Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
Riassunto esame Diritto costituzionale , Prof. Sciortino Antonella, libro consigliato Diritto costituzionale, Bin, Pitruzzella Pag. 1 Riassunto esame Diritto costituzionale , Prof. Sciortino Antonella, libro consigliato Diritto costituzionale, Bin, Pitruzzella Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale , Prof. Sciortino Antonella, libro consigliato Diritto costituzionale, Bin, Pitruzzella Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale , Prof. Sciortino Antonella, libro consigliato Diritto costituzionale, Bin, Pitruzzella Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale , Prof. Sciortino Antonella, libro consigliato Diritto costituzionale, Bin, Pitruzzella Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Anche cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto di voto per l'elezione del Parlamento. La legge cost.

1/2000 introdotto un terzo comma dell’art. 48, il quale riconosce il diritto di voto anche a tale categoria di

cittadini, rinviando alla legge una determinazione dei requisiti e delle modalità per l'esercizio del diritto.

I cittadini residenti all'estero dovranno votare in un'apposita circoscrizione elettorale, la circoscrizione

estero, nella quale vengono detti 12 deputati e sei senatori (legge cost. 1/2001). Il numero complessivo dei

deputati e dei senatori è stato lasciato invariato, mentre sono stati proporzionalmente ridotti i

parlamentari eletti sul territorio nazionale. La legge 459/2001 stabilisce le concrete modalità di voto.

Dall’elettorato attivo, va distinto l'elettorato passivo, che consiste nella capacità di essere eletto.

Il principio generale è quello dell'eleggibilità di tutti gli elettori, salvo restrizioni particolari previste dalla

Costituzione. Quest'ultima pone una restrizione concernente l'età: per essere eletti alla Camera dei deputati

occorre aver compiuto 25 anni (art. 56.3), mentre per essere eletti al Senato occorre avere almeno 40 anni

(art. 58.2). Per il resto si rinvia alla capacità elettorale, per cui se si perde l'elettorato attivo viene meno

quello passivo.

LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

Malgrado la proclamata eguaglianza nei diritti politici, in Italia le donne sono da sempre sottorappresentate

nelle istituzioni e in particolare nelle assemblee elettive. Non sono mancati tentativi di rimediare a questa

situazione attraverso congegni paritari inseriti nelle leggi elettorali, ma almeno all'inizio la Corte

costituzionale li ha bocciati: non per il loro obiettivo, ma per le tecniche impiegate: la sent. 422/1995,

censura la legge per le elezioni nei comuni minori per aver previsto un meccanismo che vieta che in una

lista i candidati di un sesso superino di oltre 2/3 i candidati dell'altro. Norme del genere non si propongono

di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati ma mirano ad

assicurare direttamente il risultato.

Le polemiche scatenate da questa sentenza hanno portato a una revisione dell'art. 51 Cost. e poi a un

ammorbidimento della stessa Corte costituzionale. Specie le leggi elettorali regionali hanno introdotto

meccanismi molto efficaci, come la preferenza di genere prevista dalla legge campana e promossa dalla

Corte costituzionale (sent. 4/2010). In seguito la legge 215/2012 teso l'applicazione della preferenza di

genere alle elezioni comunali.

7.3 INELEGGIBILITA’,INCOMPATIBILITA’ E INCANDIDABILITA’

L’ineleggibilità parlamentare consiste in un impedimento giuridico che non consente a chi si trova in una

delle cause ostative previste dalla legge di essere validamente eletto.

L'incompatibilità invece è quella situazione giuridica in cui il soggetto non può cumulare nello stesso tempo

la funziona di parlamentare con altra carica.

Le ineleggibilità mirano a garantire in prima istanza la libertà di voto e la parità di chances tra i candidati;

invece, le incompatibilità sono volte in special modo ad assicurare che l'imparziale esercizio delle funzioni

elettive non venga minacciato da conflitti di interessi o da motivi di ordine funzionale.

Sul piano degli effetti, le differenze sono cospicue: le cause di ineleggibilità hanno natura invalidante e

determinano la nullità della stessa elezione; le cause di incompatibilità sono invece “caducanti” e

producono la decadenza dal titolare della carica elettiva qualora questi non faccia venire meno la causa di

incompatibilità.

Dalla ineleggibilità va tenuta distinta l'incapacità elettorale passiva, che discende dalla sussistenza di quelle

cause che fanno venire meno lo stesso elettorato attivo, il cui godimento è il presupposto dell'elettorato

passivo.

La norma costituzionale sulle ineleggibilità e incompatibilità parlamentari (art. 65.1 Cost.) rimanda alla

legge ordinaria la determinazione delle relative cause; la Corte costituzionale ha sempre affermato che

l'eleggibilità è la regola e l’ineleggibilità l'eccezione a cui si può far luogo solo in presenza di validi e

ragionevoli motivi (sent. 42/1961).

CAUSE DI INELEGGIBILITA’

Le cause di ineleggibilità possono essere ricondotte a tre gruppi:

- il primo comprende titolari di cariche di governo degli enti locali, funzionari pubblici, alti ufficiali che per la

carica ricoperta potrebbero esercitare una captatio benevolentiae sull’elettore o incidere sulla par condicio

dei candidati;

- il secondo riguarda soggetti aventi rapporti di impiego con Governi esteri;

- il terzo gruppo riguarda quelle categorie di soggetti aventi peculiari rapporti economici con lo Stato.

