Anteprima
Vedrai una selezione di 18 pagine su 85
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 1 Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 2
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 6
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 11
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 16
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 21
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 26
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 31
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 36
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 41
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 46
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 51
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 56
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 61
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 66
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 71
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 76
Anteprima di 18 pagg. su 85.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Morera Umberto, libro consigliato Diritti costituzionali in divenire, Morana Pag. 81
1 su 85
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIRITTI DI LIBERTÀ INDIVIDUALISTICI E DIRITTI DI LIBERTÀ FUNZIONALI

Distinzione di Carlo Esposito tra diritti di libertà costituzionali:

- INDIVIDUALISTICI: “sono attribuiti all’uomo come tale e a vantaggio dell’uomo, al singolo per ciò che essi rappresentano per esso singolo nella sue qualità universali o per l’appagamento egoistico dei suoi bisogni o desideri individuali”: è un’espressione molto densa che ci fa capire che queste libertà sono riconosciuti alla persona per soddisfare un bisogno della persona nella sua umanità, indipendentemente dall’appartenenza. Se tutelo la libertà personale lo faccio perché ogni persona umana deve essere innanzitutto protetta.

- FUNZIONALI: “sono attribuiti al singolo nella sua specifica qualità di membro o di partecipe e di determinate comunità, per le funzioni che in esse il singolo debba esplicare, sicché tale

partecipazione determina il contenuto ed i limiti del diritto": qui c'è l'uomo che viene in rilievo come singolo ma, il diritto viene riconosciuto al singolo perché appartenente ad una collettività, (sono sempre pretese all'astensione, ma hanno una connotazione diversa). La distinzione avviene dal punto di vista delle libertà. Sono sempre diritti di libertà, sono pretese all'astensione, ma si distinguono per una certa cosa. A cosa serve questa distinzione? La rilevanza pratica? Questa è la distinzione che serve perché, a seconda dell'uno o dell'altro tipo di libertà, diverso è lo spazio d'intervento del legislatore diverso l'ambito in cui può esplicarsi la sua discrezionalità. Esempi di libertà funzionale: Art.41 cost.: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."

recaredanno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Norma toccata da ultima revisione costituzionale della l.1/2022, che ha (parti sottolineate sono modificate anche art. 9 dei principi fondamentali quelle aggiunte)

Se art. 41 finisse al comma 2 diremmo che è una libertà individualistica, con paletti esterni. Ma c'è il comma 3, dal quale si ricava la natura funzionale. La legge può fissare programmi e controlli opportuni per indirizzare e coordinare l'attività verso fini sociali e ambientali.

Art. 49 Cost.: libertà di associazione in partiti.

O Due elementi spia della sua natura:

  1. Questa libertà è riconosciuta ai cittadini in quanto partecipi di una comunità politica;
  2. Per concorrere

con metodo democratico alla politica nazionale.

LEZIONE 13 del 25/10/2022

Dobbiamo dire qualcosa sulle garanzie ⇒ sono quegli istituti che accompagnano il riconoscimento di un diritto, e che ne garantiscono la tutela e sono essenzialmente riconducibili a ciò che abbiamo già studiato, perché la prima garanzia è data dalla rigidità costituzionale, mentre la seconda è l’inviolabilità (si esistenza grazie all’articolo 2 e per quei 4 diritti che abbiamo richiamato l’ulteriore garanzia è l’inviolabilità di contenuto, cioè si limita la revisione), ulteriore garanzia è la riserva di legge, cioè l’eventuale intervento nei confronti di quella libertà, nei limiti e nelle forme in cui la Costituzione lo costante, deve avvenire per legge (può essere assoluta o relativa).

E poi la riserva di giurisdizione è l’ulteriore garanzia: le concrete limitazioni al godimento

Del diritto di libertà, devono essere adottate solo previo provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ulteriori caratteristiche dei diritti di libertà su cui si sofferma Grossi:

  1. I diritti di libertà sono originari e innati, si acquistano con la nascita quindi hanno bisogno della capacità giuridica (non di quella di agire) e si estinguono con la morte del soggetto; ovviamente con la consapevolezza che l'esercito del corrispondente potere è invece collegato alla capacità di agire

Alla fine del testo di Grossi ci sono delle pagine interessanti ⇒ questoragionamento vale in relazione all'ordinamento costituzionale italiano, non vale in assoluto ed in una delle note finali Grossi ricorda alcuni voti, come quello di clausura: non si perdono ma posso fare il voto di clausura e rinunciare ad una serie di libertà, allora vuol dire che le libertà sono disponibili? No, dal punto di vista dell'ordinamento costituzionale

italiano e si dal punto di vista di un altro ordinamento che può dare riconoscimento di quella libertà, come l'ordinamento canonico. Dobbiamo quindi sempre tenere sullo sfondo l'idea della pluralità degli ordinamenti. Seconda considerazione: c'è una riga in cui Grossi anticipa quello di cui si sta dibattendo in questi anni sulla pena dell'ergastolo, dicendo che ne discendono fondati dubbi sulla sua ammissibilità e secondo lui è anche lesiva dell'articolo 27.2. Le libertà non hanno oggetto: si distinguono tra loro in base al contenuto. Questo fa si che possiamo riferire ai diritti di libertà il carattere della unicità → non essendoci un oggetto il diritto di libertà è uno; ognuno di noi è titolare di un diritto di libertà relativo a quella sfera materiale: una libertà di domicilio e una di manifestazione del pensiero per esempio, a prescindere di quante volte e con quali.

modalità io decido di godere di quella libertà. Se io manifesto un pensiero, 100 o nessuno, la mia libertà di manifestazione del pensiero è sempre uno.

