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LAVORATORE

1. L’obbligazione retributiva

Ex artt. 2094 e 2099 cc, la retribuzione è la prestazione fondamentale cui è obbligato il datore nei

confronti del lavoratore ( = corrispettivo del lavoro prestato) e si qualifica come un diritto soggettivo

ad un compenso proporzionato e sufficiente.

Ex art. 36 Cost., la retribuzione deve essere:

- Proporzionata alla quantità e qualità del lavoro;

- Sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera (dal bisogno

economico) e dignitosa (tenore di vita decoroso).

La proporzionalità e sufficienza sono inderogabili anche da parte del legislatore. L’art. 36 ha valore

precettivo immediato: sono diritti irrinunciabili del lavoratore e ogni accordo espresso o tacito in

contrasto con tale norma è nullo. In tal caso è il giudice a stabilire la misura della retribuzione in base

alla natura del lavoro e i bisogni primari del lavoratore e della sua famiglia (considerando anche i

minimi tabellari del ccnl applicabile).

Altri requisiti della retribuzione:

- Determinatezza o determinabilità (con riferimento ai ccnl);

- Obbligatorietà in quanto diritto irrinunciabile;

- Continuità (ad esclusione delle voci retribuite conferite senza periodicità);

- Corrispettività: è il carattere tradizionale della retribuzione, trattandosi di un rapporto oneroso

di scambio o a prestazioni corrispettive. Ci sono delle deroghe tassative in cui la retribuzione

viene resa anche in assenza della prestazione (es. malattia, maternità) o in misura non

strettamente correlata al lavoro effettivamente svolto. Si distingue tra:

o Retribuzione diretta: correlata alla prestazione eseguita dal lavoratore quale compenso

per il lavoro prestato;

o Retribuzione indiretta: corrisposta a titolo previdenziale, indipendentemente dalla

esecuzione della prestazione (riposo settimanale, ferie, malattia..) o differita nel tempo

(TFR).

2. La struttura della retribuzione

La retribuzione ha struttura complessa in quanto comprende una serie di attribuzioni patrimoniali con

forme e funzioni differenti. ! !

Stipendio (per mensilizzati dirigenti, quadri, impiegati) ≠ salario (pagati ad ore operai)

Stat. Lav.:

Art. 16 è vietata la corresponsione di trattamenti economici di maggior favore aventi

carattere discriminatorio (opinioni politiche, religione, sindacali). Il giudice del lavoro, su domanda

dei lavoratori o associazioni sindacali, condanna il datore al pagamento di una somma pari all’importo

dei trattamenti di miglior favore illegittimamente corrisposti nel periodo di un anno. Trattamenti

differenziati sono ammessi purché sussistano giustificazioni oggettive (es alta specializzazione o

qualifica professionale). 92

Esame di Stato Consulenza del Lavoro 2025 Chiara Paro

3. I sistemi di retribuzione

Ex. art. 2099 cc rappresentano forme di retribuzione ordinaria:

- La retribuzione a tempo (sistema classico): in ragione del tempo di lavoro, quindi acquisisce

rilievo l’orario di lavoro effettuato;

- La retribuzione a cottimo: in ragione del risultato, della produttività del lavoro e quindi del

rendimento del lavoratore. In linea di principio, il cottimo è espressione del potere unilaterale

del datore di determinare il tipo e le modalità concrete della prestazione, ma spesso la

retribuzione a cottimo si combina con quella a tempo. Inoltre si distingue tra:

o Cottimo puro o pieno: la retribuzione è interamente determinata in base al sistema

del cottimo. È un’eccezione nel sistema retributivo che si applica principalmente nel

lavoro a domicilio;

o Cottimo misto (prassi): il cottimo è una maggiorazione integrativa della retribuzione

fissa calcolata a tempo. La retribuzione è così composta: paga base + cottimo minimo

garantito + cottimo effettivo (oscilla in base al rendimento).

Inoltre si distingue tra:

o Cottimo collettivo: il rendimento non è individualmente misurato ma del team;

o Concottimo: trattamento retributivo dei lavoratori non cottimisti che, in ragione delle

mansioni espletate, sono condizionati al ritmo di lavoro dei cottimisti. È una

partecipazione ai benefici del cottimo.

Il cottimo è obbligatorio quando il lavoratore è oggettivamente vincolato all’osservanza di un

determinato ritmo produttivo (es catena di montaggio) e se la retribuzione è calcolata in base

a precise rilevazioni che accertano il tempo di lavoro per ogni singola operazione + nel lavoro

a domicilio. Altresì è vietato nell’apprendistato perché recerebbe pregiudizio per l’attività

formativa.

La disciplina del cottimo è principalmente rimandata alla contrattazione collettiva, in

particolare per la fissazione delle tariffe e del minimo garantito di cottimo, la rilevazione dei

tempi e delle pause. Nella determinazione delle tariffe sono fissati i seguenti principi generali:

o Datore deve comunicare al lavoratore gli elementi costituivi della tariffa di cottimo, le

lavorazioni da eseguire, il relativo compenso e i dati relativi alla quantità di lavoro

eseguita e al tempo impiegato, con possibilità di modificarli solo se si verificano

oggettivi mutamenti delle condizioni di lavoro;

o La tariffa diviene definitiva dopo un periodo di assestamento previsto dai contratti

collettivi.

