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FUNZIONAMENTO
1) DURATA IN CARICA E QUORUM
I giudici della Corte durano in carica 9 anni: così si è stabilito con la legge cost. 2/1967, perché in
origine la durata del mandato era di 12 anni. Il rinnovo della composizione della Corte è graduale: i
giudici non scadono tutti insieme, ma uno alla volta. Il periodo del mandato ha inizio dal giorno del
"dalla carica e dall'esercizio delle funzioni".
giuramento: alla scadenza, il giudice cessa Ciò signi ca che ai
prorogatio,
giudici costituzionali non si applica il regime della in forza della quale i titolari di pubblici
u ci, benché scaduti, continuano a svolgere le proprie funzioni sino a quando non siano sostituiti. La
non applicabilità di questa regola ai componenti della Corte costituzionale crea diversi problemi di
funzionamento.
La Corte può funzionare anche se non sono presenti tutti i suoi membri: è richiesto però un quorum di
undici giudici; il quorum scende a nove per le deliberazioni non giurisdizionali. Le decisioni della Corte
"dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio"
devono essere deliberate (art. 16.3 legge
87/1953). Il che signi ca che la Corte può funzionare mediante collegi diversi, perché il collegio che ha
iniziato a trattare una causa deve essere lo stesso che la decide in via de nitiva: possono perdersi per
strada alcuni componenti (quelli che scadono dalla carica), ma non possono subentrarne di nuovi.
giudizi d'accusa “i giudici ordinari e aggregati che costituiscono
Per i soli è previsto il regime di prorogatio:
il collegio giudicante continuano a farne parte sino all'esaurimento del siudizio, anche se sia sopravvenuta la
scadenza del mandato”. Per cui, se vi sono in corso procedimenti penali, vi saranno giudici prorogati che
si occupano solo di questi giudizi, giudici ancora in carica che si occuperanno sia dei giudizi penali che
degli altri, e giudici nominati in sostituzione di quelli scaduti che si occuperanno solo dei "nuovi” giudizi
davanti alla Corte.
2) IL PRESIDENTE
Il Presidente è un giudice della Corte, eletto dalla Corte stessa a scrutinio segreto e a maggioranza
assoluta (al terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due giudici più votati). Il suo mandato è
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triennale ed è rinnovabile (ma ovviamente scade se il Presidente cessa dalla carica di giudice
costituzionale). A parte le consuete funzioni di rappresentanza "esterna"
e la direzione amministrativa degli u ci della Corte.
Spettano al Presidente le funzioni tipiche di chi presiede un organo collegiale. In particolare il
Presidente:
• ssa il ruolo delle udienze e delle adunanze in camera di consiglio e convoca la Corte;
• designa il giudice della causa
incaricato dell'istruzione e di introdurla come relatore di fronte alla Corte
• designa il giudice il progetto di motivazione della decisione,
incaricato di redigere che dovrà poi essere
approvato dalla Corte
• presiede il collegio giudicante e ne dirige i lavori; regola la discussione e può de terminare i punti più
importanti sui quali deve svolgersi
• vota per ultimo ed esprime il voto decisivo in caso di parità di voti.
3) PROCEDURE
Le procedure sono diverse a seconda del tipo di giudizio; vi sono però alcuni tratti comuni.
La Corte ha poteri istruttori: essi consistono nell'accertamento di dati e fatti anche attraverso
l'audizione di testimoni. La disciplina sull'acquisizione del materiale probatorio si presenta piuttosto
lacunosa: la Corte, con ordinanza, può disporre i mezzi di prova che ritiene necessari e ssa i termini
per la loro esecuzione, avvertendo le parti dieci giorni prima di quello ssato per termine dell'attività
probatoria tutta la relativa l'assunzione delle prove orali. Al termine dell’attività probatoria tutta la
relativa documentazione viene depositata in cancelleria dandone comunicazione alle parti che si sono
costituite. udienza pubblica camera di consiglio:
La Corte si riunisce in o in la scelta spetta al Presidente. La
regola è perciò che vi sia un dibattimento in udienza pubblica, in cui le parti sono rappresentate dai
giudice relatore
rispettivi avvocati, i quali hanno già depositato le proprie "memorie" scritte. Il espone
le questioni della causa e poi i difensori delle parti sono invitati ad intervenire. La decisione è assunta in
camera di consiglio. Il relatore propone la decisione e vota per primo, seguito dagli altri giudici secondo
l'ordine crescente d'età; per ultimo vota il Presidente. La decisione è assunta a maggioranza assoluta
dei votanti. dispositivo
Quello che la camera di consiglio vota è solo il della decisione. A questo punto il Presidente
incarica un giudice (di regola è lo stesso che ha fatto da relatore, salvo che non sia stato messo in
minoranza dal collegio) di redigere una bozza di motivazione che verrà approvato collegialmente in una
seduta successiva della camera di consiglio (la data della sentenza è appunto questa). La decisione è
rmata dal Presidente e dal giudice redattore e viene quindi depositata in cancelleria e pubblicata
sull'apposito supplemento della Gazzetta U ciale. Vi sono dunque tre date rilevanti che si riferiscono
alla decisione della Corte:
• quella della decisione nale in camera di consiglio: essa non ha e etti "esterni", però la Corte può
fondare sulla sentenza già decisa altre sue pronunce;
• quella del deposito in cancelleria: è da questa data che, secondo l'opinione prevalente, si fanno
decorrere gli e etti della sentenza, il che è particolarmente importante per le sentenze di
accoglimento;
• quella della pubblicazione in Gazzetta U ciale: si ritiene che a partire da questa data tutti sono tenuti
a conoscere la decisione della Corte.
