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POSSONO ESSERE NATURALI COME MONTI E FIUMI O ARTIFICIALI TRACCIATI DA CRITERI
.
UMANI
2.1.2. M ARE TERRITORIALE
I S ,
L MARE TERRITORIALE È PARTE INTEGRANTE DEL TERRITORIO DELLO TATO DOVE QUESTO
, ,
ESERCITA PIENA SOVRANITÀ REGOLANDO NAVIGAZIONE RISORSE MARINE E PROTEZIONE
’ . T ,
DELL AMBIENTE MARINO UTTAVIA LE NAVI DI ALTRE NAZIONI GODONO DI LIBERTÀ DI
.
NAVIGAZIONE GARANTITA DAL DIRITTO INTERNAZIONALE
2.2. Popolo
Il popolo è l’insieme di individui che costituiscono una comunità organizzata, legati da vari
rapporti. La definizione di popolo può basarsi su criteri etnici, linguistici o culturali.
2.2.1. C ITTADINANZA
L ,
A CITTADINANZA CONFERISCE DIRITTI E DOVERI AGLI INDIVIDUI DEFINENDO IL POPOLO DI UNO
S ’ . G
TATO E REGOLANDO LA LORO INTERAZIONE CON L ORDINAMENTO GIURIDICO LI
APPARTENENTI AL POPOLO SONO SOGGETTI ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI STABILITI DALLO
S .
TATO
2.3. Sovranità
La sovranità è il potere supremo che uno Stato esercita all’interno del proprio territorio,
permettendo il governo senza interferenze esterne. Essa implica l’assenza di un’autorità superiore,
conferendo al governo il diritto di legiferare e stabilire politiche pubbliche.
2.3.1. E
VOLUZIONE DELLA SOVRANITÀ
L ,
A SOVRANITÀ CONTEMPORANEA STA EVOLVENDO INFLUENZATA DALLE RELAZIONI
,
INTERNAZIONALI DALLA GLOBALIZZAZIONE E DALLE DINAMICHE DI INTERDIPENDENZA TRA
S . G S ,
TATI LI TATI DEVONO SPESSO COOPERARE SU QUESTIONI TRANSNAZIONALI
, ’U E .
CONDIVIDENDO PARTE DELLA LORO SOVRANITÀ COME NEL CASO DELL NIONE UROPEA
3. La Comunità degli Stati e le fonti dell’ordinamento internazionale
Un tema particolarmente dibattuto, di grande rilevanza per il diritto costituzionale, è il rapporto tra
ordinamento statale e diritto internazionale. Si discute se siano sistemi giuridici distinti e separati o
«superiorità»
parti di un unico sistema complessivo, all’interno del quale stabilire la dell’uno
sull’altro.
3.1. Approccio dualista e monista
Il dualismo sottolinea l’indipendenza reciproca tra ordinamenti statali e internazionale,
considerandoli autonomi e non riconducibili a un sistema unico. Al contrario, il monismo
sostiene l’unicità dell’ordinamento giuridico, affermando la prevalenza del diritto
internazionale su quello interno. Secondo Kelsen, la validità del diritto nazionale
dipenderebbe dal diritto internazionale, che rappresenterebbe un ordinamento
preminente.
3.2. Aspetti rilevanti delle due impostazioni
Entrambi gli approcci evidenziano aspetti significativi del fenomeno considerato: la diversità
dei sistemi delle fonti tra ordinamento statale e internazionale; la tendenziale omogeneità
dei valori giuridici implicati nei diversi sistemi territoriali; l’oggetto e i destinatari delle fonti,
che riguardano principalmente gli individui da un lato e le relazioni internazionali dall’altro.
Pur apparendo poco convincente l’idea di subordinazione dell’ordinamento interno a quello
internazionale, il monismo è compatibile con la “superiorità” del diritto internazionale,
capace di creare obblighi giuridici per gli Stati, fondati su principi di riconosciuta civiltà
giuridica.
3.3. Influenza del diritto internazionale sulle costituzioni nazionali
È fondamentale considerare come l’evoluzione delle relazioni tra Stati e il riconoscimento di
elevati livelli di tutela dei diritti umani conferiscano al diritto internazionale contenuti
imprescindibili, come dimostrano le recenti esperienze di transizione costituzionale nei
paesi ex-comunisti dell’est europeo. I diritti umani e le libertà fondamentali vengono
sempre più elevati a principi giuridici di riferimento.
Allo stesso tempo, gli ordinamenti nazionali mostrano un crescente interesse per la
protezione di valori fondamentali della convivenza civile, evidente anche nell’attività
giurisprudenziale delle Corti supreme. La rigidità della Costituzione è spesso temperata
dalla necessità di garantire diritti e libertà fondamentali, portando molti Stati a introdurre
procedure di revisione per una maggiore flessibilità nell’applicazione delle norme.
Si assiste così a un processo di integrazione di valori, obiettivi e norme tra i vari ordinamenti
giuridici.
3.4. L’Unione Europea
L’Unione Europea (UE) rappresenta un’entità giuridica di straordinaria rilevanza nel
panorama internazionale. Essa incarna un sistema di integrazione tra Stati membri,
stabilendo legami economici, sociali e politici.
3.5. Struttura dell’Unione Europea
L’Unione è composta da istituzioni che svolgono ruoli distinti, come il Parlamento Europeo,
il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione Europea. Questi organi lavorano in
sinergia per definire e attuare le politiche comuni, tutelando i diritti dei cittadini europei.
