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MARZO 1946: SI STABILISCE LA DECISIONE TRA MONARCHIA E REPUBBLICA ANDAVA
AFFIDATA AL CORPO ELETTORALE
2 GIUGNO 1946: CITTADINI ITALIANI SONO CHIAMATI A SCEGLIERE TRA MONARCHIA E
REPUBBLICA
Pochi giorni prima il re Vittorio Emanuele III abdica a favore del glio nel tentativo di in uenzare
il voto.
10 giugno i risultati vengono pubblicati e vince la Repubblica
Art 139: forma repubblicana non può essere sottoposta a revisione costituzionale.
L’assemblea viene votata col sistema tradizionale e fotografava i rapporti tra le varie forze
politiche con un equilibrio. 05/10/2022
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I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
La nostra Costituzione si fonda su idee di personalismo, di pluralismo, di democrazia, di
libertà, di giustizia sociale, di organizzazione di usa del potere proprio per garantire equilibrio e
controllo reciproco con un sistema di garanzie.
È formata da 139 articoli, è una struttura semplice di diritti e doveri
• 12 articoli con i principi fondamentali
• Parte prima (art 13-54): diritti e doveri dei cittadini
• Parte seconda (art 55-139): ordinamento della Repubblica
Caratteristiche formali: non c’è un triangolo, ma ci sono i principi fondamentali che sono parte
I principi fondamentali non sono una dichiarazione di intenti
integrante della Costituzione.
e hanno una valenza che impregna la Costituzione intera. Sono le norme che orientano
l’attività del legislatore. La nostra Cost dal punto di vista formale rigida, programmatica, lunga
ed elastica.
• Lunga perché ci sono norme la cui rilevanza costituzione non è immediatamente evidente.
Per esempio il paesaggio, la salute, tutela del risparmio, previdenza sociale.
• Rigida perché il procedimento legislativo per modi carla è complesso
Art 71: “L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”
Elasticità è un valore aggiunto
12 articoli
• Democratico è il cerchio più ampio.
• Personalista
• Laborista
• Pluralista
Questi principi permettono al nostro stato di essere democratico sociale. Lo stato
Principio personalista: sta nell’articolo 2, riduzione rispetto allo Statuto Albertino.
deve riconoscere e garantire i diritti inviolabili. Uno stato del soc è uno stato che riconosce
e garantisce i diritti.
Non la persona in funzione dello stato ma lo stato in funzione della persona. Stato ha una
funzione generale
Diritti dei singoli non sono illimitati ma nell’interesse generale possono trovare limiti. In questo
bilanciamento esiste un limite invalicabile all’intervento dei poteri pubblici nella sfera
dell’individuo. 06/10/2022
Capitolo VIII:
L E FONTI DEL DIRITTO: NOZIONI GENERALI
i fatti e gli atti abilitati dall’ordinamento giuridico a
Con “Fonte del diritto” intendiamo
produrre norme giuridiche, cioè a innovare l’ordinamento giuridico stesso.
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atti fatti.
La è tra e
prima distinzione
• fatti
i (o fatti normativi) sono quei comportamenti umani spostamenti in cui non c’è la volontà
di produrre diritto. Essi si condensano nella consuetudine. Appartengono alla categoria dei
fatti giuridici, cioè a quegli eventi naturali (la nascita per esempio) o sociali (il pugno che Tizio
sferra a Caio) che producono conseguenze rilevanti per l’ordinamento. La differenza
speci ca che distingue i fatti normativi dalla categoria generale dei fatti giuridici è che
da essi l’ordinamento fa dipendere il sorgere di norme vincolanti a tutti.
• atti
gli (o atti normativi) giuridici volontari sono diretti a produrre norme di diritto oggettivo
nell’ambito del nostro ordinamento giuridico. Sono parte degli atti giuridici. Sono
comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo a e etti giuridici. I comportamenti
devono essere imputabili a soggetti cui lo stesso ordinamento riconosce il potere di porre in
agire volontario un organo a
essere tali atti. Insomma, le fonti atto, implicano non solo un di
ciò abilitato dall’ordinamento giuridico. disposizione norma.
La da distinguere è tra e
seconda questione
• giuridico
l’atto produce un enunciato linguistico che compone una legge parlamentare, che
si chiama disposizione.
• a fronte dell’enunciato linguistico il passaggio inevitabile è quello interpretativo, quindi la
norma giuridica (o fatti normativi) è frutto dell’interpretazione dell’enunciato linguistico.
Art 12 delle 3 leggi del cc si chiama “Interpretazione delle leggi” creato nel periodo degli anni
’40, in cui ciò che era centrale era la legge mentre oggi ad esempio sopra la legge sai trova la
Costituzione.
La Costituzione è fonte sulla produzione ed è fonte di produzione: il fatto che la Costituzione
sia al vertice del sistema (per il procedimento formativo ed aggravato, la collocazione nel
sistema delle fonti). La Costituzione contiene norme che contengono principi ma anche precetti
regolativi di rapporti intersoggettivi. Norme procettive, programmatiche e applicative.
