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CAPITOLO SEDICI: L’ASSEMBLEA
La società per azioni si caratterizza per la necessaria presenza di 3 distinti organi, ciascuno investito per legge di proprie specifiche
funzioni e di proprie competenze:
1. L’assemblea dei soci, organo con funzioni esclusivamente deliberative le cui competenze sono per legge circoscritte alle
decisioni di maggior rilievo della vita sociale.
Non rientra invece nella competenza dell’assemblea l’attività deliberativa in merito alla gestione dell’impresa sociale;
2. L’organo amministrativo, cui è devoluta la gestione dell’impresa sociale e che nello svolgimento di tale funzione ha per legge
ampi poteri decisionali.
Gli amministratori hanno inoltre, la rappresentanza legale della società e ad essi spetta il compito di dare attuazione, sotto la
propria responsabilità, alle deliberazioni dell’assemblea;
3. L’organo di controllo interno, con funzioni di controllo sull’amministrazione della società. 103
Valentina Casta Dal 26/09/2024 Al 06/12/2024
Per quanto riguarda l’amministrazione ed il controllo, il Codice civile del 1942 prevedeva un unico sistema basato sulla presenza di 2
organi entrambi di nomina assembleare:
1. L’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione);
2. Il collegio sindacale, che inizialmente svolgeva anche funzioni di controllo contabile.
Con la riforma del 2003 anche per le altre s.p.a., la revisione legale dei conti è stata però sottratta al collegio sindacale ed
affidata ad un organo di controllo esterno alla società: revisore legale o società di revisione.
Tale sistema (c.d. sistema tradizionale) trova tuttora applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria.
La riforma del 2003 ha tuttavia affiancato al sistema tradizionale di amministrazione e di controllo, altri 2 sistemi alternativi, tra i quali
la società può scegliere:
1. Il sistema dualistico, di ispirazione tedesca.
Con tale sistema l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare, e da
un consiglio di gestione, nominato non dall’assemblea ma direttamente dal consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di sorveglianza è inoltre investito anche di ulteriori competenze che nel sistema tradizionale sono proprie
dell’assemblea (ad esempio, approva il bilancio);
2. Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone.
Con tale sistema, l’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione, nominato
dall’assemblea, e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno ed i cui componenti devono essere
dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità.
Anche per le società che adottano il sistema dualistico o monistico è poi previsto il controllo contabile esterno.
Il delineato assetto organizzativo, sia pure diversamente articolato nei 3 sistemi di amministrazione e controllo, funge da contrappeso
alla responsabilità limitata dei soci e tende ad assicurare, attraverso la divisione dei poteri fra i diversi organi, l’ordinato e regolare
funzionamento della società.
I componenti dell’organo di amministrazione e di controllo interno sono infatti responsabili della legalità dell’attività sociale ed in
particolare del rispetto da parte della stessa assemblea delle norme poste a salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale, sola
garanzia dei creditori.
I modelli organizzativi prefigurati dal legislatore sono inoltre modelli che certamente privilegiano le esigenze di efficienza produttiva
dell’impresa per gli ampi poteri gestori riconosciuti agli amministratori: essi possono infatti compiere tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale.
È così assicurata l’adozione di decisioni competenti e tempestive, sottratte dalle lungaggini del dibattito assembleare.
L’assetto organizzativo della società per azioni, in quanto finalizzato alla tutela di interessi ed esigenze che trascendono quelli dei soci
ha carattere tendenzialmente rigido nell’ambito di ciascun sistema di amministrazione e di controllo.
Tutti gli organi sono necessari e le funzioni loro attribuite per legge sono in larga parte inderogabili e non modificabili dall’autonomia
statutaria.
Così, ad esempio, se è stato adottato il sistema tradizionale, i soci non possono decidere, neppure all’unanimità, di sopprimere il
collegio sindacale o di avocare al singolo o all’assemblea poteri di controllo che sono propri di tale organo.
Né possono spogliare gli amministratori delle loro funzioni di gestione e di rappresentanza legale della società.
È possibile all’opposto un’ulteriore concentrazione di poteri deliberativi in seno all’organo amministrativo, attraverso la delega allo
stesso di alcune decisioni che sono proprie dell’assemblea.
