BIAGI) e il relativo d.lgs. 276 hanno perseguito obiettivo di definire una nuova
“organizzazione e disciplina del mercato del lavoro” valorizzando il contributo dei soggetti privati. Ovvero,
vi è introduzione di agenzie di lavoro con serie di attività: quindi non c’è + semplicemente l’intermediazione
tra domanda-offerta di lavoro ma attribuendo alle agenzie altri compiti (somministrazione manodopera,
ricerca/selezione del personale e riqualificazione professionale). La riforma introduce anche la novità di
prevedere che queste agenzie siano gestite da soggetti privati e quindi in concorrenza con l’attore pubblico
che fino ad oggi è rappresentato dal centro per l’impiego, ovvero l’ufficio di collocamento
4. nel 2012: riforma FORNERO, che prevede il 1° potenziamento dell’offerta di servizi x l’impiego e pone in
essere regole + stringenti volte a condizionare l’erogazione dei sussidi a comportamenti attivi e cooperativi
da parte dei lavoratori (ES: lgs chiede di tenere un comportamento proattivo alla ricerca della new
occupazione) 2
5. legge 247 del 2007 e leggi del 2008: diverse LEGGI DI AGGIUSTAMENTO E MANUTENZIONE
6. legge del 2014 e d.lgs. del 2015: riforma con il JOB’S ACT: governo ha emanato decreti lgs su
determinate materie, tra le quali il mercato del lavoro, in modo da renderlo + efficiente
→l’attuazione del disegno di riforme ha portato a interventi innovativi su 4 versanti:
- modificato assetto istituzionale relativo alle materie “collocamento”, “servizi x l’impiego”, “politiche
attive” prima con il passaggio delle funzioni amministrative dallo stato alle regioni e agli enti locali, poi con
il riconoscimento della competenza lgs concorrente delle regioni
- ammesso l’ingresso di privati nella fornitura di servizi x l’impiego
- progressivo spostamento di attenzione dagli interventi tradizionali (sostegno al reddito e equa ripartizione
delle opportunità occupazionali) a quelli che svolgono un ruolo + attivo della p.a. nel mercato del lavoro
(come servizi x l’impiego e la formazione professionale)
- la legislazione ha perseguito forme di intreccio tra politiche attive e pax→ a presidio di ciò è stato posto il
PRINCIPIO DI CONDIZIONALITA’: la mancata partecipazione del lavoratore a interventi di politica attiva del
lavoro concordati con strutture competenti comporta la perdita dei benefici di sostegno al reddito
Dunque, l’obiettivo è di potenziare l’offerta dei servizi, nell’intento di assicurare ai cittadini i “livelli
essenziali di servizi x l’impiego” su tutto il territorio nazionale→offerta dei servizi a sostegno sia del
lavoratore che cerca attivamente sia strumento di contrasto vs eventuali comportamenti pax/opportunistici
EVOLUZIONE DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI SERVIZI X L’IMPIEGO E POLITICA ATTIVA:
In altri Paesi: a partire dagli anni 70 si è cercato di favorire la stretta connessione tra servizi per l’impiego e
formazione professionale; nel nostro Paese: impianto istituzionale gracile, con conflitti tra stato e regioni e
➔
nessun disegno organico diverse riforme
- Fase del federalismo amm: disciplinato dalla legge del 97, vi è il tentativo di valorizzare il + possibile le
AUTONOMIE LOCALI senza modificare la cornice tracciata dalla normativa costituzionale➔ il d. lgs. 469 ha
disciplinato il conferimento di funzioni e compiti in materia di POLITICA ATTIVA DEL LAVORO (di poteri nelle
aree individuate dal decreto: collocamento ed avviamento al lavoro, servizi x l’impiego, politiche di
sostegno all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati, espressione di pareri riguardo eccedenze
temporanee/ strutturali di personale; anche disposizioni x coinvolgere le regioni nelle procedure riguardo la
concessione dell’integrazione salariale straordinaria o la collocazione in mobilità del personale) - - -> Questi
servizi si concretizzano con gli UFFICI DI COLLOCAMENTO, con l’articolazione di STRUTTURE
PUBBLICISTICHE alle quali è devoluto un compito fondamentale, quello di intermediare tra domanda-
offerta di lavoro. = ha decentrato funzioni e compiti di NATURA AMM, ora posti in capo alle REGIONI
Quindi: regioni: ruolo di programmazione; province: ruolo di gestione
- L’autonomia regionale NON E’ ASSOLUTA: il d.lgs 469/97 ha infatti fissato, all’ art 4, criteri e principi
direttivi a cui le regioni devono attenersi nella emanazione della legge. Lett. A): compiti delle regioni e
province. Le PROVINCE hanno compiti di gestione dei servizi (collocamento, servizi all’impiego, iniziative
volte ad incrementare l’occupazione e a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro). Infatti
vincola le regioni ad attribuire alle province i suddetti compiti da gestire: “Centri x l’impiego” (cioè le nuove
sezioni circoscrizionali), strutture aventi riferimento bacini di circa 100000 abitanti, con potenziali soggetti
disoccupati/in cerca di occupazione.
