Introduzione al diritto sindacale
1. Definizione del diritto sindacale
Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali, poste
dallo Stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, che, nelle economie di mercato,
disciplinano la dinamica del conflitto d’interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi
produttivi. Nel conflitto industriale si ricomprendono tutte le ipotesi di conflitto con l’autorità che viene
esercitata nell’organizzazione del lavoro, qualunque sia il fine produttivo della stessa e indipendentemente
dal titolo di proprietà, pubblica o privata.
2. Diritto sindacale e relazioni industriali
Per sistema di relazioni industriali si intende un sottosistema del sistema sociale più complessivo e con esso
si indica l’insieme dei rapporti che si svolgono fra 3 soggetti: i sindacati dei lavoratori, gli imprenditori e le
loro associazioni e i pubblici poteri, in un contesto ampio e complesso di variabili e che attraverso processi e
metodi diversi producono un sistema di norme dirette a regolare i rapporti individuali e collettivi di lavoro e
quindi, il sistema produttivo o a creare un meccanismo di controllo sullo stesso.
3. L’effettività nel diritto sindacale
Il diritto sindacale poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e dell’opera di mediazione
politica, che contribuisce a dare ad esso stabilità e continuità.
4. Astensione legislativa e ruolo della dottrina
La sua soluzione comporta, nei singoli casi come nelle trattazioni sistematiche, anche quelle
apparentemente più neutrali, una serie di opzioni che l’interprete compie in base a valutazioni di carattere
generale (politica del diritto).
5. L’ordinamento intersindacale
Ciò non toglie, però, che siano oggetto di valutazioni normative nell’ordinamento intersindacale, per cui
l’esclusione o l’inclusione di un sindacato dalle trattative o il rifiuto di trattare su certi tempi può essere
valutato in tale ambito, se del caso, come comportamento scorretto o illecito, che può dar luogo a forme
autonome di sanzione. Può anche accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme
dell’ordinamento statale, sia da norme dell’ordinamento intersindacale. Il problema si pone quando si crea
un conflitto di lealtà, che rende infettiva la norma dell’uno o dell’altro ordinamento. Ad esempio, il
contratto collettivo è, per l’ordinamento giuridico dello Stato, un contratto regolato, come gli altri, dal titolo
II del libro IV del c.c. Nell’ambito delle relazioni industriali e dell’ordinamento intersindacale è l’atto
fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati ed assolve alla stessa funzione di
normazione astratta e generale che la legge svolge nell’ordinamento statuale. La nozione di ordinamento
intersindacale assolve, pertanto, ad un’indispensabile funzione conoscitiva: senza di essa la parte più
significativa della dinamica delle relazioni sindacali non sarebbe conoscibile dal punto di vista giuridico.
L’ordinamento intersindacale interagisce con l’ordinamento giuridico statuale, sovente operando come
fattore di rinnovamento di quest’ultimo.
6. Il ruolo della giurisprudenza
Nella nostra materia essa ha espresso indirizzi interpretativi che per la loro costanza hanno costituito
componenti essenziali dell’esperienza giuridica di diritto sindacale, specie quando, come spesso è successo,
hanno colmato lacune lasciate dal legislatore. Fu la giurisprudenza a costruire il complesso edificio di un
diritto sindacale liberato dall’impostazione pubblicistica del periodo corporativo e saldamente ancorato al
diritto privato.
1 7. Il diritto dell’UE
È esclusa dalla competenza comunitaria alcuni aspetti fondamentali della nostra disciplina come il diritto di
associazione, lo sciopero e la serrata. Questi aspetti, strettamente attinenti all’organizzazione, anche
politica, degli Stati membri, sono riservati alla competenza di questi ultimi. La Corte di Giustizia che pur,
riconoscendo la natura di diritti fondamentali alla contrattazione collettiva e allo sciopero, ha affermato che
il loro esercizio va bilanciato con le libertà economiche, e nel bilanciamento, ha dato prevalenza a queste
ultime.
