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A corte…così fan tutti?

Bisogna distinguere tra consuetudine costituzionale e quella

‘comune’, che, agli occhi della Corte costituzionale, non ha quasi alcun

valore —> dà maggiore protagonismo a quella costituzionale(non

mancando un vaglio critico da parte della Consulta), spesso utilizzata nei

conflitti di attribuzioni, in particolare di conflitto tra poteri e tra enti

Partiamo da un classico esempio, la sentenza n.200 del 2006: essa

risolve un conflitto di attribuzioni fra il Presidente della Repubblica e

Ministro della Giustizia in tema di titolarità del potere di grazia.

La Corte si è espressa a contrario a seguito del mancato ricorso(=

mancato riconoscimento) della consuetudine in modo da restituire a tale

strumento(grazia) la sua funzione eccezionale di natura umanitaria.

Quindi la Corte smentisce la prassi che prevedeva la partecipazione del

Ministro della Giustizia, ma afferma l’altra, che si era andata ormai

consolidando, di concedere sempre di meno la grazia ai detenuti.

La Corte preferisce utilizzare il termine ‘prassi’ in quanto essa è

mutevole, quindi sensibile all’innovazione, perciò potrebbe portare ad

effetti distorsivi, che, nei primi decenni di attuazione della Costituzione,

avevano allontanato l’istituto della grazia dalla sua corretta

configurazione costituzionale —> la prassi poteva consolidarsi e divenire

contra Constitutionem

consuetudine n.222 del 2009

Vediamo un’altra importante sentenza: —> ordinanza

dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato

Venne detto ‘caso Villari’: viene eletto quale Presidente della

Commissione di vigilanza RAI, appunto, Villari, componente del PD. La

sua elezione venne criticata in quanto non era stata rispettata

l’indicazione data dall’opposizione parlamentare e quindi nei giorni

successivi si raggiunse un accordo politico per eleggere un nuovo

presidente. Villari si oppose così generando le dimissioni di quasi la

totalità(37 su 40) dei membri della Commissione e ne seguì la revoca

della nomina per tutti i componenti e la nuova nomina solamente per i

dimissionari.

Dobbiamo prendere in considerazione due consuetudini:

“il numero dei componenti di

Una parlamentare che prevede che

una Commissione parlamentare va misurato su quello dei membri rimasti

in carica perché non dimissionari” “i Presidenti delle due Camere

Una costituzionale che prevede che

lasciano in carica i parlamentari non dimissionari e sostituiscono

immediatamente quelli dimissionari”

La Corte si espresso solo sulla prima consuetudine andando a negarne il

quorum

fondamento e contare il di validità delle deliberazioni depurato

dei membri dimissionari facendo leva:

per absurdum

sull’argomento assumendo gli eventi come

sintomatici e dimostrativi della irrazionalità della pretesa consuetudine

dell’art. 12 “per la validità delle

Il contrasto con la previsione

deliberazioni e delle decisioni della Commissione occorre la presenza

della metà più uno dei suoi componenti”

—> vediamo come inizia ad emergere un atteggiamento meno acritico

riguardante la consuetudine

Sentenza n.129 del 1981

Essa è risolutiva del conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato

promosso dalla Corte dei conti nei confronti delle Camere e della

Presidenza della Repubblica, a seguito del rifiuto di quest’ultime di

sottoporre a giudizio di conto i relativi resoconti contabili da parte dei

secondo il quale il

rispettivi tesorieri, allo scopo di affermare il principio “

pubblico denaro proveniente dai contribuenti (è) assoggettato al

controllo di correttezza contabile della Corte dei conti ”(art.103 Cost.) —>

la Corte decise di respingere il ricorso in quanto si fosse ormai

consolidata la prassi secondo la quale essi non sono assoggettati a tale

controllo da parte della Corte dei conti, ciò già dai tempi dello Statuto e

nemmeno la Corte stessa prima d’ora aveva mai intimato alcun tipo di

controllo

—> vediamo l’esordio della consuetudine, che assume, ormai, una

materiale(ratione materiae) forza(ratione

declinazione e non già secondo

formae)

Come giustificazione la Corte utilizzò l’incompiutezza del diritto

costituzionale scritto, che quindi, essendo a tessitura aperta, ha

permesso alla consuetudine di istaurarsi, purché coerente al complesso

dei principi costituzionali.

Parallelo a questo discorso vi è anche quello che va a giustificare

l’attribuzione alla stessa Corte costituzionale della potestà di auto-

normazione, pur in assenza di una norma di riconoscimento e questo in

quanto esso sia un principio implicito, ovvero della necessaria

indipendenza che essa deve avere.