LE FONTI ATTO
Se si tratta di un atto giuridico volontario, vuol dire che è disciplinato e ha un procedimento di
formazione=c’è un pro lo legato alla collocazione nel sistema; inoltre c’è un grado di forza
dell’atto legato alla regolarità del procedimento formativo.
3 concetti di: Pagina 22 di 43
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• Esistenza: un atto è esistente se emanato nell’esercizio di un potere conferito al suo autore
dall’ordinamento e sia riconoscibile come atto della specie a cui pretende appartenere.
• Validità: l’atto è valido quando sono rispettate le norme procedimenti e sostanziali che
disciplinano l’esercizio di tale potere
• E cacia dell’atto: quando abbia l’idoneità a produrre e etti suoi propri
FORZA E GRADO DI FORZA forza grado di forza.
Quando parliamo di atto normativo si distingue tra e Quest’ultimo è legato
al procedimento di formazione. Quindi una legge ha forza di legge costituzionale perché ha un
procedimento complesso (doppia deliberazione e maggioranza quali cata).
Data una successione di norme nel tempo (in contrasto) si ha un e etto abrogativo
(annullamento in via automatica e immediata) di tutte le norme contrastanti di grado
inferiore e di pari grado antecedenti al tempo. Occorre invece una dichiarazione di
illegittimità compiuta dagli organi da ciò competenti quando la norma di grado inferiore
si pone in contrasto con una di grado superiore. 11/10/2022
L E FONTI DEL DIRITTO (parte 2)
L’atto normativo è un documento scritto, dotato di determinate caratteristiche formali.
Attraverso di esso il “legislatore” (organo a cui l’ordinamento riconosce il potere di
atti normativi)
emanare esprime la sua volontà di disciplinare una determinata materia.
L’atto normativo è articolato in enunciati, che rappresentato l’unità linguistica minima portatrice
di un signi cato completo. Tramise gli enunciati il legislatore cerca di esprimere la sua volontà
normativa. Per questa loro caratteristica “imperativa”, gli enunciati degli atti normativi si
disposizioni.
chiamano Il legislatore è di regola un organo politico, perlopiù un organo
collegiale. Il primo passo da compiere è la distinzione tra interpretazione e applicazione del
diritto. L’applicazione del diritto consiste nell’applicazione di una norma generale e astratta a
un caso particolare e concreto. La norma è il frutto dell’interpretazione delle disposizioni, il loro
signi cato, quello che esse ci possono dire in relazione al caso speci co; e anche il “fatto” è
frutto di interpretazione, va “costruito” quali cando i singoli eventi e comportamenti secondo le
categorie normative. Il legislatore può cercare di risolvere certi gravi dubbi interpretativi o di
“forzare” l’interpretazione dei giudici, aggiungendo nuove disposizioni alle vecchie, cercando di
autentica.
precisarne il signi cato: è l’interpretazione Non si tratta però di un’opera di
disposizione
interpretazione, di attribuzione di senso, ma di legislazione: si emana una con cui
si dice che un’altra disposizione va intesa in un determinato signi cato.
La forza dell’atto normativo è legata all’aspetto attivo, cioè alla capacità dell’atto ha di
rinnovare il sistema. E ad un aspetto negativo: resistere alla fonte di grado inferiore.
Noi abbiamo sullo stesso gradino le Leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge.
Art 62 Costituzione disciplina il procedimento legislativo
Art 76-77: esistono nel nostro ordinamento atti aventi forza di legge (decreti delegati e decreti legge)
il decreto legge e decreto
Ma ci sono delle eccezioni: atipicità. Abbiamo atipicità perché
delegato non hanno il procedimento di formazione della legge però hanno forza di legge.
Quindi hanno un procedimento atipico. Sono atipici perché hanno forza di legge ma non
hanno il procedimento cui tipicamente si collega la forza di legge.
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L’atipicità è legata al procedimento di formazione. L’atipicità è un fenomeno dissocia i due
la forza di innovazione dalla forza di resistenza. Se dissocio
momenti della forza dell’atto:
l’aspetto innovativo dal grado di resistenza, determino uno scaletto tra un grado e l’altro.
La colloco tra la Costituzione e la legge ordinaria es. statuti delle Regioni speciali sono approvati con
legge costituzionale (art 116 cost). Alcune norme degli statuti si possono modi care con legge
ordinaria che presuppone un’intesa con la Regione. La fonte atipica la divido negli statuti delle Regioni
speciali che hanno la forza innovativa della fonte costituzionale e il grado di resistenza che non è
sempre quello della fonte costituzionale. Seguo il procedimento di formazione della legge ordinaria e
quindi sono più deboli.
È una forte interna che prevale sulla fonte costituzionale. La prevalenza della corte
costituzionale si ferma in applicazione dei contro limiti. Contro limiti: ti faccio accedere ma
qualcosa blocca l’accesso perché sei in contrasto con i principi fondamentali. Abbiamo la
fonte costituzionale, una super costituzionale, una fonte atipica es gli statuti delle regioni che si
possono modi care con legge ordinaria, poi legge ordinaria (gradino subordinato alla fonte
costituzionale) e qui l&rsquo