3.6. Il diritto dell’Unione Europea
Il diritto dell’Unione è caratterizzato dalla sua natura sovranazionale, superando le
legislazioni nazionali. Le norme europee, come i trattati e i regolamenti, sono vincolanti per
gli Stati membri e per i loro cittadini.
4. La Costituzione italiana e il diritto internazionale
A) Prevalenza del diritto consuetudinario generale e vincoli derivanti
dagli obblighi internazionali
La Costituzione italiana mira a rendere permeabile l’ordinamento giuridico statale al diritto
internazionale. L’articolo 10, comma 1, regola l’adattamento automatico dell’ordinamento interno
«norme
alle del diritto internazionale generalmente riconosciute», che rappresentano un
patrimonio di principi universalmente affermati. Di conseguenza, l’ordinamento italiano è
obbligato a recepirle, integrandole automaticamente nel diritto interno.
Tuttavia, l’adattamento automatico solleva interrogativi sui limiti di tale integrazione. Si può
affermare la prevalenza della normativa di derivazione internazionalistica rispetto a quella interna,
sia di livello primario che costituzionale. Un esempio emblematico è l’immunità dalla giurisdizione
civile riconosciuta agli agenti diplomatici per atti compiuti come privati, dove il contrasto con la
Costituzione è apparente e si risolve attraverso il principio di specialità: l’immunità è funzionale alla
garanzia della missione diplomatica, tutelata dal diritto internazionale e dalle disposizioni
«accredita
costituzionali. In particolare, l’art. 87 stabilisce che il Presidente della Repubblica e
riceve i rappresentanti diplomatici».
La Costituzione riconosce anche la preminenza del diritto sovranazionale rispetto all’ordinamento
giuridico statale, come indicato nell’art. 117, comma 1, che stabilisce che la potestà legislativa deve
essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dal diritto comunitario e dagli obblighi
internazionali.
B) La condizione giuridica dello straniero
Un’ulteriore apertura al diritto internazionale è presente nell’art. 2, comma 2, che stabilisce che la
condizione giuridica dello straniero deve essere disciplinata in conformità alle norme
consuetudinarie e ai trattati internazionali. Questa norma richiede una riserva di legge statale
rinforzata, imponendo al legislatore di conformarsi alle disposizioni internazionali.
La giurisprudenza costituzionale chiarisce che la condizione dello straniero non deve comportare
trattamenti giuridici peggiorativi rispetto ai cittadini. I diritti inviolabili spettano a tutti gli esseri
umani, indipendentemente dalla loro appartenenza a una comunità politica. Tuttavia, il legislatore
ordinario ha ampi margini di discrezionalità nella regolazione dell’ingresso e del soggiorno degli
stranieri, limitata solo dal vincolo di evitare scelte manifestamente irragionevoli.
Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, riguardante la condizione dello straniero, stabilisce che
gli stranieri godono dei diritti civili attribuiti ai cittadini italiani, salvo diverse disposizioni delle
convenzioni internazionali. Gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano
beneficiano di diritti civili, talvolta subordinati a una condizione di reciprocità.
C) L’estradizione del cittadino
L’estradizione del cittadino è disciplinata dall’art. 26, comma 1, che stabilisce che essa è consentita
solo se prevista da convenzioni internazionali e non è ammessa per reati politici. Questo istituto
giuridico rappresenta una forma di cooperazione tra Stati per la giustizia e deve rispettare le
condizioni stabilite nelle convenzioni. «reato
La giurisprudenza ha chiarito che la nozione di politico» non si basa sull’art. 8 c.p., ma su
norme costituzionali che tutelano la persona umana, vietando l’estradizione per reati politici e
garantendo protezione da pretese punitive di Stati con valori incompatibili con quelli della
Costituzione italiana. La Corte di Cassazione ha stabilito che alcuni reati possono essere considerati
politici se mirano a tutelare libertà fondamentali, a condizione che non contrastino con i valori
della Carta fondamentale.
La legge costituzionale n. 1 del 1967 stabilisce che il divieto di estradizione per reati politici non si
applica ai delitti di genocidio. Nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale nell’Unione
Europea, il mandato d’arresto europeo ha sostituito l’estradizione, creando un sistema semplificato
di consegna basato sul riconoscimento reciproco delle decisioni giurisdizionali.
D) Il diritto d’asilo
Il diritto d’asilo rappresenta un’ulteriore apertura della Costituzione verso l’ordinamento
internazionale. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo sancisce il diritto di ogni individuo
di cercare protezione dalle persecuzioni, un principio richiamato anche nell’art. 18 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea. La Costituzione italiana riconosce il diritto d’asilo, il quale
deve essere disciplinato dalla legge statale.
Attualmente, non esiste una regolamentazione specifica dell’asilo, ma si riconosce che la previsione
costituzionale configura un diritto soggettivo del richiedente, che può far valere la sua domanda sul
territorio italiano. Le norme europee e nazionali stabiliscono i criteri per il riconoscimento dello
status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
E) Stato e Chiesa cattolica: il regime concordatario
Lo Stato italiano ha storicamente dimostrato un interesse particolare nei confronti della Chiesa
cattolica, considerata la sua presenza secolare nel territorio e il profondo legame con la cultura
italiana. La Costituzione, attraverso i