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COSTITUZIONE ITALIANA CHIARO ESEMPIO DI STATO SOCIALE.
Lo stato di democrazia pluralista ha visto importanti trasformazioni a partire dagli anni ‘80 del
XX secolo ovvero una crescita della complessità sociale rendendo difficile individuare una
linea di divisione sociale a causa di crisi delle ideologie che hanno portato i partiti ad avere
difficoltà nel tenere uniti milioni di individui entro una stabile identità collettiva. Da quando
l’appartenenza ad una classe non ha più valore, gli interessi si moltiplicano creando conflitti
tra i gruppi che prima appartenevano alla stessa classe.
Senza mediazione dei partiti i singoli gruppi sociali hanno le loro richieste differenti sui loro
interessi, richieste che gravano sul bilancio dello stato, aumentando la spesa pubblica.
CRISI FISCALE DELLO STATO➡ 70’ DEL 900= fenomeno con cui si indica la crescita della
spesa pubblica e quindi della pressione fiscale.
Da ciò deriva una prima spinta volta a riordinare lo stato sociale e ridurre i costi, a ciò si è
aggiunta la globalizzazione che permette a capitali e imprese di spostarsi con estrema
facilità da un’area territoriale all’altra.
Da questa situazione derivano almeno tre conseguenze:
- Lo Stato non può spingere la pressione fiscale oltre certi limiti.
- Lo Stato deve cercare di avere una finanza pubblica sana.
- Le imprese chiedono sempre maggiore flessibilità, che significa meno vincoli legali.
Tutte queste spinte sono volte a non far perdere competitività al sistema economico
nazionale e vogliono la riduzione di risorse impiegate per finanziare lo stato sociale.
I diritti sociali sono quindi FINANZIARIAMENTE CONDIZIONATI e la corte costituzionale
ITALIANA afferma che l’attuazione di questi diritti da parte del legislatore è frutto di un
bilanciamento tra l’interesse tutelato e gli altri interessi costituzionali come l’equilibrio di
bilancio.
RAZIONALIZZAZIONE DELLO STATO SOCIALE:
Per razionalizzare lo Stato sociale, in primo luogo, si tende a superare il carattere
universalistico, per cui i servizi come la sanità non vengono resi gratuitamente a tutti, ma
solamente ai soggetti meno abbienti. Così, per esempio, in Italia è stato introdotto il principio
della compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, tramite il pagamento del
cosiddetto "ticket". In secondo luogo, si fa leva sul principio di responsabilità individuale, per
cui il singolo si impegna a mettere da parte, con il risparmio, le risorse che potranno essere
utili per affrontare i rischi della vita, come le malattie della vecchiaia. Così, per esempio,
accanto al regime pensionistico si creano i fondi pensione gestiti da grandi strutture
finanziarie private (come le banche e le società di assicurazione). In terzo luogo, c'è il ricorso
al principio di sussidiarietà che si sviluppa lungo 2 direttrici: ·la prima consiste sia nel
trasferire la gestione di certi servizi pubblici agli enti locali, in particolare ai Comuni.
(c.d. sussidiarietà verticale). ·La seconda consiste nell'attribuire certi compiti
tradizionalmente propri dello Stato sociale ad alcune formazioni sociali che non
hanno scopo di lucro e che costituiscono il cosiddetto "terzo settore" in grado di
fornire servizi tipici dello Stato sociale ad un costo minore e con una qualità migliore di quelli
erogati dalle burocrazie delle amministrazioni pubbliche; ancora una volta lo Stato interviene
con incentivi.(sussidiarietà orizzontale).
Volendo riunificare le esperienze di democrazia pluralista in un modello unitario possiamo
sintetizzare i tratti peculiari nel modo seguente:
- Lo Stato di democrazia pluralista si basa sul suffragio universale, la segretezza e la
libertà del voto, le elezioni periodiche, il pluripartitismo. Le Costituzioni degli Stati di
democrazia pluralistica contengono quindi le più ampie garanzie del pluralismo
politico, sociale, economico, religioso e culturale. L’insieme di queste garanzie
presuppone l’accoglimento del principio di tolleranza.
- Il pluralismo costituzionalmente garantito non è solo di idee e di valori, ma è anche
pluralismo di formazioni sociali e politiche. Le prime operano per la realizzazione
degli interessi comuni ai loro componenti, le seconde hanno come finalità il controllo
del potere politico dello Stato e degli enti politici sub-statali.
- Le democrazie pluraliste assicurano alla libertà di pensiero e al pluralismo dei mezzi
di comunicazione, la garanzia costituzionale.
RAPPRESENTANZA POLITICA, 2 significati:
- rappresentanza= agire per conto di qualcun altro e quindi avere un rapporto tra
rappresentante e rappresentato, il rappresentato da al rappresentante un MANDATO
con cui egli avrà il potere di agire, con osservanza di limiti e istruzioni stabilite con il
mandato.
