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2. PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI GIURISDIZIONE

2.1 PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE

La Costituzione pone alcuni principi fondamentali in tema di giurisdizione. In primo luogo, il principio della

precostituzione del giudice (detto anche principio del giudice naturale), secondo cui nessuno può trovarsi

ad essere giudicato da un giudice appositamente costituito dopo la commissione di un fatto determinato.

Infatti, l’art. 25 afferma che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

È posto inoltre, il divieto di istituire giudici speciali, cioè organi formati fuori dall’ordinamento giudiziario,

cioè alla giurisdizione ordinaria; mentre è possibile istituire sezioni specializzate presso i tribunali ordinari

(art. 102 Cost.). Non ricadono nel divieto tutte quelle giurisdizioni speciali (giudici amministrativi, tribunali

militari, Corte dei conti, ecc.); a tali giurisdizioni sono assicurate forme di indipendenza che rappresentano

un’importante garanzia per tutti i cittadini.

Portata generale hanno le disposizioni costituzionali che vogliono che la giustizia sia amministrata in nome

del popolo (art. 101), che immaginano una partecipazione popolare alla stessa giurisdizione (art. 102.3),

che impongono al giudice la sola soggezione alla legge (art. 101.1), stabilendo che la disciplina

dell’ordinamento giudiziario sia rimessa alla competenza della legge, e che sempre la legge assicura

l’indipendenza delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero (art. 108). A ciò si aggiunge che, secondo

la Costituzione, i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati e che contro le decisioni dei giudici

ordinari è ammesso il ricorso presso la Corte di cassazione, che rappresenta il più alto grado di giudizio.

La Corte di cassazione si configura come giudice di legittimità: cioè come competente a conoscere le sole

violazioni di legge compiute dagli organi giurisdizionali di grado inferiore. La Corte di cassazione risolve i

conflitti di competenza insorti fra i giudici ordinari e i conflitti di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice

speciale. La Corte di cassazione si configura come organo di chiusura del sistema giudiziario a cui le

disposizioni dell’ordinamento giudiziario affidano la funzione di “nomofilachia”, cioè la soluzione delle

questioni interpretative più controverse.

2.2 DIRITTO DI DIFESA E GIUSTO PROCESSO

La Costituzione garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi e interessi legittimi e

afferma che la difesa è “un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (art.24 Cost.).

La tutela giurisdizionale di diritti e interessi legittimi è azionabile sia nei confronti di soggetti privati che nei

confronti dello Stato e di altri enti pubblici (art.113 Cost.). La garanzia del diritto di difesa, unitamente al

principio del giudice naturale precostituito per la legge dovrebbero fondare la necessità che il processo si

caratterizzi: 1) per il contraddittorio tra le parti, il quale esige che vi sia un confronto dialettico paritario tra

le parti processuali lungo lo svolgimento di tutte le fasi processuali; 2) per la imparzialità e la terzietà del

giudice, la cui decisione può essere accettata dalle parti e dalla società in quanto provenga da un soggetto

competente ad applicare interpretare il diritto in modo imparziale e quindi autonomo rispetto agli opposti

interessi delle parti.

Questi principi, a seguito della legge cost. n.2/1999, si trovano chiaramente formulati nel nuovo testo

dell'art.111. Quest'ultimo ha consacrato la formula del giusto processo; i primi due commi dell'art. 111

stabiliscono che: 1) la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge; 2) ogni

processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e

imparziale.

Il nuovo testo dell'art. 111 stabilisce altresì che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo

(principio mutuato dall'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, che ha permesso alla

Corte europea dei diritti dell'uomo di infliggere all'Italia numerosissime condanne a causa dell'eccessiva

durata dei processi). In attuazione del nuovo precetto costituzionale la legge 89/2001 ha attribuito alla

Corte d'appello la competenza definire l'equa riparazione in caso di eccessiva durata dei processi.

3. LO STATUS GIURIDICO DEI MAGISTRATI ORDINARI

3.1. L’ACCESSO ALLA MAGISTRATURA

La Costituzione stabilisce che la nomina a magistrato debba avvenire per concorso (art.106.1 Cost.).

I requisiti per l'accesso al concorso sono indicati dall'art.1.3 della legge 111/2007. Al concorso per esami

sono ammessi: i magistrati amministrativi e contabili; i procuratori dello Stato; i dirigenti della P.A. con

almeno 5 anni di anzianità nella qualifica, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; gli

appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di

laurea in giurisprudenza; gli avvocati; coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per

almeno sei anni ecc. Tali requisiti soggettivi hanno conferito dunque al concorso per l'accesso alla

magistratura il carattere di un concorso di “secondo grado”.

