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La rotazione colturale e i contratti di coltivazione

Infatti, esiste per tradizione la rotazione colturale: quella più in uso è un anno di maggese: un terreno che non viene coltivato e che può essere sostituito da una coltura di rinnovo; e due anni di seguito di coltura di cereali. Negli intervalli di tempo nelle colture principali un terreno può essere utilizzato per le colture intercalari stagionali. Nei contratti per realizzare le coltivazioni intercalari l'oggetto del contratto stesso è l'utilizzo del terreno, invece nel pascolo il oggetto è ciò che sul terreno è stato lasciato (es: erba medica). Con questa tipologia di contratti il fine non è quello di ottenere un canone di affitto, ma di apportare delle migliorie.

Questi soggetti hanno una particolarità, non sono soggetti alla disciplina inderogabile dei contratti di affitto dei fondi rustici, quindi non si avrà la necessità di avere le associazioni che assistono i soggetti.

Il diritto

di opzione coattiva: è una situazione giuridica in cui il soggetto che ha il godimento di quei determinati fondo agricolo vede un mutamento della propria posizione giuridica, che può avvenire in due modi: - Famiglia coltivatrice nel momento in cui è proprietaria del fondo lavorato, comporta una particolare conseguenza, ovvero che i componenti della famiglia coltivatrice possono acquistare la quota di quel familiare che da più di 5 anni non lavora più la terra, questo è il diritto di riscatto. - Con il diritto di opzione coattiva il comproprietario diventa proprietario esclusivo. - Terreni montani: dal 2021 questa tipologia di diritto di opzione coattiva è stata estesa anche alle zone non montane. Gli affittuari forzosi, ovvero coeredi che non vogliono esercitare la coltivazione, al termine dell'affitto hanno il diritto di acquistare le quote di proprietà degli eredi; divenendo non più solo affittuari, ma proprietari.È una differenza rispetto al diritto di prelazione. Natura giuridica dell'azienda agricola: L'azienda è il complesso dei beni organizzati dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. (2555 c.c). L'organizzazione è un tratto essenziale del soggetto che svolge l'attività imprenditoriale agricola e che comporta che ci sia un vero e proprio potere di direzione dell'attività. Questo potere si esplica tramite la scelta di come organizzare i vari beni che fanno parte dell'azienda. Vi sono due teorie: La teoria atomistica: è la teoria meno seguita, bisogna considerare i beni nella loro singolarità, e considerando i beni nella loro unità si nega che il titolare dell'azienda possa avere un diritto di proprietà specifico sui singoli beni. L'azienda viene quindi considerata nel proprio insieme. La teoria unitaria: Il tratto caratteristico che si trova in ciascuno deglispunti normativi che troviamo è che l'azienda abbia una destinazione unitaria alloscopo che si deve perseguire. L'azienda è da considerarsi come una universitas, quindi nella propria unitarietà e non come i singoli beni. A seconda della natura che si attribuisce al bene, si fa riferimento ad una diversa disciplina. La circolazione dell'azienda presenta dei caratteri particolari: se andiamo a far circolare dei singoli beni, questi non avranno dei vincoli di forma (del trasferimento, che può essere scritta o meno). Nel caso invece della disciplina relativa alla cessione di beni che fanno parte di un complesso aziendale, noi vediamo che la regola generale di nessun vincolo rispetto alla forma del trasferimento viene derogata dal primo comma dell'articolo 2556. Ci sono dei beni che possono circolare senza pubblicità (intesa come la forma di evidenza che viene data a soggetti terzi al rapporto di cessione, i quali grazie a questa forma di

Evidenza riescono ad avere notizia che quel determinato bene è stato venduto e quindi fatto circolare). Allo stesso modo per i beni aziendali è prevista una regola in base alla quale i contratti che realizzano il trasferimento dell'azienda richiedono necessariamente la pubblicità nel registro delle imprese.

Gli atti di disposizione dei beni che fanno parte dell'azienda hanno una particolare caratteristica, sconteranno il divieto di concorrenza.

