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PER ORA SALTO LA PARTE DI STATO E SOCIETÀ MULTICULTURALE
Regola di maggioranza come tecnica che serve ad una collegialità per assumere una decisione. Quando si deve
decidere qualcosa non si può decidere all’unanimità, maggioranza può essere di vario genere: semplice o relativa e
assoluta. La prima è la maggioranza di chi vota, assoluta si fa riferimento alla maggioranza dei componenti di un
collegio, se una legge deve essere approvata a maggioranza assoluta è metà più uno. Nel parlamento si decide a
maggioranza e ciò comporta il rischio della “tirannia della maggioranza” cioè le costituzioni si preoccupano di
rispettare/tutelare anche la minoranza attraverso tanti modi: il fatto stesso che c’è una corte costituzionale che può
dichiarare una legge illegittima, il fatto che per approvare alcune leggi non basta la maggioranza semplice ma è
richiesta la maggioranza assoluta o anche un quorum più alto, l’esistenza di referendum abrogativi e costituzionali.
Parliamo di Costituzione
Se ne parla per descrivere un sistema politico, se ne parla facendo riferimento a quali sono i valori fondanti di una
determinata società, se ne parla soprattutto come testo/documento normativo. Come si arriva ad una Costituzione?
Ci possono essere insurrezioni, guerre civili, momenti storici di particolare rilevanza che spingono uno Stato a
cambiare qualcosa, all’origine c’è l’idea che la Costituzione deve servire a limitare il potere statale a favore delle
libertà e diritti dell’individuo. Statuto Albertino è una carta costituzionale che diversamente da quella francese non
nasce a seguito di una vera e propria rivoluzione ma ci sono stati una serie di moti di indipendenza e nel 1848 una
richiesta al sovrano Carlo Alberto di concedere una carta costituzionale. È come se il sovrano si autolimitasse,
questa è un pò l’idea dello statuto Albertino. La caratteristica che si a erma nello statuto Albertino è che il re accetta
di dividere il potere legislativo con le due camere (su modello di quello inglese). Non è solo una costituzione
concessa ma è anche quella che non è mai stata revocata, è rimasta in vigore per 100 anni no all’entrata in vigore
della nostra carta costituzionale. Ci sono al suo interno meno articoli e più sintetici, delinea il quadro dei poteri del
sovrano, delle camere, del governo e indicazioni di quali sono le libertà fondamentali dei cittadini. Caratteristiche
della Costituzione sono: breve, concessa e essibile in contrapposizione a quelle rigide. Flessibile deriva dal fatto
che non è previsto nello statuto Albertino qualcosa che disciplini come cambiare eventualmente la Costituzione
stessa e cioè non prevede un procedimento per la modi ca e la revisione della carta stessa, in questo modo sovrani
possono cambiarla o derogare a qualche regola; infatti ci sono state delle deroghe come accadde nel regime
fascista che ha approvato leggi in contrasto con lo statuto Albertino senza che ci fosse nessuno che andasse a
sindacare su queste leggi, la rigidità invece è data dal fatto che è previsto un procedimento per la revisione della
Costituzione. Gli ultimi due articoli della nostra carta costituzionale sono dedicati a come si può cambiarla con un
procedimento più complesso rispetto a quello che serve per approvare una qualunque altra legge. Serve anche un
organo apposito in modo da valutare se quando viene approvata una legge questa segua i principi della carta
costituzionale (nel nostro caso è la corte costituzionale controlla che le leggi siano conformi a Costituzione). Questo
è possibile perché si parla di carte costituzionali scritte, nel Regno Unito non c’è una vera e propria Costituzione
scritta ma ci sono dei documenti scritti come la Magna Carta del 1215. In Italia il momento che segnò il passaggio
dallo statuto Albertino alla nostra carta costituzionale è il 1944 in cui c’è il patto di Salerno cioè quando il ministro
Badoglio e il comitato di liberazione nazionale in opposizione al regime fascista si incontrano e decidono di chiudere
la guerra e scon ggere la repubblica di Salò, rinviano alla ne della guerra qualunque discussione della forma
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monarchica o repubblicana, al tempo stesso il sovrano Vittorio Emanuele 3 abdica in favore del glio e lo nomina
luogotenente del regno cioè colui che svolge funzione di sovrano ma senza essere re a tutti gli e etti in quanto si
rinvia a dopo la guerra per decidere se ci sarà un re o meno. Uno dei primi decreti che emana è del 1944 in cui si
decide che sarà eletta al termine della guerra una assemblea costituente che avrà il compito di istituire una nuova
Costituzione. Nel 1946 viene emanato un nuovo decreto in cui si stabilisce che la scelta tra monarchia e repubblica
sarà decisa da un referendum il 2 giugno del 1946 (dopo il voto si elegge assemblea costituente). Il risultato anche
se non di tantissimo è a favore della Repubblica.
