DIRITTO COSTITUZIONALE – PARTE 1
L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Il diritto è un insieme di regole che disciplinano un’organizzazione, cioè un complesso di regole che
disciplinano e regolano la vita e le attività di chi ne fa parte, le quali insieme compongono
l’ordinamento giuridico. Queste regole sono dette norme giuridiche, e sono prodotte da un atto
volontario di un soggetto o un gruppo, cui l’ordinamento riconosce tale facoltà (modalità primaria di
produzione del diritto).
Caratteristiche della norma giuridica:
sono prescrittive, cioè impongono/ordinano qualcosa (un comportamento, una definizione
o ecc.)
Regolano i rapporti tra due o più soggetti e, a differenza delle norme religiose, non
o impongono precetti alla sfera individuale
Oltre ad imporre doveri ed obblighi, tutelano i diritti dei consociati
o
Nei moderni ordinamenti le regole giuridiche si distinguono in quanto finalizzate alla sopravvivenza
e allo sviluppo di una certa organizzazione sociale. Disciplinano direttamente i rapporti tra i soggetti
di un gruppo sociale e definiscono i confini dei rispettivi interessi, e tutelano i diritti dei consociati.
Le regole non giuridiche sono volte a perseguire la salvezza dell’anima e la perfezione individuale. A
questa categoria appartengono le regole religiose, morali e di costume.
Rapporto giuridico è il rapporto tra due o più soggetti, sulla base di una regola comune (diritto
oggettivo) imposta da altri, o dalle parti stesse, che dà luogo a vincoli giuridici. Tali vincoli
determinano in capo ad alcuni soggetti situazioni favorevoli o di vantaggio (diritti soggettivi) e in
capo ad altri degli svantaggi (obblighi o doveri).
TEORIA DELLA PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
Ogni organizzazione sociale produce diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto. Il diritto non è solo
il prodotto della volontà del legislatore, ma si crea anche spontaneamente all’interno della società
(consuetudine). Da ciò deriva che il diritto non è monopolio di alcuna organizzazione sociale,
nemmeno dello Stato, ma riguarda ogni organizzazione sociale, anche quella più semplice e quella
malavitosa.
NORME GIURIDICHE CONSUETUDINARIE
Non hanno forma scritta, non nascono per atto volontario di un organo, ma nascono per abitudine,
ripetizione di un comportamento da parte di soggetti dell’ordinamento, e per la convinzione che
tale comportamento sia giusto e obbligatorio dall’ordinamento stesso.
TEORIE NORMATIVISTE E ISTITUZIONALISTE
Secondo le teorie normativiste, l’ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un
determinato spazio territoriale, visto come qualcosa a sé, isolato dalla società. Il diritto è quindi un
insieme di norme come entità non-fattuali. Tutto il diritto sarebbe quindi fondato su un nucleo
originario.
Secondo le teorie istituzionaliste, un ordinamento non è solo un insieme di norme giuridiche, ma un
complesso di norme che scaturiscono da un’organizzazione sociale. È quindi l’organizzazione sociale
che produce norme, per mantenerla, consolidarla e rafforzarla.
COMMON LAW E CIVIL LAW
I sistemi giuridici dei paesi di tutto il mondo si fondano su due tradizioni:
Il modello di Common law (tradizione anglosassone) è stato originariamente sviluppato attraverso la
consuetudine, in un’epoca in cui le leggi non erano scritte. È generalmente non codificato. Questo
significa che non c’è una compilazione completa di leggi o norme, e si basa in gran parte sul
precedente, creato da decisioni giudiziarie, il che significa che le sentenze passate sono prese in
considerazione per risolvere casi futuri.
Il modello di Civil law (tradizione latino/romana) al contrario, è codificato. Si riferisce a un corpo di
leggi basate su codici giuridici scritti derivati da principi normativi fondamentali. Le controversie
legali sono risolte facendo riferimento a questo codice, al quale si è arrivati attraverso la legislazione.
I giudici sono vincolati dalla legge scritta e dalle sue disposizioni. In un sistema di diritto civile, il ruolo
del giudice è quello di stabilire i fatti del caso e di applicare le disposizioni del codice applicabile.