4) LE DECISIONI DELLA CORTE
Le decisioni che la Corte costituzionale emana sono di due tipi: sentenze e ordinanze. L'art. 18 della
legge 87/1953 ci indica il criterio generale di distinzione tra questi due atti: "la Corte giudica in via
de nitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza”. La
sentenza "de nisce" il giudizio, ossia è l'atto con cui il giudice chiude Il processo, mentre l'ordinanza è
uno strumento interlocutorio che non esaurisce il rapporto processuale, ma serve per risolvere le
questioni che sorgono nel corso del processo - con ordinanza, per esempio, si assumono
provvedimenti cautelari, si ordinano attività istruttorie, si sollevano questioni incidentali quali la
questione pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia dell'UE o la questione di legittimità costituzionale.
La legge 87/1953, dispone che l'ordinanza che respinge la eccezione di illegittimità costituzionale per
manifesta irrilevanza o infondatezza deve essere adeguatamente motivata" (art. 24.1); ad essa fanno
seguito le "Norme integrative" che all'art. 20, prescrivono che in Gazzetta U ciale sia data notizia
sommaria " delle sentenze e delle ordinanze che respingono le istanze relative a questioni di legittimità
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costituzionale: entrambi i testi normativi danno perciò per implicito che la Corte possa, in certi casi,
chiudere il giudizio rigettando con ordinanza la domanda sottopostale. Le sentenze devono essere
esaurientemente motivate, sia in fatto" che in "diritto", mentre per le ordinanze è su ciente che siano
"succintamente motivate" (art. 18 legge 87/1953). Ma le decisioni della Corte hanno una particolarità:
esse non possono essere mai impugnate: lo stabilisce la Costituzione stessa (art.137.3).
IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI
1) ATTI SINDACABILI “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
La Corte costituzionale giudica
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”. (art 134.1)
Questa disposizione, apparentemente chiara nel suo signi cato, ha posto alcuni delicati problemi
interpretativi.
• Innanzitutto è da chiarire cosa si intenda per con tale termine si intendono gli
"legge": atti che hanno la
"forma" della legge e il grado gerarchico delle fonti primarie e sono comprese anche le leggi costituzionali.
Neppure le leggi di revisione costituzionale si sottraggono perciò al giudizio di legittimità
costituzionale, che potrà estendersi non soltanto ai "vizi formali" - derivanti dalla violazione delle
regole procedurali - ma anche ai "vizi materiali", derivanti dalla violazione dei "limiti”, espliciti o
ricavabili in via di interpretazione, posti dalla Costituzione. L'unica legge costituzionale che la Corte
ha dichiarato illegittima è, sinora, la legge di approvazione dello Statuto speciale della Regione
Sicilia.
• Le leggi impugnabili davanti alla Corte costituzionale siano solo quelle successive all'entrata in vigore
della Costituzione, approvate dunque con le procedure da essa prescritte, o anche quelle precedenti.
Ovviamente le alla Costituzione possono essere impugnate solo per e non
leggi "anteriori" vizi materiali,
anche per vizi formali: il che signi ca che non possono essere considerati incostituzionali atti
legislativi approvati con procedure che, regolari per l'ordinamento del tempo, risultino diverse, come
è inevitabile, da quelle previste dalla Costituzione attuale. Diverso è il problema se la Corte possa
sindacare gli atti legislativi anteriori alla Costituzione in rapporto alle regole procedurali del tempo: la
risposta è negativa, ed a darla è la stessa legge 87/1953, che impone a chi solleva la questione di
legittimità costituzionale di indicare, come parametro di giudizio, le disposizioni della Costituzione o
delle leggi costituzionali che si assumono violate”.
• Accanto alle degli con forza di legge sta a signi care che sono escluse dal sindacato di
"leggi", "atti"
legittimità costituzionale le Quindi sono escluse non solo le consuetudini, ma anche le
fonti-fatto.
norme provenienti da altri ordinamenti, come, e in primo luogo, le norme europee (per questo
aspetto, e per i modi in cui le norme UE possono essere prese in considerazione dalla Corte
costituzionale.
• Che gli atti sindacabili debbano avere la signi ca che la tipologia degli atti di cui la
"forza di legge"
Corte può giudicare la legittimità è chiusa, così come è chiusa la categoria degli atti con forza di
legge. Comprende i decreti-legge, i decreti legislativi. Sono invece esclusi i e