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La tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Capitolo 1: decreto legislativo 81/2008
Nascita ed evoluzione
Durante la quindicesima legislatura si ha una presa d'atto collettiva dell'improcrastinabile necessità di intervenire a porre un rimedio ad una situazione giunta ormai oltre ogni limite di tollerabilità con riferimento agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'intensa e concreta attenzione al tema della salute e della sicurezza dei lavoratori culmina nel conferimento al governo della delega per il riassetto e riforma della materia contenuta all'interno della legge 123/2007 e successivamente nel processo di attuazione di tale delega tramite due diversi decreti legislativi: l'attenzione del legislatore per il tema della sicurezza sul lavoro è stata fortemente sollecitata dai ripetuti richiami del presidente della repubblica, il quale fin dall'inizio del proprio mandato ha sottolineato l'inaccettabilità.
della situazione deteriorata. Il tema della salute-sicurezza dei lavoratori è stato affrontato in modo diretto, tramite soprattutto legge-delega e consecutivi decreti legislativi, ma anche indirettamente tramite provvedimenti essenzialmente finalizzati a ricondurre il lavoro nell'alveo della regolarità; in seguito alla legge-delega è stato emanato il decreto legislativo 81/2008 al quale sono state poi apportate correzioni ed integrazioni. La legge 123/2007 La legge 123/2007 merita attenzione almeno per due motivi: il primo riguarda il fatto che - dopo numerosi tentativi falliti - per la prima volta il legislatore riesce nell'intento di unificare tutte le norme accumulate in materia di sicurezza sul lavoro; il secondo motivo riguarda il metodo originale con cui questa legge, nel momento in cui delega al governo per l'emanazione di un testo di legge a carattere innovativo, provvedere contemporaneamente a modificare direttamente alcuni istituti. QuindiIl legislatore delegato nel momento in cui va ad esercitare la delega deve tenere conto anche delle modificazioni che la stessa legge delega aveva fatto; il legislatore delegato in fase di attuazione non si è limitato a confermare le nuove norme, ma in certi casi le ha opportunamente rivisitate soprattutto laddove queste andavano a creare forti incertezze.
Le fonti del decreto legislativo 81/2008
Con la modificazione del titolo V costituzione la tutela e la sicurezza del lavoro vengono ricomprese tra le materie di legislazione concorrente: la questione della pluralità delle fonti era già presente prima della riforma costituzionale considerato che - oltre alle leggi interne allo stato italiano - rilevanti in materia erano le convenzioni internazionali e direttive comunitarie; l'ingresso della competenza legislativa regionale ha complicato ulteriormente il quadro d'insieme e ha fatto sì che nella materia della salute e sicurezza nel lavoro si abbia un
intreccio tra competenza legislativa esclusiva dello stato e competenza concorrente delle regioni, con netto prevalere delle prime sulle seconde. Alla competenza legislativa esclusiva dello stato si devono innanzitutto ricondurre gli aspetti della salute-sicurezza dei lavoratori che si riconnettono al rapporto individuali di lavoro e gli aspetti della rappresentanza e della tutela collettiva della sicurezza dei lavoratori; lo stato inoltre ha competenza esclusiva per la disciplina dell'apparato sanzionatorio e anche per quanto attiene ai profili processuali connessi all'apparato sanzionatorio: alla competenza esclusiva spetta infine la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili/sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda invece la competenza concorrente delle regioni non è chiaro se la sua funzione incrementale rispetto agli fissati a livello statale debba interpretarsi in sensoDell'aggravamento della normativa statale o del completamento della stessa. Tramite il decreto legislativo 81/2008 si è scelto di adottare il principio-metodo della leale collaborazione che ha però creato notevoli problemi: era stato previsto che - come lo stato e le regioni avevano collaborato nella fase di costruzione delle regole - così avrebbero continuato a fare nella fase dell'implementazione delle stesse; si è notato subito come il processo di cooperazione tra stato e regioni fosse condizionato dall'assetto delle simmetriche politiche tra il governo centrale ed i governi regionali.
La finalità del decreto legislativo 81/2008
La legge 123/2007 ha conferito la delega al governo per predisporre il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, rispettando il criterio del riordino e del coordinamento di tali disposizioni con il vincolo per i decreti legislativi.
