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La mancata attuazione non costituisce comunque un inadempimento costituzionale
Il meccanismo dei commi dell'ART. 39 COSTITUZIONE è diretto ad attribuire ai sindacati che si assoggettano al controllo2 3 4 della registrazione il potere di stipulare contratti collettivi con efficacia ERGA OMNES. Quindi, rientra nella discrezionalità politica del legislatore ordinario ritenere se intervenire o meno sulla questione dell'ART. 39 COST. Lo stesso legislatore, poi, senza dare attuazione alla seconda parte dell'ART. 39 COST., ha introdotto nel 2011 una disciplina sui cosiddetti contratti collettivi di prossimità, che conferisce a questi contratti un'efficacia ERGA OMNES, oltre ad incidere sul rapporto tra contratti collettivi di diverso livello e su quello tra legge e contratto collettivo, facendo emergere numero profili di illegittimità costituzionale.
La scelta privatistica
La scelta di non procedere all'emanazione
della legge sindacale, sulla quale si era formato un generale consenso delle forze politiche e sociali, aveva perciò assunto un significato normativo non particolare. Lo Stato apparato non doveva interferire con l'attività autonoma dei gruppi. Vi sono state dunque due fondamentali conseguenze sulla disciplina delle organizzazioni sindacali sia dei lavoratori che dei datori di lavoro: - Uno spiccato carattere PRIVATISTICO - Il loro inserimento nell'ambito delle (36, 37, 38 c.c.) ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE I sindacati sono dunque di ossia ASSOCIAZIONI PRIVE PERSONALITÀ GIURIDICA ENTI DI FATTO. L'organizzazione sindacale può esprimersi anche in forma , per esempio hanno carattere NON ASSOCIATIVA elettivo ma non associativo le forme di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese. L'associazione non riconosciuta Una prima conseguenza di questo inquadramento del nel diritto privato è la sua qualificazione SINDACATO giuridica come ai sensi e per.gli effetti degli ART. 36 e seguenti del Codice Civile, quando assuma una struttura associativa. L'associazione non riconosciuta qualifica normativamente fenomeni organizzativi diversi. A tale ampiezza non corrisponde una normativa adeguata. Questo spiega proprio in riferimento alle due formazioni sociali più importanti, ovvero i partiti e i sindacati, che oggi rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute, erano estranei al campo del legislatore del 1942. In quel periodo, infatti, vigeva il regime del partito unico dotato di natura pubblicistica e i sindacati situati nel sistema corporativo avevano anch'essi una personalità di diritto pubblico. La regolamentazione delle associazioni non riconosciute da parte del codice civile del 1942, anche se scarsa, costituì un'innovazione legislativa notevole. Il codice civile del 1864, infatti ispirato alla codificazione napoleonica, ignorava del tutto questo tipo di associazioni.organizzazione sociale. Il fenomeno associativo ha però acquistato nel tempo un'importanza sempre maggiore. Nell'evoluzione del pensiero giuridico col tempo comparvero nuove posizioni che vedevano nell'associazione non soltanto una somma d'individui, ma un'unità giuridica. Questa dottrina agiva sulla disciplina dettata dal nuovo codice civile in tema di associazione non riconosciuta (Artt. 36 - 37 - 38 c.c.). Il fondo sociale costituisce un'unità che va oltre i singoli individui facenti parte dell'associazione. Il fondo rimane oltre la volontà del socio di mantenere in vita il rapporto giuridico e si estingue soltanto con l'atto in cui i soci deliberano lo scioglimento dell'associazione. Sotto questo aspetto, la disciplina non si discosta da quella delle associazioni riconosciute. Il regime di responsabilità patrimoniale appare, in una posizione intermedia fra quella propria della
personagiuridica che ha un'autonomia patrimoniale perfetta, e l'imputazione a tutti i singoli soci. Tale posizione intermedia consiste nella congiunta e del fondo sociale e delle persone che SOLIDALE RESPONSABILITÀ hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Da questi elementi si giunge alla conclusione che l'associazione non riconosciuta, anche se priva di personalità giuridica, è soggetto di diritto, perché costituisce un centro autonomo di attribuzioni giuridiche. Importanti sono le insufficienze della disciplina descritta. Il caso più interessante, con riguardo ai sindacati, fu quello originato dalle scissioni del 1948, col distacco dalla CGIL della corrente Democratico-Cristiana e poi nel 1949 dei lavoratori repubblicani e socialdemocratici. La disciplina delle forme organizzatorie non associative L'organizzazione sindacale può assumere una veste diversa da quella associativa. Anche in questo caso la suaLa regolamentazione giuridica dovrà essere reperita nelle forme organizzatorie del diritto privato, in quanto compatibili con il principio fondamentale della libertà sindacale. Succede che i lavoratori compiano azioni conflittuali anche attraverso comitati di sciopero, comitati di base, che vengono investite di un mandato per organizzare le forme di lotta e per condurre le trattative. Al termine del conflitto, la coalizione esaurisce il suo mandato e si scioglie. Nella delegazione, mancando l'elemento della stabilità, non può certo identificarsi un'associazione, ma un nucleo organizzativo che, in termini giuridici, può probabilmente inquadrarsi nella figura del comitato di cui agli art. 39 e seguenti c.c. (comitati).
