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STATO ORDINAMENTO; STATO PERSONA; STATO COMUNITÀ:
Bisogna dunque fare una distinzione tra queste tre nozioni di stato:
Stato Persona:
Termine utilizzato per indicare l’apparato dello stato, l’organizzazione del potere pubblico, i
soggetti che governano.
Stato Comunità:
indica l’intera organizzazione sociale, la società civile pluralistica dotata di propri ordinamenti,
organizzazioni e di autonomia.
Stato Ordinamento:
Indica l’insieme dei due fenomeni, ovvero la somma di Stato Persona e Stato Comunità
Esempi:
Il termine **"Stato persona"** si usa per descrivere l'insieme di tutte le persone, gli organi e le
istituzioni che compongono e rappresentano lo Stato, cioè coloro che *esercitano il potere
pubblico* e prendono decisioni per conto dei cittadini. Immagina lo Stato come una grande
organizzazione, e la "persona" dello Stato è composta da tutti i suoi "dipendenti" e
"responsabili", come i ministri, i parlamentari, i giudici, e persino le forze dell'ordine, che
agiscono per far funzionare e rispettare le regole dello Stato, Come:
1. Il Presidente della Repubblica:
Rappresenta uno degli incarichi più alti dello Stato italiano. Quando il Presidente della
Repubblica firma una legge o partecipa a cerimonie ufficiali, sta *agendo per lo Stato* e
rappresentando la "persona" dello Stato a livello nazionale e internazionale. Non agisce per
conto proprio ma in quanto rappresentante dell’Italia.
2. Il Parlamento:
Composto da deputati e senatori, il Parlamento è il luogo in cui si fanno le leggi. I parlamentari
discutono, votano e approvano le leggi, rappresentando gli interessi dei cittadini. Anche qui, non
agiscono come individui, ma come componenti di un organo dello Stato.
3. Il Sindaco e il Comune:
Quando il sindaco prende decisioni per una città, sta agendo come *parte della "persona" dello
Stato*. Anche se il sindaco è responsabile solo di un Comune specifico, rappresenta il potere
dello Stato a livello locale.
Il termine “Stato comunità"si riferisce a tutti i cittadini e alle organizzazioni sociali che,
insieme, formano la società di un Paese. Questo concetto non riguarda solo chi governa o chi fa
parte dell’apparato dello Stato, ma include tutta la popolazione, le associazioni, i movimenti, le
imprese, le organizzazioni no-profit e qualsiasi altra realtà sociale che fa parte della vita del
Paese. Si parla quindi della comunità nel suo insieme, che contribuisce in modo autonomo e
diversificato a far vivere e crescere lo Stato, come:
1. Cittadini comuni:
Tutti noi, come singoli cittadini, siamo parte dello "Stato comunità". Che si partecipi alla vita
politica attraverso il voto o si viva secondo le leggi del Paese, siamo tutti parte della società
civile che caratterizza lo Stato.
2. Associazioni e organizzazioni no-profit:
Organizzazioni come la Croce Rossa, le associazioni di volontariato, i gruppi culturali e sportivi,
e le ONG sono parte dello Stato comunità perché promuovono iniziative e servizi per la
popolazione. Queste realtà non dipendono dallo Stato, ma lavorano con autonomia,
contribuendo al benessere della società.
3. Imprese e datori di lavoro:
Le aziende, sia grandi che piccole, fanno parte della struttura sociale e contribuiscono
all’economia dello Stato. Creano lavoro, innovazione e sviluppo economico, e quindi
partecipano alla vita dello Stato in modo autonomo.
4. Comunità religiose:
Le organizzazioni religiose, come la Chiesa Cattolica o altre confessioni, sono parte dello Stato
comunità. Pur essendo indipendenti dallo Stato, influenzano valori, norme sociali e aiutano a
creare un senso di identità nella comunità.
5. Sindacati e movimenti sociali:
Questi gruppi rappresentano diversi interessi e settori della società, come lavoratori e studenti.
Anche se non sono parte dello Stato in senso stretto, agiscono per rappresentare e proteggere i
diritti di specifiche categorie, contribuendo al dibattito pubblico e sociale.
Quindi, *"Stato comunità"* indica l’intera società civile che vive, interagisce e costruisce lo Stato,
ma senza essere parte dell’apparato governativo. È come il lato "sociale" dello Stato, fatto di
persone e organizzazioni che, con autonomia e diversità, contribuiscono alla vita e allo sviluppo
del Paese.
QUINDI:
Il tema di "Stato come persona giuridica" e "Stato come ordinamento giuridico" è
complesso, ma possiamo semplificarlo per comprenderne le implicazioni fondamentali e i
problemi che solleva.
Stato come Persona Giuridica e Stato come Ordinamento Giuridico: Due Facce della
Stessa Medaglia
Quando parliamo dello Stato come persona giuridica, intendiamo l’idea di uno Stato che agisce
come soggetto unico e autonomo nei rapporti giuridici. Questo concetto aiuta a considerare lo
Stato come se fosse una persona fisica che ha diritti e doveri e può entrare in rapporto con altre
persone o entità. Per esempio, lo Stato può possedere beni, stipulare contratti, esprimere una
volontà, e quindi può essere considerato come un "individuo" che agisce.
