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I CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO NON STANDARD
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è quel contratto in cui un soggetto, il datore, consente a un altro soggetto (il lavoratore) di svolgere, quindi il lavoratore si impegna, senza vincolo di durata, dietro versamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa sottoponendosi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio datore di lavoro. Il contratto a tempo indeterminato, essendo un contratto di lavoro subordinato, è espressione del potere di etero-direzione.
Come richiamato dal nomen iuris dell'istituto, la caratteristica principale di questo tipo di contratto è quello di NON avere una scadenza. Il che non significa che può essere assimilato a un contratto di natura civilistica come potrebbe essere il contratto di matrimonio; il contratto a tempo indeterminato è un contratto che prevede una scadenza, la quale viene
Considerata nel momento in cui il soggetto, lavoratore subordinato, raggiungerà i requisiti per il collocamento a pensione, il contratto a tempo indeterminato, definito "A TUTELE CRESCENTI" (d.lgs. 23/2015), non è una nuova tipologia contrattuale, bensì un contratto di lavoro a tempo indeterminato standard nei cui confronti il legislatore prevede una specifica disciplina dei licenziamenti e riconosce una serie di sgravi contributivi.
Già con la legge 230/1962, che disciplinava il rapporto di lavoro a tempo determinato, il legislatore ha espresso il concetto che il contratto di lavoro subordinato di regola si intende a tempo indeterminato. Una parte della dottrina ha invece ritenuto che, alla luce delle riforme sul contratto a termine che si sono succedute nel corso degli ultimi anni, la centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato è venuta meno, perché con tutte queste riforme, il legislatore ha privilegiato la
stipulazione di un contratto a termine.→ queste riforme sono state dettate x evitare un esercizio abusivo del contratto a termine o di un esercizioinflazionato di un contratto a termine, rispetto al contratto a tempo indeterminato; 58- - - - -> con l'introduzione della riforma del contratto a termine, che ha esteso le maglie di applicazione di questo istituto abrogando la precedente disciplina, una parte della dottrina ha sostenuto che il ruolo di centralità del contratto a tempo indeterminato fosse ormai superato in favore del contratto a termine;- - - - -> il legislatore con l'articolo 1 d.lgs. 368/2001, aveva ribadito in modo esplicito che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato;- - - - -> il d.lgs. 81/2015 ripropone la formula, ripresa dalla direttiva comunitaria 70/1999, secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro- Per la conclusioneDel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato vige il principio della libertà di forma. Ciò significa che è possibile la conclusione anche per fatti concludenti o in forma orale, e non necessariamente per iscritto.
In alcuni casi particolari, però, il legislatore stesso ha previsto la forma scritta a pena di nullità, ad substantiam, quali ad esempio il contratto di lavoro del personale navigante, il contratto di lavoro sportivo e il contratto a tempo determinato.
In ogni caso, una volta concluso il contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore è tenuto a fornire, per iscritto, al lavoratore assunto tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro (mansioni per le quali è stato assunto, la retribuzione, il luogo di lavoro, l'inquadramento, le ferie...).
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha un duplice oggetto, perché è un contratto sinallagmatico:
- ...
l'attività lavorativa economicamente utile: l'oggetto della prestazione lavorativa deve essere determinata o determinabile, oltre che lecita e possibile. Quindi il prestatore di lavoro, il lavoratore, deve essere a conoscenza dell'attività di lavoro, che deve essere DETERMINATA (= deve essere messo in grado di realizzare quell'attività di lavoro), oltre che essere LECITA e POSSIBILE
2) la retribuzione: se questa non è determinata al momento della conclusione del contratto, può essere determinata (o rideterminata, nel caso in cui non sia acqua è sufficiente in relazione alla quantità e qualità del lavoro reso) dal giudice, il quale opera avendo a riferimento la misura (minima, inderogabile in pejus) determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ma, anche il fatto che la retribuzione sia indicata in maniera non corretta, questo NON RENDE NULLO il contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma sarà
possibile ricorrere al giudice per determinare la misura necessaria da considerare che il giudice valuterà tenendo presente il riferimento del contratto collettivo nazionale del lavoro. Come per tutte le tipologie di contratti di lavoro subordinato la causa è rappresentata dalla COLLABORAZIONE: il lavoratore si impegna a prestare la propria attività a favore del datore di lavoro il quale è tenuto a corrispondergli la retribuzione. Bisogna ricordare che la causa deve essere LECITA. La caratteristica tipica di questo contratto è quella di NON avere un termine di durata perché questo si risolva, quindi ci sia questa necessità di interrompere un contratto a tempo indeterminato, è necessario un atto esplicito di recesso. Quindi, la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato non è prevista, per questa sottoscrizione, la forma scritta, tranne i casi in cui il lgs lo prevede espressamente, ma nel caso di recesso è.sempre indispensabile, ai fini della nullità, che ci sia un atto scritto del recesso. Inoltre, il recesso del contratto deve avvenire con la forma SCRITTA.- Anche se formalmente viene stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di lavoro somministrato, di lavoro coordinato e continuativo o di lavoro autonomo, ciò NON significa che questo NON nasconda un contratto a tempo indeterminato.- - - - -> è possibile, dall'accertamento concreto, che il contratto venga trasformato in un contratto (a seguito di una esplicita domanda al giudice del lavoro) a tempo indeterminato (PRINCIPIO: la conversione del contratto di lavoro). Il che non esclude che questa conversione ex lege, o ex giudice, potrebbe essere anche volontaria.- Il d.lgs. 81/2015 costruisce una normativa a mosaico, al centro del quale è collocato il contratto a tempo indeterminato; intorno a raggiera sono disposti gli altri contratti di lavoro: a) contratto a termine b) contrattointermittentec) contratto di somministrazione di lavoro 59d) contratto di apprendistatoe) contratto a tempo parziale
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO:
- La disciplina del contratto a tempo determinato (o a termine) era contenuta nel d.lgs. 368/2001, in attuazione della direttiva 70/1999/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, che aveva abrogato le precedenti disposizioni contenute nella legge 230/62.
