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Le norme di diritto internazionale: La costituzione italiana come costituzione aperta
Le fonti riconosciute all'interno del nostro ordinamento non sono solamente prodotte da organi costituzionali facenti parte dello Stato, ma sono anche fonti che provengono da ordinamenti esterni. La Costituzione italiana si caratterizza come una Costituzione attenta ai rapporti internazionali e quindi anche "aperta" alla recezione di fonti sovranazionali.
Per le Costituzioni ottocentesche il diritto internazionale era un fenomeno che aveva riflessi meramente interni. Esse si limitavano a stabilire quali fossero gli organi che potevano dichiarare la guerra e stipulare trattati internazionali.
La Costituzione del 1948 prevede norme di collegamento con l'ordinamento internazionale: le norme costituzionali sono qualificabili come fonti sulla produzione, rispetto alle fonti di diritto internazionale, definibili come fonti di produzione. Le ragioni di questa apertura all'ordinamento internazionale sono da ricercare nella consapevolezza che i problemi che riguardano la vita degli Stati non possono essere affrontati e risolti in modo isolato, ma richiedono una cooperazione e una regolamentazione comune.
internazionale sono da ricollegarsi al clima ed alle vicende storiche all'interno delle quali è maturata la Costituzione italiana. Alla fine della Seconda guerra mondiale l'Italia dipendeva economicamente da altri Stati, ai quali doveva relazionarsi. Allo stesso tempo vi era una acquisita consapevolezza circa l'interdipendenza delle Nazioni e circa il fatto che questo insieme di rapporti tra Stati poteva essere la base per costituire nuove organizzazioni sovranazionali finalizzate a limitare i conflitti. Nuove organizzazioni internazionali stavano nascendo, cosicché occorreva una Costituzione "apribile" a ciò che sarebbe venuto. Una prima scelta di fondo si sostanzia nell'apertura della Costituzione verso la comunità internazionale, il che comporta una possibile cessione di sovranità da parte dello Stato nei confronti di organizzazioni sovranazionali e in generale verso la comunità internazionale. Sono espressione diquesta scelta alcune norme della Costituzione ed in particolare l'art. 10.1 della Costituzione che prevede che "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", e nell'art. 11 della Costituzione, laddove si afferma che "si consente, a condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". Questa apertura doveva avere caratteri di flessibilità, per adattarsi ad organizzazioni sovranazionali nuove e probabilmente più vincolanti per gli Stati che vi avessero aderito, rispetto a quelle in vita al momento della stesura della Costituzione. In particolare, l'idea di una libera Federazione degli Stati d'Europa costituiva patrimonio culturale importante di alcuni partiti alla costituente,
cosicché la Costituzione avrebbe dovuto consentire, un domani, un'eventuale adesione anche ad un modello organizzativo più complesso. Fa ancora parte di questa "linea di apertura progressiva" il già citato art. 11, che, nel consentire limitazioni di sovranità ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, non specifica né l'entità di tali limitazioni di sovranità, né le organizzazioni internazionali rispetto alle quali tali cessioni possono avvenire, edunque consente una apertura, "quantitativa" e "organizzativa", in divenire. Questa apertura è connotata e qualificata dal principio pacifista. Le limitazioni di sovranità sono legittime nella misura in cui avvengono a favore di organizzazioni che assicurino la pace e la giustizia tra le Nazioni. Questo concetto è rafforzato dall'art. 11.1 dove si afferma che "L'Italia ripudia la guerra".come strumento di difesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Da questa norma si è tratto il principio che per la Costituzione italiana sarebbe legittima la sola guerra difensiva e non invece la guerra offensiva. Per il concetto di guerra, poi, si tende a far riferimento all'art. 51 dello Statuto dell'Onu, considerato anche una norma di diritto internazionale generale e quindi direttamente immessa all'interno della Costituzione. A questa linea di apertura si contrappone una certa chiusura sulla forza da attribuire ai trattati internazionali. La Costituzione sembra escludere che i trattati internazionali possano essere forniti di una forza superiore nel sistema delle fonti rispetto alla legge che li recepisce. Questa proposta non fu accolta (la modifica della Costituzione del 2001 e la successiva giurisprudenza della Corte costituzionale hanno risolto questo problema). Da un punto di vista generaleIl sistema delle relazioni tra diritto interno e diritto internazionale si basa sul modello cosiddetto dualistico. Ciò significa che i rapporti tra ordinamento internazionale (insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati) e ordinamento interno (insieme di regole prodotte dagli organi dello Stato) sono collocati su piani paralleli. Così norme valide da un punto di vista dell'ordinamento interno possono non essere valide nei rapporti con l'ordinamento sovranazionale, mentre per converso, norme valide per l'ordinamento sovranazionale possono non essere valide per l'ordinamento interno. Il modello dualistico si basa sull'idea che la sovranità è incardinata nello Stato e può che essere solo limitata da altre organizzazioni. La contrapposta teoria cosiddetta monista, che descrive l'ordinamento dello Stato come una derivazione dell'ordinamento internazionale dal quale trae la sua sovranità, era
Assai lontana dalla cultura giuridica del periodo e dalla possibilità di essere tradotta in Costituzione. L'adattamento automatico e le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. L'art. 10 della Costituzione prevede il cosiddetto adattamento automatico delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, stabilendo che: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Attraverso l'adattamento automatico vengono immesse nell'ordinamento italiano fonti di provenienza extra-statale: la Costituzione rinvia alla fonte esterna che acquisisce forza nell'ordinamento italiano senza necessità di ulteriori atti di recezione da parte di fonti interne. Non occorrendo alcuna manifestazione di volontà da parte dello Stato italiano per rendere concretamente applicabili tali norme, l'adattamento viene definito, appunto, "automatico".
