LAVORATORE
1. L’obbligazione retributiva
Ex artt. 2094 e 2099 cc, la retribuzione è la prestazione fondamentale cui è obbligato il datore nei
confronti del lavoratore ( = corrispettivo del lavoro prestato) e si qualifica come un diritto soggettivo
ad un compenso proporzionato e sufficiente.
Ex art. 36 Cost., la retribuzione deve essere:
- Proporzionata alla quantità e qualità del lavoro;
- Sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera (dal bisogno
economico) e dignitosa (tenore di vita decoroso).
La proporzionalità e sufficienza sono inderogabili anche da parte del legislatore. L’art. 36 ha valore
precettivo immediato: sono diritti irrinunciabili del lavoratore e ogni accordo espresso o tacito in
contrasto con tale norma è nullo. In tal caso è il giudice a stabilire la misura della retribuzione in base
alla natura del lavoro e i bisogni primari del lavoratore e della sua famiglia (considerando anche i
minimi tabellari del ccnl applicabile).
Altri requisiti della retribuzione:
- Determinatezza o determinabilità (con riferimento ai ccnl);
- Obbligatorietà in quanto diritto irrinunciabile;
- Continuità (ad esclusione delle voci retribuite conferite senza periodicità);
- Corrispettività: è il carattere tradizionale della retribuzione, trattandosi di un rapporto oneroso
di scambio o a prestazioni corrispettive. Ci sono delle deroghe tassative in cui la retribuzione
viene resa anche in assenza della prestazione (es. malattia, maternità) o in misura non
strettamente correlata al lavoro effettivamente svolto. Si distingue tra:
o Retribuzione diretta: correlata alla prestazione eseguita dal lavoratore quale compenso
per il lavoro prestato;
o Retribuzione indiretta: corrisposta a titolo previdenziale, indipendentemente dalla
esecuzione della prestazione (riposo settimanale, ferie, malattia..) o differita nel tempo
(TFR).
2. La struttura della retribuzione
La retribuzione ha struttura complessa in quanto comprende una serie di attribuzioni patrimoniali con
forme e funzioni differenti. ! !
Stipendio (per mensilizzati dirigenti, quadri, impiegati) ≠ salario (pagati ad ore operai)
Stat. Lav.:
Art. 16 è vietata la corresponsione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio (opinioni politiche, religione, sindacali). Il giudice del lavoro, su domanda
dei lavoratori o associazioni sindacali, condanna il datore al pagamento di una somma pari all’importo
dei trattamenti di miglior favore illegittimamente corrisposti nel periodo di un anno. Trattamenti
differenziati sono ammessi purché sussistano giustificazioni oggettive (es alta specializzazione o
qualifica professionale). 92
Esame di Stato Consulenza del Lavoro 2025 Chiara Paro
3. I sistemi di retribuzione
Ex. art. 2099 cc rappresentano forme di retribuzione ordinaria:
- La retribuzione a tempo (sistema classico): in ragione del tempo di lavoro, quindi acquisisce
rilievo l’orario di lavoro effettuato;
- La retribuzione a cottimo: in ragione del risultato, della produttività del lavoro e quindi del
rendimento del lavoratore. In linea di principio, il cottimo è espressione del potere unilaterale
del datore di determinare il tipo e le modalità concrete della prestazione, ma spesso la
retribuzione a cottimo si combina con quella a tempo. Inoltre si distingue tra:
o Cottimo puro o pieno: la retribuzione è interamente determinata in base al sistema
del cottimo. È un’eccezione nel sistema retributivo che si applica principalmente nel
lavoro a domicilio;
o Cottimo misto (prassi): il cottimo è una maggiorazione integrativa della retribuzione
fissa calcolata a tempo. La retribuzione è così composta: paga base + cottimo minimo
garantito + cottimo effettivo (oscilla in base al rendimento).
Inoltre si distingue tra:
o Cottimo collettivo: il rendimento non è individualmente misurato ma del team;
o Concottimo: trattamento retributivo dei lavoratori non cottimisti che, in ragione delle
mansioni espletate, sono condizionati al ritmo di lavoro dei cottimisti. È una
partecipazione ai benefici del cottimo.
Il cottimo è obbligatorio quando il lavoratore è oggettivamente vincolato all’osservanza di un
determinato ritmo produttivo (es catena di montaggio) e se la retribuzione è calcolata in base
a precise rilevazioni che accertano il tempo di lavoro per ogni singola operazione + nel lavoro
a domicilio. Altresì è vietato nell’apprendistato perché recerebbe pregiudizio per l’attività
formativa.
La disciplina del cottimo è principalmente rimandata alla contrattazione collettiva, in
particolare per la fissazione delle tariffe e del minimo garantito di cottimo, la rilevazione dei
tempi e delle pause. Nella determinazione delle tariffe sono fissati i seguenti principi generali:
o Datore deve comunicare al lavoratore gli elementi costituivi della tariffa di cottimo, le
lavorazioni da eseguire, il relativo compenso e i dati relativi alla quantità di lavoro
eseguita e al tempo impiegato, con possibilità di modificarli solo se si verificano
oggettivi mutamenti delle condizioni di lavoro;
o La tariffa diviene definitiva dopo un periodo di assestamento previsto dai contratti
collettivi.
