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RIFERIBILE FONTI RANGO PRIMARIO DIVERSE LEGGE ORDINARIA
ovvero gli atti che esprimono la potestà normativa del Governo e il referendum abrogativo. Meno chiaro risulta dalla Corte se anche i regolamenti parlamentari rientrino tra gli atti aventi forza di legge.
Il concetto di FORZA DI LEGGE IN COSTITUZIONE ART. 77 E 134 COST tanto al CONTENUTO, ma alla FORMA.
NON IN RELAZIONE CONTENUTO FORMA
sono rappresentati: dalla del, il di
REQUISITI FORMALI TITOLARITÀ POTERE NORMATIVO PROCEDIMENTO, l’aspetto che questo, attribuiscono all’atto stesso un’efficacia formale che
FORMAZIONE ASSUME
comprende due profili:
- secondo cui la di è la di il diritto oggettivo
- PROFILO ATTIVO FORZA LEGGE CAPACITÀ INNOVARE e sostituire preesistente;
- per cui la di è nei confronti di atti fonte
- PROFILO PASSIVO FORZA LEGGE RESISTENZA ALL’ABROGAZIONE che non siano di pari rango.
Il concetto di si basa sul. Infatti trova un limite
nell'esistenza di FORZA DI LEGGE CRITERIO GERARCHICO fonti ordinate secondo un altro criterio, quello della COMPETENZA FONTI. Nonostante sia prevalsa una visione della legge in senso formale, le SPECIALIZZATE CARATTERISTICHE e GENERALITÀ ASTRATTEZZA hanno indotto il LEGISLATORE COSTITUENTE a PREVEDERE TUTELA LIBERTÀ INDIVIDUALI ISTITUTO di RISERVA LEGGE, affidando così la disciplina di alcune materie particolarmente rilevanti per l'ordinamento alla sola legge ordinaria dello Stato. E tuttavia è ben chiara alla Corte l'idea che le caratteristiche di GENERALITÀ ASTRATTEZZA GARANZIA NORME ANTI-DISCRIMINATORIE Costituzione ha previsto che solo per legge possono essere introdotte delle limitazioni alla libertà di circolazione degli individui, dinanzi a delle esigenze di.sanità o di sicurezza ( .).ART. 16 COST
La . . 68/1964 coinvolge infatti la sfera della libertà di circolazione.
SENT N
Tale legge veniva impugnata, per eccesso di ingerenza da parte del legislatore, quella parte della legge di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica in cui essa stabiliva non il semplice allontanamento del soggetto pericoloso ma il rimpatrio obbligatorio. L'argomentazione con cui si sosteneva l'incostituzionalità della legge era la seguente: dal momento che . prevede che la legge
L'ART. 16 COST stabilisca "in via generale" delle limitazioni alla libertà di circolazione, ciò significa in via generale che
LIMITAZIONI LIBERTÀ CIRCOLAZIONE
le deroghe possono essere stabilite in virtù di motivi di sanità o di sicurezza, e
SOLO VIRTÙ CARATTERE GENERALE ACCERTABILI
in attuazione di condizioni soggettive.
NON RIFERIMENTO CONDIZIONI SOGGETTIVE
Si proponeva dunque una lettura secondo la quale in Costituzione vi fossero differenti gradi di generalità, dal momento che eche prevedono L'ART. 13 L'ART. 25 riserva di legge, non contengono quel genere di espressione ciò è stato negato smentito dalla Corte. Oltre alla fattispecie concreta, per la tale avrebbe principalmente CORTE GARANTIRE LETTURE SIGNIFICATO per :DUE COSE di di tra le da•AMMETTERE L'ESISTENZA DIFFERENTI GRADI GENERALITÀ LEGGI ORDINARIE DERIVANTI di previste in Costituzione; RISERVE LEGGE che l'espressione " " costituisse un di la che•AMMETTERE IN VIA GENERALE LIMITE CONTENUTO PER LEGGE voleva porre limitazioni alla libertà di circolazione. La Corte respinse questo argomento, chiarendo che del dovesse essere più L'OPERA LEGISLATORE e proprio in materia di limitazioni alle libertà individuali. I di e PRECISA ATTENTA MOTIVI SANITÀ SICUREZZA alla base delle alla di possono nascere sia da e LIMITAZIONI LIBERTÀ CIRCOLAZIONE ESIGENZE GENERALI che da e e in entrambi i casi il è OGGETTIVE CONDIZIONI.
Particolari soggettive del legislatore chiamato ad intervenire senza che questo pregiudichi le caratteristiche generalità della fonte primaria. Quindi la Corte sostenne che il Costituente avesse inserito la formula "astrattezza" per affermare che in via generale l'autorità non può porre limiti contro determinata persona o contro determinate categorie. I giudici pertanto conclusero che l'espressione dello "stato di necessità" fosse solo una formula volta a riaffermare in maniera solenne il principio di eguaglianza, così come sancito dall'articolo 16 della Costituzione. La Corte in riguardo a ciò disse: "fu inserita nell'articolo 3 della Costituzione la formula 'in via generale', per chiarire che le 'autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie': non nel senso che si potessero adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si potessero"
stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La conclusione è che la formula "stabilisce in via generale" altro non è che una particolare e solenne affermazione del principio nell'. come lo è nell'.