(Cioè, la disciplina dei contratti a termine è stata attuata con la legge 230, che consentiva l'apposizione ad un contratto di lavoro di un termine di scadenza solo in alcune ipotesi che erano tassativamente elencate dallo stesso lgs. Quando è stata modificata questa disciplina? Nel 2001 x effetto di una direttiva comunitaria del 1999, la 70, nella quale veniva precisata la necessità di una riforma sul contratto a termine in ambito comunitario e riconoscendo ai lavoratori a termine una
serie di tutele e diritti che fino a quel momento i lgs domestici non avevano assicurato. Quindi, tale direttiva, attualmente vigente, ha imposto agli stati membri, seppure poi ciascun stato membro, essendo una direttiva ha raggiunto l'obiettivo come meglio ha ritenuto, ciascuno stato membro ha provveduto a disciplinare la materia. Nel nostro caso, è intervenuto il d.lgs. 368 che aveva introdotto le CAUSALI: il contratto a termine poteva essere instaurato solo laddove il datore avesse motivato quest'apposizione del temine; erano indicate una serie di motivazioni, soprattutto legate alle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, sanzionando, il datore di lavoro laddove non avesse motivato quest'assunzione a temine con tali motivazioni o se le motivazioni erano insufficienti, e trasformando il contratto a temine in uno a tempo indeterminato). Ci sono state diverse riforme sul contratto a termine, l'ultima è contenuta nel d.lgs.81/2015 (articoli da 19 a 29) interviene in ottica di semplificazione e consolidamento attraverso l'abrogazione del d.lgs. 368/2001 e la complessiva riscrittura. Perché interviene il Job's act anche sulla materia dei contratti a termine? Interviene soprattutto allo scopo di semplificare e consolidare una serie di principi e aspetti che le precedenti riforme avevano ipotizzato, ma alcune delle quali erano rimaste di difficile lettura/interpretazione tra gli addetti al lavoro, tanto che erano stati previsti diversi accorgimenti per far sì che i datori potessero poi fruirne effettivamente. Vi è una riscrittura del contratto a termine per effetto del d.lgs. 81 che comporta, questa riscrittura, anche l'abrogazione del d.lgs. 368. - d.lgs. 81/2015: obblighi da parte del datore di lavoro, trattandosi di un elemento accidentale (il termine è uno di questi e dunque le parti non sono obbligate a inserire all'interno del contratto un elemento accidentale).
xò nel momento in cui lo inseriscono quell’elemento acquista efficacia), l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Quindi stiamo parlando di una forma ad substantiam.
Una copia del contratto deve essere consegnata dal datore al lavoratore entro 5 gg lavorativi dall'inizio della prestazione. Vanno tenuti presente quei rapporti di lavoro a termine x i quali il lgs esclude la forma scritta, ma questo non fa venir meno tt gli obblighi/diritti che nascono da un contratto di lavoro a termine.
Le eccezioni sono quelle che vengono individuate nella tipologia del lavoro subordinato a termine occasionale e ci si riferisce con tale tipologia contrattuale a quelle forme contrattuali, x le quali non è prevista la forma scritta, che prevedono un rapporto di durata a termine non superiore a 12 gg, per i quali non è prevista la forma scritta, ed il contratto
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Dove vengono previste queste tipologie contrattuali? Soprattutto nelle attività stagionali, o nel settore del turismo e del commercio; addirittura in alcuni casi il