- rappresentanza= qualcuno fa vivere in un determinato ambito qualcosa che
effettivamente non c’è= come gli attori mettono in scena un determinato personaggio.
L'accezione moderna della rappresentanza politica, nata con la rivoluzione francese, è la
seconda, mentre il primo significato, che si incentra sul rapporto tra rappresentato e
rappresentante, risale alla particolare struttura dei parlamentari medievali, che è
sopravvissero all'assolutismo. Come nella rappresentanza del diritto privato, c'erano tre
soggetti:il rappresentante ed il rappresentato, tra cui si instaura uno specifico rapporto, e poi
c'era un soggetto terzo: il Re, davanti al quale i rappresentanti prospettavano gli interessi
della volontà delle comunità che li avevano designati. Per indicare tale specie di
rappresentanza si è usata l'espressione rappresentanza di interessi. Questa figura comporta
che il rappresentante è tenuto ad agire nell'interesse del soggetto rappresentato. Lo Stato
liberale ha introdotto una nozione profondamente diversa di rappresentanza, che non ha
nulla a che vedere con la rappresentanza degli interessi. La società liberale, infatti, ha
cancellato i 'corpi intermedi' e giuridicamente si è presentata come formata da singoli
individui eguali davanti alla legge. La rappresentanza politica, pertanto, non doveva servire a
dare espressione a 'corpi' che non esistevano più, ma doveva essere in mezzo tecnico
attraverso cui si formava un'istituzione che doveva agire nell'interesse generale.
La rappresentanza politica nello stato di democrazia pluralista:
i sistemi rappresentativi hanno subito una forte trasformazione con l'avvento dello Stato di
democrazia pluralista. Nelle democrazie pluraliste si afferma il principio della sovranità
popolare, il quale esige che il potere politico si basi sul libero consenso dei governatori cioè
del popolo. Se i parlamentari quindi dipendono dal consenso dei rappresentati, i primi
tenteranno di ottenere questo consenso adottando i provvedimenti richiesti dai loro elettori.
Perciò gli interessi sociali premono sullo stato affinché si abbiano risposte ai rispettivi
bisogni. Questi interessi sono molteplici, eterogenei e spesso conflittuali. In questa ottica la
rappresentanza politica ha due aspetti:
- la rappresentanza come rapporto con gli elettori, per garantire la legittimazione del
sistema;
- la rappresentanza come situazione di potere autonomo, necessario per assicurare la
possibilità di assumere una decisione evitando una paralisi decisionale.
E' importante sottolineare che la rappresentanza politica si differisce dalla rappresentanza
giuridica perché
a) gli eletti non rappresentano i loro elettori, ma la Nazione (art.67);
b) non c'è alcun rapporto giuridico fra rappresentanti e rappresentati (divieto di mandato
imperativo);
c) non esiste la possibilità per gli elettori di revocare gli eletti;
d) il rapporto è bilatero e non trilatero (non c'è alcun terzo).
Il divieto di mandato imperativo sancito dall'art. 67 Cost. a carico dei parlamentari nella loro
attività di rappresentanza politica, cosicché la disciplina di partito non si tramuta in obbligo
costituzionale per il parlamentare di seguire necessariamente gli indirizzi politici della propria
formazione politica.
Il referendum è il più importante istituto di democrazia diretta. Grazie ad esso i cittadini,
senza la mediazione del Parlamento, possono esprimere la propria opinione direttamente su
una norma, un atto o una decisione da assumere. Le tipologie di referendum sono:
consultivo, confermativo, abrogativo e propositivo.
Attualmente, nel nostro Paese, a livello statale, sono presenti: il referendum abrogativo per
le leggi ordinarie, previsto dall’art. 75 della Costituzione; il referendum confermativo per le
leggi di revisione costituzionale, previsto dall’art. 138 della Costituzione, e forme di
referendum consultivi previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione.
ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE: “È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di
attuazione del referendum. “ Lo scopo dell'Assemblea costituente nell'introdurre il
referendum fu consentire l'esercizio della sovranità popolare anche in modo diretto rispetto a
leggi già in vigore. Per evitare abusi delle minoranze, però, la sua efficacia è stata ancorata
al sussistere di precise maggioranze. Inoltre, si è escluso che determinate materie, per la
loro complessità ed importanza, possano esserne oggetto. Il referendum abrogativo previsto
dall’art. 75 Cost. stabilisce che 500.000 cittadini o 5 Consigli regionali, possono proporre
all’intero corpo elettorale “l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge". Per legge si intende una legge in senso formale, cioè approvata dal
Parlamento secondo il procedimento ordinario; per "atto avente valore di legge" si intendono
i decreti legge e i decreti legislativi (adottati dal Governo su legge delega del Parlamento).
La Corte Costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità del referendum. Sono escluse dal
referendum abrogativo le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di in