UE PNRR
l’azione statale per molti anni, oltre la durata del Governo che lo ha adottato.
2.7 La presidenza del Consiglio dei Ministri
Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente del Consiglio dispone di una struttura amministrativa di supporto, che
è la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La legge 400/1988, modificato dal decreto legislativo 303/1999, previsto
che gli uffici di diretta collaborazione del presidente del consiglio siano organizzati nel segretario generale della
presidenza del Consiglio dei Ministri, cui è preposto un segretario Generale nominato dal d.P.C.M.
2.8 Gli organi governativi non necessari
La legge 400/1988 ha razionalizzato una serie di organi governativi non necessari, già previsti dalla prassi. In
particolare:
- Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, nominato tra i ministri, può svolgere funzioni di supplenza del Presidente
del Consiglio in caso di assenza o impedimento. In pratica, la sua nomina serve spesso a valorizzare il peso di un
partito della coalizione diverso da quello del Presidente del Consiglio (es. Mattarella nel primo Governo D’Alema; Fini
nel secondo Berlusconi; D’Alema e Rutelli nel secondo Prodi; i vicepresidenti dei Governi Conte e Meloni).
- Il Consiglio di Gabinetto è uno strumento talvolta utilizzato dal Presidente del Consiglio per riunire i ministri
rappresentativi delle varie forze della coalizione.
- I Comitati interministeriali si distinguono in due categorie:
- quelli istituiti per legge, con composizione e competenze predeterminate, possono deliberare con effetti giuridici
verso l’esterno;
- quelli istituiti con decreto del Presidente del Consiglio, per esigenze provvisorie, su questioni specifiche: in questo
caso si parla spesso di comitati di ministri.
- I ministri senza portafoglio non sono preposti a un ministero ma ricevono specifiche deleghe dal Presidente del
Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri. Tali deleghe vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sono esercitate
all’interno di un dipartimento della Presidenza. In alcuni casi, è la legge stessa a prevedere queste figure (es. ministro
, rimettendo però al Presidente del Consiglio la decisione sulla delega.
per la funzione pubblica)
- I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro o il Presidente del Consiglio, esercitando le funzioni loro delegate
tramite decreto . Non fanno parte del Consiglio dei ministri né partecipano alla
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale)
formazione della politica generale del Governo. Possono intervenire nei lavori parlamentari in rappresentanza del
Governo, ma devono attenersi alle direttive del ministro. Possono anche partecipare ai Comitati di ministri solo in
funzione di supporto o sostituzione. Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio e di concerto con il ministro competente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Entrano in funzione dopo il giuramento davanti al Presidente del Consiglio. 40 di 112
- Tra i sottosegretari, ha un ruolo particolare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che è segretario
del Consiglio dei ministri: cura la verbalizzazione, conserva il registro delle deliberazioni e dirige l’Ufficio di
segreteria del Consiglio. Il Consiglio dei ministri approva la sua nomina nella prima seduta.
- I viceministri sono sottosegretari cui sono attribuite deleghe su intere aree di competenza
(in numero massimo di 10)
dipartimentale o direzioni generali. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza
diritto di voto, per riferire su materie delegate (legge 81/2001).
- I commissari straordinari del Governo sono nominati per realizzare obiettivi specifici definiti dal Governo o dal
Parlamento, o per esigenze di coordinamento tra amministrazioni statali. Sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri.
2.9 Gli strumenti per l’attuazione dell’indirizzo politico
Il Governo esercita una parte rilevante dell’indirizzo politico, ricorrendo a numerosi strumenti giuridici per realizzarlo.
In questo esercizio si presenta come un soggetto unitario di fronte agli altri organi costituzionali, e la sua rappresentanza
è affidata al Presidente del Consiglio. Questi controfirma leggi e atti aventi forza di legge, gestisce i rapporti con il
Presidente della Repubblica, assume decisioni nei procedimenti legislativi, può porre la questione di fiducia (con il
e manifesta all’esterno la volontà del Governo, ad esempio nei giudizi davanti alla
previo assenso del Consiglio dei ministri)
Corte costituzionale. Le linee generali dell’indirizzo politico e amministrativo del Governo sono espresse nel
programma di governo, elaborato dal Presidente del Consiglio e approvato dal Consiglio dei ministri. Tale programma è
alla base della mozione motivata su cui si fonda la fiducia iniziale da parte del Parlamento.
Per attuare il proprio indirizzo politico, il Governo dispone di vari strumenti giuridici:
- La direzione dell’amministrazione statale, che sarà approfondita successivamente.
- I poteri di condizionamento della funzione legislativa del Parlamento, esercitati nella fase di programmazione dei
lavori parlamentari e durante il procedimento legislativo.
- I poteri normativi propri, comprende l’adozione di atti aventi forza di legge e regolamenti.