Attuativi di non disporre un abbassamento dei livelli di protezione; in realtà il decreto legislativo 81/2008 non costituisce vero e proprio testo unico perché, sebbene abbia assorbito la maggior parte delle disposizioni vigenti in materia, il nuovo decreto non le contiene tutte: la sopravvivenza di alcune norme speciali non va comunque a scalfire nella sostanza l'unicità sostanziale della disciplina contenuta nel decreto legislativo 81/2008 dato che in questo si rinvengono i principi generali del sistema prevenzionistico per quanto concerne l'assetto istituzionale e gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Le modifiche al decreto originario
La principale modifica al testo originario del decreto legislativo 81/2008 si deve al decreto legislativo 106/2009: questo decreto è stato emanato da un governo di segno opposto a quello che aveva condotto in porto il decreto 2008 e ciò si vede innanzitutto nel rapporto tra lo stato e le regioni, che
ha stentato ad affermarsi pienamente e causa delle differenze politiche; il decreto legislativo 81/2008 è stato poi interessato da numerose altre modifiche, spesso mediante delle decretazioni di urgenza e spesso finalizzate a semplificarne le previsioni. Il decreto legislativo 106/2009 stabilisce disposizioni integrative e correttive al testo unico per la sicurezza, tra le quali possiamo segnalare le più rilevanti: - campo di applicazione = il nuovo decreto fornisce una definizione dei volontari differente, in quanto essi non sono più considerati soggetti sostanzialmente equiparati ai dipendenti, ma lavoratori autonomi con i relativi obblighi - computo dei lavoratori = viene chiarito che "lavoratori in prova" non sono da considerare nel computo del numero di lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi Capitolo 2: il campo di applicazione Premessa Fra i criteri di delega previsti viene affermato che il decreto delegato deveriuscire a prevedere l'applicazione della normativa a tutti i settori di attività, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori o ambiti lavorativi (quali quelli presenti nella pubblica amministrazione): pertanto l'articolo 3 decreto legislativo ha preannunciato una normativa di adeguamento della disciplina per una serie di pubbliche amministrazioni, e non solo. Nei confronti di quei particolari settori e ambiti lavorativi le disposizioni del decreto legislativo 2008 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative; tra le menzionate esigenze e peculiarità rientrano anche quelle per la tutela della salute-sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte ad esempio dalle forze armate, dalle forze di polizia o dal corpo dei vigili del fuoco e dal dipartimento.Della protezione civile: l'individuazione delle esigenze e peculiarità organizzative di questi enti viene affidata a decreti ministeriali, acquisito parere della conferenza stato/regioni e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L'individuazione del campo di applicazione del decreto costituisce un aspetto rilevante che viene sottolineato dall'insistenza del legislatore delegante sui destinatari della disciplina. La nozione di lavoratore: l'articolo 2 decreto legislativo 81/2008 definisce lavoratore come la persona che - indipendentemente dal tipo contrattuale - svolge con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, arte o una professione, un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato: il lavoratore in materia di salute e di sicurezza sul lavoro non è solo il soggetto destinatario della tutela, quanto anche un soggetto su.
cui gravano responsabilità presidiate da sanzioni (anche penali). Nella nozione di "lavoratore" vengono ricondotti tutti quei soggetti che il datore di lavoro coinvolge funzionalmente nel proprio ambito organizzativo utilizzandone le prestazioni lavorative per il perseguimento dei propri scopi; fatta eccezione per il lavoratore domestico, vengono presi in considerazione non solo i lavoratori subordinati ma anche i lavoratori che - pur non essendo dipendenti del datore di lavoro - sono assoggettati al suo potere direttivo e lavoratori che hanno stipulato col datore di lavoro un contratto di lavoro autonomo, purché la prestazione dedotta in questo contratto li esponga potenzialmente ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall'attività svolta dal datore di lavoro. Vengono esclusi i lavoratori autonomi che - pur prestando attività lavorativa a favore del datore - non si inseriscono minimamente nell'organizzazione di quest'ultimo; mentreVengono ricomprese quelle prestazioni lavorative che, pur non essendo materialmente fisicamente svolte nel luogo in cui si realizza l'attività del datore di lavoro, sono inserite nell'organizzazione dello stesso datore consentendo a quest'ultimo il perseguimento degli scopi per i quali svolge la propria attività.
Gli equiparati al lavoratore:
- Fra i soggetti equiparati ai lavoratori innanzitutto c'è il socio lavoratore di cooperativa o società che presta la propria attività per conto della società e dell'ente stesso;
- Nel decreto previgente venivano equiparati ai lavoratori gli utenti dei servizi di orientamento di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali: questa previsione è stata ricondotta all'equiparazione dei lavoratori con i beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento;
- Viene inoltre confermata