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DIRITTO COSTITUZIONALE

(=studio della costituzione)

INTRODUZIONE

LO STATO

- =forma di organizzazione del potere politico

- =il più sviluppato e complesso degli ordinamenti→ordinamento=complesso di

regole e norme stabilite in una società e rispettate dai consociati (nei paesi più evoluti

si parla di: pluralismo giuridico=più ordinamenti diversi convivono nello Stato ed

hanno tutti carattere derivato→la loro soggettività è riconosciuta dallo Stato (sono a

lui subordinati=Non possono opporsi finalità contraria allo stato o richiedere ai propri

consociati comportamenti incompatibili con i fini pubblici o contrari ad essi), che è il

solo ad avere carattere originario→deve solo a se stesso la propria esistenza, si

legittima da sé e si pone come una struttura autoritaria dotata di positività e di stabilità

con finalità generalissime, come sicurezza e benessere)

- evoluzione: superamento del particolarismo feudale e nascita degli stati nazione

(inizialmente assolutisti)

- formato da: sovranità/potere sovrano (=potestà di impero che viene esercitata

sul popolo e sul territorio/far rispettare le proprie leggi nel territorio, attraverso l’uso

legittimo della forza→Ha il monopolio della forza,Solo a lui è riconosciuta la possibilità

di costringere fisicamente, se necessario, i soggetti privati a conformarsi alle

leggi→sono subordinati; e farsi riconoscere dagli altri stati nelle relazioni

internazionali, manifestando la propria indipendenza e ponendosi sullo stesso piano

delle altre nazioni→nessun ente o soggetto è a lui superiore (anche se organizzazioni

sovranazionali>nazioni→La sovranità è ridotta dal diritto internazionale e europeo,

Tramite una progressiva eccezione della sfera di competenza effettiva dello Stato)),

territorio=limite di validità dell’ordinamento statuale (confini terrestri: di solito

anche geografici, definiti da trattati internazionali; confini marittimi: definiti da

trattati internazionali, secondo cui entro le 12 miglia marine: acque nazionali, oltre:

acque internazionali; piattaforme continentali: sfruttabili, garantendo la libertà

navigazione; confini in cielo: tutta l’atmosfera è sfruttabile) e popolo (=insieme delle

persone di ogni sesso ed età che hanno la cittadinanza italiana, indipendentemente

dalla residenza; + “persone giuridiche”=enti dei quali lo Stato riconosce l’esistenza

attraverso il conferimento della “personalità” e la titolarità di diritti, poteri e doveri;

detiene la sovranità attraverso gli organi di Stato)

- cittadinanza: =rapporto particolare che si crea tra l’individuo e lo Stato,

stabilito dal legislatore (no costituzione); art 22: cittadinanza=elemento che integra

d'identità di una persona, di cui nessuno può essere privato per motivi politici (come la

capacità giuridica e il nome); come si acquisisce (legge 91/1992): ius sanguinis: “diritto

di sangue”, acquisto automatico con un genitore italiano (per trasmissione e

conservazione della cittadinanza italiana), ius soli: “diritto della terra”, per nascita sul

territorio dello Stato+residenza fino ai 18 anni richiesta della cittadinanza,

matrimonio con un/a cittadino/a italiano/a + residenza, concessione: dopo 10 anni di

residenza, se si dimostra di contribuire allo Stato richiesta / mantenimento della

cittadinanza di discendenti di cittadini (anche residenti all’estero) mantenimento

del ius sanguinis

- forma di Stato: =senso del rapporto Stato-cittadini e assetti del

decentramento→struttura accentrata/decentrata (attribuzione di autonomia

territoriale) dell’organizzazione del potere (stato federale/regionale/accentrato)

distribuito il potere (in particolare di produrre norme e di applicarle),

→com’è

risultante dei diversi modi attraverso i quali i rapporti verticali (autorità-individui) e

orizzontali (tra individui) sono tra loro collegati e quanto/come viene attribuita libertà

al soggetto privato

- ordinamento FEUDALE: non ancora forma di Stato, perché

Stato=organizzazione caratterizzata dal poter esercitare un potere, su di un

determinato territorio e rispetto alla popolazione ivi stanziata, mentre il sistema

feudale=sistema di autorità la cui legittimazione non è data da un’investitura (il potere

pubblico non deriva dalla sovranità), ma da un rapporto privatistico di scambio:

nell’Europa del VI/IX secolo il potere del re era troppo lontano per poter essere forte,

quindi le popolazioni si stabilivano vicino al castello, dove c’era l’autorità più forte del

