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CONSUETUDINI COSTITUZIONALI

REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI (vedi

incostituzionalità formale)

DECRETI LEGISLATIVI

Esistono poi due atti su cui non si è mai dubitato circa la loro

sindacabilità da parte della Corte: i decreti legge e i decreti legislativi,

per i quali è costituzionalmente prevista la forza di legge ai sensi degli

articoli 76 e 77.

Per entrambi si pongono due situazioni particolari.

I decreti legislativi, ai sensi dell’art 76, sono particolari atti del governo,

emanati dal PdR (atto formalmente presidenziale e sostanzialmente

governativo), attraverso i quali il governo esercita la funzione legislativa

delegata dal Parlamento.

Ora, questo esercizio è legittimo solo nella misura in cui il governo si

attiene alla legge di delegazione (che, ricordiamo, non può essere

approvata se non attraverso il procedimento delle commissioni in sede

referente secondo quanto disposto dall’art 72 comma 4), quindi

principalmente la legittimità costituzionale del decreto legislativo si

traduce in una violazione di principi, criteri direttivi, tempo limitato e

oggetto de nito previsti dalla legge di delegazione, che si atteggia

quindi in norma interposta, ridondando una sua violazione in violazione

dell’art 76.

In passato si erano posti dei problemi perché sono molti gli atti

governativi che vengono emanati tramite la forma del decreto del

presidente della repubblica, ma la legge 400/88 ha posto rimedio

prevedendo espressamente il titolo di decreti legislativi o regolamenti

governativi.

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DECRETI LEGGE

Per i decreti-legge, che ai sensi dell’art 77 il governo adotta, sotto la

propria responsabilità, in casi straordinari di necessità e urgenza,

presentandoli il giorno stesso alle Camere, anche se sciolte, per la loro

conversione in legge, e decadono ex tunc, cioè perdono e cacia n

dall’inizio, nel caso in cui non siano convertiti in legge entro 60 giorni, si

erano posti problemi diversi, in particolare relativi alla loro provvisorietà,

all’abuso della reiterazione e alla mancanza dei presupposti di

necessità e urgenza.

Abbiamo due orientamenti della Corte, no agli anni 90 più restrittivo,

poi sicuramente più incisivo, visto le perpetrazioni degli abusi della

decretazione d’urgenza.

In particolare, in un primo momento la Corte aveva sancito

l’insindacabilità dei decreti legge decaduti, addirittura con una

manifesta inammissibilità, perché:

- Se non c’era la legge di conversione: anche se reiterati (cioè il

contenuto era sostanzialmente riprodotto in un altro decreto in

quanto non convertito dalle Camere), mancava l’oggetto del thema

decidendum e quindi manifesta inammissibilità

- Se c’era la legge di conversione: essa sanava gli originari vizi di

mancanza dei presupposti di necessità e urgenza

A partire dagli anni 90, però, la Corte comincia a cambiare

atteggiamento, con alcune sentenze storiche:

- con la sentenza 84/1996: introduce la dottrina dell’e etto

trasferimento del vizio di incostituzionalità di un decreto-legge in un

decreto-legge reiterato, tale per cui anche il decreto legge reiterato

potrà essere oggetto della qlc per gli stessi vizi di quello che reitera,

in particolare la Corte parla di “ESPRESSIONE TESTUALE” o

“IDENTITÀ PRECETTIVA” fi ffi ff fi

- con la sentenza 29/1995: la legge di conversione del decreto legge

non ha più e cacia sanante, ma nel momento in cui una legge

converte un decreto legge incostituzionale perché viziato dalla

mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, questo si

con gura come vizio in procedendo della legge di conversione,

anche se la Corte si limita solo ai casi di “evidente” mancanza dei

presupposti di necessità e urgenza.

In e etti la Corte questo lo dice con sentenza 29/1995 ma la prima

volta in cui dichiara la legge di conversione incostituzionale per

mancanza evidente dei presupposti di necessità e urgenza del

decreto legge è con la sentenza 171/2007.

La corte inoltre ci tiene a precisare che la valutazione che fa la Corte

sui presupposti di necessità e urgenza è diversa da quella che fa il

Parlamento in sede di conversione, perché è teso a “PRESERVARE

L’ASSETTO DELLE FONTI NORMATIVE”

Ma quando la mancanza è EVIDENTE? La corte in e etti riconosce

che si tratta di una valutazione molto discrezionale, piuttosto ci dice

quando NON è evidente, ad esempio nel caso della “NOTORIA CRISI

ECONOMICA” o nel caso del “RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

EUROPEI O INTERNAZIONALI

Inoltre, non bisogna confondere la “legge di conversione”, che non

sana i vizi e su cui si trasferisce l’eventuale vizio, dalla LEGGE DI

SANATORIA, con cui le Camere disciplinano i rapporti sorti sulla base

dei decreti legge non convertiti, che è autonoma rispetto al decreto-

legge.

fi ff ffi ff

- con la sentenza 355/2010 e 22/2012: si inserisce una nuova

condizione per la legge di conversione, cioè la sua omogeneità

(richiesta dall’art 15 della l.400/88): almeno che non vi sia la

sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, non possono

essere aggiunti in sede di conversione emendamenti modi cativi

(sopratutto in relazione alla prassi dei mexiemendamenti del governo

in sede di conversione dei decreti legge su cui magari viene posta

anche la questione di ducia) e sopratutto non si possono

aggiungere emendamenti totalmente estranei in virtù del requisito di

omogeneità del decreto legge.

Possono essere introdotti nuovi emendamenti purché stessi

CONTENUTI o stessa RATIO del decreto legge.

Alcuni hanno ritenuto che al di fuori di queste ipotesi gli

emendamenti siano inesistenti (come nel caso degli atti del

commissario ad acta nel 2010 e nel 2011) perché adottati in carenza

di potere legislativo.

- Con sentenza 360/1996: ha dichiarato l’incostituzionalità della

reiterazione dei decreti legge, nel momento in cui il contenuto di un

decreto legge viene sostanzialmente ripetuto in un altro decreto

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Dettagli
A.A. 2022-2023
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertoberardi2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Azzariti Gaetano.