—> uno dei motivi per cui fa ricorso alla consuetudine può essere quello

decisum

di voler rafforzare il attraverso una consuetudine condivisa ai

livelli apicali dell’ordinamento, anziché pura esegesi della Corte

costituzionale —> vi è una condivisione della responsabilità

Però, c’è anche da dire che la Corte ha reso ammissibile una

contra constitutionem

consuetudine , giustificandola come l’esito di

bilanciamento fra le esigenze dell’autonomia costituzionale e quelle del

controllo contabile.

Quali sono gli elementi della consuetudine?

Diuturnitas longa repetitio

1. —> la , ovvero ripetizione dei

comportamenti in senso uniforme —> la regolarità si trasforma in regola

Opinio iuris

2. —> una sorta di fattore ‘debole’ della consuetudine,

però, tale armonia si presenta sia in termini del non contrasto che quelli

della necessaria funzionalità

Sentenza n. 116 del 2003

Affermativa dell’innammissibilità di un conflitto magistratura-Camere in

ex art. 68 Cost.

tema di insindacabilità —> si deve al fatto della

ripresentazione dello stesso ricorso e della riproposizione del medesimo

conflitto già precedentemente dichiarato inammissibile, ma per ‘mero

disguido’, non si era provveduto alle notificazioni richieste

E come giustificazione a ciò la Corte afferma che già in epoca statuaria

tali conflitti venivano risolti in base a prassi, convenzioni o consuetudini

ammettendo che un diritto consuetudinario potesse germinare dalla

politica facendo una sorta di autoscreditamento, che non porta altro

che riaffermare quella opinione dottrinale che considerava l’esistenza

della consuetudine costituzionale il primo ostacolo all’affermazione di un

sindacato.

Sentenza n. 140 del 2008

Dichiarativa della cessazione della materia del contendere in un conflitto

intersoggettivo promosso dalla Regione Valle d’Aosta nei confronti dello

Stato a seguito della presentazione di un disegno di legge costituzionale

per il passaggio di due comuni dal Piemonte alla Valle d’Aosta, in

ex art.132 Cost.

conseguenza dell’esito di un referendum popolare —> si

tratta di un conflitto scaturito dalla presentazione di un disegno di legge

costituzionale destinato a sancire l’acquisizione alla Val d’Aosta di due

comuni piemontesi, a decretarne l’improcedibilità è l’avvenuto

scioglimento delle Camere, nelle more del giudizio costituzionale, con il

conseguente avvio della nuova legislatura —-> per effetto di una nota

consuetudine di diritto parlamentare

Secondo la Corte la radice di ciò va ritrovata nel principio di

rappresentatività —> argomento molto fragile

Sentenza n. 7 del 1996(caso Mancuso)

leading case:

Secondo conflitto di attribuzioni promosso dal Ministro della

Giustizia nei confronti del Senato, del Presidente del Consiglio dei ministri

e del Presidente della Repubblica —> ha al suo centro la questione

dell’ammissibilità costituzionale dell’istituto della sfiducia individuale,

non previsto nel regolamento del Senato(a differenza di quello della

Camera dei deputati) ma vi si afferma come consuetudine

Il presupposto è sempre la lacunosità del diritto costituzionale scritto,

anche se stavolta va letto, non nel senso della prospettiva ermeneutica

dell’argomentum a contrario(ubi lex voluit…), ma come un silenzio

permissivo: Parlamento e Governo formano, insieme, l’indirizzo politico e

tra le due Camere vi deve essere un rapporto fiduciario -> la

responsabilità collegiale e quella individuale insieme sono fondamentali

sempre per la formazione dell’indirizzo politico -> come strumenti di

risoluzione si prevedono tanto le dimissioni dell’intero Governo quanto

del singolo ministro e quindi tali strumenti si raccordano anche al

Parlamento

Ciò è possibile dal momento che non modifica il disegno costituzionale

dei rapporti tra Parlamento e Governo, con l’obiettivo, non di stravolgere

il sistema, ma di bilanciarlo.

Tuttavia fin ora non vi sono stati dei significativi episodi espressivi di una

prassi conforme e sono persistenti le incertezze circa gli effetti giuridici

da ascriversi all’approvazione di una tale mozione e la separabili della

responsabilità individuale del Ministro da quella del Governo o del

Senato.

—> in conclusione, il regolamento camerale della Camera fa da fonte di

cognizione alla prassi consuetudinaria dell’altra(Senato)

Pronunzia n.298 del 1986

Si tratta sempre di un conflitto di attribuzioni intersoggettivo, ma che si

apre ad un giudizio di legittimità costituzionale sollevato nel corso del

conflitto, promosso dalle Regioni Toscana ed Abruzzo, che lamentavano

l'invasione dell'ambito delle proprie competenze amministrative ad opera

di alcuni decreti presidenziali con cui venivano accolti dei ricorsi

straordinari al

Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali —> si

conclude con una reiezione dei ricorsi regionali e una dichiarazione di

sostanza allo Stato

La parte interessante è che le regioni affermarono che vi fosse stata una

violazione dell'art. 76 Cost., in quanto viziate per eccesso di delega

rispetto a una legge che intendeva conferire al Governo l'esercizio di un

potere legislativo limitato ai procedimenti amministrativi statali.