Quando parliamo della cessione dei contratti aziendali dobbiamo considerare che siete una disciplina specifica, che è parzialmente in deroga rispetto alla disciplina di cessione dei contratti. Mentre la cessione dei contratti prevede che se non pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, cedo anche i contratti. La disciplina generale dei contratti art. 1406, non vi è

Un'automaticità di subentro al contratto. È prevista una normativa specifica per la cessione dei rapporti di lavoro che è l'articolo 2112 del c.c. Il legislatore ha ritenuto di dover specificare che se c'è il trasferimento dell'azienda il rapporto di lavoro continua, non è necessario che ci sia la volontà dell'acquirente.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti aziendali, che sono dei beni immateriali che possono fare parte dell'azienda. Il cessionario che acquisterà l'azienda avrà all'interno del valore dell'azienda anche i crediti di cessione, ed è prevista una regola dall'articolo 2159 in base alla quale la cessione di questi crediti, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti di terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La regola generale indicata nell'articolo 2164 ore de

che la cessione di un credito ha effetto nei confronti del soggetto debitore, solo nel momento in cui il soggetto terzo l'ha accettata o notificata. L'avviamento dell'azienda agricola: L'organizzazione dei beni che fanno parte dell'azienda è un elemento essenziale. L'avviamento è considerato una qualità dell'azienda stessa. Consiste nella potenzialità economica dell'azienda, la capacità di produrre guadagni, l'aspettativa di creazione di lucro futuro. La clientela è coefficiente di tale avviamento. L'avviamento dipende da: - Ubicazione: avviamento di posizione. Ha un'assoluta rilevanza. - Organizzazione dei beni aziendali: avviamento oggettivo (es: brevetti, impianti tecnologici) - Capacità e prestigio dell'imprenditore: avviamento soggettivo e riguarda le caratteristiche proprie dell'imprenditore. È discusso se l'avviamento sia o meno un elemento essenziale.quindi se possa esistere una azienda senza avviamento. Il concetto di avviamento applicato all'azienda agricola in passato era accostato solo alle qualità del fondo. (Es: se era fertile). In caso di perdita dell'avviamento, viene richiamato dalla normativa il tema di affitto degli immobili, previsto da una normativa del '63 e sostituito da una legge del '78 e che prevede una modalità di indennità per perdita di avviamento dell'imprenditore sfrattato; quindi la normativa prevede che lo sfrattato venga compensato dal proprietario dell'immobile con un'indennità di avviamento, stabilita in 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Questo tipo di indennità è prevista per le attività commerciali, ma trova per quanto riguarda l'azienda agricola due specifici casi di indennità per la perdita dell'avviamento: Il caso di esproprio del fondo: per pubblica utilità, nel caso in cui il fondosia un fondo agricolo è prevista un'indennità aggiuntiva oltre al valore di esproprio del fondo stesso. Il caso di risoluzione incolpevole del contratto: il contratto viene risolto senza colpa del soggetto che svolgeva l'attività, in questo caso è previsto un equo indennizzo all'affittuario. La cessione dell'azienda agricola: vi è un divieto di concorrenza che serve a salvaguardare determinati aspetti dell'azienda a favore dell'acquirente. È previsto dall'articolo 2557 che il soggetto che aliena l'azienda deve astenersi per un periodo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che abbia per oggetto l'ubicazione o altre circostanze idonee a sviare la clientela dell'azienda ceduta. La norma ha introdotto un ultimo comma che fa una specificazione per quanto riguarda le aziende agricole e le attività ad esse connesse per ragioni storiche e pratiche. Il divieto diconcorrenza è stata limitato solo alle attività agricole connesse. Il subentro del cessionario nei contratti: nell'azienda sono presenti non solo beni corporei, ma anche diritti di credito, beni immateriali, servizi, diritti di credito, contratti, autorizzazioni (per iniziare l'attività di impresa) e concessioni amministrative. Per quanto riguarda il subentro del cessionario nei contratti dell'azienda si deve considerare che questi diritti fanno parte del complesso economico e ne fanno parte integrante, quindi nel momento in cui avviene la circolazione/trasferimento dell'azienda, il trasferimento dei contratti avviene in base ad un effetto automatico detto subentro ex legge. Esiste qualche deroga in quanto devono essere contratti che non hanno carattere personale. Esiste un'altra deroga in base alla quale il terzo contraente, può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa. La cessione

dell'azienda (tra vivi) costituita su terreno altrui: sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di concessione dei fondi rustici.

Le ragioni per cui il divieto non si applica al subentro nel contratto di affitto di fondo rustico conseguente alla cessione dell'azienda:

Differenza tra la cessione di contratto di subcontratto

L'articolo 21 della precedente legge 11 del 1971 vietava espressamente la cessione dell'affitto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12, sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto ed in generale ogni forma di concessione dei fondi rustici. Ma tale divieto non è stato riprodotto nella legge 203 del 1983 e quindi si deve intendere abrogato.

In caso di violazione del divieto di subaffitto si verifica di fatto una sorta di cessione del contratto poiché il subaffittuario in subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario.

del concessionario. Vi sono una serie di disposizioni c
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
47 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rebeccasnz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto agroalimentare dell’unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Botti Lorenzo Paolo.