8. Le regole del conflitto e il problema della loro stabilità
Il primo problema è quello della rappresentanza e cioè del rapporto tra il sindacato e la totalità del gruppo
professionale di riferimento; il secondo riguarda, nell’ambito dell’organizzazione, i rapporti tra base e
vertice, tra aderenti e dirigenti. Ambedue i metodi della democrazia sono indispensabili nell’ambito del
movimento sindacale, nel quale anzi il secondo ha ben maggiore importanza che nel sistema politico,
perché è strumento di mobilitazione della base. Mentre nella CGIL è forte la tendenza a privilegiare
l’autonomia della base (sindacato – movimento) e ad interpretare come base non solo quella composta
dagli iscritti, ma l’intero gruppo professionale di riferimento, la CISL è più orientata a privilegiare il dato
organizzativo (sindacato – associazione o istituzione). Per la CISL, democrazia sindacale e democrazia
nell’associazione sono sinonimi, per cui la prima si garantisce attraverso l’effettiva partecipazione degli
iscritti alle determinazioni dell’associazione stessa. Per la CGIL, invece, il problema della democrazia
sindacale è, in primo luogo, relativo ai rapporti tra le organizzazioni e i lavoratori destinatari della loro
azione, a prescindere dall’adesione formale alle prime: di qui la tendenza a valorizzare strutture
rappresentative elette da tutti i lavoratori o di democrazia diretta, come le assemblee e i referendum, che
coinvolgono tutti i lavoratori, anche quelli non sindacalizzati.
La libertà sindacale
1. Il principio costituzionale della libertà sindacale
È contenuto nel primo comma dell’art. 39 della Costituzione dove si stabilisce che 2l’organizzazione
sindacale è libera”. Questo si traduce in un diritto soggettivo pubblico di libertà, inibendo allo Stato di
compiere atti che risultino lesivi di tale libertà. Nei rapporti intersoggettivi privati tra lavoratori e datore di
lavoro, questo lo vediamo anche con lo Statuto dei lavoratori del 1970.
2. La libertà di organizzazione sindacale
Nell’art. 39 il termine organizzazione comprende anche forme organizzative diverse da quella associativa,
purché idonee a ricevere la qualificazione di sindacali. Ciò comporta che la fattispecie sindacale
contemplata nella Costituzione è quella che si esprime in forma collettiva e coinvolge una pluralità di
soggetti organizzati in una coalizione. Non significa, che il titolare della libertà sindacale, come d’altronde
anche del parallelo diritto di sciopero, sia solo il gruppo e non anche l’individuo.
3. La normativa dell’UE
La Carta dei diritti fondamentali, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000 contempla all’art. 12, la libertà
sindacale, ma come semplice libertà di associazione. Anche l’art. 15 TFUE esclude espressamente la libertà
sindacale dalla competenza europea. Va menzionata inoltre l’istituzione del Comitato economico e sociale,
che è rappresentativo delle parti sociali ed ha funzioni consultive il cosiddetto “dialogo sociale” e
l’attuazione delle direttive che può essere affidata. Questo ruolo viene svolto con un riconoscimento solo
indiretto del principio di libertà sindacale e ciò è in stridente contraddizione con la necessità, da tante parti
riconosciuta di dare una dimensione sociale all’UE, anche al fine di colmare il suo deficit di legittimazione
democratica.
2 4. La libertà sindacale nelle convenzioni internazionali
Le convenzioni nn. 87 e 98 dell’OIL. La convenzione n. 87 si intitola alla libertà sindacale, garantendola nei
confronti dello Stato, la convenzione n.98 al diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva,
garantendola anche nei rapporti interprivati. La convenzione n.87 dispone che i lavoratori e i datori di
lavoro hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali e di aderire alle stesse; esclude inoltre che le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro possano essere sottoposte a provvedimenti
amministrativi di scioglimento o di sospensione. La convenzione n.98 stabilisce che i lavoratori debbano
godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di discriminazione antisindacale posto in essere dai
datori di lavoro. L’organizzazione internazionale del lavoro (OIL) è un’istituzione internazionale specializzata
nella regolamentazione della materia del lavoro. Il suo compito è quello di promuovere, sul piano
internazionale, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori attraverso la predisposizione di particolari
accordi internazionali, le convenzioni, che gli Stati membri sono obbligati a sottoporre agli organi interni
competenti ad autorizzare la ratifica e ad emanare le norme di esecuzione. Accanto alle convenzioni ci sono
anche le raccomandazioni. Nell’ambito dell’ONU è stato stipulato il Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali il quale prevede, l’impegno per gli Stati di garantire, oltre la libertà sindacale,
anche il diritto di sciopero. nell’ambito europeo ricordiamo anche la Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la CEDU. Tutte le fonti internazionali sopra citate
obbligano gli Stati all’adeguamento del proprio ordinamento interno; consapevoli, però, che in materia
possono esistere gravi problemi di effettività, prevedono anche meccanismi di controllo dell’adempimento
di tali obblighi, che spesso possono essere attivati dai singoli e dalle associazioni sindacali.