Ampio spazio è poi riconosciuto all’autonomia privata per quanto riguarda la struttura dell’organo amministrativo e l’articolazione
delle funzioni in seno allo stesso.
Nel sistema tradizionale relativo alle società non quotate è infatti consentito scegliere fra amministratore unico o pluralità di
amministratori; e in tutti i sistemi è consentito che l’organo di amministrazione deleghi larga parte dell’attività deliberativa ad uno o
più dei suoi membri, dando così vita alle figure del comitato esecutivo e degli amministratori delegati.
In definitiva, il sistema legislativo offre diverse opzioni per adeguare l’apparato decisionale della società per azioni alle variegate
esigenze operative poste dalla concreta dimensione dell’impresa sociale, nonché dalla diversa composizione (qualitativa e numerica)
della compagine azionaria.
Ciò fissato, passiamo ad esaminare la disciplina dettata per i singoli organi della società per azioni.
L’assemblea è l’organo composto dalle persone dei soci.
La sua funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.
L’assemblea è l’organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario. 104
Valentina Casta Dal 26/09/2024 Al 06/12/2024
La volontà espressa dai soci riuniti in assemblea, che rappresentano determinate aliquote del capitale sociale (maggioranza di
capitale), vale come volontà della società e vincola tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, purché siano state rispettate le norme
che regolano il procedimento assembleare.
A seconda dell’oggetto delle deliberazioni, l’assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.
In seguito alla riforma del 2003, le competenze dell’assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione e di
controllo adottato.
Nelle società che adottano il sistema tradizionale o quello monistico, l’assemblea in sede ordinaria:
Approva il bilancio;
Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato
di effettuare la revisione legale dei conti;
Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nello statuto;
Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente
richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti
compiuti;
Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Più ristrette sono invece le competenze dell’assemblea ordinaria nelle società che optano per il sistema dualistico.
Rientrano comunque nella competenza dell’assemblea ordinaria tutte le deliberazioni che non sono di competenza dell’assemblea
ordinaria.
L’assemblea in sede straordinaria a sua volta delibera:
1. Sulle modificazioni dello statuto;
2. Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
3. Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
L’attuale disciplina amplia tuttavia rispetto a quella previgente la possibilità che lo statuto attribuisca alla competenza dell’organo
amministrativo (o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestone) specifiche materie per legge riservate alla competenza
dell’assemblea straordinaria.
Infatti, oltre i casi già previsti dalla disciplina previgente (aumento del capitale sociale a pagamento ed emissione di obbligazioni
convertibili) il trasferimento statutario è possibile anche nei seguenti casi:
Fusione fra società controllante e controllata nei casi previsti dagli artt.2505 (società interamente posseduta) e 2505-bis c.c.
(società posseduta per il 90%);
Indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società;
Istituzione e soppressione di sedi secondarie;
Trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
Riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
Adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
Diversi sono i quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l’assemblea ordinaria e per quella straordinaria.
Per evitare che l’assenteismo degli azionisti impedisca di deliberare, è poi prevista una seconda convocazione con quorum inferiori,
per l’assemblea sia ordinaria che straordinaria.
Con l’attuale disciplina è invece scomparsa la previsione dell’assemblea straordinaria di terza convocazione introdotta nel 1974 per le
sole società quotate.
Per contro, in tutte le società lo statuto può prevedere convocazioni successive qualora la seconda convocazione vada deserta.
Però, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la regola è che l’assemblea si tiene in unica convocazione alla
quale si applicano direttamente i quorum ribassati, se lo statuto non prevede diversamente.
L’assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie.
Quando invece sono state emesse diverse categorie di azioni, o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi,
all’assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria.
In mancanza di diversa disciplina, alle assemblee speciali si applicano le norme dettate per l’assemblea straordinaria, se le azioni
speciali non sono quotate.
Si applica invece la disciplina dell’assemblea degli azionisti di risparmio, se le azioni speciali sono quotate.
La convocazione dell’assemblea è di regola decisa dall’organo amministrativo il quale può disporla ogni qualvolta lo ritenga
opportuno. 105
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