Per questi ultimi due gruppi, la legge non prevede espressamente il termine entro cui la carica deve essere

abbandonata per evitare di incorrere nella situazione di ineleggibilità. Tuttavia si ritiene che le dimensioni

debbano aver luogo comunque prima dell'atto di presentazione della candidatura.

A questi gruppi è da aggiungere la categoria dei magistrati, ritenuti non eleggibili nelle circoscrizioni

sottoposte alla giurisdizione degli uffici in cui hanno svolto le proprie funzioni nei mesi antecedenti la data

di accettazione della candidatura (art.8, così come modificato dalla legge 13/1997).

Le cause di ineleggibilità che sopraggiungono nel corso del mandato elettivo prendono il nome di

ineleggibilità sopravvenute. Se la causa che determina l'ineleggibilità sopravvenuta è costituita dalla

titolarità sopraggiunta di una nuova carica, essa si trasforma in causa di incompatibilità, che impedisce di

mantenere la titolarità di entrambe le cariche, costringendo l'interessato a optare, pena la decadenza

dall'ufficio di parlamentare.

Quanto alle cause di incompatibilità parlamentare, alcune sono direttamente previste dalla costituzione ed

altre dalla legislazione ordinaria. Per ciò che riguarda le prime, si tratta dell'incompatibilità tra deputato e

senatore (art. 65.2 Cost.), tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (art. 84.2 Cost.), tra

parlamentare e membro del consiglio superiore della magistratura (art. 104.7 Cost.), tra parlamentare e

consigliere regionale (art. 122.2 Cost.), tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale (art. 135.6

Cost.). Il gruppo più importante di quelle previste dalla legislazione ordinaria è contenuto nella legge

60/1953, che prevede incompatibilità con la titolarità di uffici pubblici o privati derivanti da nomina o

designazione governativa (art.1), con cariche in enti o associazioni che gestiscono servizi per conto dello

Stato (art.2) ed infine incompatibilità per le cariche direttive ricoperte negli istituti bancari ho in società per

azioni con prevalente esercizio di attività finanziarie (art.3).

È importante sottolineare come secondo la Costituzione (art. 66) sia la stessa camera cui il parlamentare

appartiene aggiudicare se esso si trovi o meno in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità.

Contro queste decisioni non è possibile ricorrere davanti ad un giudice. Invece, nel caso di elezioni

regionali, provinciali e comunali, le ineleggibilità e le incompatibilità possono essere fatte valere davanti al

giudice ordinario.

Istituto diverso sia dall'ineleggibilità che dall'incompatibilità è la cosiddetta incandidabilità. Inizialmente è

stata introdotta con riguardo alle sole cariche elettive di livello locale regionale (con la legge 16/1992) e poi

è stata estesa a tutte le figure politiche.

L'istituto dell’incandidabilità ha avuto la più ampia applicazione a seguito dell’approvazione della cosiddetta

legge anticorruzione (legge 190/2012: cosiddetta legge Severino), e del d.lgs 235/2012 che l’ha attuata.

Essa reca il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo per chi è colpito da sentenze definitive di

condanna alla pena della reclusione superiore a due anni riferite a gravi reati non colposi. Si tratta di tre

categorie di delitti, consumati o tentati, di particolare allarme sociale.

Se l'incandidabilità sopraggiunge dopo l'assoluzione della carica si verifica la decadenza dalla stessa.

Quando un soggetto riveste la carica ed è condannato con una sentenza non definitiva, scatta la

sospensione della carica, in attesa della sentenza definitiva. Qualora si tratti di un parlamentare, non si

verifica la cessazione ex lege dalla carica, ma sarà la camera di appartenenza del parlamentare a

pronunciare la mancata convalida o la decadenza, in base ai principi dell'art. 66 Cost.

L’INCANDIDABILITA’ E’ UNA SANZIONE PENALE?

L'incandidabilità è una sanzione penale, una sanzione amministrativa oppure consiste in una modifica di

status che scaturisce da particolari tipologie di condanne penali? Secondo quest'ultimo indirizzo,

l'incandidabilità non avrebbe carattere sanzionatorio, ma consisterebbe in una forma di esclusione dal

diritto di elettorato passivo che la legge fa discendere dalla condanna penale, in ragione del vincolo

costituzionale ad esercitare le cariche pubbliche con “disciplina e onere” (art.54 Cost.).

Dalla qualificazione giuridica discendono conseguenze diverse in ordine all'eventuale portata retroattiva

dell’incandidabilità. Il problema è se l'incandidabilità possa discendere anche da fatti avvenuti prima

dell'entrata in vigore della legge Severino o addirittura da sentenza di condanna antecedenti a tale legge.

Se si opta per la natura di sanzione penale, opera il principio che vieta la retroattività della legge che

introduce una nuova sanzione (art.25 Cost.). Se si qualifica l'incandidabilità come sanzione amministrativa

egualmente la conclusione dovrebbe essere a favore dell’irretroattività (legge 689/1981). La stessa Corte

costituzionale ha esplicitamente parificato le sanzioni amministrative a quelle penali sul piano della non

retroattività (sent.196/2010).

Nella prima prassi applicativa dell'incandidabilità, è prevalsa la terza tesi. Già la Corte costituzionale, con

riguardo alla normativa preesistente alla legge Severino ha dichiarato che non è incompatibile con gli artt.3

e 25.2 Cost., l'operatività immediata della previgente disciplina dell'incandidabilità alle cariche elettive

regionali e locali, anche nei confronti di coloro che fossero già stati legittimamente eletti benchè colpiti da

una sentenza penale irrevocabile. Secondo la Corte, il

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noemi.2001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Sciortino Antonella.