5. Il divieto di atti discriminatori
Lo Statuto dei lavorati persegue 3 obiettivi: tutela della libertà e della dignità del lavoratore con riferimento
a situazioni repressive che possono verificarsi nell’impresa, rafforzare l’effettività del principio di libertà
sindacale all’interno dei luoghi di lavoro ed è perseguito vietando all’imprenditore di utilizzare i poteri che
gli derivano dal contratto di lavoro per ostacolare, anche indirettamente i lavorati nell’esercizio dell’attività
di autotutela dei propri interessi (il divieto di atti discriminatori). Il terzo obiettivo è quello di una politica di
sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. L’art. 14 dello Statuto afferma che il diritto di
costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori
all’interno dei luoghi di lavoro. In tal modo viene imposta l’efficacia della norma costituzionale non solo
nella sfera dei rapporti cittadino-Stato, ma anche nella sfera dei rapporti interprivati. L’art. 15 sancisce la
nullità degli atti discriminatori riproducendo, con opportune integrazioni, la disposizione dell’art. 1 della
convenzione OIL, esso fissa 2 punti:
- stabilisce la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale, ovvero che cessi di farne
parte. Oltre alla nullità dell’atto, che in molte circostanze può avere scarsa efficacia, è prevista
l’applicazione di una sanzione penale.
- Sancisce la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a licenziare un lavoratore, a discriminarlo
nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o a
recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale, ovvero a causa della
partecipazione ad uno sciopero non è disposta la sanzione penale, ma abbiamo la sanzione civile
della nullità.
L’art. 16 sancisce il divieto di concedere trattamenti economici di maggior favore, aventi carattere
discriminatorio ai sensi dell’art. 15, ad una pluralità di persone, come si desume dalla rubrica della norma
(trattamenti economici collettivi discriminatori). Un esempio tipico sono i premi corrisposti ai lavoratori che
non abbiano partecipato ad uno sciopero. Il giudice, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata
attuata la discriminazione, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo
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pensioni dell’Inps, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggiore favore
illegittimamente corrisposti nel periodo di un anno. L’art. 15 e di conseguenza l’art. 16 che lo richiama non
si applicano solo alle discriminazioni per ragioni sindacali, ma anche a quelle per motivi politici o religiosi,
ad esempio motivi di razza, sesso, di età, di convinzioni personali.
6. I sindacati di comodo
Si intende quei sindacati costituiti e sostenuti, qualunque sia il mezzo a tal fine adoperato, dai datori di
lavoro o dalle loro associazioni. Questo costituisce, infatti, un modo indiretto di comprimere la libertà
sindacale. perché ricorra la situazione antigiuridica contemplata dalla norma, è in sostanza che il rapporto
tra sindacato e datore di lavoro sia di asservimento del primo al secondo. Va sottolineato che il
comportamento illegittimo tipizzato dalla norma è l’atto del datore di lavoro o della sua associazione di
costituire o sostenere il sindacato giallo, non l’esistenza di questo. Il giudice dovrà interdire al datore di
lavoro l’azione di sostegno, ma non potrà ordinate lo scioglimento dell’associazione.
7. La libertà sindacale negativa
Si traduce nella libertà del lavoratore di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale. Alcune importanti
tradizioni sindacali sono state caratterizzate, in passato, da clausole contrattuali di sicurezza sindacale, cioè
dirette a rafforzare la presenza sindacale in azienda, obbligando l’imprenditore ad assumere solo lavoratori
iscritti al sindacato o vincolando il lavoratore neo-assunto ad iscriversi al sindacato, pena il licenziamento.