L’art. 2099 cc prevede altre forme retributive:

- In natura (principalmente nel settore agricolo e della pesca): è la fornitura di beni o servizi

che di regola si aggiungono ad una retribuzione base monetaria;

- Provvigione: percentuale sugli affari conclusi se oggetto della prestazione è la trattazione di

affari in nome e per conto del datore (rappresentanti, piazzisti), di solito può solo integrare

una retribuzione base monetaria;

- Partecipazione agli utili e al capitale dell’impresa: compenso commisurato agli utili netti

(non c’è partecipazione alle perdite). 93

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4. La determinazione della retribuzione

Ex. art. 2099 la misura della retribuzione è stabilita:

- Dalla contrattazione collettiva, che ha una funzione tariffaria (determinazione della tariffa

minima), suscettibile solo di modifiche migliorative;

- Dall’accordo delle parti, ipotesi residuale (se manca contrattazione collettiva). La

contrattazione individuale può solo derogare il meius la contrattazione collettiva;

- Dal giudice in caso di mancata determinazione collettiva o negoziale. La determinazione del

giudice ha funzione integratrice del contratto: così il difetto di un elemento essenziale non

comporta la nullità dell’intero contratto (regola generale del diritto privato).

5. Gli elementi della retribuzione

Il trattamento complessivo economico del lavoratore è composto da più voci retributive:

- Paga base (minimo tabellare): determinato dal contratto collettivo in base al livello. Alla paga

base si aggiungono gli scatti di anzianità (aumenti periodici, di solito biennali, disciplinati dai

contratti collettivi con riferimento alla periodicità, importo e numero massimo);

- Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.): corrisposto alla generalità dei lavoratori del

settore privato per 13 mensilità a ha la funzione di compensare il mancato adeguamento dei

salari a seguito dell’abolizione del meccanismo della scala mobile. È pari a euro 10,33;

- Attribuzioni patrimoniali accessorie, che si dividono in:

o Attribuzioni retributive che costituiscono un corrispettivo della prestazione e, se

assumono carattere continuativo, devono essere comprese a tutti gli effetti nella

retribuzione. Sono le maggiorazioni per lavoro festivo, straordinario e notturno, i

premi di produttività, le mensilità aggiuntive, superminimi, terzo elemento;

o Attribuzioni non retributive le quali non hanno carattere di corrispettivo, anche se

hanno natura continuativa. Sono ad esempio rimborsi spese forfettari (hanno natura

retributiva se compensano specifici disagi sopportati in occasione o a causa del lavoro.

I rimborsi spese posso avere natura mista).

In passato faceva parte della retribuzione l’indennità di vacanza contrattuale, corrisposta in caso di

mancato rinnovo del ccnl decorsi 3 mesi dal suo scadere al rinnovo. Era pari al 30% del tasso

d’inflazione programmata applicato ai vigenti minimi tabellari (compresa la contingenza) e

aumentava al 50% decorsi 6 mesi dalla scadenza. Dal 2009 è stata sostituita da una copertura

economica stabilita dai ccnl.

Di solito la retribuzione ha misura fissa ma possono esserci degli elementi variabili della retribuzione

(es. straordinari, malattia…). Sommando i vari elementi si ottiene la retribuzione globale.

6. L’adempimento dell’obbligazione retributiva

Per la corresponsione, il datore è sottoposto alle regole civilistiche generali (es. diligenza

nell’adempimento). L’art. 2099 si limita a stabilire che le modalità e i termini del pagamento devono

essere desunti da quelli in uso nel luogo di lavoro. Tuttavia è vietato il pagamento della retribuzione

in contanti per tutti i lavoratori subordinati (compresi soci di cooperative) e cococo. Dal 1 luglio 2018,

tutti i datori e committenti devono corrispondere la retribuzione attraverso una banca o ufficio postale

mediante bonifico, strumenti di pagamento elettronici, in contanti presso lo sportello bancario o

postale dove il datore abbia un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento o mediante

assegno. Il pagamento in contanti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. È possibile

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il pagamento in contanti per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo (es. vitto e alloggio).

Il datore ha l’obbligo di consegnare al lavoratore il prospetto paga con indicazione delle ritenute di

legge, fiscali e previdenziali; la consegna può essere cartacea o con strumenti informatici ed è

comprovata dalla firma del lavoratore (che però non costituisce prova dell’avvenuto pagamento) o

dalla ricezione della e-mail. Il termine per il pagamento è stabilito dai ccnl o, in mancanza, dagli usi.

Il diritto alla retribuzione sorge a lavoro compiuto (principio della postnumerazione: il pagamento è

posticipato rispetto all’erogazione della prestazione).

7. La retribuzione imponibile ai fini previdenziali

Si tratta della retribuzione su cui si applicano le aliquote contributive. Tale determinazione è stata

assoggettata nel tempo a diversi criteri:

- Pre l. 153/1969: ogni emolumento ricevuto dal lavoratore per compenso dell’attività svolta

! criterio della corrispettività;

- L. 153/1969: ogni emolumento ricevuto in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di

lavoro, quindi non solo quanto percepito a titolo di corrispettivo ma anche non connesso alla

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiarapa00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof De Mozzi Barbara.
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