Inoltre, il successivo d.lgs 112/98 ha stabilito che, x assicurare l’integrazione tra politiche formative e
politiche del lavoro, la regione debba attribuire alle province anche le funzioni amministrative in materia di
formazione professionale. È possibile, infine, il coinvolgimento delle province anche nella gestione degli
interventi di politica attiva del lavoro. Per le REGIONI il decreto tende a delineare un ruolo di
programmazione, coordinamento, valutazione e controllo. Infatti, tutte le regioni a statuto ordinario hanno
provveduto all’approvazione di leggi x l’organizzazione dei rispettivi sistemi regionali per l’impiego, nel
rispetto dei principi sopra indicati. Inoltre, laddove indicati i compiti della new “struttura regionale
autonoma”, ad essa anche assistenza tecnica e il monitoraggio degli interventi di politica attiva, oltre alla
facoltà di scegliere se affidare anche gli interventi di politica attiva alle province o gestire tali interventi
tramite la struttura autonoma di propria emanazione.
In 2° luogo, lo stesso decreto detta principi/criteri in tema di partecipazione delle parti sociali al sistema
regionale x l’impiego: sopprime tutti gli organi collegiali, operanti prima in materia di collocamento, 3
avviamento al lavoro e politica del lavoro, sostituendoli con una COMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE
TRIPARTITA e da un’unica COMMISSIONE TRIPARTITA PROVINCIALE x le politiche del lavoro
STRUTTURE: Centri x l’impiego: chiamate a sostituire le preesistenti strutture ministeriali, nel disegno del lgs
del 97, sono destinate a diventare le strutture di base del new sistema pubblico di politica attiva, con ampi
compiti (..). X la distribuzione dei Centri sul territorio provinciale: il bacino di utenza di ciascun Centro è
indicato in almeno 100000 abitanti, pur lasciando margini di valutazione discrezionale alle regioni. Sistema
informativo del lavoro: insieme di strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative
→
alle funzioni e ai compiti di politica attiva obiettivo ambizioso xchè l’informatizzazione delle strutture del
sistema pubblico di politica del lavoro e il collegamento con soggetti privati o pubblici autorizzati a svolgere
attività di mediazione tra domanda-offerta di lavoro..
IN SINTESI: regione: indica direttive su cui puntare x favorire incontro domanda-offerta; provincia: gestire il
centro dell’impiego, con il proprio personale, curare aspetti di natura amm
- sentenza della Corte costit 2001: nel frattempo xò le norme che delineavano il disegno organizzativo del
469/97 (stabilito lo svuotamento di competenze regionali a favore delle provinciali), sono state
IMPUGNATE da alcune regioni davanti alla Corte costit: hanno presentato ricorso di legittimità cost. La
CORTE (giudica conflitti di attribuzioni tra stato-regione, tra regioni, tra regione-province) si pronuncia
ACCOGLIENDO in parte il ricorso proposto. Sono state xò RESPINTE le questioni di illegittimità + rilevanti e
in particolare quelle tendenti a mettere in discussione l’attribuzione delle funzioni amministrative alle
province. Nel contempo, RIMOSSA la parte del decreto che comprimeva illegittimamente l’autonomia
regionale (dove determinava la composizione degli organi collegiali di concertazione/coordinamento
istituzionale).
- riforma del Titolo V e i suoi riflessi sulla partizione di poteri: nel 2001, sono state apportate modifiche al
Titolo V, parte II della costit e in particolare alle norme che attengono alla ripartizione delle competenze lgs
di stato e regioni, e a quelle sulle competenze amm di stato, regioni, province, città metropolitane, comuni
1. in ART 117 cost: competenza lgs: dettagliata elencazione di materie, suddivise tra quelle di competenza
esclusiva dello stato e quelle di competenza concorrente di stato e regioni. Nelle materie a competenza
concorrente, le leggi dello stato determinano solo i principi fondamentali, mentre la restante disciplina
spetta alle regioni. Le materie non ricomprese nell’elenco sono considerate di competenza esclusiva delle
regioni. Ci sono anche competenze esclusive dello stato, con carattere trasversale che incidono sulle altre
materie x omogeneità (ES: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concorren
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. De Michiel Francesca, libro consigliato Istituzioni di diritto del lavoro…
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Di Stasi Antonio, libro consigliato Lezioni di Diritto del Lavoro, Di Sta…
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Pasqualetto Elena, libro consigliato Breviario di diritto del lavoro, Ant…
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Preteroti Antonio, libro consigliato Diritto del lavoro e dell’occupazion…