feudatario (che era dotato di un esercito, poteva dettare ed applicare regole e

amministrare la giustizia sulle sue popolazioni); il cambio della protezione

dell’esercito, gli fornivano prodotti della terra e lavoro; il re era quindi “organo

confederale”, al quale occorreva il consenso del signore feudale, perciò riuniva in

assemblea i signori feudali, in funzione consultiva (antichi parlamenti feudali); con

l’incremento demografico e lo sviluppo sociale, nacquero i funzionari facenti parte

dell’apparato burocratico, che porterà al centralismo statale

- Stato ASSOLUTO: Stato moderno, come entità dotata di sovranità originaria

(=potere unitaria, supremo ed incondizionato, incardinato nel re), in grado di

esercitare funzioni pubbliche tramite strumenti pubblicistici; Europa 1400, poteri

(legislativo, esecutivo e giudiziario) concentrati (eliminazione di poteri

intermedi→antichi parlamenti medievali e accentramento di funzioni e compiti, per

gestire la burocrazia, l’esercito e il sistema tributario) nel sovrano (legibus

solutus=svincolato dalla legge)→no separazione e bilanciamento (re→funz. legislativa

ed esecutiva→con ministri da lui nominati, funz. giudiziaria→Corti e Tribunali da lui

nominati), no riconoscimento dei diritti dei sudditi; ma il loro benessere è

fondamentale, il potere sovrano ha la funzione di garantirlo→stato di POLIZIA (tardo

‘700): comunità politica al centro, maggiori garanzie offerte ai cittadini, il re non è più

legibus solutus (=titolare di un potere illimitato), non c’è immedesimazione assoluta

tra Stato e sovrano

- stato LIBERALE: con l’affermazione dell’economia capitalista→rivendicazioni

della borghesia (con il ritorno della monarchia, dopo 3 rivoluzioni borghesi: 1689, Uk,

Glorious Revolution→senza violenza, abdicazione del sovrano e nomina di un nuovo re

da parte del Parlamento; 1776, Usa, Dichiarazione di indipendenza americana→nuovo

ordine costituzionale basato sulla ribellione contro la madrepatria (Uk) e

sull’indipendenza delle 13 colonie 1779 nascita della costituzione e stato liberale;

1789, Fr, Rivoluzione francese→borghesia contro i privilegi e gli abusi del sovrano

assoluto→Dichiarazione Universale dei Diritti; ‘800, De e Ita, appaiono più tardi

perché c’è un più lento sviluppo dell’economia capitalista e della borghesia, c’è maggior

peso dell’aristocrazia+sviluppo di concetti filosofici, ex. Montesquieu: (separazione

dei poteri) identificazione di 3 poteri: legislativo=approvazione di leggi

(Parlamento→elettivo, perché rappresenta il corpo elettorale=2% popolazione,

omogeneo perché solo borghesia→stato monoclasse), esecutivo=attuazione delle leggi

(re) e giudiziario=applicazione delle leggi, che devono essere separati, affinché ci sia

equilibrio (“checks and balances”) e si limitino a vicenda, per evitare un’eccessiva

concentrazione del potere→buon funzionamento dello Stato+garanzia delle libertà

fondamentali; introduzione delle costituzioni, come strumenti per organizzare il potere

e tutelare il cittadino di fronte alla Legge, perché ha dei diritti→ costituzionalismo,

dopo la Restaurazione appaiono (in Ita e Fr) le costituzioni ottriate (concesse), grazie

alle rivendicazioni borghesi (il sovrano limita alcuni suoi poteri a vantaggio della

borghesia); lo stato liberale è uno stato di diritto =stato in cui il potere politico è

limitato alla legge, che deve essere rispettata da tutti, anche coloro che l’hanno

creata→principio di eguaglianza=tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge,

esercitato formalmente ma non sostanzialmente; garanzia delle libertà

individuali→negative (ex. libertà borghesi: diritti economici e libertà civili),

tutela=astensione dello Stato, solo tramite la Legge può limitare le libertà; crisi dello

Stato Liberale: 1) per le trasformazioni sociali dell’’800/900→la società diventa

pluriclasse, più classi sociali vogliono partecipare alla formazione dello Stato;

evoluzione del suffragio (semi-universale/universale), espansione ed inclusione

sociale→principio rappresentativo; introduzione dei partiti di massa, che si occupano

della classe operaia e proletaria+sindacati (per le garanzie sul lavoro)→il parlamento

rappresenta una società composita; 2) conflittualità sociale e politica (dopo 1^GM) e

affermazione dei totalitarismi (partito unico, non democratico perché esclude

l’opposizione+soppressione delle libertà fondamentali e della separazione dei

poteri→concentrati nel capo del partito), ma dopo 2^ GM e 1989 ritorna la

democrazia: principio di eguaglianza, suff. universale (con elezioni libere e periodiche),

pluripartitismo e alternanza del potere, tutela dello stato di diritto e dei diritti

individuali (libera manifestazione del pensiero), no guerra (per l’integrazione europea

e l’UE)

