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CONSUETUDINI COSTITUZIONALI
REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI (vedi
incostituzionalità formale)
DECRETI LEGISLATIVI
Esistono poi due atti su cui non si è mai dubitato circa la loro
sindacabilità da parte della Corte: i decreti legge e i decreti legislativi,
per i quali è costituzionalmente prevista la forza di legge ai sensi degli
articoli 76 e 77.
Per entrambi si pongono due situazioni particolari.
I decreti legislativi, ai sensi dell’art 76, sono particolari atti del governo,
emanati dal PdR (atto formalmente presidenziale e sostanzialmente
governativo), attraverso i quali il governo esercita la funzione legislativa
delegata dal Parlamento.
Ora, questo esercizio è legittimo solo nella misura in cui il governo si
attiene alla legge di delegazione (che, ricordiamo, non può essere
approvata se non attraverso il procedimento delle commissioni in sede
referente secondo quanto disposto dall’art 72 comma 4), quindi
principalmente la legittimità costituzionale del decreto legislativo si
traduce in una violazione di principi, criteri direttivi, tempo limitato e
oggetto de nito previsti dalla legge di delegazione, che si atteggia
quindi in norma interposta, ridondando una sua violazione in violazione
dell’art 76.
In passato si erano posti dei problemi perché sono molti gli atti
governativi che vengono emanati tramite la forma del decreto del
presidente della repubblica, ma la legge 400/88 ha posto rimedio
prevedendo espressamente il titolo di decreti legislativi o regolamenti
governativi.
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DECRETI LEGGE
Per i decreti-legge, che ai sensi dell’art 77 il governo adotta, sotto la
propria responsabilità, in casi straordinari di necessità e urgenza,
presentandoli il giorno stesso alle Camere, anche se sciolte, per la loro
conversione in legge, e decadono ex tunc, cioè perdono e cacia n
dall’inizio, nel caso in cui non siano convertiti in legge entro 60 giorni, si
erano posti problemi diversi, in particolare relativi alla loro provvisorietà,
all’abuso della reiterazione e alla mancanza dei presupposti di
necessità e urgenza.
Abbiamo due orientamenti della Corte, no agli anni 90 più restrittivo,
poi sicuramente più incisivo, visto le perpetrazioni degli abusi della
decretazione d’urgenza.
In particolare, in un primo momento la Corte aveva sancito
l’insindacabilità dei decreti legge decaduti, addirittura con una
manifesta inammissibilità, perché:
- Se non c’era la legge di conversione: anche se reiterati (cioè il
contenuto era sostanzialmente riprodotto in un altro decreto in
quanto non convertito dalle Camere), mancava l’oggetto del thema
decidendum e quindi manifesta inammissibilità
- Se c’era la legge di conversione: essa sanava gli originari vizi di
mancanza dei presupposti di necessità e urgenza
A partire dagli anni 90, però, la Corte comincia a cambiare
atteggiamento, con alcune sentenze storiche:
- con la sentenza 84/1996: introduce la dottrina dell’e etto
trasferimento del vizio di incostituzionalità di un decreto-legge in un
decreto-legge reiterato, tale per cui anche il decreto legge reiterato
potrà essere oggetto della qlc per gli stessi vizi di quello che reitera,
in particolare la Corte parla di “ESPRESSIONE TESTUALE” o
“IDENTITÀ PRECETTIVA” fi ffi ff fi
- con la sentenza 29/1995: la legge di conversione del decreto legge
non ha più e cacia sanante, ma nel momento in cui una legge
converte un decreto legge incostituzionale perché viziato dalla
mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, questo si
con gura come vizio in procedendo della legge di conversione,
anche se la Corte si limita solo ai casi di “evidente” mancanza dei
presupposti di necessità e urgenza.
In e etti la Corte questo lo dice con sentenza 29/1995 ma la prima
volta in cui dichiara la legge di conversione incostituzionale per
mancanza evidente dei presupposti di necessità e urgenza del
decreto legge è con la sentenza 171/2007.
La corte inoltre ci tiene a precisare che la valutazione che fa la Corte
sui presupposti di necessità e urgenza è diversa da quella che fa il
Parlamento in sede di conversione, perché è teso a “PRESERVARE
L’ASSETTO DELLE FONTI NORMATIVE”
Ma quando la mancanza è EVIDENTE? La corte in e etti riconosce
che si tratta di una valutazione molto discrezionale, piuttosto ci dice
quando NON è evidente, ad esempio nel caso della “NOTORIA CRISI
ECONOMICA” o nel caso del “RISPETTO DEGLI OBBLIGHI
EUROPEI O INTERNAZIONALI
Inoltre, non bisogna confondere la “legge di conversione”, che non
sana i vizi e su cui si trasferisce l’eventuale vizio, dalla LEGGE DI
SANATORIA, con cui le Camere disciplinano i rapporti sorti sulla base
dei decreti legge non convertiti, che è autonoma rispetto al decreto-
legge.
fi ff ffi ff
- con la sentenza 355/2010 e 22/2012: si inserisce una nuova
condizione per la legge di conversione, cioè la sua omogeneità
(richiesta dall’art 15 della l.400/88): almeno che non vi sia la
sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, non possono
essere aggiunti in sede di conversione emendamenti modi cativi
(sopratutto in relazione alla prassi dei mexiemendamenti del governo
in sede di conversione dei decreti legge su cui magari viene posta
anche la questione di ducia) e sopratutto non si possono
aggiungere emendamenti totalmente estranei in virtù del requisito di
omogeneità del decreto legge.
Possono essere introdotti nuovi emendamenti purché stessi
CONTENUTI o stessa RATIO del decreto legge.
Alcuni hanno ritenuto che al di fuori di queste ipotesi gli
emendamenti siano inesistenti (come nel caso degli atti del
commissario ad acta nel 2010 e nel 2011) perché adottati in carenza
di potere legislativo.
- Con sentenza 360/1996: ha dichiarato l’incostituzionalità della
reiterazione dei decreti legge, nel momento in cui il contenuto di un
decreto legge viene sostanzialmente ripetuto in un altro decreto
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