CARATTERISTICHE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
L’ordinamento giuridico si definisce sistema, in quanto è un insieme di elementi, ciascuno con una
propria funziona coordinata con la funzione degli altri. Le sue caratteristiche sono l’essere:
= ha un’unica fonte, cioè un principio fondante (lo stato)
Unitario
o = deve rispondere alle esigenze della società, non ammette quindi lacune e vuoti
Completo
o normativi = Non devono esistere contraddizioni tra norme
Coerente
o
L’ordinamento giuridico non è solo la somma di norme, ma un complesso di elementi che
coordinano e influiscono su altri. È importante che accanto all’interpretazione letterale di un testo
normativo, vi siano anche strumenti di interpretazione logico-sistematica. Si possono quindi
distinguere:
Disposizione: formulazione linguistica (il testo)
Norma: il significato che si attribuisce alla disposizione (la sua interpretazione)
COSTITUZIONE E ORDINAMENTO COSTITUZIONALE
In diritto la Costituzione è l’atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la
struttura, l’attività e le regole fondamentali di un’organizzazione, ovvero il vertice della gerarchia
delle fonti che definisce l’ordinamento giuridico di uno Stato di diritto. (La legge fondamentale di
uno Stato). La Costituzione ed il diritto costituzionale si occupano dei fondamenti del diritto
pubblico.
Costituzione rigida = Prevede procedure complesse per modificare o abrogare le norme
costituzionali.
Costituzione flessibile = Essa può essere modificata tramite semplici fonti del diritto primarie, come
ad esempio tramite le leggi ordinarie.
LO STATO
Lo stato è un ordinamento giuridico, organizzato attorno ad un potere sovrano, applicato su un
determinato territorio e una popolazione, la cui finalità riguarda la cura degli interessi generali di
quel popolo.
Lo Stato moderno ebbe origine in Europa, alla fine del medioevo tra XVI e XIX secolo, quando la
società feudale inizia a disgregarsi con l’avvento delle monarchie in Francia, in Spagna e in
Inghilterra. I sovrani riuscirono a imporre la loro autorità sui feudatari e dotarsi di quelle strutture
organizzative che saranno proprie degli stati attuali. Riuscirono a sciogliere i nodi che li legavano
all’Imperatore o al Papa, le due grandi autorità del passato, e ad ottenere una completa
indipendenza nel campo della politica estera.
CARATTERISTICHE DELLO STATO
(da polis, città-stato) indica che l’ordinamento statale assume fra le proprie finalità, la
Politicità
cura di tutti gli interessi generali dei cittadini
(da superanus – supremazia) indica la sua supremazia rispetto ad ogni altro potere
Sovranità
costituito al suo interno e la sua indipendenza rispetto a poteri esterni. Non riconosce quindi alcun
potere politico e giuridico superiore a sé (solo lo Stato è sovrano, i comuni e le regioni invece sono
politici ma non sovrani)
Lo stato può definirsi tale quando riesce a conseguire, sopra un determinato territorio, il monopolio
della forza, cioè se è in grado di agire senza resistere al proprio interno e senza interferenze
dall’esterno. Per avere uno Stato devono sussistere tre elementi: POPOLO, TERRITORIO, GOVERNO.
Solo gli Stati sovrani possono darsi (o comunque possedere) una Costituzione. Altri ordinamenti
possono avere un loro documento fondamentale che assolve alla stessa funzione, ma non può
parlarsi di Costituzione (ex. I comuni e le regioni).
LIMITI ALLA SOVRANITÀ STATALE
Limiti di fatto = derivanti dallo sviluppo tecnologico-informativo e dalla globalizzazione, che hanno
reso difficile il controllo dello Stato sulla circolazione delle informazioni, di beni, capitali e persone.
crisi di legittimazione dello Stato
Limiti giuridici = derivanti dall’evoluzione dell’ordinamento internazionale, caratterizzato
dall’affermarsi di organizzazioni internazionali (es. ONU), che mirano alla tutela dei diritti umani.
ingerenza umanitaria = è l’interferenza coercitiva in uno Stato sovrano da parte di un altro Stato o
coalizione di stati, giustificata dalla necessità di prevenire o porre fine a una grave violazione dei
diritti umani
FORME DI STATO
Riguardano i rapporti tra i cittadini e il potere politico, vale a dire i rapporti tra governati e
governanti.
