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SINDACATO COSTITUZIONALE

- Controllo di costituzionalità, perché: la costituzione è rigida, quindi serve un

determinato procedimento per modificarla; deve essere salvaguardata la sua

superiorità, perché deve durare nel tempo e dare stabilità; nasce sulla base di un Patto

Costituente, per cui ci sono principi che non possono essere messi in discussione

dall'andamento politico (=Garanzia del pluralismo) (ex. art 1: “nelle forme e nei limiti

della Costituzione”)

- (1803-04, USA): Sentenza Corte Costituzionale nel caso Marbury vs. Madison

La legge che contrasta la costituzione è invalida; l'invalidità della legge può essere

riscontrata da qualsiasi giudice che deve farla valere (controllo diffuso)

- (EU) Hans Kelsen: secondo la struttura gerarchica delle fonti, è essenziale il

rispetto della fonte superiore da parte di quella inferiore; la Costituzione deve essere

rispettata dalla legge ordinaria

- (1920, Costituzione austriaca): controllo accentrato= un giudice appositamente

istituito (Corte Costituzionale) deve verificare la costituzionalità

- Costituzione italiana, modello visto: la Corte Costituzionale esercita controllo

accentrato, giurisdizionale (= giudica, senza influenza politica) e successivo

(≠Preventivo Si evita che una legge incostituzionale entri nell'ordinamento; è un

controllo astratto, perché è giudicata ancora prima di essere interpretata ed aver

verificato gli effetti reali; deve intervenire subito durante la discussione politica) La

Corte interviene dopo entrata in vigore della legge, si interviene sanzionando la legge

incostituzionale, è un controllo concreto; non trasferisce la contesa politica in sede

giurisdizionale

CORTE COSTITUZIONALE

- composizione (art 135): 15 Giudici, mandato di 9 anni, non rieleggibili

- requisiti: altissima qualificazione giuridica→magistrati delle giurisdizioni

superiori ordinaria ed amministrative, avvocati con 20 anni di professione, professori

universitari di materie giuridiche

- presidente: funzione rappresentativa della Corte (formalmente+nelle conferenze

stampa di fine anno, ex. rappresenta il lavoro svolto nel corso dell’anno…)+organizzare

e redigere i lavori (ex. presiede sentenza, spartisce lavori, nomina il relatore della

causa, può convocare la Corte in Camera di Consiglio, può fissare un’udienza di

trattazione della causa…); eletto dal collegio ogni 3 anni a maggioranza assoluta (dopo

due votazioni si passa al ballottaggio tra i due giudici con più voti e in caso di parità

viene eletto il più anziano) e scrutinio segreto, formalmente rieleggibile, ma in genere è

eletto il più anziano (ha ancora poco tempo alla scadenza)→per ragione nobile, per

garantire a tutti di diventare presidente

- collegio: (componente giurisdizionale) 5 eletti dai magistrati delle giurisdizioni

superiori (Consiglio di Stato= giustizia amministrativa, corte dei conti=giustizia

contabile, Corte di Cassazione= giurisdizione); (componente politica) 5 dal

Parlamento in seduta comune con maggioranza qualificata (⅔ primi 2 scrutini, dal 3°

scrutinio sui presenti (procedimento scalare, viene cercato accordo

⅗)

opposizione-maggioranza e si cerca di rendere indipendente la Corte dalla

maggioranza politica); (componente di nomina presidenziale) 5 nominati dal

Presidente della Repubblica in piena indipendenza con decreto controfirmato dal

Presidente del Consiglio

- competenze (art 134): (giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri di

Stato/Regioni e sul riparto di competenze tra Stato-Regioni) giudicare le leggi

regionali che invadono le competenze dello Stato/leggi dello Stato che invadono le

competenze regionali; (giudizio di costituzionalità sulle fonti primarie) giudicare sulle

controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi/atti aventi forza di legge

dello Stato/Regioni; giudicare ammissibilità del referendum abrogativo; (giurisdizione

in materia penale per i reati presidenziali) giudicare le accusa promosse dal

Parlamento in seduta comune contro il Presidente della Repubblica per alto

tradimento e attentato alla Costituzione

- efficacia delle sentenze (art 136): la dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia

solo ex futuro/ex nunc=la decisione della Corte si applica solo ai fatti sorti dopo la

pubblicazione della sentenza di illegittimità costituzionale (soluzione non accolta)

- indipendenza: (dei giudici) modalità di elezione e durata della carica dei giudici;

incompatibilità: la funzione di giudice costituzionale esclude ogni altra attività (non si

possono assumere/conservare altri uffici, impieghi pubblici/privati, attività

professionali, commerciali, industriali; se si è professori universitari/magistrati si

viene collocati fuori ruolo/in aspettativa; per l’indipendenza dalla politica i giudici non

possono candidarsi in elezioni politiche/amministrative e svolgere attività inerenti ad

associazioni/partiti politici, c’è la prassi che un giudice iscritto ad un partito si debba

dimettere da esso al momento della nomina) e immunità: le opinioni e i voti espressi

nell’esercizio delle proprie funzioni non sono sindacabili+vale l’istituto

dell’autorizzazione a procedere (art 68); (dell’organo) autonomia organizzativa,

finanziaria e regolamentare riconosciuta dalla leg. 87/53: la Corte può (nei limiti del

