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IL SISTEMA DEL GOVERNO IN ITALIA

Anche in Italia, con la promulgazione nel 1848 dello Statuto Albertino, si avvia, sul modello

inglese, l’esperienza della monarchia costituzionale, che stenta tuttavia a trasformarsi

compiutamente in una compiuta monarchia parlamentare, dove “il re regna ma non governa”,

dato che il Governo si sorreggeva sul duplice rapporto fiduciario non solo con la camera elettiva,

ma anche con la Corona.

Nel periodo statuario si registrava ancora una forte presenza della Corona nel potere esecutivo,

tale da venir configurato come un vero e proprio limite allo sviluppo delle istituzioni italiane.

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Ciò nonostante, la nostra forma di governo, sul modello di quella inglese, ha compiuto una

significativa evoluzione in epoca statuaria, nel corso della quale l’esigenza di rafforzare il nuovo

“governo costituzionale” sia rispetto alle Camere sia rispetto alla Corona venne perseguita

tramite l’adozione di tre noti decreti:

1. il decreto d’Azeglio del 1850, che affermava il principio di collegialità;

2. il decreto Ricasoli del 1867, che valorizzava il ruolo del Presidente del Consiglio;

3. il decreto Zanardelli del 1901, che riprendeva il decreto Ricasoli.

L’introduzione del sistema elettorale proporzionale nel 1919, inoltre, determinò un

consolidamento della posizione costituzionale dei partiti. Si affermò un sistema pluripartitico

che favorì la formazione di governi di coalizione, ove la nomina del Presidente del Consiglio

vedeva ancora un margine di scelta da parte del re certamente non irrilevante. Gli stessi partiti

poi, reclamarono un preciso ruolo nella determinazione del programma di governo e

nell’indicazione dei Ministri, fino al punto che questi ultimi vennero considerati rappresentanti

dei partiti di cui erano espressione.

I forti problemi di instabilità governativa che ne conseguono, che danno origine a quella c.d.

“crisi di governabilità” protrattasi sino ai giorni nostri, forniscono l’immagine di un Presidente

del Consiglio cui veniva ormai riconosciuta essenzialmente la funzione di trovare un punto di

mediazione fra le diverse istante dei partiti della coalizione.

L’ETÀ FASCISTA

Il ruolo del Presidente del Consiglio muta radicalmente durante il regime fascista. Si assiste al

deciso superamento del principato della collegialità con la c.d. legge Rocco, che all’art.1

stabiliva che il governo “ancora denominato “governo del Re”) fosse composto dal Primo

Ministro segretario di Stato e dai Ministri segretari di Stato, senza far riferimento all’organo

Consiglio dei Ministri.

Il Primo Ministro, inoltre, era anche “Capo del Governo” ed unico titolare e responsabile

dell’indirizzo politico generale.

Il nucleo di rottura rispetto al precedente assetto costituzionale era rappresentato

• dall’abolizione del raccordo fiduciario fra Governo e Parlamento,

• e dal riconoscimento in capo al Primo Ministro di un potere di indirizzo politico

sull’attività delle Camere.

L’ETÀ REPUBBLICANA

Il “patto di Salerno” della primavera del 1944 apre una “fase costituente”, che culminerà

nell’elezione dell’Assemblea costituente e nella deliberazione della “nuova Costituzione dello

Stato”. È proprio dalle scelte dei padri costituenti che è discesa l’attuale disciplina costituzionale

relativa al Governo della Repubblica.

In seno all’Assemblea si trovarono contrapposti sostanzialmente due orientamenti: 106

1) Quello dell’ala sinistra (PCI e PSI), che vedeva nel principio di collegialità il

fondamentale criterio organizzativo dell’azione per salvaguardare l’unitarietà

dell’indirizzo politico;

2) Quello dall’ala destra (DC), sostenitori del principio monocratico, per i quali la

responsabilità della politica del governo andava riferita al solo Presidente del Consiglio.

ART. 92 E 95 COST.:

Si optò per una soluzione di compromesso, che tuttora si riflette sugli

vengono indicati i tre organi che costituiscono tradizionalmente l’organo complesso governo

(Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri) e ne viene sancita la responsabilità in

ragione delle rispettive funzioni, individuate solo con riferimento al Presidente del Consiglio.

L’ART 95, 3° COMMA, COST., inoltre affida alla legge l’ordinamento della Presidenza del

Consiglio, la determinazione del numero e delle attribuzioni dei Ministeri e la loro

organizzazione.

I governi dell’età repubblicana si sono connotati quali governi di coalizione. La tendenza

consolidatasi nella realtà politica italiana alla frammentazione partitica, d’altra parte, non

poteva lasciare alternative anche quando l’introduzione del sistema elettorale prevalentemente

maggioritario, che avrebbe segnato il passaggio del parlamentarismo consensuale al

parlamentarismo maggioritario, ha favorito la “polarizzazione” delle diverse forze politiche su

due schieramenti alternativi.

Grazie alla “centralizzazione” del governo italiano intorno alla figura del Presidente del Consiglio

si è rafforzata la sua leadership rispetto alle componenti della coalizione; e questo per via della

sua “investitura popolare.

Il processo in atto di “riterritorializzazione” del potere politico finisce per assegnare proprio al

Presidente del Consiglio, per la posizione di primazia conquistatasi all’interno del gabinetto, il

delicato compito di promuovere la necessaria collaborazione tra i vari livelli di Governo, ossia

con le istituzioni europee da un lato e con il sistema delle autonomie dall’altro.

