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ACQUISTO AZIONI O QUOTE PROPRIE

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies (rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia superiore a 1/4) e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Tale norma è meno restrittiva rispetto alle norme sulla spa. Infatti, se c'è l'autorizzazione statutaria, si può fare a meno della necessità della delibera autorizzativa dell'assemblea, e si attribuisce in via primaria all'organo amministrativo la facoltà di effettuare l'acquisto. Non c'è inoltre alcun limite quantitativo riguardo al capitale, né che siano oggetto di.

acquisto solo azioni o quote interamente liberate. Però anche se non sono menzionate, trovano applicazione alcune norme della spa: - sospensione del diritto di voto delle azioni o quote acquistate - costituzione di una riserva indisponibile finché la partecipazione non viene trasferita o annullata PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO Solo con il trasferimento si ha la sostituzione di un soggetto con un altro, negli altri casi c'è l'acquisto per il socio o gli eredi del diritto alla liquidazione della quota. 1) TRASFERIMENTO (Visto prima) 2) MORTE In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente. L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi,

Questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. Vi è il principio di intrasferibilità della quota agli eredi, che possono solo chiedere la liquidazione o rimborso della quota, con l'unica eccezione se l'atto costitutivo prevede la continuazione con gli eredi del rapporto sociale ma solo se in possesso dei requisiti soggettivi.

3) RECESSO- Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge (spa e srl) e dall'atto costitutivo. In realtà vi è solo un caso in più rispetto spa e srl in cui la legge disciplina il recesso: Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due.

anni dall'ingresso del socio nella società.- Il recesso non può essere parziale.

MODALITA' DI RECESSO

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo (continuazione del rapporto sociale se non vi è una attuale partecipazione sociale).

114) ESCLUSIONE ESCLUSIONE- Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533. - nei casi previsti dall'atto costitutivo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico. - per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società. - per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici. - è escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea (tranne per

L'esclusione di diritto, in questo caso avviene per legge). Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti (quindi è diverso dal recesso).

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

In qualunque caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, il socio o eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo.

Salvo diversa disposizione, la

liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. (((L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies (diritto a utili e riserve dei cooperatori, e ristorni), la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.))) RESPONSABILITÀ SOCIO USCENTE O DEI SUOI EREDI Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si

È verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

ORGANI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme di spa e srl.

ASSEMBLEA

a) Le formalità relative alla convocazione dell'assemblea possono essere derogate dall'atto costitutivo. In ogni caso si deve assicurare una tempestiva informazione dei soci in ordine alle materie per le quali sono chiamati a deliberare.

“Art 2521: 9) le forme di

Convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge

b) Il diritto di voto spetta a coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni (serve per limitare il fatto che gli amministratori facciano entrare soci solo per benefici personali, come per essere rieletti).

c) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute (PRINCIPIO DI VOTO CAPITARIO→ se lo troviamo, sappiamo che siamo di fronte a una cooperativa al 100%).

Nelle società di capitali il possessore con 10 azioni ha il doppio dei voti di chi ne ha 5. Nella cooperativa non vige la regola che più si investe, più si hanno voti. In cooperativa si entra non perché si vuole contare, ma solo per fruire dei vantaggi mutualistici. "Anche chi ha una sola azione beneficia di tutti i vantaggi".

eccezioni:- l'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari

offerti in sottoscrizione ai socicooperatori. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di ⅓ dei votispettanti all'insieme dei soci. - soci sovventori, i cui voti complessivi ai medesimi però non possono superare ⅓ dei voti spettanti a tutti i soci. - soci cooperatori persone giuridiche, ai quali l’atto costitutivo può attribuire fino un massimo di 5 voti d) Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. e) L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. f) RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA - Il socio può attribuire la rappresentanza in assemblea soload un altro socio.- Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.- Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Si ritiene che trovano applicazione le norme non derogate dalla disciplina della spa: - lo statuto può vietare la rappresentanza nelle cooperative - rappresentanza per iscritto - divieto di conferimento ad amministratori e sindaci - divieto delega in bianco ASSEMBLEE SEPARATE Prima si tengono assemblee separate, in cui si nominano delegati, e alla assemblea generale partecipano solo soci delegati dalle assemblee delegate. Servono per consentire una formazione graduale della volontà dell'organo deliberante, e favorire la partecipazione dei soci (principio mutualistico). Non è una prerogativa esclusiva della cooperativa.

Perché le leggi speciali prevedono che in alcune spa ci siano assemblee speciali.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
81 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bagiotino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.