L’art. 2099 cc prevede altre forme retributive:
- In natura (principalmente nel settore agricolo e della pesca): è la fornitura di beni o servizi
che di regola si aggiungono ad una retribuzione base monetaria;
- Provvigione: percentuale sugli affari conclusi se oggetto della prestazione è la trattazione di
affari in nome e per conto del datore (rappresentanti, piazzisti), di solito può solo integrare
una retribuzione base monetaria;
- Partecipazione agli utili e al capitale dell’impresa: compenso commisurato agli utili netti
(non c’è partecipazione alle perdite). 93
Esame di Stato Consulenza del Lavoro 2025 Chiara Paro
4. La determinazione della retribuzione
Ex. art. 2099 la misura della retribuzione è stabilita:
- Dalla contrattazione collettiva, che ha una funzione tariffaria (determinazione della tariffa
minima), suscettibile solo di modifiche migliorative;
- Dall’accordo delle parti, ipotesi residuale (se manca contrattazione collettiva). La
contrattazione individuale può solo derogare il meius la contrattazione collettiva;
- Dal giudice in caso di mancata determinazione collettiva o negoziale. La determinazione del
giudice ha funzione integratrice del contratto: così il difetto di un elemento essenziale non
comporta la nullità dell’intero contratto (regola generale del diritto privato).
5. Gli elementi della retribuzione
Il trattamento complessivo economico del lavoratore è composto da più voci retributive:
- Paga base (minimo tabellare): determinato dal contratto collettivo in base al livello. Alla paga
base si aggiungono gli scatti di anzianità (aumenti periodici, di solito biennali, disciplinati dai
contratti collettivi con riferimento alla periodicità, importo e numero massimo);
- Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.): corrisposto alla generalità dei lavoratori del
settore privato per 13 mensilità a ha la funzione di compensare il mancato adeguamento dei
salari a seguito dell’abolizione del meccanismo della scala mobile. È pari a euro 10,33;
- Attribuzioni patrimoniali accessorie, che si dividono in:
o Attribuzioni retributive che costituiscono un corrispettivo della prestazione e, se
assumono carattere continuativo, devono essere comprese a tutti gli effetti nella
retribuzione. Sono le maggiorazioni per lavoro festivo, straordinario e notturno, i
premi di produttività, le mensilità aggiuntive, superminimi, terzo elemento;
o Attribuzioni non retributive le quali non hanno carattere di corrispettivo, anche se
hanno natura continuativa. Sono ad esempio rimborsi spese forfettari (hanno natura
retributiva se compensano specifici disagi sopportati in occasione o a causa del lavoro.
I rimborsi spese posso avere natura mista).
In passato faceva parte della retribuzione l’indennità di vacanza contrattuale, corrisposta in caso di
mancato rinnovo del ccnl decorsi 3 mesi dal suo scadere al rinnovo. Era pari al 30% del tasso
d’inflazione programmata applicato ai vigenti minimi tabellari (compresa la contingenza) e
aumentava al 50% decorsi 6 mesi dalla scadenza. Dal 2009 è stata sostituita da una copertura
economica stabilita dai ccnl.
Di solito la retribuzione ha misura fissa ma possono esserci degli elementi variabili della retribuzione
(es. straordinari, malattia…). Sommando i vari elementi si ottiene la retribuzione globale.
6. L’adempimento dell’obbligazione retributiva
Per la corresponsione, il datore è sottoposto alle regole civilistiche generali (es. diligenza
nell’adempimento). L’art. 2099 si limita a stabilire che le modalità e i termini del pagamento devono
essere desunti da quelli in uso nel luogo di lavoro. Tuttavia è vietato il pagamento della retribuzione
in contanti per tutti i lavoratori subordinati (compresi soci di cooperative) e cococo. Dal 1 luglio 2018,
tutti i datori e committenti devono corrispondere la retribuzione attraverso una banca o ufficio postale
mediante bonifico, strumenti di pagamento elettronici, in contanti presso lo sportello bancario o
postale dove il datore abbia un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento o mediante
assegno. Il pagamento in contanti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. È possibile
94
Esame di Stato Consulenza del Lavoro 2025 Chiara Paro
il pagamento in contanti per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo (es. vitto e alloggio).
Il datore ha l’obbligo di consegnare al lavoratore il prospetto paga con indicazione delle ritenute di
legge, fiscali e previdenziali; la consegna può essere cartacea o con strumenti informatici ed è
comprovata dalla firma del lavoratore (che però non costituisce prova dell’avvenuto pagamento) o
dalla ricezione della e-mail. Il termine per il pagamento è stabilito dai ccnl o, in mancanza, dagli usi.
Il diritto alla retribuzione sorge a lavoro compiuto (principio della postnumerazione: il pagamento è
posticipato rispetto all’erogazione della prestazione).
7. La retribuzione imponibile ai fini previdenziali
Si tratta della retribuzione su cui si applicano le aliquote contributive. Tale determinazione è stata
assoggettata nel tempo a diversi criteri:
- Pre l. 153/1969: ogni emolumento ricevuto dal lavoratore per compenso dell’attività svolta
! criterio della corrispettività;
- L. 153/1969: ogni emolumento ricevuto in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di
lavoro, quindi non solo quanto percepito a titolo di corrispettivo ma anche non connesso alla
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto del lavoro nell'Unione Europea, Prof. De Mozzi Barbara, libro consigliato Diritto del lavor…
-
Riassunto esame Diritto sindacale e del lavoro applicato, Prof. De Mozzi Barbara, libro consigliato Istituzioni di …
-
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. De Simone, libro consigliato Diritto del Lavoro, Ghera
-
Riassunto esame, prof. Bellini, libro consigliato Diritto del lavoro. Il diritto sindacale, Ballestro e De Simone
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.