- democrazia pluralista e stato costituzionale: stato democratico (nessun

soggetto dispone a titolo esclusivo del potere sovrano) e pluralista (=inclusione e tutela

dei principi che includono tutta la società, per cui ogni minoranza è tutelata), +diritti

sociali→libertà positive=necessitano dell’intervento dello Stato (ex. diritto

all’istruzione, alla salute.. più lunghe)→stato sociale e costituzionale (lo

→costituzioni

scopo della costituzione, che è superiore alle leggi, è rimuovere le disuguaglianze),

princ. di eguaglianza (art 3), formale (=tutti sono uguali davanti alla legge) e

sostanziale (=lo Stato fa in modo che non ci siano disuguaglianze, rimuovendo ogni

ostacolo)

- forme di governo: =com’è distribuito il potere pubblico dalle norme

costituzionali e quali sono i rapporti tra gli organi dell’ordinamento costituzionale

(=autorità di vertice dotate di poteri pubblici)(parlamento-governo-presidente)+mezzo

per realizzare i fini della forma di Stato

- MONARCHIA COSTITUZIONALE: tipico dello Stato Liberale, limitazione del

potere del re (potere esecutivo, attraverso i ministri, che vengono da lui nominati e

revocati, ma necessitano anche della fiducia del Parlamento; può sciogliere il

Parlamento e indire nuove elezioni; sottoscrive le leggi e può opporre il suo diritto di

veto) e aggiunta del Parlamento (eletto dalla borghesia, la maggioranza dà la fiducia al

governo e controlla così il bilancio dello Stato=entrate e uscite)

- MONARCHIA PARLAMENTARE: (ex. UK), rapporto Parlamento-governo più

forte il Parlamento dà la fiducia, il governo deve avere il suo sostegno e anche il

sostegno del re (che nomina e revoca i ministri, ma assume man mano un ruolo solo

formale)

- FORMA DI GOV. PARLAMENTARE (in una repubblica): il parlamento dà la

fiducia al governo, che può essere sciolto dal presidente (eletto

direttamente/indirettamente), preminenza esecutivo (=il parlamento incide meno ed il

governo guida il parlamento, dopo essere stato legittimato)/assemblea (=forma di gov.

assembleare, il parlamento influenza il governo), rapporto partiti-corpo elettorale

immediato (=sistema bipartitico, un partito vince ed assume il potere, ex.

UK)/mediato (=sistema frammentato, con più partiti, è meno immediato), regolato

dalla costituzione, che dà stabilità e razionalità (ex. la sfiducia deve essere abbinata ad

una fiducia)

- FORMA DI GOV. PRESIDENZIALE: in sistema con bipartitismo non

conflittuale, forte decentramento del sistema federale+forte potere politico del

presidente→capo del Governo (ex. USA), elezione diretta del presidente, da cui

dipende il governo (nomina i suoi collaboratori→segretari di Stato)e che ha un

mandato 4+4 (periodicità elezioni, ogni 2 anni), che non può essere interrotto dal

parlamento (anch’esso eletto direttamente), che però può attivate l’impeachment;

sistema dei “pesi e contrappesi”, per controllo e interferenza (controllo reciproco

pres.-congresso: struttura bilaterale, Senato→rappre. stati membri, 6 anni, ma

rinnovato parzialmente ogni 2 anni+camera dei rappresentanti→su base nazionale,

rinnovata ogni 2 anni)

- SEMI-PRESIDENZIALE: (ex. Francia), parlamento (dà la fiducia al governo, che

è nominato dal presidente e che però rispecchia la maggioranza parlamentare, se il

parlamento e il presidente sono di partiti opposti; elezioni ogni 5 anni, per avere

omogeneità tra presidente-parlamento)+presidente (eletto direttamente, può

sciogliere il parlamento, è capo dell’esecutivo, ha funzione di indirizzo e ha poteri di

controllo sul Parlamento→può sciogliere le camere, sottoporre progetti di legge a

referendum, far controllare la legittimità costituzionale di una legge prima della sua

promulgazione, è politicamente responsabile, in situazione di emergenza è garante

dello Stato)+Pres. del Cons. nominato dal Pres. Rep. (insieme ai ministri)

