A corte…così fan tutti?
Bisogna distinguere tra consuetudine costituzionale e quella
‘comune’, che, agli occhi della Corte costituzionale, non ha quasi alcun
valore —> dà maggiore protagonismo a quella costituzionale(non
mancando un vaglio critico da parte della Consulta), spesso utilizzata nei
conflitti di attribuzioni, in particolare di conflitto tra poteri e tra enti
Partiamo da un classico esempio, la sentenza n.200 del 2006: essa
risolve un conflitto di attribuzioni fra il Presidente della Repubblica e
Ministro della Giustizia in tema di titolarità del potere di grazia.
La Corte si è espressa a contrario a seguito del mancato ricorso(=
mancato riconoscimento) della consuetudine in modo da restituire a tale
strumento(grazia) la sua funzione eccezionale di natura umanitaria.
Quindi la Corte smentisce la prassi che prevedeva la partecipazione del
Ministro della Giustizia, ma afferma l’altra, che si era andata ormai
consolidando, di concedere sempre di meno la grazia ai detenuti.
La Corte preferisce utilizzare il termine ‘prassi’ in quanto essa è
mutevole, quindi sensibile all’innovazione, perciò potrebbe portare ad
effetti distorsivi, che, nei primi decenni di attuazione della Costituzione,
avevano allontanato l’istituto della grazia dalla sua corretta
configurazione costituzionale —> la prassi poteva consolidarsi e divenire
contra Constitutionem
consuetudine n.222 del 2009
Vediamo un’altra importante sentenza: —> ordinanza
dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato
Venne detto ‘caso Villari’: viene eletto quale Presidente della
Commissione di vigilanza RAI, appunto, Villari, componente del PD. La
sua elezione venne criticata in quanto non era stata rispettata
l’indicazione data dall’opposizione parlamentare e quindi nei giorni
successivi si raggiunse un accordo politico per eleggere un nuovo
presidente. Villari si oppose così generando le dimissioni di quasi la
totalità(37 su 40) dei membri della Commissione e ne seguì la revoca
della nomina per tutti i componenti e la nuova nomina solamente per i
dimissionari.
Dobbiamo prendere in considerazione due consuetudini:
“il numero dei componenti di
Una parlamentare che prevede che
⁃
una Commissione parlamentare va misurato su quello dei membri rimasti
in carica perché non dimissionari” “i Presidenti delle due Camere
Una costituzionale che prevede che
⁃
lasciano in carica i parlamentari non dimissionari e sostituiscono
immediatamente quelli dimissionari”
La Corte si espresso solo sulla prima consuetudine andando a negarne il
quorum
fondamento e contare il di validità delle deliberazioni depurato
dei membri dimissionari facendo leva:
per absurdum
sull’argomento assumendo gli eventi come
⁃
sintomatici e dimostrativi della irrazionalità della pretesa consuetudine
dell’art. 12 “per la validità delle
Il contrasto con la previsione
⁃
deliberazioni e delle decisioni della Commissione occorre la presenza
della metà più uno dei suoi componenti”
—> vediamo come inizia ad emergere un atteggiamento meno acritico
riguardante la consuetudine
Sentenza n.129 del 1981
Essa è risolutiva del conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato
promosso dalla Corte dei conti nei confronti delle Camere e della
Presidenza della Repubblica, a seguito del rifiuto di quest’ultime di
sottoporre a giudizio di conto i relativi resoconti contabili da parte dei
secondo il quale il
rispettivi tesorieri, allo scopo di affermare il principio “
pubblico denaro proveniente dai contribuenti (è) assoggettato al
controllo di correttezza contabile della Corte dei conti ”(art.103 Cost.) —>
la Corte decise di respingere il ricorso in quanto si fosse ormai
consolidata la prassi secondo la quale essi non sono assoggettati a tale
controllo da parte della Corte dei conti, ciò già dai tempi dello Statuto e
nemmeno la Corte stessa prima d’ora aveva mai intimato alcun tipo di
controllo
—> vediamo l’esordio della consuetudine, che assume, ormai, una
materiale(ratione materiae) forza(ratione
declinazione e non già secondo
formae)
Come giustificazione la Corte utilizzò l’incompiutezza del diritto
costituzionale scritto, che quindi, essendo a tessitura aperta, ha
permesso alla consuetudine di istaurarsi, purché coerente al complesso
dei principi costituzionali.
Parallelo a questo discorso vi è anche quello che va a giustificare
l’attribuzione alla stessa Corte costituzionale della potestà di auto-
normazione, pur in assenza di una norma di riconoscimento e questo in
quanto esso sia un principio implicito, ovvero della necessaria
indipendenza che essa deve avere.
