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GROSSI E L'ART. 3 COST
L'art. 3 co.2 Cost: il principio di eguaglianza sostanziale. È la norma programmatica per eccellenza perché è la norma che impegna la Repubblica, ma anche la comunità è tesa ad intervenire per rimuovere gli ostacoli e quindi le erogazioni di prestazione, servizi, risorse. Però l'art. 3 co.2 è una norma ampiamente programmatica rispetto alla quale il legislatore ha tutto da fare. Per tutti i diritti a prestazione c'è un ruolo del legislatore che è quello di dare attuazione con le risorse, con l'organizzazione, però è molto più determinato, specifico e puntuale rispetto all'ampiezza dell'art. 3 co.2 Cost. Non bisogna riempire di contenuto positivo, di prestazione, un diritto di libertà. Una cosa è la pretesa all'astensione e una cosa è il diritto, di volta in volta, a ricevere i servizi che distintamente.
L'ordinamento riconosce. Altrimenti si rischia che la mancanza di risorse vada ad uccidere anche la libertà. Ad esempio, una cosa è il diritto alla salute come libertà, un'altra cosa è il diritto alla salute come prestazione: ci sono tutte e due, ma sono due posizioni giuridiche soggettive diverse, anche se la prestazione è concettualmente a servizio della libertà.
Tesi di Grossi non seguita in giurisprudenza: c'è una norma di portata più generale che si ricava dall'art. 3 co.2 Cost. il quale da luogo ad un combinato disposto con le varie fattispecie normativa di libertà, cioè io dovrei nell'interpretare la Costituzione, in tutti i casi in cui non trovo una specifica previsione, leggere la libertà in combinato disposto con l'art.3 co.2 Cost, in modo da assicurare la presenza accanto ad ogni libertà anche ad un diritto a ricevere quelle prestazioni che appaiono volta a volta.
maggiormente necessarie o anche soltanto opportune. Quindi lui dice che quando non c'è una specifica previsione, quando non c'è una tutela oggettiva del bene corrispondente, posso arrivare comunque a delineare le forme di diritto a prestazione che però sarà il legislatore a valutare sfruttando il grande programma dell'art. 3 co.2. però è chiaro che qui la discrezionalità del legislatore è maggiore; quindi, sarà il legislatore di volta in volta a valutare, a prevedere, a dare priorità.
Grossi commenta l'art. 3 Cost e precisa alcune cose: ricorda che l'art. 3 si riferisce a tutti i cittadini. La lettura dell'art. 3, da un punto di vista Costituzionale, è che questo articolo si rivolga consapevolmente ai cittadini perché vi era la consapevolezza nell'Assemblea costituente che una democrazia fragile, risorta, povera, in crisi, non poteva assicurare questa eguaglianza a tutti,
ma solo ai cittadini. Il fatto che la Costituzione qui si rivolga ai cittadini non impedisce al legislatore che ci siano altre norme, a meno che non ci siano altre norme costituzionali che lo impediscono di estendere la platea dei soggetti interessati, con una garanzia che sarà di rango legislativo.
Questa è un po' la lettura che dà Grossi, rivolta ai cittadini: non dobbiamo leggere l'art. 3 come una norma che vuole creare una società di eguali, non è una norma che vuole appiattire la società ma, è una norma che da un lato mira a rendere possibile il pieno sviluppo della persona umana, dall'altro ad assicurare la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica del paese. Sviluppo e partecipazione.
Dall'altra parte Grossi dice che l'art. 3 co.2, che è la norma madre dei diritti sociali, diritti a prestazione, si preoccupa di un intervento della Repubblica non per eliminare
qualsiasi problema che ci sia nella società, ma solo per rimuovere ostacoli che incidono che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Questo vuol dire che, per esempio, non rientrano nell'art. 3 co.2 gli ostacoli di ordine naturale e fisico. D'Atena CAPITOLO 1 – Costituzionalismo e tutela dei diritti fondamentali Nascita del costituzionalismo Lo stato costituzionale è una forma di Stato che arriva, in un momento di crollano dei regimi assoluti. Utilizziamo come paradigma la Rivoluzione francese e il crollo dell'assolutismo, fenomeno che porterà alla prima costituzione francese del 1791. Abbiamo poi detto che un fenomeno costituzionale molto rilevante avviene più o meno negli stessi anni oltreoceano cioè negli Stati Uniti, contestualmente alla nascita dello stato federale. Questo nasce per un processo di aggregazione. Si arriva alla costituzione del 1787. Un fenomeno analogo era già avvenuto in Gran Bretagna durante il XVIIIsuperiore al diritto positivo adottato dagli uomini) e quindi anche qui si avverte il pericolo di costituzionalizzare i diritti per le stesse ragioni poc'anzi elencate. Non dire nulla sui diritti della persona, sulle libertà era considerato il modo migliore per assicurarne il valore. Tutto ciò si collega alla nascita di questo ordinamento attraverso il procedimento di aggregazione. Se pensiamo alle differenze tra stato regionale e federale: nel primo, gli enti intermedi, sono le regioni che hanno degli statuti di autonomia che, non sono delle costituzioni e dunque non si occupano delle libertà della persona; nel secondo gli enti intermedi sono gli Stati membri. Lo Stato membro proprio perché è uno Stato e nasce come stato indipendente che si dà una sua costituzione, questo Stato nella sua costituzione si occupa anche dei diritti, in particolare del numero delle libertà. Lo Stato federale dice che prevale il diritto federale cioè il
diritto dello Stato centrale prevale sui diritti locali, a menoche non si tratti di diritti-sociali, in cui la differenziazione è consentita perchè lo Stato membro può garantire maggiori diritti e prestazioni.
Ad ogni modo qualunque sia la tecnica con cui la costituzione arriva ad occuparsi di diritti, quello che possiamo dire è che la nascita del costituzionalismo è strettamente connessa al processo di riconoscimento e di costituzionalizzazione del primo nucleo di libertà della persona, cioè libertà in senso giuridico, cioè posizioni giuridiche soggettive che vengono affermate e riconosciute con tecniche diverse:
Copertura organizzativa di questi diritti è un modo attraverso cui si assicura l'effettiva garanzia alle libertà. Le due parti sono fortemente collegate: libertà ed organizzazione degli Stati. Sono due contenuti costituzionali collegati perchè le libertà devono avere
copertura organizzativa. Facciamo un esempio sulla Costituzione repubblicana: essasi compone di 12 articoli sui principi fondamentali, poi si apre una parte prima sui diritti e doveri dei cittadini ed infine una parte seconda sull'ordinamento della Repubblica. L'ordinamento della Repubblica si compone del parlamento, del governo, del P.d.R., della magistratura ecc, questo è tutto ciò che chiamiamo organizzazione. Allora copertura organizzativa significa che il riconoscimento delle libertà nella prima parte della Cost ha bisogno di una coerente copertura organizzativa, cioè di una coerente organizzazione dello stato.
Possiamo fare 2 esempi di copertura organizzativa:
- La riserva di legge è quell'istituto in base al quale la disciplina di una certa materia è riservata alla legge: La riserva si dice:
- Assoluta quando in quell'ambito può intervenire esclusivamente la legge, sono escluse le fonti secondarie