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DIRITTO COSTITUZIONALE
CAPITOLO 1
LE FONTI DEL DIRITTO
Il termine “fonte del diritto” indica un atto idoneo a produrre diritto e dunque a
incidere sull’ordinamento giuridico. Distinguiamo le fonti legali (ovvero tutti gli atti in
grado di produrre diritto considerati idonei allo scopo da parte dell’ordinamento
giuridico, che li riconosce e disciplina); le norme sulla produzione che mirano a
delineare in che modo dovranno essere disciplinati i rapporti sociali e possono essere
distinte in: norme attributive di potere normativo (che identificano le fonti abilitate a
produrre diritto) e norme regolative dell’esercizio di potere normativo (che specificano
le prime, andando a disciplinare il procedimento attraverso il quale il diritto viene
concretamente prodotto).
I tipi di fonti legali invece sono:
- Le fonti-atto (ovvero atti volontari, imputabili a soggetti o ad organi
determinati, che costituiscono l’esercizio di una specifica attribuzione di potere
normativo operata da norme presenti sull’ordinamento giuridico. Ne è da
esempio tipico la legge, che è atto imputabile al parlamento);
- Le fonti-fatto (assunte nella loro materialità, senza alcun riferimento a
circostanze soggettive e volontaristiche).
- Le fonti politiche che vengono prodotte da organi investiti del potere pubblico;
- Le fonti giurisprudenziali, che si configurano come fonti di matrice
essenzialmente culturali, nel senso che a fondare l’attribuzione del potere
normativo è il riconoscimento della validità di argomentazioni razionali espresse
da giuristi o giudici.
- Le fonti consuetudinarie, che sono la risultante della valenza che si assegni
alla tradizione e quindi l’idea che i modelli di comportamento elaborati nel
passato possano essere idonei a regolare i rapporti anche nel futuro. La
consuetudine si compone di due elementi: l’elemento materiale (che consiste
nella ripetizione frequente, continua, consolidata e conoscibile di un
determinato comportamento) e l’elemento psicologico (che qualifica la
ripetizione dei comportamenti in termini di creazione di diritto oggettivo, quindi
è la percezione dell’obbligo giuridico di tenere una condotta conforme al
modello di comportamento che integra l’elemento materiale).
- Le fonti convenzionali, che si basano sull’idea che una regola può venire in
essere anche attraverso un accordo tra coloro che sono i destinatari della regola
medesima.
- Le fonti divine, che sono frutto di un ente sovrannaturale e vincolano gli esseri
umani sul presupposto della obbedienza dovuta a questo ente.
- Le fonti legali, sono quelle che affidano ai privati compiti di
autoregolamentazione; l’autonomia privata in questo caso viene riconosciuta a
tutti gli effetti come fonte idonea a vincolare sia coloro che hanno partecipato
alla produzione dell’atto, sia coloro che ne sono rimasti estranei.
- Le fonti di cognizione sono i documenti nei quali le norme create dalle fonti di
produzione sono contenute. Ad esempio la Gazzetta uf
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Scienze giuridiche
IUS/08 Diritto costituzionale
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicapetrusa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale italiano ed europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Gobbo Maurilio.