Sono inalienabili, indisponibili, irrinunciabili e imprescrittibili ⇒ se decido di non manifestare mai alcun pensiero, anzitutto non perdo la mia libertà ed è comunque un modo di godere di quella libertà (pretesa all'astensione di cui abbiamo parlato).

Poi i diritti di libertà hanno il carattere della personalità ⇒ Grossi usa questa espressione con 2 significati:

  1. Il godimento del diritto di libertà avviene solo in forma diretta, solo da parte del soggetto che ne è titolare; non si può ricorrere a forma di rappresentanza o sostituzione (a differenza del corrispondente potere).
  2. Nel senso di non patrimonialità: le libertà non sono suscettibili di situazione pecuniaria, non entrano nel patrimonio del soggetto e quindi sono.

Il diritto sulla propria persona è un diritto personale; questo però non impedisce che dalla lesione del diritto di libertà possa sorgere nel soggetto un diritto diverso, consequenziale, cioè il diritto ad una forma di risarcimento per la lesione subita del diritto di libertà ma questo comunque non rende patrimoniale la libertà o il bene protetto dalla libertà.

Questo ragionamento lo vediamo bene in relazione al bene della salute (danno biologico). Quello di cui non possiamo parlare secondo Grossi è dei diritti personalissimi → ma queste categorie ci dicono qualcosa dal punto di vista costituzionale? Nel testo troveremo una risposta negativa.

In realtà di queste categorie non c'è traccia nella Costituzione e poi vengono usate dalla giurisprudenza per metterci dentro diritti molto diversi che dal punto di vista costituzionale magari hanno fondamenti diversi e quindi non si aggiunge niente rispetto alla distinzione tra diritti.

Esempio: il diritto sulla propria persona

⇒ dal punto di vista Costituzionale è il diritto di disporre di sé e del proprio corpo e quindi le libertà personali (articolo 13). Ma dire che i diritti della personalità connotano la persona umana etc sono solo chiacchiere perché tutti i diritti sono diritti della persona; non serva a nulla dire personalissimi, più personali di altri, senza di quelli la persona non ci può essere, non ha senso. Per esempio il diritto sul proprio corpo se inteso come diritto di disporre del proprio corpo è libertà personale; cosa diversa è il diritto sulle parti staccate del corpo o del diritto sul cadavere, che viene visto ormai come una res. Se intendiamo il diritto di libertà personale come diritto di caratterizzare una persona, individuarla per distinguerla da altri, allora secondo Grossi è una cosa diversa; se vogliamo indicare il fatto che ognuno di noi ha degli elementi distintivi che servono per identificare una persona.

allora non abbiamo più davanti un diritto di libertà, ma allora la categoria dei diritti personalissimi ci aiuta? Grossi da sempre una risposta negativa. Poi Grossi mette a confronto diritti di libertà e altri diritti costituzionali che non sono di libertà: a volte hanno cosa in comune con le libertà ma sono diversi: 1. Diritti di libertà e diritti reali → diritto reale si fonda su una res distinta dal soggetto e questa cosa si porta dietro delle conseguenze che rendono i diritti diversi: la disponibilità, prescrittibilità, alienabilità. Per il diritto reale, quindi, non vale il carattere della unicità: avrò tanti diritti quanti sono i beni ma il diritto reale, aggiunge Grossi, non è una pretesa all'astensione ma si configura come un potere che va esercitato (il non uso può avere effetti sulla titolarità del diritto) quindi l'essenza del diritto è l'esercizio delle.facoltà a cui il soggetto è titolare = non è tutelata l’inerzia quindi.Ma c’è anche qualcosa in comune: l’assolutezza ⇒ sono diritti assoluti opponibili erga omnes, ma ciò detto la loro strada si divide.2. Diritti di libertà e diritti di credito ⇒ qui non c’è nemmeno il punto di contatto dell’assolutezza perché i diritti di credito sono relativi; diversi sono i soggetti esterni rispetto al rapporto creditore-debitore, restano sullo sfondo: anche qui sta il dovere di astensione ma non entra nella posizione giuridica soggettiva. Ciò non impedisce che dalla lesione del diritto di libertà possa nascere come diritto consequenziale un diritto di credito, cioè il diritto al risarcimento, ma non sono della stessa natura.C’è un pa
Dettagli
A.A. 2022-2023
85 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arianna_canitano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Morera Umberto.