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Unità e crimini internazionali

Le norme in materia di immunità sono tra le più antiche del diritto internazionale e sono considerate fondamentali per disciplinare i rapporti nella Società internazionale. Tuttavia, si sono affermati nel diritto internazionale nuovi concetti:

  • Concetto di norma di ius cogens
  • Concetto di crimini internazionali

Due principi:

Il Conforti, partendo dalla giurisprudenza, evidenzia:

  1. Per quanto riguarda l'immunità personale: questa immunità per gli atti compiuti a titolo personale, l'immunità sussiste ed è assoluta fintanto che la persona è in carica; quindi, quando cessa la carica, la persona può essere processata. Qui, abbiamo una serie di sentenze anche a livello nazionale citate nell'annuale.
  2. Per quanto riguarda l'immunità funzionale: in questo caso anche l'immunità è assoluta (quindi, prevale), però secondo Conforti,
differentemente da quanto capita di solito, che questo tipo di immunità non cessa al cessare della funzione, in questo caso l'immunità cesserebbe al cessare della funzione. Quindi, la giurisdizione può essere esercitata una volta cessata la funzione, perché prevalgono le norme di ius cogens e le norme che vietano i crimini internazionali. L'altra categoria simile agli agenti diplomatici è quella degli agenti consolari.

AGENTI CONSOLARI

Hanno delle funzioni diverse, perché:
  • Mentre l'agente diplomatico si occupa delle relazioni internazionali fra il paese accreditato e accreditatario;
  • gli agenti consolari invece, sono una sorta di notai all'estero, cioè offrono ai concittadini funzioni amministrative di assistenza.
Anche per gli agenti consolari, c'è una convenzione internazionale molto importante analoga a quella di Vienna sugli agenti diplomatici del 1961; questa è un'altra

convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. La figura del console è meno tutelata rispetto a quella dell'ambasciatore proprio per il suo ruolo; quindi, gode dell'immunità dalla giurisdizione civile; quindi, esclusivamente per gli atti ufficiali. Inoltre, gode dell'inviolabilità personale; quindi, non possono essere adottate misure tipo l'arresto, il fermo e via dicendo; a meno che non si tratti di un reato grave. Gode dell'esenzione fiscale e gode dell'inviolabilità degli archivi dei documenti dei locali che ospitano il console. Non godono di immunità gli agenti segreti dello Stato in nessun caso. Se c'è un'intrusione non autorizzata per esempio, dei corpi di polizia che penetrano sul territorio di un altro stato, non c'è l'immunità.

14 3 :CATEGORIA TRATTAMENTO DELLO STATO STRANIERO

Trattamento dello Stato straniero:

3) principio fondamentale che disciplina i

Rapporti tra gli Stati è l'obbligo di non ingerenza che ha natura consuetudinaria: cioè gli altri Stati non possono incidere e avere influenza negli affari interni di questo primo Stato. La non ingerenza acquista significato concreto quando ricollegata ad altri principi del diritto internazionale, come il divieto di uso della forza o divieto di esercitare pressioni su una popolazione quindi l'autodeterminazione dei popoli. Sentenza del 1986 relativa agli affari militari.

Questo è stato chiarito dalla corte internazionale di giustizia, in una e paramilitari in Nicaragua contro gli Stati Uniti: In questa sentenza, la Corte internazionale di giustizia, ha valutato la possibilità che l'interruzione di un programma di aiuto economico o la riduzione di un'esportazione di alcuni beni da un determinato Stato, La corte ha detto che non sempre potesse qualificarsi o meno come ingerenza e quindi, fosse vietato. L'interruzione di un

programma di aiuti oppure la riduzione ed esportazione rappresenta un illecito internazionale; cioè deve essere proprio finalizzato ad esercitare pressione su uno Stato. Allora in quel caso si qualifica come ingerenza ed è vietato dal diritto internazionale.

Quando c'è l'immunità e quando non c'è? È stato elaborato un criterio, cioè la distinzione fra:

- lo Stato beneficia di immunità: la regola consuetudinaria è che lo Stato è immune dalla giurisdizione SOLO nei casi in cui l'attività in questione è iure imperii, che è espressione del potere di governo dello Stato, quando l'attività è iure gestionis (attività di carattere privatistico, ad esempio: acquisto di immobile o conclusione di un contratto commerciale) l'immunità NON esiste.

14.1 IMMUNITÀ DEGLI STATI STRANIERI IN MATERIA DI LAVORO

In questa materia, è stata conclusa la Convenzione delle NU sull'immunità.

giurisdizionale dello Statonel 2004, ancora NON entrata in vigore (ha soltanto 28 firme).