fondo stanziato a tale scopo da una legge parlamentare) emana regolamenti per la

gestione delle spese, servizi e uffici, stabilendo le attribuzioni, diritti e doveri dei

funzionari; può emanare regolamenti di procedura da applicarsi ai diversi tipi di

procedimenti costituzionali (ma non c’è riserva costituzionale di competenza in ordine

al potere regolamentare della Corte)→garanzia di indipendenza, perché la Corte non è

sottoposta agli altri poteri dello Stato

- collegialità: le decisioni sono prese da tutto il collegio con la maggioranza dei

votanti (in caso di parità prevale il voto del presidente); non è possibile distinguere

l’opinione della maggioranza-minoranza; non vengono coinvolti i singoli giudici nel

dibattito politico che può nascere dopo l’emanazione di una sentenza (maggiore

indipendenza)

- art 137: norme di chiusura+rinvio ad altre fonti→leg. cost. 1/48 (post

Costituzione)+leg. cost. 1/53 (“Norme integrative della Costituzione sulla Corte), sulle

condizioni, forme e termini di proponibilità dei giudizi di illegittimità

costituzionale+garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte; sistema misto: il

controllo di costituzionalità è affidato ad un organo ad hoc appositamente istituito

(modello accentrato), ma origina da un giudizio sorto per risolvere un caso concreto

(modello diffuso): Istruzioni di accesso (no forme di accesso diretto dei cittadini alla

Corte Costituzionale) in via principale da parte delle Regioni-Stato/In via

incidentale (=indiretta)→Il ricorso può sorgere quando in corso di un giudizio

(=processo) (criterio oggettivo) davanti ad un’autorità giurisdizionale (criterio

soggettivo, tutti i giudici appartenenti all’ordinamento giudiziario possono sollevare la

questione, purché siano investiti di un potere decisorio) emerge una questione di

costituzionalità (da parte anche eventualmente delle parti del processo/Pubblico

Ministero, che devono presentare l’istanza con la norma viziata da illegittimità

costituzionale e la norma violata; dopodiché essa è sottoposta al vaglio del giudice, che

è il solo legittimato alla sollevazione della questione), per cui si interrompe il processo

e si rinvia la questione alla corte (giudizio concreto, mediazione giudice); In un

processo il giudice A Quo (=Da cui parte il giudizio di costituzionalità) deve valutare se

ci sono estremi per chiamare in causa la Corte Costituzionale→la norma necessaria

(Applicazione necessaria=non può applicare il suo giudizio, deve rinviare la questione

alla Corte Costituzionale) per risolvere la controversia è compatibile con la costituzione

(Dubbio solido)? (leg. ord. 87/53 )

Sospende il processo e adotta un ordinanza (=atto d’impulso che non conclude il

processo) di rimessione (=rimette la questione alla Corte Costituzionale); Deve

motivarla: indica parametro di costituzione (=norma violata)+norma in violazione

(Può essere Costituzione, legge di delega, quando un decreto legislativo non la rispetto

e viola Art 76, che vuole il suo rispetto); Deve inserire il thema decidendum (=norma

sospettata di incostituzionalità rispetto alla norma costituzionale invocata come

parametro) e motivare con Giudizio di rilevanza (La norma ha concretezza ed è

necessaria per risolvere il caso, quindi il giudizio non può essere risolto senza il

giudizio di costituzionalità della norma; c’è pregiudizialità tra la soluzione della

questione di legittimità e la soluzione al caso concreto; deve essere attuale), Giudizio di

non manifesta infondatezza (=Non si può manifestare in dubbio che è palesemente

infondato, per evitare che la Corte abbia troppe richieste; deve esserci una possibile

fondatezza e dei dubbi concreti che la questione sia fondata), Interpretazione

conforme (=Elemento introdotto dalla Corte Costituzionale, il giudice deve fare un

tentativo di interpretazione, che deve essere più conforme possibile alla Costituzione,

solo se questa interpretazione non è possibile si può procedere con l’iter; per omesso

tentativo di interpretazione conforme, la Corte può dichiarare la questione

manifestamente inammissibile; così la Corte Costituzionale non viene coinvolta e si

accentua il ruolo dei giudici ordinari)

(leg. 87/53) Oggetti del giudizio: leggi, atti aventi forza di legge, anche leggi

costituzionali (rispettando i principi supremi della Costituzione, non modificabili, ex.

forma di Stato); non sono oggetti del giudizio: fonti secondarie (se il regolamento non

rispetta la legge superiore verrà dichiarato illegittimo da un giudice), regolamenti

parlamentari (non hanno forza di legge), fonti comunitarie (procedimenti troppo

complessi)

controllo su vizi formali (=l’atto non è stato emanato secondo le regole

costituzionali che presiedono al suo procedimento di formazione)/di incompetenza

(=l’organo che ha emanato l’atto non era dotato della competenza di farlo)/ sostanziali

(=l’atto viola una norma costituzionale, né procedimentale né attributiva di una

competenza) a seconda del tipo di norma costituzionale: contenente

→cambiano

regole→contiene una fattispecie determinata e una legge è illegittima se viola quella

regola ; principi→indica un valore che

Dettagli
A.A. 2022-2023
90 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraalbano733 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Gratteri Andrea.