Nell’art. 15 lettera a dello Statuto dei lavoratori, ove si dichiara illecita anche la discriminazione ai danni del
lavoratore che non aderisca ad un’associazione sindacale. Essa, pertanto, rende illecite non solo le
discriminazioni compiute ai danni dei lavoratori che non vogliono aderire ad alcun sindacato nel momento
dell’assunzione, ma anche quelle che derivano dalla subordinazione della continuazione del rapporto di
lavoro alla iscrizione al sindacato. Questo deve leggersi in una posizione di elementare garanzia del diritto
di dissenso, in un sistema di valori costituzionali, fondato su una scelta esplicita nel senso di un
sindacalismo volontaristico. Mentre i cosiddetti benefici riservati, ovvero vantaggi della contrattazione
collettiva ai soli lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti. La concessione di trattamenti più favorevoli è,
infatti, considerata illecita solo quando è frutto di iniziativa unilaterale dell’imprenditore.
8. L’organizzazione sindacale dei militari e della polizia
I soli limiti vigenti riguardano i militari e gli appartenenti ai corpi di polizia. Per garantire l’assolvimento dei
compiti propri delle forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti. I
militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere
sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. In parziale compensazione di questo limite, la legge
istituisce organi elettivi di rappresentanza, al cui vertice sono posti i Consigli centrali di rappresentanza
(Cocer). La Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria, questo personale può aderire
solo ai sindacati che siano formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla Polizia di
Stato. La stessa norma, poi vieta l’affiliazione di questi sindacati a più ampie organizzazioni. Il divieto di
affiliazione organizzativa alle Confederazioni, proprio in quanto norma limitativa di un diritto fondamentale
e quindi eccezionale, non può però essere interpretata estensivamente. La legge prevede, inoltre, il divieto
di sciopero e il riconoscimento, invece, di una serie di diritti sindacali. Gli appartenenti al Corpo di Polizia
penitenziaria hanno l’esercizio dei diritti politici, civili e sindacali, senza porre analoghe limitazioni.
9. La libertà sindacale degli imprenditori
D’altra parte, l’associazionismo degli imprenditori, anche se ormai svolge prevalentemente la funzione di
soddisfare interessi di tipo economico delle imprese è stato comunque legato sin dalle origini all’esigenza di
contrastare più efficacemente l’organizzazione dei lavoratori nella contrattazione collettiva (sindacalismo di
risposta). In proposito, alcuni autori hanno affermato una concezione unilaterale della libertà sindacale.
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l’associazionismo degli imprenditori non goda della tutela dell’art. 39 secondo alcune teorie è vero, ma è
comunque tutelato dall’art. 18 in combinato disposto con l’art. 41 della costituzione. L’interpretazione qui
proposta, infatti, non nega che anche gli imprenditori godano della libertà di organizzarsi a fini sindacali, ma
indica come suo fondamento nel diritto interno non l’art. 39 cost., ma gli artt. 18 e 41 della stessa Carta
fondamentale, i quali predispongono una tutela meno intensa, ma comunque coerente con la menzionata
normativa internazionale e comunitaria.
10. La libertà sindacale dei lavoratori autonomi
Vero è invece, che esiste un sindacalismo di lavoratori autonomi agevolmente riferibile all’autotutela
finalizzata alla promozione di condizioni di uguaglianza effettiva e il segno principale di esso, anche se non
essenziale, potrà essere ravvisato nello svolgimento di attività contrattuale collettiva a fronte di una
controparte: tale sarà principalmente il caso del lavoro cosiddetto parasubordinato. Al contrario, quando
non emergano indici rivelatori di condizioni di squilibrio economico-sociale, si rientrerà nel campo edile
delle comuni garanzie di libertà associativa, non qualificabile in senso giuridico come libertà sindacale.
