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Riassunto esame Diritto Costituzionale, Prof. Cassetti Luisa, libro consigliato Diritto costituzionale, Bin, Pitruzzella Pag. 1
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TIPICITÀ DELLE FONTI ATTO:

Un atto normativo prevede un’intestazione dell’autorità emanante per esempio decreto del

presidente della Repubblica, decreto ministeriale;

Procedimento di formazione dell’atto;

Risultato finale, ovvero emanazione dell’atto normativo. Un atto normativo è suddiviso in

articoli, questi articoli sono affiancati da una rubrica, gli stessi articoli sono suddivisi in

commi, raggruppati in capi e questi capi sono raggruppati in titoli o parti.

CONSUETUDINI:

Esse possono essere interpretative, facoltizzanti e internazionali.

ALTRE FONTI FATTO: producono norme richiamate dal nostro ordinamento ma non

prodotte là ai nostri organi e sono ad esempio norme prodotte dalla comunità europea che

non sono solo fonti scritte evolute poste in essere dagli organi della comunità europea e

sono per l’ordinamento comunitario, applicando adesso le nostre categorie, delle fonti atto.

PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ: espressione della sovranità dello Stato, attribuisce a

quest’ultimo il potere di riconoscere le proprie fonti e quindi indicare fonti/atti che producono

norme nell’ordinamento.

le norme di altri ordinamenti possono valere all’interno dell’ordinamento dello Stato solo se

le disposizioni di questo lo consentono:

RINVIO FISSO/ materiale—> una disposizione dell’ordinamento statale richiama un atto in

vigore in un altro ordinamento.si chiama rinvio fisso perché recepisce un singolo atto,

ordinando ai soggetti dell’applicazione del diritto di applicare le norme ricavabili da questo

atto come fossero interne. L’eventuali variazioni apportate all’atto a cui si rinvia, se

modificate, non producono effetto nel nostro ordinamento senza un altro atto di recepimento.

RINVIO MOBILE—> viene richiamato la fonte dell’ordinamento, per questo ordinamento

statale si adegua alle modifiche dell’attore recepito, in questo rinvio ai soggetti che applicano

il diritto viene richiesto di ricercare le disposizioni in vigore nell’ordinamento straniero

tenendo in considerazione tutte le modifiche.

Tramite l’atto normativo, il legislatore esplica la sua volontà di disciplinare la materia ed è

articolato in enunciati, in questi enunciati viene espressa la volontà normativa del legislatore

per questo gli enunciati si chiamano disposizioni.

L’errore più banale comune è quello di pensare che possa esserci un solo significato per una

disposizione, in realtà per quanto essa possa essere chiara il dubbio se sia o meno

applicabile a quella data situazione resterà sempre:

come viene risolto?

il legislatore raggiunge nuove disposizioni che precisano il significato della norma in

questione, si parla di legislazione perché con più disposizioni si chiarifica il significato di

altre, questa funzione non può farla il giudice che vale a interpretare la norma perché c’è la

separazione dei compiti e quindi c’è chi le dispone e chi le interpreta.

Interpretare e applicare, non sono la stessa cosa: applicazione = applicarono una norma

generale astratta al caso concreto e specifico.

Come ci si comporta di fronte a delle antinomie?

Cosa sono le antinomie? Sono contrasti tra norme, che derivano da disposizioni che

esprimono significati incompatibili tra loro, quindi l’interprete deve risolvere il problema

individuando la norma da applicare al caso e questa risoluzione viene attuata tramite quattro

criteri:

CRITERIO CRONOLOGICO: con questo criterio quando c’è una norma recente, una più

antica prevale quella recente su quella più antica, questa prevalenza si esprime tramite

l'abrogazione; questo effetto consiste nella cessazione di efficacia della norma giuridica

precedente. la vecchia norma perde efficacia dal giorno dell’entrata in vigore del nuovo atto,

questo significa che non sarà più la regola dei rapporti giuridici sorti dopo quella data ma

anche che tutti i rapporti precedenti restano a impedire rimangono regolati da essa. La

vecchia norma, quindi anche se abrogata, sarà la norma che il giudice dovrà applicare ai

vecchi rapporti. In gergo si dice che l’abrogazione opera EX NUNC- da ora.

ABROGAZIONE: tacita, espressa, implicita.

ESPRESSA= con dichiarazione espressa del legislatore

TACITA= e il giudice disporrà l’abrogazione perché si trova di fronte ad una antinomia non

risolta dal legislatore, e il giudice quindi si troverà preferire la norma più recente e

considererà la vecchia come fosse abrogata.

IMPLICITA= come in quella tacita non c’è una disposizione che dichiari una norma abrogata.

Ne interprete vedendo che il legislatore ha riformato la materia, sostiene che la vecchia

legge si debba ritenere abrogata e che quindi le sue norme non debbano più essere

applicate.questa abrogazione opera sul piano dell’interpretazione e non su quello della

legislazione.

la deroga si distingue dall’abrogazione in quanto una norma abrogata perde efficacia per il

futuro, ma può riprendere a produrre effetti sono le nuove modi in cui il legislatore emana un

ulteriore disposizione che lo prescriva e si parla della cosiddetta reviviscenza della norma

abrogata, mentre la norma derogata non perde efficacia ma viene limitato il suo campo di

applicazione.

diversa la sospensione, in quanto quando una norma viene sospesa, poi c’è stato quel

periodo limitato la norma generale riprende tutta la sua applicabilità.

CRITERIO GERARCHICO: in caso di contrasto tra due norme si sceglie quella che in

gerarchia delle fonti ha 1° superiore, questa scelta si esprime tramite l’annullamento che è

l’effetto della dichiarazione di illegittimità da parte del giudice, un atto annullato perde validità

e quindi diviene invalido, conseguentemente viziato un atto viziato può essere viziato da vizi

che sono formali o sostanziali.quelli formali riguardano la forma dell’atto e quindi la norma è

stata emanata da un organo non competente, quelli sostanziali riguardano i contenuti della

norma una disposizione viziata perché in contrasto con norme di rango superiore.

L’annullamento ha un effetto ERGA OMNES, l’atto annullato non viene più applicato né in

futuro né in passato, in quanto produce effetti EX TUNC.

CRITERIO DELLA COMPETENZA: questo sistema sta ad indicare come è organizzato

attualmente il sistema delle fonti: la costituzione riconosce la competenza rideterminate fonti

a disciplinare i settori specifici, e qualora l’ordinamento riservi ad una fonte determinata la

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A.A. 2023-2024
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaralatterini2004 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Cassetti Luisa.