La cosiddetta legge Mastella ha modificato la composizione della commissione giudicatrice, ora presieduta

da un magistrato che abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità e formata da 20 magistrati che

abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da 5 professori universitari di ruolo

titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dai

patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori. Vinto il concorso, si è nominati uditore giudiziario e inizia

un tirocinio.

3.2 INDIPENDENZA, AUTONOMIA E INAMOVIBILITA’ DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Le disposizioni costituzionali si soffermano sulla magistratura ordinaria proclamando l'autonomia e

l'indipendenza del potere giudiziario. L'art. 104.1 Cost. afferma che “la magistratura costituisce un ordine

autonomo indipendente da ogni altro potere”. L'assemblea costituente giunse alla formulazione della

disposizione appena richiamata, in seguito ad un ampio dibattito nel quale spesso affiorò l'idea di fare della

magistratura ordinaria un potere dello Stato estraneo dagli altri poteri.

Nel periodo precedente l'entrata in vigore della Costituzione, la magistratura si configurava come una

struttura amministrativa gerarchicamente organizzata su cui esercitava rilevanti funzioni il Governo, in

particolare il ministero della giustizia. Rompendo con quest'esperienza, l'assemblea costituente ha voluto

consacrare le garanzie costituzionali di indipendenza del potere giudiziario.

L'autonomia dell'ordine giudiziario è una garanzia destinata ad esplicare i suoi effetti all'interno dell'ordine

giudiziario stesso e fa sì che ciascun magistrato possa determinarsi autonomamente senza ricevere alcun

condizionamento da altri magistrati appartenenti all'ordine giudiziario. L'indipendenza dell'ordine

giudiziario è riferita al potere giudiziario nel suo complesso, ma si tratta di una garanzia costituzionale

destinata ad esplicare i suoi effetti in riferimento all'esercizio concreto della funzione giurisdizionale.

L'art.107.1 Cost. afferma che “i magistrati sono inamovibili”; ciò significa di senza il loro consenso non

possono essere trasferiti ad una sede diversa da quella che occupano. L'ordinamento prevede la possibilità

che il magistrato possa essere trasferito ad un'altra sede solo con un provvedimento del consiglio superiore

della magistratura (CSM) nei casi di incompatibilità previsti dall' ordinamento giudiziario (r.d.lgs.511/1946),

e contempla pure l'eventualità che un giudice possa essere trasferito ad un'altra sede qualora non sia in

grado di amministrare giustizia nella sua sede nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario.

4. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

A garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, la costituzione italiana ha previsto che

tutti i provvedimenti riguardanti la carriera in generale lo status dei magistrati ordinari devono essere

adottati da un organo che è sganciato dal governo, cioè il consiglio superiore della magistratura (CSM).

I magistrati sono funzionari pubblici: se non si fossero affidati questi compiti al CSM, non si sarebbe potuto

impedire che il governo usasse i poteri amministrativi relativi alla carriera e allo status di tali funzionari per

condizionare l'autonomia del singolo magistrato.

Il CSM è composto (art.104.2 Cost.):

1) di 3 membri di diritto, e precisamente il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente

della Cassazione, il procuratore generale della Corte di Cassazione;

2) di membri eletti dai magistrati ordinari che devono rappresentare i 2/3 del collegio (i cosiddetti membri

togati);

3) dei cosiddetti membri laici, che costituiscono il restante terzo e che sono eletti dal Parlamento in seduta

comune tra gli appartenenti alle seguenti categorie: professori ordinari di università in materie giuridiche e

avvocati che esercitano la professione da almeno 15 anni.

Se si escludono i 3 membri di diritto, la Costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i

componenti del CSM, ma si limita a stabilire il rapporto tra quelli eletti dai magistrati (i cosiddetti “membri

togati”) ed i “membri laici” (e cioè 2/3 e 1/3). Con la presenza di questi ultimi i costituenti vollero impedire

che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una specie di casta

separata da tutti i poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi. La stessa ragione ha spinto ad attribuire la

presidenza del collegio al capo dello Stato, visto che il CSM elegge un vicepresidente che svolge

concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio. Ma l'attuazione di queste previsioni

costituzionali è stata sempre oggetto di dibattiti e contrasti.

ELEZIONE DEL CSM: ORIGINI DI UNA RIFORMA

Nel 2002 è stata approvata una riforma della composizione del CSM e delle modalità di elezione (legge

44/2002). Attualmente i membri togati sono 16 e quelli laici sono 8. L'elezione dei magistrati avviene nel

seguente modo:

1. un collegio unico nazionale elegge i 2 magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di

cassazione e la Procura generale presso la medesima corte.

2. Un collegio unico nazionale elegge 4 magistrati che esercitano le funzioni di Pubblico Ministero presso gli

uffici di merito e presso la Direzione nazionale a

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Publisher
A.A. 2020-2021
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noemi.2001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Sciortino Antonella.