L'Art. fondamentale è l'11=→ "L'immunità è invocabile se il lavoratore ha Secondo questo articolo: Però, questa convenzionela cittadinanza dello Stato estero oppure risiede nello Stato territoriale".

aggiunge, che l'immunità sussiste sempre se le funzioni vengono svolte nell'esercizio del potere di governo, quindi reintroduce la distinzione: atti iure imperi e atti iure gestionis;

Inoltre, abbiamo la:

  • Convenzione europea sull'immunità degli Stati del 1972: adotta per tutte le materie i criteri iure imperii e iure gestionis, mentre per le controversie in materia di lavoro adotta il criterio del luogo in cui si ha la prestazione lavorativa cumulativamente con il criterio della cittadinanza del lavoratore, secondo la Convenzione. L'immunità viene sempre riconosciuta se il lavoratore ha la

cittadinanza dello Stato estero che lo recluta, MENTRE è esclusa quando il lavoratore svolge il proprio lavoro nello Stato territoriale (che ospita l'ambasciata) ed ha la cittadinanza dello Stato territoriale e risiede alla sua residenza[tutte le volte in cui il lavoratore ha la cittadinanza dello Stato estero che lo recluta, c'è l'immunità, se invece il lavoratore in questione svolge il proprio lavoro nello Stato territoriale che ospita l'ambasciata ed ha la cittadinanza di tale Stato in cui risiede abitualmente, l'immunità è esclusa];

14.2 L' :IMMUNITÀ ED I CRIMINI INTERNAZIONALI

Qualora venga commesso un crimine internazionale, questo Stato può beneficiare dell'immunità di giurisdizione civile oppure no? la dottrina è incerta:

  • Molti autori sostengono l'immunità in tutti i casi;
  • Altri autori sostengono, che proprio per l'evoluzione del diritto internazionale per il
fatto che abbia riconosciuto l'esistenza di questi crimini internazionali; non ci dovrebbe essere l'immunità. Cosa ci dice la giurisprudenza? Da una parte abbiamo la giurisprudenza delle corti internazionali e la giurisprudenza interna. Cos'è successo? Per quanto riguarda la giurisprudenza internazionale la Corte internazionale di giustizia, in numerose sentenze importanti e soprattutto in una che riguarda l'Italia (sentenza intitolata "immunità giurisdizionale dello Stato Germania contro Italia" del 3 febbraio del 2012) la corte dice: "Queste norme impediscono che ci sia giudizio". Secondo la corte le norme che condannano crimini internazionali e le norme che riconoscono le immunità dalla giurisdizione civile non entrano in conflitto, perché le prime sono rilevanti nel merito mentre le seconde hanno una natura processuale, dicono semplicemente che lo Stato non può essere citato in giudizio. Che cosa era successo?

Ci sono state ad opera di numerosi tribunali italiani, una serie di sentenze di condanna equindi, hanno condannato la Germania al risarcimento del danno, per i crimini internazionali commessi dalle forzenaziste durante la seconda guerra mondiale (soprattutto in Toscana), quindi i parenti delle vittime hanno citato la Germania davanti ai Tribunali nazionale, e i tribunali nazionali hanno escluso l'immunità ed hanno riconosciuto l'obbligo della Germania a pagare questo risarcimento dei danni. Sulla base di questi criteri, la Germania ha fatto ricorso alla corte internazionale di giustizia dicendo che, l'Italia con le sue sentenze nazionali non rispettava la norma internazionale in materia di immunità. La Corte internazionale di giustizia ha dato ragione alla Germania dicendo: anche qualora venga commesso un crimine internazionale pur riconoscendo l'esistenza delle norme dello ius cogens, la corte dice che sono due settori diversi, l'immunità.

è sempre da applicare; quindi, le Corti nazionali non potevano condannare la Germania al risarcimento dei danni. Addirittura, in questa stessa sentenza la corte nega il cosiddetto argomento di Last Resort (cioè, ultima spiaggia),15 4 “ . ”

CATEGORIA TRATTAMENTO DELLE OO II

Trattamento delle organizzazioni internazionali:

4) I funzionari delle organizzazioni internazionali, come anche gli agenti degli Stati, godono di una serie di immunità e di privilegi. Il problema principale riguardante i funzionari, è relativo al tipo di protezione (Quindi, alla natura della protezione che può essere garantita a questi funzionari). parere dell’11 aprile del 1949

Un caso importante è stato affrontato dalla Corte internazionale di giustizia nel sulla “Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite”:

Cosa ha detto la Corte su questo parere?

- Il conte Bernadot (Di nazionalità svedese) aveva perso la vita nella sua funzione

di mediatore per conto delle Nazioni Unite nel conflitto fra gli arabi e gli israeliani, allora l'assemblea generale, in questo parere sottoposto alla corte internazionale di giustizia, chiedeva se le Nazioni Unite potessero agire a livello internazionale per chiedere la riparazione dei danni subiti con la perdita di questo loro funzionario. La Corte internazionale di giustizia dice che l'ONU è un soggetto di diritto internazionale è l'organizzazione stessa che può intervenire per tutelare dell'organizzazione, ma anche per chiedere i danni all'individuo non solo la persona in quanto organo in quanto tale, cioè fare quello che normalmente fa lo Stato quando esercita la protezione diplomatica. Per le organizzazioni internazionali sono state applicate le stesse norme applicate agli Stati. Quindi, anche le organizzazioni internazionali beneficiano dell'immunità dalla giurisdizione civile e anche in questo caso si tratta

diun'immunità ristretta. L'immunità viene riconosciuta solo se l'organizzazione ha al suo interno un organo che è responsabile della sua gestione.
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Publisher
A.A. 2022-2023
66 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VERO000000008 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Mauro Maria Rosario.