—> uno dei motivi per cui fa ricorso alla consuetudine può essere quello
decisum
di voler rafforzare il attraverso una consuetudine condivisa ai
livelli apicali dell’ordinamento, anziché pura esegesi della Corte
costituzionale —> vi è una condivisione della responsabilità
Però, c’è anche da dire che la Corte ha reso ammissibile una
contra constitutionem
consuetudine , giustificandola come l’esito di
bilanciamento fra le esigenze dell’autonomia costituzionale e quelle del
controllo contabile.
Quali sono gli elementi della consuetudine?
Diuturnitas longa repetitio
1. —> la , ovvero ripetizione dei
comportamenti in senso uniforme —> la regolarità si trasforma in regola
Opinio iuris
2. —> una sorta di fattore ‘debole’ della consuetudine,
però, tale armonia si presenta sia in termini del non contrasto che quelli
della necessaria funzionalità
Sentenza n. 116 del 2003
Affermativa dell’innammissibilità di un conflitto magistratura-Camere in
ex art. 68 Cost.
tema di insindacabilità —> si deve al fatto della
ripresentazione dello stesso ricorso e della riproposizione del medesimo
conflitto già precedentemente dichiarato inammissibile, ma per ‘mero
disguido’, non si era provveduto alle notificazioni richieste
E come giustificazione a ciò la Corte afferma che già in epoca statuaria
tali conflitti venivano risolti in base a prassi, convenzioni o consuetudini
ammettendo che un diritto consuetudinario potesse germinare dalla
politica facendo una sorta di autoscreditamento, che non porta altro
che riaffermare quella opinione dottrinale che considerava l’esistenza
della consuetudine costituzionale il primo ostacolo all’affermazione di un
sindacato.
Sentenza n. 140 del 2008
Dichiarativa della cessazione della materia del contendere in un conflitto
intersoggettivo promosso dalla Regione Valle d’Aosta nei confronti dello
Stato a seguito della presentazione di un disegno di legge costituzionale
per il passaggio di due comuni dal Piemonte alla Valle d’Aosta, in
ex art.132 Cost.
conseguenza dell’esito di un referendum popolare —> si
tratta di un conflitto scaturito dalla presentazione di un disegno di legge
costituzionale destinato a sancire l’acquisizione alla Val d’Aosta di due
comuni piemontesi, a decretarne l’improcedibilità è l’avvenuto
scioglimento delle Camere, nelle more del giudizio costituzionale, con il
conseguente avvio della nuova legislatura —-> per effetto di una nota
consuetudine di diritto parlamentare
Secondo la Corte la radice di ciò va ritrovata nel principio di
rappresentatività —> argomento molto fragile
Sentenza n. 7 del 1996(caso Mancuso)
leading case:
Secondo conflitto di attribuzioni promosso dal Ministro della
Giustizia nei confronti del Senato, del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Presidente della Repubblica —> ha al suo centro la questione
dell’ammissibilità costituzionale dell’istituto della sfiducia individuale,
non previsto nel regolamento del Senato(a differenza di quello della
Camera dei deputati) ma vi si afferma come consuetudine
Il presupposto è sempre la lacunosità del diritto costituzionale scritto,
anche se stavolta va letto, non nel senso della prospettiva ermeneutica
dell’argomentum a contrario(ubi lex voluit…), ma come un silenzio
permissivo: Parlamento e Governo formano, insieme, l’indirizzo politico e
tra le due Camere vi deve essere un rapporto fiduciario -> la
responsabilità collegiale e quella individuale insieme sono fondamentali
sempre per la formazione dell’indirizzo politico -> come strumenti di
risoluzione si prevedono tanto le dimissioni dell’intero Governo quanto
del singolo ministro e quindi tali strumenti si raccordano anche al
Parlamento
Ciò è possibile dal momento che non modifica il disegno costituzionale
dei rapporti tra Parlamento e Governo, con l’obiettivo, non di stravolgere
il sistema, ma di bilanciarlo.
Tuttavia fin ora non vi sono stati dei significativi episodi espressivi di una
prassi conforme e sono persistenti le incertezze circa gli effetti giuridici
da ascriversi all’approvazione di una tale mozione e la separabili della
responsabilità individuale del Ministro da quella del Governo o del
Senato.
—> in conclusione, il regolamento camerale della Camera fa da fonte di
cognizione alla prassi consuetudinaria dell’altra(Senato)
Pronunzia n.298 del 1986
Si tratta sempre di un conflitto di attribuzioni intersoggettivo, ma che si
apre ad un giudizio di legittimità costituzionale sollevato nel corso del
conflitto, promosso dalle Regioni Toscana ed Abruzzo, che lamentavano
l'invasione dell'ambito delle proprie competenze amministrative ad opera
di alcuni decreti presidenziali con cui venivano accolti dei ricorsi
straordinari al
Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali —> si
conclude con una reiezione dei ricorsi regionali e una dichiarazione di
sostanza allo Stato
La parte interessante è che le regioni affermarono che vi fosse stata una
violazione dell'art. 76 Cost., in quanto viziate per eccesso di delega
rispetto a una legge che intendeva conferire al Governo l'esercizio di un
potere legislativo limitato ai procedimenti amministrativi statali.
