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STATO ORDINAMENTO; STATO PERSONA; STATO COMUNITÀ:

Bisogna dunque fare una distinzione tra queste tre nozioni di stato:

Stato Persona:

Termine utilizzato per indicare l’apparato dello stato, l’organizzazione del potere pubblico, i

soggetti che governano.

Stato Comunità:

indica l’intera organizzazione sociale, la società civile pluralistica dotata di propri ordinamenti,

organizzazioni e di autonomia.

Stato Ordinamento:

Indica l’insieme dei due fenomeni, ovvero la somma di Stato Persona e Stato Comunità

Esempi:

Il termine **"Stato persona"** si usa per descrivere l'insieme di tutte le persone, gli organi e le

istituzioni che compongono e rappresentano lo Stato, cioè coloro che *esercitano il potere

pubblico* e prendono decisioni per conto dei cittadini. Immagina lo Stato come una grande

organizzazione, e la "persona" dello Stato è composta da tutti i suoi "dipendenti" e

"responsabili", come i ministri, i parlamentari, i giudici, e persino le forze dell'ordine, che

agiscono per far funzionare e rispettare le regole dello Stato, Come:

1. Il Presidente della Repubblica:

Rappresenta uno degli incarichi più alti dello Stato italiano. Quando il Presidente della

Repubblica firma una legge o partecipa a cerimonie ufficiali, sta *agendo per lo Stato* e

rappresentando la "persona" dello Stato a livello nazionale e internazionale. Non agisce per

conto proprio ma in quanto rappresentante dell’Italia.

2. Il Parlamento:

Composto da deputati e senatori, il Parlamento è il luogo in cui si fanno le leggi. I parlamentari

discutono, votano e approvano le leggi, rappresentando gli interessi dei cittadini. Anche qui, non

agiscono come individui, ma come componenti di un organo dello Stato.

3. Il Sindaco e il Comune:

Quando il sindaco prende decisioni per una città, sta agendo come *parte della "persona" dello

Stato*. Anche se il sindaco è responsabile solo di un Comune specifico, rappresenta il potere

dello Stato a livello locale.

Il termine “Stato comunità"si riferisce a tutti i cittadini e alle organizzazioni sociali che,

insieme, formano la società di un Paese. Questo concetto non riguarda solo chi governa o chi fa

parte dell’apparato dello Stato, ma include tutta la popolazione, le associazioni, i movimenti, le

imprese, le organizzazioni no-profit e qualsiasi altra realtà sociale che fa parte della vita del

Paese. Si parla quindi della comunità nel suo insieme, che contribuisce in modo autonomo e

diversificato a far vivere e crescere lo Stato, come:

1. Cittadini comuni:

Tutti noi, come singoli cittadini, siamo parte dello "Stato comunità". Che si partecipi alla vita

politica attraverso il voto o si viva secondo le leggi del Paese, siamo tutti parte della società

civile che caratterizza lo Stato.

2. Associazioni e organizzazioni no-profit:

Organizzazioni come la Croce Rossa, le associazioni di volontariato, i gruppi culturali e sportivi,

e le ONG sono parte dello Stato comunità perché promuovono iniziative e servizi per la

popolazione. Queste realtà non dipendono dallo Stato, ma lavorano con autonomia,

contribuendo al benessere della società.

3. Imprese e datori di lavoro:

Le aziende, sia grandi che piccole, fanno parte della struttura sociale e contribuiscono

all’economia dello Stato. Creano lavoro, innovazione e sviluppo economico, e quindi

partecipano alla vita dello Stato in modo autonomo.

4. Comunità religiose:

Le organizzazioni religiose, come la Chiesa Cattolica o altre confessioni, sono parte dello Stato

comunità. Pur essendo indipendenti dallo Stato, influenzano valori, norme sociali e aiutano a

creare un senso di identità nella comunità.

5. Sindacati e movimenti sociali:

Questi gruppi rappresentano diversi interessi e settori della società, come lavoratori e studenti.

Anche se non sono parte dello Stato in senso stretto, agiscono per rappresentare e proteggere i

diritti di specifiche categorie, contribuendo al dibattito pubblico e sociale.

Quindi, *"Stato comunità"* indica l’intera società civile che vive, interagisce e costruisce lo Stato,

ma senza essere parte dell’apparato governativo. È come il lato "sociale" dello Stato, fatto di

persone e organizzazioni che, con autonomia e diversità, contribuiscono alla vita e allo sviluppo

del Paese.

QUINDI:

Il tema di "Stato come persona giuridica" e "Stato come ordinamento giuridico" è

complesso, ma possiamo semplificarlo per comprenderne le implicazioni fondamentali e i

problemi che solleva.

Stato come Persona Giuridica e Stato come Ordinamento Giuridico: Due Facce della

Stessa Medaglia

Quando parliamo dello Stato come persona giuridica, intendiamo l’idea di uno Stato che agisce

come soggetto unico e autonomo nei rapporti giuridici. Questo concetto aiuta a considerare lo

Stato come se fosse una persona fisica che ha diritti e doveri e può entrare in rapporto con altre

persone o entità. Per esempio, lo Stato può possedere beni, stipulare contratti, esprimere una

volontà, e quindi può essere considerato come un "individuo" che agisce.