Classificazione delle forme di stato:
a) Stato Assoluto = si afferma tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna. Si
caratterizzava per il fatto che il potere del sovrano era legittimato da Dio (si credeva che
fosse Dio a conferire tale diritto al re); tutto il potere è nelle mani del sovrano assoluto; c’è
una rigida divisione delle classi basato su privilegi
b) Stato Liberale = frutto della vittoria della borghesia (terzo Stato) contro il clero e
l’aristocrazia, si afferma con le rivoluzioni inglese e francese del 1700 e 1800. In questa
forma di Stato sono riconosciuti a tutti i cittadini i diritti di libertà e proprietà privata. Si
afferma lo stato monoclasse, in cui il diritto di voto è riservato ai più abbienti o facoltosi
c) Stato liberaldemocratico = Si sviluppò all’inizio del ‘900. Prevede il riconoscimento dei diritti
politici a tutti i cittadini maggiorenni (suffragio universale). Si affermano i partiti politici e i
sindacati, al fine di rappresentare e tutelare i ceti più deboli stato pluriclasse
d) Stato sociale = detto anche stato del benessere (Welfare State). È lo sviluppo dello stato
liberaldemocratico, in cui accanto ai diritti civili e politici, vengono introdotti i diritti sociali,
per cui vi è la garanzia di importanti prestazioni sociali (es. in Italia nel 1898 venne introdotta
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)
e) Stato costituzionale = la tutela dei diritti politici, civili e sociali venne fissata in costituzione
rigide. Si afferma nel XX secolo e sottopone il legislatore stesso a una legge superiore la
Costituzione (protetta dalla Corte Costituzionale)
- Repubblica italiana viene costruita sulla base della Costituzione del 1948. È uno stato
sociale ispirato al costituzionalismo liberaldemocratico, con tutte le caratteristiche dello
Stato costituzionale. I caratteri di questa costituzione sono: sovranità popolare; principio
di eguaglianza; costituzione scritta e rigida; separazione dei poteri; giudici indipendenti;
principio di laicità
f) Stato fascista = la crisi dello Stato liberale portò in Italia e Germania l’affermarsi dello stato
fascista, che consisteva in un ordinamento giuridico assoluto e autoritario, in cui i diritti del
cittadino erano tutelati solo se conciliabili con gli interessi statali
g) Stato socialista = si sviluppa in Russia nel 1917 e nel secondo dopoguerra nei paesi
dell’Europa orientale. Ispirato dalla concezione della lotta di classe e quindi la direzione dello
Stato fu affidata al partito d’espressione della classe operaia (partito comunista) in cui le
libertà sono riconosciute solo se funzionali a questo tipo di società
h) Stato a democrazia limitata (democrazie illiberali) = Regimi improntati alle regole formali
della democrazia, ma caratterizzati da un sostanziale autoritarismo. Sono il frutto di una
involuzione dello stato costituzionale, con l’affermarsi di un potere esecutivo privo di reali
contrappesi (es. Federazione russa di Putin)
i) Stato confessionale = non è prevista la separazione della sfera religiosa da quella politica, il
potere statale si fonda su basi religiose, attribuendo ai precetti della religione l’efficacia
giuridica, la cui conseguenza è il non riconoscimento del principio di uguaglianza e di
problemi di incompatibilità con la tutela dei diritti umani (lo Stato islamico)
L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
È l’ordinamento che riguarda la pluralità tra le nazioni, le norme giuridiche che si creano tra gli Stati.
Non c’è un ente sovranazionale che produce norme vincolanti per tutti gli Stati. Il diritto
internazionale è il diritto della comunità degli Stati, nasce nel 1648.
Come nascono le norme della comunità internazionale?
Attraverso le consuetudini internazionali (Ex. Immunità dei diplomati)
o Trattati o accordi internazionali diritto pattizio (vincolano solo gli Stati che li
o sottoscrivono)
PRINCIPIO DUALISTA = Ogni Stato decide se far vincolare le norme giuridiche internazionali anche al
diritto interno. La concezione dualista considera il diritto interno ed il diritto internazionale come
due ordinamenti giuridici autonomi, distinti e separati proprio in virtù del fatto che diversa è la loro
volontà (volontà dello Stato e volontà della comunità internazionale).