In questi casi ricorre ad una forma di esercizio della libertà d'organizzazione sindacale tutelata dall'.
assume laART. 39.1 COST.veste associative. Forme di questo tipo si trovano anche tra i datori di lavoro. Non solo la delegazionetemporanea, ma anche la delegazione con mandato permanente possono costituire una forma organizzativadi esercizio dell’attività di autotutela. Resta cosi confermato che l’organizzazione sindacale può esprimersied esercitarsi anche fuori dalla forma dell’associazione. L’organizzazione non coincide con l’associazione,infatti l’associazione ne è una .SPECIESCONTENUTO DELLA LIBERTÀ SINDACALEEsaminando il dettato costituzionale si evince che il diritto di implica unLIBERTÀ SINDACALE OBBLIGOdi che ha un doppio profilo, relativo allo Stato eGENERALE ASTENSIONE PUBBLICISTICO PRIVATISTICOrelativo ai fra di lavoro e , in cui possono maggiormenteRAPPORTI INTERSOGGETTIVI DATORI LAVORATORImanifestarsi aggressioni ai diritti e alla libertà sindacale. Pertanto l’ sancisceART. 39
COSTITUZIONE - innanzitutto una , in quanto riconosce ai singoli individui la facoltà di LIBERTÀ SINDACALE POSITIVA - un , di , di raccogliere contributi sindacali di in . Una COSTITUIRE SINDACATO ADERIRVI RIUNIRSI ASSEMBLEA - volta affermata la libertà sindacale, si è susseguita anche la necessità di garantire il PLURALISMO: la libertà sindacale è in particola la di tra più , e che come tale va SINDACALE LIBERTÀ SCELTA SINDACATI - contro l’unicità sindacale. Il riferimento è contro l’ , ovvero il sindacato unico ( )UNICITÀ CORPORATIVO NON - contro l’ che nasce da una precisa scelta delle organizzazioni sindacali. significa quindi UNITÀ PLURALISMO - garantire a tutte le organizzazioni sindacali le stesse libertà e gli stessi diritti. Oltre alla libertà sindacale positiva abbiamo anche la cosiddetta che LIBERTÀ SINDACALE NEGATIVA - consiste nel del di ad un’ . Nel nostro DIRITTO
LAVOTRATORE NON ADERIRE ORGANIZZAZIONE SINDACALE
L'unico riferimento normativo alla libertà sindacale negativa è nell'articolo 15 dello STATUTO che dichiara qualsiasi atto o fatto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alle condizioni che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale, o che cessi di farne parte.
È da notare che l'uso del termine "occupazione" non fa sì che la tutela è estesa a tutto lo svolgimento del rapporto di lavoro e non è limitata soltanto al momento della sua nascita. Dunque è colpito anche il fatto o l'atto che subordini la continuazione del rapporto di lavoro all'iscrizione ad un sindacato. Non essendo configurabile un obbligo a carico di un lavoratore di iscriversi ad un sindacato, nel nostro ordinamento non possono trovare applicazione le cosiddette clausole di sicurezza diffuse nei paesi anglosassoni.
SINDACALE• : che subordina l'assunzione di un lavoratore all'iscrizione ad un sindacato, questa si divideCLOSED SHOPin per cui nessuno può pretendere un posto di lavoro se non sia socio di un sindacato ePRE ENTRY C.S.per cui ogni lavoratore decorso un certo periodo di tempo dall'assunzione è tenuto adPOST ENTRY C.S.iscriversi ad un determinato sindacato.• : con la quale il datore di lavoro di obbliga ad assumere solo lavoratori iscritti al sindacatoUNION SHOPcontraente e si impegna a licenziarli qualora volessero interrompere l'iscrizione a quel sindacato.L'iscrizione al sindacato diviene in tal modo clausola del contenuto del contratto, e non più una condizionedella stipulazione. Sta di fatto che a livello internazionale è laNON RICONOSCIUTA LIBERTÀ SINDACALE.NEGATIVAART. 39.1 COST SCHEMA RIASSUNTIVOSindacalismo imprenditorialeNon esistono dubbi riguardo la possibilità di un'organizzazionesindacale dei datori di lavoro, ma si discutese tale attività sia possa inquadrare nell'ambito della tutela di cui all'articolo 39.1 della Costituzione, che garantisce il diritto di associazione e di iniziativa economica, oppure in quello della libertà sindacale dell'articolo 18 e 41 della Costituzione. Il problema nasce dal fatto che mentre l'attività sindacale è un'attività organizzata riferita ad un fenomeno collettivo, il sindacalismo imprenditoriale è essenzialmente un'azione che sorge per opporsi e resistere alle richieste delle organizzazioni dei lavoratori. La libertà sindacale dei lavoratori è vista dunque come un diritto individuale, anche quando il suo esercizio è individuale, mentre la libertà sindacale dell'imprenditore, anche se si caratterizza di aspetti collettivi, resta pur sempre una libertà dell'imprenditore che non perde in alcun modo la sua caratteristica di autonomia.