L’Avvocatura dello Stato sollevò un’eccezione di irrilevanza in quanto
l'applicabilità del ricorso straordinario agli atti amministrativi regionali
"già pacificamente ammessa sulla base della normativa e, secondo
era
alcuni, della consuetudine costituzionale precedente”.
La Corte si pronunciò affermando che l'estensione del ricorso
straordinario agli atti amministrativi regionali non [fosse] una
innovazione introdotta dalle
norme contestate, ma da una consuetudine costituzionale precedente,
ovvero contenuta dall'art. 8 del d.P.R. 1199/1971 —> la consuetudine
costituzionale, ove sganciata dalla funzione integrativa diretta o
indiretta di precetti costituzionali, non sembra vantare alcuna
superiorità, laddove assunta nel contenuto percettivo di una
disposizione di legge
—> permettendo che lo scritto abrogasse alla consuetudine
costituzionale, non distinguendola da quella comune, dandole una
qualificazione esclusivamente sostanziale
Tuttavia, la sola consuetudine di grado costituzionale(il quale perviene
addirittura a riconoscere idoneità a derogare a norme costituzionali non
espressive di diritti inviolabili e a principi supremi dell'ordinamento
costituzionale) è quella internazionale recepita per meccanismo
automatico dell’art.10 Cost. : ad essa si assicura un trattamento
assolutamente diversificato a riguardo, escludendo che l'eventuale
scrittura a seguito di trasfusione della normativa consuetudinaria in una
convenzione internazionale possa produrre una novazione —> in quanto
comporterebbe a una diversa qualificazione formale della norma
Notazioni conclusive
La Corte non parla mai di consuetudine o consuetudine costituzionale,
vere e proprie consuetudini
utilizza, invece, l’espressione di ‘ ’ —> da
un lato è sintomo del senso di estrema prudenza della Corte, dall’altro, fa
allude ad un supplemento di certezza e solidità che essa deve esibire
Il presupposto è che si registri sul punto una assenza del diritto positivo
scritto a livello costituzionale —> avrebbe una funzione integrativa: la
Costituzione può anche rilevarsi lacunosa, ma il sistema costituzionale è
completo
—> la Corte avrebbe una partecipazione attiva e creatrice
Va specificato che a volgere una funzione integrativa non è propriamente
la consuetudine costituzionale, ma il principio implicito, a cui la
consuetudine dà corpo.
Ex: dal principio di responsabilità ministeriale il potere di presentare la
mozione di sfiducia individuale
Quale rango o grado gli si può assegnare?
In base al grado di implicazione reciproca, ovvero il tasso di
rispondenza della norma consuetudinaria alle esigenze confermative del
sistema costituzionale o dalla sua complessiva economia.
—> quindi, riassumendo, vi può essere una:
come nel caso dei rendiconti di Camera,
funzionalità necessaria,
⁃
in cui la capacità di condizionamento della consuetudine sarà massima in
quanto attua principi della Costituzione come nel caso
Funzionalità-coerenza-non incompatibilità,
⁃
della sfiducia individuale, qualora la norma consuetudinaria si inserisce
armonicamente nel quadro costituzionale
come nel case della decadenza delle
Funzionalità attenuata,
⁃
proposte di legge per fine legislatura, in cui la consuetudine rappresenta
una declinazione marginale e meramente eventuale, alla quale la legge
potrà introdurre deroghe come nel caso dell’estensione agli atti
Non funzionalità,
⁃
amministrativi regionali dell’istituto del ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, in cui esse non riesce a dimostrare alcune relazione
strumentale con la normativa costituzionale e quindi di essa il diritto
legislativo avrà modo di disporre a piacimento
—> possiamo dedurre che essa non ha un grado in quanto può
assumere diversi gradi, in relazione alla intensità del rapporto
funzionale che la lega di volta in volta con i principi costituzionali —>
ciò spiega la non sindacabilità di tali consuetudini(sarà possibile solo se
esse vengano derubrificate in prassi, come nel caso del potere di grazia)
—> ciò si spiega con la kelseniana corrispondenza fra validità ed
esistenza della norma —> che a sua volta spiega la propensione della
Corte a riconoscere l’esistenza di una consuetudine costituzionale in
presenza di una prassi consolidata
Convenzioni
‘ogni costituzione vivente è permeata in ogni sua parte di convenzioni ’ —
> bisogna interrogarsi sulle ragioni di questa mancata valorizzazione
della convenzione costituzionale da parte della Corte costituzionale
Si potrebbe spiegare dalla difficoltà di transito in ordinamenti
caratterizzati da costituzioni scritte, rigide e lunghe —> più accreditata è
la teoria che afferma che l’assenza di enforcement giudiziario sia da
attribuire al fatto che la negazione dell
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