ART. 3 COST ART. 21 COST
Si analizza ora la . 143/1989 relativa all'approvazione con legge del Piano urbanistico della Provincia diSENTTrento. Il di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale riguardo la legge dellaTARProvincia autonoma di per l'approvazione del Piano urbanistico provinciale e al decreto attuativoTRENTOdello Statuto speciale del in materia di urbanistica ed opere pubbliche.TRENTINO ALTO ADIGE
Si contestavano le disposizioni in forza di cui il piano urbanistico provinciale dovesse essere approvato con legge. E ciò lo sottraeva al sindacato del giudice amministrativo. La Corte ritenne di dover escludere che la Costituzione vietasse l'adozione di
leggi a contenuto particolare e concreto, dal momento che "tanto la Costituzione quanto gli Statuti regionali definiscono la legge, non già in regione del suo contenuto strutturale o materiale, bensì in dipendenza dei suoi caratteri formali, quali la provenienza da un certo organo o da un certo potere, il procedimento di formazione e il particolare valore giuridico".
Venne quindi ribadita dalla Corte l'ammissibilità delle leggi provvedimento anche a livello regionale (in questo caso provincia autonoma). Così come venne confermata, in assenza delle garanzie giurisdizionali ex., la presenza di quell'unico strumento di tutela in grado di garantire i cittadini da eventuali atti
ART. 113 COST
legittimi, ovvero il sindacato di costituzionalità delle leggi di cui all'ART. 134 COST.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Il è uno dei che concorrono a identificare le leggi
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO CARATTERI FORMALI
ordinarie dello Stato. Esso
è disciplinato nelle sue linee fondamentali. E, negli articoli dal 71 al 74 della Costituzione, per i profili restanti, nei regolamenti parlamentari, in virtù della riserva regolamentare prevista dall'art. 72. È possibile individuare differenti fasi nel procedimento legislativo: - Iniziativa - Istruttoria - Deliberazione - Promulgazione - Pubblicazione Spetta a: - Ciascun parlamentare (art. 71.1) - Al governo (art. 71.2) - Ciascun consiglio regionale (art. 121.2) - CNEL (art. 99.2) - Mille elettori (art. 71.2) L'esercizio del potere di iniziativa attiva l'iter e determina, ai sensi dell'art. 72 della Costituzione, il dovere della Camera presso cui il progetto di legge è stato presentato di esprimersi su di esso, ai presidenti delle assemblee spetta effettuare un giudizio generale sui progetti di legge che si limita solo ad alcuni aspetti di carattere formale. Alla disposizione costituzionale siaggiungono poi le norme dei REGOLAMENTI PARLAMENTARI e i dell’ dei alle per l’STABILISCONO TEMPI MODI ASSEGNAZIONE PROGETTI COMMISSIONI AVVIOdell’ . Nella realtà dei rapporti politici e del concreto funzionamento della forma diISTRUTTORIA LEGISLATIVAgoverno, si discosta dalle regole scritte. Nella prassi queste disposizioni sono disattese e hanno solo l’effettodi alla per il di , il cui destino rimaneASSEGNARE COMMISSIONE COMPETENTE MATERIA PROGETTO LEGGEaffidato agli accordi tra le forze politiche rappresentate in Commissione. Spesso i progetti di legge sonoassegnati alle Commissioni ma non se non vengono posti nell’ordine del giorno, rimangono per mesi senzaessere discussi. La presenza di fattori politici spiega lo scarso successo dell’iniziativa popolare e di quelladel , al contrario, vi è valorizzazione dell’iniziativa governativa o di quella promossa da parlamentariCNELdella maggioranza. La definita o è affidata
alleSECONDA FASE ISTRUTTORIA PREPARATORIA.COMMISSIONI Questo è ma esplicitamente al comma 1PASSAGGIO NON FACOLTATIVO PREVISTO DALLA COSTITUZIONEdell' È il che stabilisce, a seconda delle competenze per materia,ART. 72. PRESIDENTE D'ASSEMBLEAdella proposta di legge alle singole . Il ruolo delle commissioni e le modalitàL'ASSEGNAZIONE COMMISSIONIdel passaggio alla terza fase, quella dell'approvazione, dipende dal tipo di procedimento che viene prescelto.I connessi all'assegnazione sono complessivamente 3, e non sonoTIPI DI PROCEDIMENTO IN COMMISSIONEtra loro esclusivi, nel senso che in vi è la possibilità di un aQUALSIASI MOMENTO PASSARE DA TIPO UN. Il o in attribuisce alla commissione di meritoALTRO PROCEDIMENTO ORDINARIO SEDE REFERENTEesclusivamente il di , rimanendo nella seconda fase delCOMPITO COMPIERE L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVAprocedimento, dal momento che poi spetterà , articolo per articolo, la propostadiALL'AULA APPROVARElegge. Il procedimento ordinario è quello comunemente più seguito, anche se in passato si era registrata laprevalenza dell'approvazione delle leggi direttamente in commissione, la cosiddetta oSEDE LEGISLATIVA. La possibilità di approvare le in è prevista dall'DELIBERANTE LEGGI DIRETTAMENTE COMMISSIONE ART.. Ed è se vi si il oppure dei72.3 COST REALIZZABILE NON OPPONGONO GOVERNO 1/10 COMPONENTIdell' o dei della .ASSEMBLEA 1/5 MEMBRI COMMISSIONE COMPETENTEQuesto è nei in cui la ha inteso prevedere unaPROCEDIMENTO ESCLUSO CASI COSTITUZIONE RISERVA, come quelli previsti all'art. 72 comma 4 ovvero le leggi costituz