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CON LA COSTITUZIONE
Le idee di cui sopra vengono stravolte: i diritti sono elemento fondante del nuovo stato democratico e preesistono al medesimo. La tutela dei diritti è il pilastro, la base per le regole costituzionali relative all'organizzazione dello stato. La costituzione rigida garantisce tutela perché sottrae la disciplina dei diritti all'onnipotenza della legge.
Sulla base di queste premesse ideologiche si colgono le scelte dell'assemblea costituente:
A) Espresso riconoscimento dei diritti sociali (diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione) ->
B) direttiva futura al legislatore che nell'attuazione di tali specifiche del dettato, deve rimuovere le disuguaglianze che se lasciate sussistere rischiano di rendere tali diritti solo formali.
Predeterminare nel dettato i limiti a cui i diritti possono essere sottoposti -> non più
C) mero rinvio alla
legge per definirli, ma una riserva di legge che deve attenersi ai principie ai limiti del testo costituzionale (principio di tassatività dei diritti di libertà, divieto peril legislatore di imporre limiti ulteriori). I limiti previsti dalla costituzione possono essereparticolari (con riferimenti a un determinato diritto) o generali (potenzialmente riferiti atutti i diritti di libertà) —> questi limiti sono finalizzati non a ledere l’individuo, ma sonodettati dalla necessità di coesistenza tra diritti e doveri di solidarietà politica economicae sociale, nonché diritti e interessi generali (es sicurezza pubblica, sanità). Vi si aggiun-gono poi i limiti legati allo svolgimento di funzioni che necessitano di totale indipenden-za e imparzialità (es. limiti al diritti di iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari efunzionari di polizia).
Riserva di giurisdizione = solo il giudice può imporre nelle
singole fattispecie concrete,
D) le limitazioni all'esercizio dei diritti di libertà previsti dalla legge.
Rigidità della costituzione quindi il vaglio al sindaco della corte cost nel caso in cui la
E) costituzione sia violata dal legislatore -> riserva di legge cambia significato perché la
legge a cui si rimanda deve essere fedelissima al dettato costituzionale.
Sottrazione al procedimento di revisione costituzionale dei diritti 'inviolabili' e quindi del
F) nucleo essenziale della disciplina degli stessi.
Estensività della disciplina dei diritti di libertà a nuove e diverse posizioni soggettive che
G) lo sviluppo dei rapporti socio culturali faccia emergere.
Allargamento dei destinatari dei diritti di libertà (rientrano ora formazioni sociali es par-
H) titi e sindacati, stranieri e individui apolidi. (tranne che nei rapporti tra singolo-entità po-
litica-sociale, straniero e cittadino godono degli stessi diritti e doveri
essere limitate in base alla clausola di reciprocità dell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. La disciplina sullo status dello straniero è regolata dal Decreto Legislativo 286/98, che garantisce diritti e tutele costituzionali anche agli stranieri presenti sul territorio in maniera irregolare. Inoltre, sono stati emanati diversi decreti legge che disciplinano le procedure per ottenere i permessi di soggiorno provvisori per apolidi e stranieri non comunitari che richiedono protezione internazionale. Tuttavia, la disciplina è stata resa più rigida dai Decreti Salvinil per quanto riguarda i migranti irregolari. Nonostante ciò, è garantita loro l'assistenza sanitaria come previsto dal Decreto Legislativo. Le libertà personali del richiedente protezione internazionale non possono essere limitate.Essere limitate se non in casi eccezionali, per cui è previsto il soggiorno nei CPR, ma nel caso di circostanze particolari.
Introduzione fatta dal Cardone a lezione
Si può chiedere tutela dei propri diritti dinanzi al giudice;
- Possano essere limitati dal legislatore SOLO nei limiti previsti dalla costituzione
- Distinguono di diritti di libertà e diritti sociali:
- Diritti di libertà = sono diritti che consentono a chi ne è titolare di attivarsi autonomamente per esercitare il contenuto dei diritti. Es. diritto di proprietà. Storicamente sono i primi diritti (unici tutelati dalle costituzione del 1848) rispondono all'idea classica dello scopo del costituzionalismo = idea che la costituzione deve tutelare diritti innati degli individui (Life, liberty e property = Locke). Il titolare del diritto non ha bisogno del pubblico potere per esercitare questi diritti. FIGLI DELL'UGUAGLIANZA FORMALE ("tutti uguali difronte alla
legge”). L’ordinamento ha il compito nei confronti dei diritti di libertà = garantire che nessuno violi ireciproci diritti = tutela del principio nemine ledere. —> interviene sai qualcuno attenta alcontenuto dei diritti.