IL RPOCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO

L’ITER FORMATIVO DEL GOVERNO

Il complesso iter formativo del Governo consta di quattro fasi:

1. consultazione

2. incarico

3. nomina

4. giuramento

LE CONSULTAZIONI (FASE PREPARATORIA)

Le consultazioni sono svolte dal Presidente della Repubblica e consistono in una serie di incontri

con personalità istituzionali e politiche che possano fornirgli elementi utili diretti a verificare la

sussistenza di una maggioranza parlamentare e gli orientamenti da questa espressi, su cui poi

individuare il personaggio più idoneo a formare il Governo. 107

L’INCARICO (FASE PREPARATORIA)

Se al termine delle Consultazioni il Presidente della Repubblica non ritiene di dover acquisire

ulteriori informazioni (nel qual caso può conferire un mandato esplorativo ad uno dei Presidenti

delle Camere o un preincarico al futuro Presidente del Consiglio), egli procede al conferimento

dell’incarico in forma orale, con due decreti di nomina separati e successivi del Presidente del

Consiglio e dei Ministri. L’incarico è accettato con Riserva, che può essere sciolta dal Presidente

del Consiglio in senso negativo (rifiuto) o in senso positivo (definendo un programma di governo

e una compagine ministeriale)

NOMINA ART. 92, 2° COMMA:

Essa è disciplinata dalla Costituzione: sciolta positivamente la riserva,

si perviene all’emanazione contestuale di tre decreti del Presidente della Repubblica, tutti

controfirmati dal nuovo Presidente del Consiglio:

o Decreto di accettazione delle dimissioni del precedente Governo;

o Decreto di nomina del Presidente del Consiglio;

o Decreto di nomina dei Ministri.

Tuttavia, il potere di proposta dei nomi dei Ministri, sebbene riconosciuto dall’art. 92, è stato

sottoposto a continui condizionamenti da parte dei partiti e ai veti posti dal Capo dello Stato.

GIURAMENTO ART.93.

Esso è disciplinato dalla Costituzione, avviene nelle mani del Presidente della

Repubblica, in forma separata, del Presidente del Consiglio e poi dei Ministri (assume anche il

significato di accettazione della nomina). Con esso il nuovo governo entra in carica,

avvicendandosi con il Governo uscente.

Sulle prime due fasi ha profondamente inciso il passaggio dal parlamentarismo consensuale a

quello maggioritario, che ha realizzato una bipolarizzazione del sistema politico, favorendo il

collegamento delle liste in due coalizioni politiche contrapposte, le quali devono anche inserire

nella scheda elettorale il simbolo e l’indicazione del nome del candidato alla guida del nuovo

Governo.

Ne consegue che, essendo già precostituite le coalizioni, le fasi preparatorie assumono

importanza minore che in passato. La stessa nomina del Presidente del Consiglio risulta già

precostituita nella persona del leader della coalizione elettorale vincitrice. Le fasi preparatorie

sono quindi svuotate di contenuto.

LE VICENDE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO

LA RAZIONALIZZAZIONE DEL PARLAMENTARISMO A TUTELA DELLA

STABILITÀ GOVERNATIVA

L’ultima fase del procedimento di formazione del Governo è la fiducia. La fiducia è un atto di

gradimento politico votato per appello nominale e maggioranza dei presenti in Parlamento

C.3),

(ART.64, con cui si approva il programma politico del Governo. La fiducia costituisce il

momento cruciale dell’avvicendarsi tra vecchio e nuovo Governo. 108

La fiducia tra Governo e Parlamento è presupposto indefettibile per lo svolgimento della

funzione di indirizzo politico, oltre che per la stessa permanenza in carica del Governo.

LA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO

DALL’ART.94,

La relazione fiduciaria è disciplinata il quale vuole procedimentalizzare:

• la mozione di fiducia (atto instaurativo della relazione fiduciaria);

• la mozione di sfiducia (atto interruttivo della relazione fiduciaria);

• la questione di fiducia (volta a verificare l’andamento della relazione fiduciaria):

I POTERI DEL GOVERNO DIMISSIONARIO E DI QUELLO IN ATTESA

DI FIDUCIA

Il governo che ha ricevuto la mozione di fiducia si avvicenda con il governo dimissionario,

rimasto in carica per assicurare, secondo il principio di continuità degli organi costituzionali, il

c.d. disbrigo degli affari correnti, ossia lo svolgimento delle sole funzioni di ordinaria

amministrazione ed urgenti.

Tuttavia, in attesa della concessione della fiducia parlamentare, si ritiene che non entri nella

pienezza dei suoi poteri, pur trovandosi in una posizione sostanzialmente diversa da quella del

governo dimissionario, il cui rapporto fiduciario con le camere si è ormai interrotto, non potendo

porre in essere fatti immediati attuativi del programma di governo non ancora approvato dalle

camere e che quindi impegni non l’indirizzo politico ancora non condiviso.

LA MOTIVAZIONE DELLA FIDUCIA E LA VOTAZIONE A SCRUTINIO

PALESE

Entra 10 giorni dal giuramento il governo si presenta alle due camere per esporre il programma

ed ottenere la fiducia, che ciascuna camera accorda o respinge (nel caso della mancata fiducia

iniziale, anche di una sola delle due camer

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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