- DIRETTORIALE: (ex. Svizzera), no capo di Stato, corpo

elettorale→parlamento→governo (potere esecutivo: svolge funzioni di Governo+Capo

dello Stato, eletto per singoli ministri e in maniera proporzionale=ogni partito è

rappresentato al governo, non esiste maggioranza/opposizione, c’è sintesi e

compromesso, bisogna rappresentare le diverse componenti della società)

- NEO-PARLAMENTARE (presidenziale-parlamentare)

ORIGINI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1848: entrata in vigore dello STATUTO ALBERTINO, come costituzione del Regno

di Sardegna

1861: unità d’Italia→ diventa 1^costituzione italiana (espansione ordinamento)

STATUTO ALBERTINO

- costituzione CONCESSA paternalisticamente (=il re la concede con affetto “di

padre”, e non costituita da un’assemblea)/OTTRIATA, dal sovrano Carlo Alberto ai

suoi sudditi, in seguito ai moti del ‘48 (in tutta Europa, nella classe borghese, che

rivendicava un maggiore potere politico e rifiutava l’assolutismo, perché i poteri

devono essere distribuiti), il re preferisce concedere la costituzione, piuttosti che

vedersela imposta.

- scritta da un circolo RISTRETTO di consiglieri regi

- è FLESSIBILE, non è stata elaborata da un’assemblea costituente, non ha

l’interesse di proteggere la costituzione in visione di modifiche successive→come può

essere modificata? sulla volontà contingente della MAGGIORANZA (in realtà non

verrà mai modificato, ma sarà stravolto; non vengono modificate leggi preesistenti, ma

vengono introdotte leggi completamente contrastanti con quelle già presenti)

- orientamento PERPETUO (“d’ora in avanti sarà questa”)

- poteri costituzionali organizzati secondo la MONARCHIA COSTITUZIONALE

PURA=forma di organizzazione del potere/formula di governo in cui vi è una

contrapposizione e una divisione tra la sfera d’influenza del re e quella del parlamento;

il RE governa attraverso il GOVERNO (non in prima persona, ma è di sua

fiducia)->art. 5: il re nomina e revoca i suoi ministri, che rimangono in carica secondo

il gradimento del re; il PARLAMENTO detiene il potere legislativo, ma non può

influenzare il governo

- diventa (per il ruolo e il predominio della borghesia, che anima politicamente lo

statuto) MONARCHIA PARLAMENTARE=il parlamento ha più potere ed il governo

deve avere anche il suo sostegno (i ministri sono nominati e revocati dal re, anche in

base alla maggioranza in parlamento, che li appoggia)->RAPPORTO FIDUCIARIO tra

PARLAMENTO-GOVERNO, che rimane in carica fino a quando non ha la fiducia del

parlamento

- parlamento BICAMERALE: camera dei deputati→ elettiva, ma solo per i ceti

più alti (economicamente)=diritto di voto solo al 2% della popolazione maschile; élite

politica ristretta e coesa, che può contrapporsi al re per reclamare i propri interessi,

infatti ogni decisione legislativa del governo è sottoposta al consenso del parlamento

(camera dei deputati); senato→nominato dal re (+proposte del governo=”infornate”,

per rafforzare la maggioranza di governo)

- CATALOGO DI DIRITTI DELL'INDIVIDUO (breve): riconoscimento delle

LIBERTA’ NEGATIVE=libertà tutelabili con la non interferenza dello Stato (ex. diritto

di proprietà privata, di iniziativa economica privata, personale=ex. diritto di non

subire arresti arbitrali, tutela del domicilio, autonomia dell’individuo ecc., di stampa,

di riunione=fenomeno collettivo occasionale e in luogo pubblico a cui l’individuo

partecipa (≠ libertà di associazione, perchè diffidenza nelle forme associative, che

erano intermediarie tra lo Stato e l’individuo) riconoscimenti di poco peso per gli

individui, perché rimandano alla Legge, che reprime gli abusi.

-

1922: da stato LIBERALE stravolgimento dello Statuto+Stato TOTALITARIO e

governo parlamentare=si forma con la maggioranza del Parlamento

- Marcia su Roma, colpo di stato militare (28/10/1922): Mussolini è nominato

Presidente del Consiglio dal re (nonostante mancanza della maggioranza parlamentare

al Partito Fascista; si rifiuta di firmare lo Sta

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraalbanoo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Gratteri Andrea.
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