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L’ADATTAMENTO AL DIRITTO DERIVATO.

Le differenze tra un regolamento adottato con un procedimento legislativo ed uno

adottato con la procedura di delega o quella di esecuzione, si sostanziano nella

funzione che tale regolamento svolge all’interno dell’ordinamento dell’Unione. Quindi,

restano invariati la portata e il valore giuridico degli atti di diritto derivato, senza che

su di essi incida la procedura con cui vengono adottati. Importanti sono la natura

intrinseca dell’atto e il suo contenuto precettivo, da cui si ricavano i meccanismi

necessari di trasposizione.

L’ordine di esecuzione contenuto nella legge di adattamento ai trattati istitutivi

dell’Unione, ‘copre’ anche l’adattamento alle fonti di diritto derivato previste dal

trattati. Ciò vale innanzitutto per i regolamenti, in quanto direttamente applicabili

senza necessità di essere trasposti negli ordinamenti nazionali, tranne nel caso di

regolamenti non self-executing, cioè non autosufficienti ed incompleti, che richiedono,

per la loro concreta applicazione, l’emanazione di norme statali di attuazione o di

integrazione.

Al di fuori di questa ipotesi, l’emanazione di provvedimenti recettivi dà luogo ad una

violazione del diritto dell’Unione: per esempio, è dichiarata illegittima la prassi italiana

(consistente nel riprodurre i regolamenti in atti interni, pur avendo stesso contenuto)

di recepimento e riproduzione dei regolamenti all’interno dell’ordinamento.

Ragionamento diverso vale per tutti gli atti che non hanno diretta applicabilità,

ossia decisioni quadro, decisioni e convenzioni: infatti, tutti questi atti, in virtù delle

caratteristiche loro proprie, non possono produrre effetti pieni ed immediati negli

ordinamenti nazionali, senza il ricorso di atti interni di trasposizione.

Alla fine degli anni ’80, venne adottata la Legge Pergola che sistematizzava le

modalità di recepimento della normativa comunitarista. Questa legge è stata

interamente abrogata e sostituita dalla legge Buttiglione, (n.11/2005) recante

‘norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione

europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari’. Le finalità e la

struttura della nuova legge non si distinguevano molto da quelle della normativa

abrogata, ma introduceva innovazioni soprattutto per quanto riguardava il ruolo delle

regioni. Lo strumento individuato per assicurare il periodico e sistematico

aggiornamento della normativa nazionale a quella dell’unione era rappresentato

dall’adozione della legge comunitaria, che:

poteva recare direttamente le norme di attuazione del diritto dell’unione,

 abrogando norme interne incompatibili e predisponendo le misure necessarie

per la piena applicazione in Italia delle norme dell’Unione;

poteva autorizzare il governo a procedere all’adattamento mediante decreti

 legislativi o mediante regolamenti governativi. Decreti ministeriali potevano

essere impiegati anche per attuare norme comunitarie non immediatamente

applicabili che modificano modalità esecutive di direttive già recepite; e il

governo poteva adottare anche provvedimenti urgenti a fronte di sentenze o

atti normativi, purché la scadenza per il loro recepimento risultasse anteriore

rispetto alla data di entrata in vigore della legge comunitaria dell’anno in corso.

LA LEGGE N 234/2012: IL RUOLO DELLO STATO

Anche la legge n 11/2005 è stata abrogata e sostituita dalla legge 234 del 2012, che

detta ‘norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione

della normativa e delle politiche dell’Unione europea’. La sostituzione si è resa

necessaria per assicurare una maggior conformità del nostro ordinamento, sia in fase

‘ascendente’, sia in fase ‘discendente’. Riguardo la fase ascendente, si evidenzia il

rafforzamento del ruolo: del parlamento italiano, che si occupa di un dialogo costante

col governo; del dipartimento per le politiche europee, con funzione di coordinamento

delle varie amministrazioni, ed è interlocutore delle istituzioni dell’Unione, specie della

commissione; del comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), composto dai

ministri degli affari esteri, dell’economia, degli affari regionali, della coesione

territoriale e dagli altri ministri con competenza nelle materie oggetto dei

provvedimenti con funzione di elaborare gli indirizzi politici che sono trasmessi dal

dipartimento.

Con riferimento alla fase discendente, si ha l’introduzione di una nuova disciplina

degli strumenti volti all’attuazione in Italia degli obblighi normativi e giurisprudenziali

discendenti dall’appartenenza all’Unione, incentrata sulla scissione della legge

comunitaria in due strumenti diversi, la legge di delegazione europea e la legge

europea, in cui sono ripartite le due tecniche classiche di attuazione, ossia delega e

trasposizione diretta.