DIRITTO PATTIZIO =
Gli obblighi internazionali si possono basare su accordi stipulati liberamente tra gli Stati, i quali si
impegnano a non violarne le disposizioni (il diritto pattizio). Il nostro ordinamento prevede:
Adattamento ordinario = il Parlamento propone una legge che recepisce materialmente il contenuto
dell’atto internazionale, con le modifiche interne necessarie.
Adattamento speciale = il Parlamento approva una legge il cui contenuto contiene l’ordine di
attuazione interna della norma internazionale, attraverso un ordine di esecuzione del trattato, per
cui è necessaria la ratifica (il testo del trattato non viene toccato, permette solo a questo di entrare a
far parte dell’ordinamento italiano, allegando il testo di questo alla legge) RINVIO FISSO
DIRITTO CONSUETUDINARIO =
Gli obblighi internazionali possono avere origine consuetudinarie, cioè derivanti da ripetizione nel
tempo di comportamenti e per la convinzione che questi siano vincolanti. Per questi obblighi non vi
è alcun atto normativo per adattarli all’ordinamento interno, questo avviene infatti in forma
automatica Art. 10 comma 1 Costituzione “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, cioè crea un meccanismo di
adattamento automatico al diritto internazionale consuetudinario. RINVIO MOBILE (o alla fonte)
cioè una disposizione dell’ordinamento (in questo caso proprio l’art. 10 Cost.) richiama una fonte di
un altro ordinamento. Le norme consuetudinarie internazionali incontrano però il limite dei principi
dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona.
RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
La ratifica è un atto giuridico mediante il quale un soggetto (lo Stato) fa propri gli effetti di un
negozio (di un accordo o trattato) concluso con terzi dal proprio rappresentante. Nell’ordinamento
italiano la ratifica è atto del Presidente della Repubblica (art. 87.8 della Costituzione).
In Italia i trattati li negozia il Governo, tramite il Ministro degli Esteri. Successivamente interviene la
ratifica da parte del Presidente della Repubblica, che in alcuni casi particolari, cioè più sensibili, deve
essere autorizzato con legge dal Parlamento art. 80 Cost. “Le camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge”
Gli obblighi di origine pattizia possono derivare oltre che dai trattati, i quali richiedono la ratifica,
anche da accordi meno solenni accordi in forma semplificata (per cui basta la semplice firma del
ministro degli esteri).
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
= (Organizzazione delle Nazioni Unite) è costituita da quasi tutti gli Stati. È la massima
ONU
organizzazione operante a fini politici generali. Presenta analogie con l’organizzazione statale e
postula forme di intervento delle pubbliche istituzioni per la giustizia sociale ed economica, lo
sviluppo, la garanzia dei diritti umani, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Ha
quindi l’obiettivo di evitare l’uso della forza per i conflitti internazionali.
= (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) è una convenzione stipulata all’interno del
CEDU
Consiglio d’Europa, cioè quell’organizzazione internazionale nata per perseguire la tutela dei diritti e
della democrazia in Europa. (La Russia a seguito del conflitto con l’Ucraina è stata espulsa dal
Consiglio d’Europa). La Corte di Strasburgo (corte europea dei diritti dell’uomo) è volta a garantire il
rispetto della CEDU, condannando gli stati che violano gli accordi previsti da questa, ed è composta
da un giudice per ogni stato membro.
L’UNIONE EUROPEA = è un’organizzazione internazionale e sovranazionale, cioè un’unione di stati e
di popoli, che nasce nel 1993 con il trattato di Maastricht nei Paesi Bassi. L’ordinamento dell’UE si
fonda su trattati, i quali costituiscono:
Fonti originarie = (trattato sull’Unione europea: definisce le regole e i parametri economici e
TUE
sociali necessari per l’ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione); (trattato sul
TFUE
funzionamento dell’Unione europea: spiega il funzionamento degli organi UE e stabilisce in quali
ambiti e competenze essa è attiva)
Fonti derivate = disciplinate dai trattati e prodotte dagli organi dell’UE (il Parlamento Europeo e il
Consiglio dei Ministri). Gli atti giuridici delle fonti derivate sono:
- Regolamenti = atti normativi direttamente applicabili in tutti gli stati membri (non è
necessario il recepimento, sono applicati appunto automaticamente). Essi prevalgono
sulle leggi nazionali
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