Assemblea costituente: volontà di costituire in una nuova forma l’ordinamento, si parla di potere costituente cioè
voler dare una nuova forma all’ordinamento. È un potere che la dottrina cioè gli studiosi de niscono caratterizzato
dall’assenza di vincoli. Se guardiamo alla nostra Costituzione vediamo che almeno un vincolo ce l’aveva cioè era
vincolata da una scelta cioè il popolo si era espresso a favore della Repubblica e l’assemblea costituente doveva
rispettare questa scelta. Una volta scritta la carta costituzionale il potere costituente si è esaurito, è cessato c’è un
potere costituito, vincolato dalla carta costituzionale. Il diritto può cambiare la carta costituzionale ma nel rispetto
dell’ART 1, ART 138 che dice cosa si può cambiare, ART 139 che dice cosa non si può cambiare. Non più possibilità
di eleggere una nuova assemblea costituente perché la nostra carta costituzionale non lo consente, il potere è ormai
costituito e questo viene esercitato nei limiti della costituzione (ART 1). Assemblea costituente ha completato la
Costituzione dopo 1 anno e mezzo, “commissione dei 75” cioè all’interno dell’assemblea son stati individuati 75
soggetti dedicati alla scrittura della carta che poi hanno presentato in assemblea. Il tutto si è concluso nel dicembre
del 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948.
Non tutta la carta costituzionale è stata in grado di produrre e etti in quanto la sua attuazione è stata un pò lenta,
inizia a funzionare nel 1956. I ritardi più evidenti riguardano il sistema regionale e il referendum. Le regioni iniziano
come enti autonomi a funzionare negli anni ’70 così come il referendum perché la legge che va in concreto a
disciplinare come si vota, come si raccolgono le rme… entra in vigore nel 1970 per questioni politiche.
Carta costituzionale composta da 139 articoli divisi in parti, all’inizio abbiamo i principi fondamentali (che in realtà
troviamo in tutta la Costituzione cioè i principi fondamentali non sono solo i primi 12 articoli), una parte dedicata
all’organizzazione e quindi quali sono le funzioni principali degli organi, una parte dedicata alla magistratura e in ne
le “garanzie costituzionali” cioè funzionamento della corte e il procedimento che serve per cambiare la carta
costituzionale. ART 13 sulla libertà personale riguarda la detenzione e ci dice che se un individuo viene arrestato
entro 48 ore deve essere portato davanti ad una autorità giudiziaria, disposizione speci ca che vincola il codice di
procedura penale. ART 111 disciplina il “giusto processo” cioè se all’inizio ci sono disposizioni più generali con una
serie di principi importanti come imparzialità del giudice, poi ci sono delle parti più speci che cioè io non posso
essere condannato se chi mi accusa in sede di processo si ri uta di rilasciare le dichiarazione davanti ad un giudice.
Quindi ci sono regole abbastanza puntuali e chiare.
In alcune circostanze nella carta costituzionale ci sono sono norme programmatiche cioè in qualche modo
costituiscono un programma di tipo politico che deve essere attuato dal legislatore, ad ex. ART 4 che sembra
rivolgersi al legislatore che deve rendere il diritto al lavoro a tutti i cittadini e ettivo. Norme programmatiche rispetto
a precettive cioè si impongono immediatamente ad ex. ART 13 (entro 48 h bisogna portare la persona arrestata
davanti ad una autorità giudiziaria). Agli inizi nel periodo tra il 1948 e il 1956 il controllo di costituzionalità era a dato
alla stessa magistratura che però aveva un orientamento di tipo conservatore e tendeva a rinviare il più possibile
l’applicazione di alcuni principi, per alcuni anni alcune norme sono rimaste sulla carta perché de nite
programmatiche cioè il legislatore non le applicava perché erano programmatiche. Quando entra in vigore nel 1956
questa distinzione tra programmatiche e percettive cade un pò in quanto si dice che tutte le norme sono giuridiche e
possono essere applicate direttamente dal giudice ad ex. per dichiarare l’incostituzionalità di una legge.
Ex. ART 40 diritto di sciopero, norma di carattere programmatico che da un lato è di carattere programmatico in
quanto vuole disciplinare chi ha diritto di sciopero ma in concreto a chi si rivolge? Questo va disciplinato dalla legge.
Distinzione che si fa a volte tra Costituzione formale e materiale in cui quella formale è quella scritta mentre quella
materiale sarebbe qualcosa di diverso dal testo scritto, ci sono state varie concezioni e secondo la tesi di C. Mortati
quella materiale sarebbe un sistema di valori che in un certo momento storico viene fatto proprio da una classe
governante. Ci sono valori che cambiano nel tempo e questo insieme, quando sono riconosciuti dalla collettività,
vanno a formare Costituzione materiale, se accettiamo questa tesi rischiamo di sganciarci dal testo cercando nuovi
valori. Alla ne si cerca di evitare il riferimento a quella materiale perché riferimento ambiguo che potrebbe aprire
spazio anche all’utilizzo di questo concetto in modo poco giuridico.
Revisione della Costituzione: gli articoli centrali sono due sul procedimento di revisione e sono ART 138 e ART139.
Procedimento aggravato, più complesso rispetto alla formazione di una legge ordinaria in quanto è prevista una
doppia delibera cioè una legge deve essere approvata dalla camera e dal senato in un testo uguale, nel caso di una
legge di revisione della Costituzione c‘è necessità di due delibere ad intervallo non minore di tre mesi. Se tra una
delibera e l’altra ci sono modi che allora si ritorna indiet