Dall’altro lato, lo Stato come ordinamento giuridico è l’insieme delle regole e degli organi che

compongono lo Stato, e non solo il soggetto che agisce. Qui lo Stato è visto come un sistema

normativo che disciplina i comportamenti dei cittadini, degli organi dello Stato e dei poteri

pubblici, organizzandoli in un unico quadro giuridico. (Art.7)

Questi due concetti non sono alternativi, ma sono due facce della stessa medaglia. Non si può

abbandonare uno dei due concetti perché lo Stato ha sia un aspetto di "persona" (che

interagisce e agisce) sia un aspetto di "ordinamento" (che struttura e regola).

Stato come Persona Giuridica: Il Problema degli Organi e delle Persone Fisiche

Se consideriamo lo Stato come una persona giuridica, ci chiediamo come effettivamente questo

possa "agire" nel mondo reale. La risposta è che *lo Stato agisce tramite i suoi organi*, come il

Presidente della Repubblica, i ministri, i parlamentari, ecc. Questi "organi" sono figure (o gruppi)

che rappresentano lo Stato, cioè esercitano la volontà e i poteri che l'ordinamento assegna allo

Stato.

Cos’è un organo?

Un organo è un’entità (persona fisica o gruppo) che esercita poteri o funzioni in nome dello

Stato. Non possiamo dire che un organo sia solo una persona fisica, né solo una "carica".

L'organo è un "ruolo giuridico" che implica l’esercizio di poteri e funzioni stabiliti dalla legge.

-Teoria oggettiva e soggettiva dell’organo:

Secondo la teoria soggettiva, l’organo è la persona fisica che detiene il potere (es. "il

Presidente della Repubblica" è la persona fisica che rappresenta la Repubblica). Ma questa

teoria ha un limite: se la persona fisica muore o si dimette, l'organo non cessa di esistere. Per

questo, si afferma la teoria oggettiva, in cui l’organo è considerato l’insieme delle competenze e

dei poteri assegnati dall'ordinamento, indipendenti dalla persona che li esercita. In pratica, è

una combinazione: l’organo esiste per via dei poteri giuridici assegnati (oggettivo), ma è anche

esercitato da una persona fisica (soggettivo).

Quindi, un organo dello Stato, come il Presidente della Repubblica, non è solo la persona che

attualmente riveste quel ruolo. L’organo è permanente e continuo, indipendentemente da chi lo

esercita in un dato momento.

*PROROGA E PROROGATIO

Nel testo costituzionale sono presenti disposizioni di carattere oggettivo e di carattere

soggettivo:

• Elemento soggettivo : disposizioni che mi dicono come un certo organo viene costituito ,

quanto durerà in carica, come si provvederà al rinnovo dello stesso (ex. art. 83-86-85.86);

• Elemento oggettivo : disposizioni che si occupano delle competenze (ex. art. 87-88-89).

Si tratta di uno schema che si ripete lungo il testo costituzionale.

La distinzione tra elemento oggettivo ed elemento soggettivo dell’organo non è soltanto una

storiella, ma nel testo costituzionale quando parliamo della disciplina degli organi si trovano

sempre disposizioni

su come l’organo viene costituito, da quante persone è composto, per quanto rimane in carica,

come si procede ad un eventuale sostituzione (elemento soggettivo) e altre che si occupano

delle competenze,

del potere (elemento oggettivo), questo schema si ripete in tutta la Costituzione.

Ad esempio -> Il Parlamento. A partire dall’art.56 si definisce l’elemento soggettivo di tale

organo, si tratta di un organo collegiale, formatosi dopo un concorso elettorale, il suo mandato è

di 5 anni (una

legislatura), la durata della legislatura può variare, essere interrotta anticipatamente, come

quando il parlamento viene sciolto e dunque il termine del mandato viene anticipato.

soffermiamo

Ci adesso su alcuni aspetti particolari che possono riguardare l’elemento

soggettivo dell’organo. In generale i titolari degli organi vengono preposti all’organo attraverso

un provvedimento di nomina o una tornata elettorale e il provvedimento con il quale si individua

il titolare di un organo è

accompagnato dall’indicazione di una data entro la quale le funzioni del titolare cessano e si

deve procedere al rinnovo dell’elemento soggettivo titolare dell’organo.

Se alla scadenza l’elemento soggettivo dell’organo non è stato rinnovato, o per un motivo x non

potrà occuparsi della competenza attribuitagli, che succede? Si ferma quella potestà che

quell’organo aveva? Dietro queste domande vi è una questione pendente: è venuto meno

l’elemento

Soggettivo, ma la competenza rimane lì in attesa di essere esercitata. Questa competenza ha

una ragione pubblica.

L’art.60 Cost., e l’art.61 Cost. disciplinano gli istituti della proroga e della prorogatio delle

camere:

l’organo, seppur scaduto, può proiettare in avanti le sue attività entro i termini previsti dal testo

costituzionale.

Proroga: istituto supplenza del PDR, articoli 86, 60.

L’art.86 Cost. disciplina l’istituto della supplenza del Presidente Della Repubblica.

Nel disciplinare la supplenza del PDR, si preoccupa di assicurare all’ordinamento l’esistenza di

un vertice istituzionale, anche nel caso in cui questo sia impedito nell’esercizio delle sue

funzioni o, nei casi più estremi, come un impedimento permanente, dimissioni o morte del PDR.

*Prevede un’impossibilità per il PDR di svolgere le

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A.A. 2024-2025
82 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuli287 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Verde Giuseppe.