La legge di delegazione europea contiene la delega legislativa al governo per:

dare attuazione a direttive, decisioni quadro, e regolamenti che contengano

 disposizioni non direttamente applicabili;

modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, per garantire la conformità

 dell’ordinamento ai pareri motivati indirizzati dall’Italia alla Commissione;

dettare la disciplina sanzionatoria di violazione di atti normativi dell’Unione;

 emanare, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province

 autonome, di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle

disposizioni dell’Unione recepite dagli enti territoriali in parola;

può recare disposizioni che autorizzano il governo a recepire in via

 regolamentare le direttive e disposizioni che individuano i principi fondamentali

nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria

competenza normativa per recepire o per assicurare l’applicazione di atti

dell’unione nelle materie di cui all’articolo 117.

La legge di delegazione europea deve essere approvata con cadenza annuale: il

Presidente del consiglio dei ministri o il ministro per gli affari europei, insieme al

ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni

anno presenta alle camere un disegno di legge recante il titolo ‘delega al governo per

il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea’.

Ogni legge di delegazione europea detta, quindi, principi e criteri direttivi ‘generali’,

cui si aggiungono quelli specifici eventualmente definiti per le singole direttive o altri

atti da trasporre. Importante è l’obbligo di assicurare sempre la parità di trattamento

dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri stati membri dell’Unione europea.

Infine, la legge 234/2012 fissa anche regole generali in relazione ai termini per il

recepimento delle direttive di cui alla legge di delegazione europea, sostanzialmente

con lo scopo di ridurre al minimo le eventuali procedure di infrazione a carico del

nostro paese.

Riguardo alla legge europea volta ad adempiere direttamente agli obblighi imposti

dall’ordinamento dell’Unione, essa contiene:

disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto

 con tali obblighi;

disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di

 procedure di infrazione avviate dalla commissione nei confronti dell’italia o di

sentenze della corte di giustizia dell’unione;

disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l’applicazione di atti

 dell’unione;

disposizioni per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro

 delle relazioni esterne dell’unione europea;

disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo.

Il ricorso alla legge europea non è indispensabile ogni anno e la legge 234/2012 non

fissa scadenze in proposito.

Oltre a questi due strumenti analizzati, la legge del 2012 prevede comunque anche la

possibilità di adottare leggi di delega o leggi ad hoc per soddisfare determinati

obblighi europei, specie dove sussistano situazioni di urgenza o di particolare

rilevanza. L’articolo 38 prevede che in casi di particolare importanza politica,

economica e sociale, il presidente del consiglio dei ministri o il ministro per gli affari

europei, con il ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, presenta

alle camere un apposito disegno di legge con le disposizioni occorrenti per dare

attuazione l’applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell’ue

riguardante le materie di competenza legislativa statale.

Inoltre, la legge 234/2012 prevede che la presentazione da parte del governo al

parlamento della relazione programmatica sugli orientamenti e le priorità da

perseguire nel successivo anno e della relazione consuntiva sulla

partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno appena trascorso

avvengano separatamente rispetto all’approvazione della legge di delegazione

europea.

IL RUOLO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

La legge 234/2012 contiene disposizioni molto dettagliate sul ruolo delle regioni nella

fase di attuazione del diritto dell’Unione europea. Allo stato spetta:

la fissazione dei principi in base ai quali le regioni e le province autonome

 esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare

l’applicazione di atti dell’Unione nelle materie di competenza concorrente,

rispetto alle quali prevale l’intervento statale;

l’emanazione, anche nelle materie di competenza legislativa delle regioni e

 delle province autonome, di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la

violazione delle disposizioni dell’Unione recepite da tali enti territoriali;

la formulazione dei criteri e delle direttive nelle materie di cui tali enti devono

 attenersi per il soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del

perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto

degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

In base a ciò, le province autonome, nelle materie di loro competenza legislativa,

provvedono al recepimento delle direttive europee.

I provvedimenti che lo stato può adottare nelle materie di competenza legislativa delle

regioni e delle province autonome, si applicano solo alle regioni e alle province

autonome nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione della

rilevante disciplina dell’Unione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per

tale attuazione; e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della

normativa di attuaz

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A.A. 2023-2024
18 pagine

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicapetrusa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Gobbo Maurilio.