I diritti sociali = tipici delle costituzioni del secondo dopo guerra = sono quelli resi e et-tivi dai servizi che lo Stato mette a disposizione. Lo stato è soggetto attivo e non più merogarante del rispetto. Es. andare a lezione universitaria = lo stato si deve impegnare a fon-dare università (servizio didattico). Es tutela salute = servizio sanitario => va organizzata laprestazione —> per questo chiamati anche diritti a prestazione. Sono condizionati daifondi che lo stato mette a disposizione per porre in essere i servizi necessari per dare ef-fettività ai diritti. Presuppongono l’attivazione dell’ordinamento.
NB Questa di erenza (strutturale e storica) non comporta una minor/maggior tutela
gli unirispetto agli altri. La nostra costituzione è programmatica, si fa norma e va applicata alcaso concreto -> prima si pensava che i diritti sociali fossero tutelati meno perchè menoe ettivi, con la nuova concezione della costituzione, non è più così -> i diritti socialisono invocabili dinanzi al giudice.NB la distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali è meno evidente di quello che sembra.Il Diritto alla Salute (=/= diritto alla cura) -> sotto cui rientra il diritto all’integrità psico sica= è un diritto di libertà (se io ti picchio, io violo il tuo diritto di d’integrità psico sica, vio-lando il neminem ledere). Il diritto di non vedersi imposto un trattamento sanitario è undiritto di libertà, non sociale. Pero rientra nel diritto alla salute.Il diritto al lavoro (art.4) -> il mio diritto a svolgere un’attività lavorativa a ne ai mieiinte-ressi/sviluppo della persona ecc… è un diritto sociale (motivo per cui esiste l’u cio dicollocamento). MA il diritto a far valere l’illegittimità del licenziamento è un diritto di liber-tà. Eguaglianza formale ed eguaglianza sostanzialeAll'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". L'uguaglianza sostanziale ha la natura di norma programmatica. Tornando all'uguaglianza formale = divieto rivolto al legislatore di introdurre discriminazioni illegittime, ma non vuol dire obbligo ad un trattamento assolutamente paritario. Questa precisazione è doverosa perché l'uguaglianza SOSTANZIALE presuppone trattamenti differenziati per eliminare le situazioni di disuguaglianza di fatto esistenti. Tale divieto è centrale nel diritto UE (pensa alla direttiva 2000/78/CE, attuata con decreto legislativo nel 2003).
L'art.3 al comma 1 specifica i motivi che NON possono determinare disparità di trattamento:
- eguaglianza senza distinzione di sesso => se ne parla già in questo articolo ma la disciplina è integrata con disposizioni costituzionali (es. art 29 cost in materia tra coniugi) + leggi successive in diversi ambiti. AMBITO FAMILIARE (dagli anni 70)
Nel territorio —> prevalgono i nostri prin-cipi costituzionali.
PROBLEMA: la tutela costituzionale circa la famiglia = art. 29 -> fariferimento alle famiglie basate su matrimonio, che si presumeva, tra uomo e donna.
PROBLEMA legato alla tutela e al riconoscimento delle coppie omosessuali -> è interve-nuto il legislatore nel 2016 con la legge n.76 = unioni civili + tutele per le convivenze difatto (sia omosessuali che eterosessuali). Dall’unione civile derivano diritti e doveri(quelli di cui all’art 143 e 144 c.c.). La questione delle adozioni è ancora aperta. Per leconvivenze di fatto (no matrimonio, no unione ma tramite contratto di convivenza, leparti definiscono i reciproci diritti e doveri (anche patrimoniali). Sui matrimoni misti:abolito art. 116 c.c. che prevedeva l’obbligo per lo straniero che intendesse sposare uncittadino italiano il possesso di un documento che attestava la regolarità del suo sog-giorno nel paese ->
L'obiettivo dell'art. Era scraggiare i matrimoni di comodo -> abolitoperchè incostituzionale, troppo lesivo del diritto fondamentale in questione.