L’Avvocatura dello Stato sollevò un’eccezione di irrilevanza in quanto

l'applicabilità del ricorso straordinario agli atti amministrativi regionali

"già pacificamente ammessa sulla base della normativa e, secondo

era

alcuni, della consuetudine costituzionale precedente”.

La Corte si pronunciò affermando che l'estensione del ricorso

straordinario agli atti amministrativi regionali non [fosse] una

innovazione introdotta dalle

norme contestate, ma da una consuetudine costituzionale precedente,

ovvero contenuta dall'art. 8 del d.P.R. 1199/1971 —> la consuetudine

costituzionale, ove sganciata dalla funzione integrativa diretta o

indiretta di precetti costituzionali, non sembra vantare alcuna

superiorità, laddove assunta nel contenuto percettivo di una

disposizione di legge

—> permettendo che lo scritto abrogasse alla consuetudine

costituzionale, non distinguendola da quella comune, dandole una

qualificazione esclusivamente sostanziale

Tuttavia, la sola consuetudine di grado costituzionale(il quale perviene

addirittura a riconoscere idoneità a derogare a norme costituzionali non

espressive di diritti inviolabili e a principi supremi dell'ordinamento

costituzionale) è quella internazionale recepita per meccanismo

automatico dell’art.10 Cost. : ad essa si assicura un trattamento

assolutamente diversificato a riguardo, escludendo che l'eventuale

scrittura a seguito di trasfusione della normativa consuetudinaria in una

convenzione internazionale possa produrre una novazione —> in quanto

comporterebbe a una diversa qualificazione formale della norma

Notazioni conclusive

La Corte non parla mai di consuetudine o consuetudine costituzionale,

vere e proprie consuetudini

utilizza, invece, l’espressione di ‘ ’ —> da

un lato è sintomo del senso di estrema prudenza della Corte, dall’altro, fa

allude ad un supplemento di certezza e solidità che essa deve esibire

Il presupposto è che si registri sul punto una assenza del diritto positivo

scritto a livello costituzionale —> avrebbe una funzione integrativa: la

Costituzione può anche rilevarsi lacunosa, ma il sistema costituzionale è

completo

—> la Corte avrebbe una partecipazione attiva e creatrice

Va specificato che a volgere una funzione integrativa non è propriamente

la consuetudine costituzionale, ma il principio implicito, a cui la

consuetudine dà corpo.

Ex: dal principio di responsabilità ministeriale il potere di presentare la

mozione di sfiducia individuale

Quale rango o grado gli si può assegnare?

In base al grado di implicazione reciproca, ovvero il tasso di

rispondenza della norma consuetudinaria alle esigenze confermative del

sistema costituzionale o dalla sua complessiva economia.

—> quindi, riassumendo, vi può essere una:

come nel caso dei rendiconti di Camera,

funzionalità necessaria,

in cui la capacità di condizionamento della consuetudine sarà massima in

quanto attua principi della Costituzione come nel caso

Funzionalità-coerenza-non incompatibilità,

della sfiducia individuale, qualora la norma consuetudinaria si inserisce

armonicamente nel quadro costituzionale

come nel case della decadenza delle

Funzionalità attenuata,

proposte di legge per fine legislatura, in cui la consuetudine rappresenta

una declinazione marginale e meramente eventuale, alla quale la legge

potrà introdurre deroghe come nel caso dell’estensione agli atti

Non funzionalità,

amministrativi regionali dell’istituto del ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica, in cui esse non riesce a dimostrare alcune relazione

strumentale con la normativa costituzionale e quindi di essa il diritto

legislativo avrà modo di disporre a piacimento

—> possiamo dedurre che essa non ha un grado in quanto può

assumere diversi gradi, in relazione alla intensità del rapporto

funzionale che la lega di volta in volta con i principi costituzionali —>

ciò spiega la non sindacabilità di tali consuetudini(sarà possibile solo se

esse vengano derubrificate in prassi, come nel caso del potere di grazia)

—> ciò si spiega con la kelseniana corrispondenza fra validità ed

esistenza della norma —> che a sua volta spiega la propensione della

Corte a riconoscere l’esistenza di una consuetudine costituzionale in

presenza di una prassi consolidata

Convenzioni

‘ogni costituzione vivente è permeata in ogni sua parte di convenzioni ’ —

> bisogna interrogarsi sulle ragioni di questa mancata valorizzazione

della convenzione costituzionale da parte della Corte costituzionale

Si potrebbe spiegare dalla difficoltà di transito in ordinamenti

caratterizzati da costituzioni scritte, rigide e lunghe —> più accreditata è

la teoria che afferma che l’assenza di enforcement giudiziario sia da

attribuire al fatto che la negazione dell

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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