(decreti legislativi e d.legge)
A partire dalla XII legislatura, si è affermata la figura del “Governo legislatore”, con un crescente utilizzo degli
strumenti normativi per incidere sull’ordinamento giuridico. Un ulteriore strumento essenziale per l’attuazione
dell’indirizzo politico è rappresentato dai poteri sostitutivi in capo al Presidente del Consiglio, che permettono di
intervenire in caso di inerzia da parte di organi statali, regionali o locali. La Costituzione già prevede il potere
sostitutivo nei confronti delle Regioni, con le dovute cautele a tutela della loro autonomia. Recentemente, questi poteri
sono stati valorizzati anche in relazione alla tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( ).
PNRR
2.10 Settori della politica governativa
Alcuni settori dell’indirizzo politico sono disciplinati da norme specifiche e da prassi che concentrano nel Governo il
potere decisionale. Tra questi:
a) Politica di bilancio e finanziaria: Il Governo ha la responsabilità primaria nella definizione della manovra
economico-finanziaria dello Stato. Elabora documenti fondamentali come il documento di programmazione economico-
finanziaria e il disegno di legge di bilancio. La Costituzione gli riserva l’iniziativa della legge di bilancio. Una volta
presentati al Parlamento, il Governo dirige l’iter decisionale anche grazie alle regole procedurali: tempi certi per
l’esame, divieto di emendamenti estranei, ecc. Dopo l’approvazione parlamentare, il Governo controlla la spesa
pubblica verificando la legittimità degli atti di spesa e il rispetto dei vincoli dell’Unione economica e monetaria. Questi
poteri di proposta, direzione e controllo fanno capo principalmente al Ministero dell’economia e delle finanze, che,
insieme alla Presidenza del Consiglio, ai ministeri degli interni e degli affari esteri, costituisce un centro fondamentale
dell’indirizzo politico. Il Ministero dell’economia interviene anche nella politica economica e territoriale, nella gestione
dei fondi strutturali europei, nelle partecipazioni statali e nelle politiche di coesione.
b) Politica estera: È incentrata sulla stipula dei trattati internazionali, sulle relazioni diplomatiche e sulla partecipazione
alle organizzazioni internazionali (soprattutto l’ONU). Su alcune categorie di trattati interviene il Parlamento tramite
leggi di autorizzazione alla ratifica (art. 80). Tuttavia, molti trattati di grande rilevanza politica sfuggono a questo
controllo per le modalità con cui vengono formati.
c) Politica europea: Il Governo partecipa alle decisioni dell’Unione europea tramite il Consiglio dei ministri e il
. L’azione è coordinata dal Presidente del Consiglio con l’ausilio di un apposito dipartimento. Sono previsti
COREPER
meccanismi per coinvolgere anche Parlamento e Regioni nella formazione delle politiche europee.
d) Politica militare: È tradizionalmente affidata al Governo, con un ruolo marginale e spesso posticipato del
Parlamento. La Costituzione (artt. 78 e 87) prevede che:
- le Camere deliberino lo stato di guerra e conferiscano i poteri necessari al Governo;
- il Presidente della Repubblica dichiari lo stato di guerra deliberato dal Parlamento;
- il Capo dello Stato abbia il comando delle forze armate e presieda il Consiglio supremo di difesa.
Nella prassi, però, le operazioni militari iniziano su iniziativa del Governo, attraverso un decreto-legge che avvia
l’intervento e copre i costi. Il Parlamento è poi chiamato a ratificare o convalidare l’intervento, come avvenuto in
Kuwait (1990), Kosovo (1999) e Afghanistan (2001). Il concetto classico di guerra si è trasformato: oggi si parla anche
di missioni militari, di peace keeping e peace enforcing, spesso sotto l’egida ONU. Questa evoluzione evidenzia
l’inadeguatezza della disciplina costituzionale, che si è finora mantenuta solo grazie al consenso parlamentare postumo.
Tuttavia, con la guerra in Iraq si è incrinato il consenso bipartisan, indebolendo la legittimazione costituzionale e
politica del Governo. Anche l’UE si sta dotando di una politica di sicurezza e difesa comune (artt. 42-45 TUE), orientata
a creare capacità operative, civili e militari, impiegabili all’esterno per la pace e la sicurezza. Il percorso verso una
difesa comune europea richiede una decisione unanime del Consiglio europeo, seguita da atti conformi alle rispettive
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Costituzioni nazionali. L’esecuzione di tali compiti spetta agli Stati membri, coadiuvati dalla Agenzia europea per la
difesa. La politica di sicurezza UE rispetta comunque gli obblighi degli Stati membri aderenti alla NATO.
e) Politica informativa e di sicurezza: È finalizzata alla tutela dello Stato democratico e delle sue istituzioni. Rientra
sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, che dirige i servizi segreti e gestisce il segreto di Stato, secondo
quanto stabilito dalla legge 124/2007. Il principio generale in democrazia è la pubblicità, ma il segreto di Stato
costituisce una deroga eccezionale, giustificata dalla necessità di proteggere l’“integrità della Repubblica”. Può riferirsi
a relazioni internazionali, difesa militare e istituzioni costituzionali. L’apposizione del segreto compete espressamente al
Presidente del Consiglio, e se riguarda documenti scritti, dev’essere annotata. I criteri di individuazione degli oggetti
coperti dal segreto sono fissati dal D.P.C.M. 7/2009, che stabilisce quattro livelli
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