Dall’altro lato, lo Stato come ordinamento giuridico è l’insieme delle regole e degli organi che
compongono lo Stato, e non solo il soggetto che agisce. Qui lo Stato è visto come un sistema
normativo che disciplina i comportamenti dei cittadini, degli organi dello Stato e dei poteri
pubblici, organizzandoli in un unico quadro giuridico. (Art.7)
Questi due concetti non sono alternativi, ma sono due facce della stessa medaglia. Non si può
abbandonare uno dei due concetti perché lo Stato ha sia un aspetto di "persona" (che
interagisce e agisce) sia un aspetto di "ordinamento" (che struttura e regola).
Stato come Persona Giuridica: Il Problema degli Organi e delle Persone Fisiche
Se consideriamo lo Stato come una persona giuridica, ci chiediamo come effettivamente questo
possa "agire" nel mondo reale. La risposta è che *lo Stato agisce tramite i suoi organi*, come il
Presidente della Repubblica, i ministri, i parlamentari, ecc. Questi "organi" sono figure (o gruppi)
che rappresentano lo Stato, cioè esercitano la volontà e i poteri che l'ordinamento assegna allo
Stato.
Cos’è un organo?
Un organo è un’entità (persona fisica o gruppo) che esercita poteri o funzioni in nome dello
Stato. Non possiamo dire che un organo sia solo una persona fisica, né solo una "carica".
L'organo è un "ruolo giuridico" che implica l’esercizio di poteri e funzioni stabiliti dalla legge.
-Teoria oggettiva e soggettiva dell’organo:
Secondo la teoria soggettiva, l’organo è la persona fisica che detiene il potere (es. "il
Presidente della Repubblica" è la persona fisica che rappresenta la Repubblica). Ma questa
teoria ha un limite: se la persona fisica muore o si dimette, l'organo non cessa di esistere. Per
questo, si afferma la teoria oggettiva, in cui l’organo è considerato l’insieme delle competenze e
dei poteri assegnati dall'ordinamento, indipendenti dalla persona che li esercita. In pratica, è
una combinazione: l’organo esiste per via dei poteri giuridici assegnati (oggettivo), ma è anche
esercitato da una persona fisica (soggettivo).
Quindi, un organo dello Stato, come il Presidente della Repubblica, non è solo la persona che
attualmente riveste quel ruolo. L’organo è permanente e continuo, indipendentemente da chi lo
esercita in un dato momento.
*PROROGA E PROROGATIO
Nel testo costituzionale sono presenti disposizioni di carattere oggettivo e di carattere
soggettivo:
• Elemento soggettivo : disposizioni che mi dicono come un certo organo viene costituito ,
quanto durerà in carica, come si provvederà al rinnovo dello stesso (ex. art. 83-86-85.86);
• Elemento oggettivo : disposizioni che si occupano delle competenze (ex. art. 87-88-89).
Si tratta di uno schema che si ripete lungo il testo costituzionale.
La distinzione tra elemento oggettivo ed elemento soggettivo dell’organo non è soltanto una
storiella, ma nel testo costituzionale quando parliamo della disciplina degli organi si trovano
sempre disposizioni
su come l’organo viene costituito, da quante persone è composto, per quanto rimane in carica,
come si procede ad un eventuale sostituzione (elemento soggettivo) e altre che si occupano
delle competenze,
del potere (elemento oggettivo), questo schema si ripete in tutta la Costituzione.
Ad esempio -> Il Parlamento. A partire dall’art.56 si definisce l’elemento soggettivo di tale
organo, si tratta di un organo collegiale, formatosi dopo un concorso elettorale, il suo mandato è
di 5 anni (una
legislatura), la durata della legislatura può variare, essere interrotta anticipatamente, come
quando il parlamento viene sciolto e dunque il termine del mandato viene anticipato.
soffermiamo
Ci adesso su alcuni aspetti particolari che possono riguardare l’elemento
soggettivo dell’organo. In generale i titolari degli organi vengono preposti all’organo attraverso
un provvedimento di nomina o una tornata elettorale e il provvedimento con il quale si individua
il titolare di un organo è
accompagnato dall’indicazione di una data entro la quale le funzioni del titolare cessano e si
deve procedere al rinnovo dell’elemento soggettivo titolare dell’organo.
Se alla scadenza l’elemento soggettivo dell’organo non è stato rinnovato, o per un motivo x non
potrà occuparsi della competenza attribuitagli, che succede? Si ferma quella potestà che
quell’organo aveva? Dietro queste domande vi è una questione pendente: è venuto meno
l’elemento
Soggettivo, ma la competenza rimane lì in attesa di essere esercitata. Questa competenza ha
una ragione pubblica.
L’art.60 Cost., e l’art.61 Cost. disciplinano gli istituti della proroga e della prorogatio delle
camere:
l’organo, seppur scaduto, può proiettare in avanti le sue attività entro i termini previsti dal testo
costituzionale.
Proroga: istituto supplenza del PDR, articoli 86, 60.
L’art.86 Cost. disciplina l’istituto della supplenza del Presidente Della Repubblica.
Nel disciplinare la supplenza del PDR, si preoccupa di assicurare all’ordinamento l’esistenza di
un vertice istituzionale, anche nel caso in cui questo sia impedito nell’esercizio delle sue
funzioni o, nei casi più estremi, come un impedimento permanente, dimissioni o morte del PDR.
*Prevede un’impossibilità per il PDR di svolgere le