Il sindacato
a) Il fenomeno storico
1. I modelli organizzativi
Il sindacato è una forma di organizzazione collettiva dei lavoratori nata per contrastare e riequilibrare la
disparità di potere individuale nella quale questi si trovano nei confronti del datore di lavoro da cui
dipendono sia al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro, sia nel corso
dell’esecuzione del rapporto di lavoro. Esso assume il mestiere esercitato dai lavoratori come criterio
individuante il gruppo professionale da organizzare: il sindacato di mestiere. In ogni impresa operano tanti
sindacati, quante sono le professionalità necessarie al processo produttivo. Oppure abbiamo quello del
sindacato per ramo d’industria, di categoria, il sindacato organizza i lavoratori in relazione all’attività
produttiva esercitata dall’impresa da cui dipendono e, dunque nel settore produttivo o merceologico nel
quale essa rientra. Il modello organizzativo basato sul criterio del ramo d’industria si è poi evoluto in quello
del sindacato generale che, man mano organizza anche lavoratori di altri settori: sono sindacati generali,
per esempio, le confederazioni. È emersa così, una variante importante del sindacato di mestiere, il
sindacato occupazionale. Esiste, infine, una versione mista di occupazione e di mestiere: è quella che si
ritrova nei sindacati che organizzano lavoratori che svolgono attività molto particolari, come i piloti
dell’aviazione civile e i controllori di volo. Le soluzioni prevalentemente adottate dai sindacati per reagire
alla crisi organizzativa sono stanzialmente 2:
- La prima consiste nella fusione di organizzazioni di categoria preesistenti e nella creazione di veri e
propri sindacati multi-industriali o conglomerati. La fusione, dunque consente di razionalizzare
l’organizzazione, di diminuire i costi e di potenziare l’offerta dei servizi ai lavoratori iscritti.
- La seconda soluzione adottata è stata quella di creare strutture di rappresentanza ad hoc prima per
i pensionati, poi per i lavoratori occupati con particolari tipologie contrattuali (lavoratori atipici).
2. La struttura organizzativa
Le maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori in Italia sono: CGIL (confederazione generale italiana del
lavoro), CISL (confederazione italiana sindacati liberi) e la UIL (unione italiana del lavoro), che si articola in 2
linee: una cosiddetta verticale, basata sul criterio della categoria produttiva e cioè dell’attività produttiva
svolta dall’impresa in cui operano i lavoratori iscritti e l’altra cosiddetta orizzontale, basata sul criterio
territoriale e perciò intercategoriale. (VEDI GRAFICO A PAG. 45)
L’unità di base di ciascun’organizzazione di categoria è costituita dagli iscritti presenti in ogni azienda o
unità produttiva. In base alla linea organizzativa che abbiamo definito orizzontale, invece, il sindacato si
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articola in strutture territoriali, sia provinciali sia regionali. Queste strutture sono intercategoriali, poiché
rappresentano tutti i lavoratori che operano in ciascun ambito territoriale, provinciale e regionale,
indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza. Infine, le strutture orizzontali regionali e quelle
nazionali di categoria concorrono a formare la Confederazione. La prima linea organizzativa ha la funzione
di gestire la contrattazione collettiva, la seconda linea organizzativa ha funzioni d’impostazione e di
coordinamento interno delle linee di politica economica e contrattuale dell’organizzazione e di
rappresentanza politica nei confronti delle istituzioni pubbliche.
3. Sindacalismo unitario e pluralità di sindacati
In molti paesi c’è unità sindacale: esiste cioè un’unica confederazione che raggruppa tutti o quasi i sindacati
esistenti. Il sindacalismo unitario è proprio, ad esempio, della Gran Bretagna, della Germania e della Svezia.
L’unità di azione implica, pur nella separazione organizzativa, l’accordo preventivo sulle politiche e sulle
iniziative da realizzare, così com’è sempre stato presente anche l’obiettivo di recuperare
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Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Pascucci Paolo, libro consigliato Diritto sindacale, Gino Giugni
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Riassunto esame Diritto Del Lavoro, prof. Zoli, libro consigliato Diritto del lavoro - Sindacale Giugni 2010
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Riassunto esame Diritto del lavoro, prof. D'Onghia, libro consigliato Diritto sindacale, Giugni, edizione 2010