Quali sono e quale forza assumono nell'ordinamento interno queste fonti? La Costituzione si riferisce alle "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute". Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sono le cosiddette consuetudini di diritto internazionale (generalmente riconosciute come vincolanti dagli Stati appartenenti alla comunità internazionale). Il concetto di consuetudine nel diritto internazionale non è diverso dal concetto di consuetudine nel diritto interno. La consuetudine internazionale è caratterizzata da un comportamento uniforme tenuto dagli Stati. Esse sono fonti-fatto in quanto non derivano da manifestazioni di volontà (come nel caso di un trattato internazionale) quanto invece da comportamenti ripetuti nel tempo caratterizzati dalla convinzione di seguire una regola giuridica. Da questa norma si è tratto il principio che per la Costituzione italiana sarebbe legittima la sola guerra difensiva enon invece la guerra offensiva. Per il concetto di guerra, poi, si tende a far riferimento all'art. 51 dello Statuto dell'Onu, considerato anche una norma di diritto internazionale generale e quindi direttamente immessa all'interno della Costituzione. Un classico esempio di consuetudine internazionale è dato dalla cosiddetta "immunità diplomatica". I diplomatici di uno Stato che operano sul territorio di un altro Stato non sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato nel quale si trovano, ma alle norme dello Stato dal quale provengono. Questo principio è conseguenza di un comportamento ripetuto nel tempo, posto in essere dagli Stati, con la convinzione che tale comportamento sia vincolante. Queste norme consuetudinarie vengono immesse nel nostro ordinamento ed acquisiscono la forza della fonte che le immette, nel caso l'art. 10 della Costituzione, cosicché si ritiene che abbiano forza costituzionale. È infatti laCostituzione che richiama direttamente la fonte extra-statale. Siccome le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, una volta immesse nell'ordinamento italiano, assumono rango costituzionale, le leggi italiane che eventualmente contrastano con tali norme sarebbero incostituzionali. La Corte costituzionale ha correttamente sostenuto che la legge italiana che contrasta con la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, per ciò stesso viola anche l'art. 10 della Costituzione. Le consuetudini costituzionali incontrano il solo limite dei principi fondamentali posti dalla stessa Costituzione. Qualora la consuetudine di diritto internazionale fosse contraria ai principi fondamentali posti dalla Costituzione, l'art. 10 della Costituzione non opererebbe e dunque non vi sarebbe neppure adattamento automatico. La Corte costituzionale ha espressamente rilevato che il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 della Costituzione.
non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. Con la sentenza n. 238 del 2014 la Corte costituzionale ha precisato tale principio, statuendo che le consuetudini internazionali, quando siano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana, non hanno ingresso nel nostro ordinamento.
L'adattamento speciale e il diritto pattizio. Mentre attraverso l'adattamento automatico vengono immesse nell'ordinamento interno norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, attraverso l'adattamento speciale si immettono nell'ordinamento norme di diritto internazionale pattizio, cioè i trattati internazionali. Il trattato internazionale è un accordo, di natura negoziale, che intercorre tra due o più Stati, ed è diretto a regolare una determinata sfera di rapporti relativi a questi ultimi. Le fasi per la conclusione di un trattato si distinguono nella
negoziazione (effettuata da organi dello Stato a ciò incaricati), nella firma (posta in essere da parte degli organi dello Stato a ciò incaricati, che tuttavia non ha ancora effetto vincolante per lo Stato firmatario) e nella ratifica da parte degli organi dello Stato.